IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  Registro  Visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione
della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini
della fornitura dei medicinali per uso umano»;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Visto il decreto del 7 luglio 1997 con il quale la societa' Ferring
S.p.a.   e'  stata  autorizzata  all'immissione  in  commercio  della
specialita'  medicinale «Lutrelef» nella confezione e alle condizioni
di seguito indicate:
    0,8  mg  polvere  e  solvente  per  soluzione iniettabile 1 flac.
polvere  liof. + 1 flacone solv. da 10 ml + componente 1 + componente
2;
    A.I.C. n. 026948036/N (in base 10);
    classe «A»;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
riclassificazione della specialita' medicinale;
  Visto  il  parere  della commissione consultiva tecnico scientifica
del 14-15 settembre 2004;
                             Determina:
                               Art. 1.
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'
  La specialita' medicinale: LUTRELEF e' classificata come segue:
    confezione:
      0,8  mg  polvere  e  solvente per soluzione iniettabile 1 flac.
polvere  liof.  +  1  flacone  solv.  -  da  10  ml  + componente 1 +
componente 2;
      A.I.C. n. 026948036/N (in base 10);
    classe di rimborsabilita': «C».