IL RETTORE
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6,
commi 9 e 11;
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato  lo  Statuto  di  questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
  Visto l'art. 83 comma 1 dello Statuto di questa Universita';
  Viste  le  delibere  del  Senato  Accademico  delle  sedute in data
20 ottobre  2004  e 7 dicembre 2004 con le quali sono state approvate
le modifiche agli articoli 28, comma 4; 38, comma 1; 53, comma 4; 54,
comma 5; 68, commi 4 e 5; 70, comma 5; l'inserimento dell'art. 82-bis
dello Statuto;
  Vista  la  nota  del M.I.U.R. prot. n. 4020/ld del 21 dicembre 2004
con  cui e' stato comunicato di non aver osservazioni da formulare in
merito alle modifiche statutarie sopra indicate;
                               Decreta
di  emanare,  ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge n. 168/1989 le
modifiche,  evidenziate  in  corsivo,  agli  articoli 28 comma 4; 38,
comma  1;  53,  comma 4; 54, comma 5; 68, commi 4 e 5; 70, comma 5; e
l'inserimento dell'art. 82-bis dello Statuto:
                              «Art. 28.
            Composizione dei Consigli di corso di studio
  (Omissis).
  4.  Il  Consiglio  di  corso  di  laurea elegge un presidente fra i
professori  di  ruolo  di  I  fascia  che dura in carica quattro anni
accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo Consiglio
elegge il presidente tra i professori di ruolo della facolta'.».
  (Omissis).
                              «Art. 38.
                              Direttore
  1. Il Direttore e' eletto dal consiglio fra i professori ordinari e
straordinari,   in  regime  di  tempo  pieno,  secondo  le  modalita'
stabilite nel regolamento interno, e dura in carica quattro anni.».
  (Omissis).
                              «Art. 53.
           Il Consiglio di amministrazione - Composizione
  (Omissis).
  4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.».
                              «Art. 54.
                          Giunta di Ateneo
  (Omissis).
  5.  La  Giunta  di  Ateneo  dura in carica quattro anni. In caso di
cessazione  anticipata  del Rettore rimane in carica fino alla nomina
del nuovo Rettore.».
  (Omissis).
                              «Art. 68.
                        Collegio dei Sindaci
  (Omissis).
  4.  I  sindaci  sono nominati dal Rettore, durano in carica quattro
anni e non sono rinnovabili.
  5.  I  sindaci  possono  partecipare,  senza  diritto di voto, alle
sedute del Consiglio di amministrazione.».
                              «Art. 70.
                        Nucleo di valutazione
  (Omissis).
  5. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore
su  designazione del Senato Accademico, durano in carica quattro anni
e   non   possono   ricoprire   l'incarico  per  piu'  di  due  volte
consecutive.».
                            «Art. 82-bis
                          Norma transitoria
  1.  E'  prorogato  di un anno il mandato del rettore, dei presidi e
dei  membri  elettivi  del  senato accademico in carica alla data del
31 ottobre  2004, ad eccezione dei presidi delle facolta' nelle quali
siano  state  indette,  alla data del 10 giugno 2004, le elezioni del
preside.
  2.   I   mandati   conseguenti   all'elezione   che   si   terranno
successivamente  alla  data di cui al comma precedente avranno durata
quadriennale.
  3.  E'  prorogato di un anno il mandato dei presidenti dei consigli
di  corso  di  laurea  e  di  tutti  gli  altri  corsi di studio, dei
direttori    di   dipartimento,   dei   membri   del   consiglio   di
amministrazione,  dei  componenti la giunta di ateneo, dei membri del
collegio  dei  sindaci,  dei  componenti  il nucleo di valutazione in
carica   al   1° novembre   2004,   ad  eccezione  dei  Direttori  di
Dipartimento  nei quali siano state indette alla data del 30 novembre
2004 le elezioni del Direttore.».
    Perugia, 21 dicembre 2004
                                                  Il rettore: Bistoni