IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi «ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Ruiz  Alvarez  Rafael,  nato  a Utrera
(Spagna)  il 20 luglio 1971, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere,
ai  sensi dell'art. 12 cosi' come modificato dal decreto ministeriale
n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento
del  titolo  professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
di ingeniero industrial conseguito presso l'«Universitad de Sevilla -
Escuela Superior de Ingenieros» in data 23 febbraio 2001;
  Considerato  che  il  richiedente  e'  iscritto  presso il «Colegio
Oficial  de Inginieros Industriales Andalucia Occidental» dal 2 marzo
2004 con il n. 3582;
  Vista la conforme determinazione della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 settembre 2004;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di ingegnere - sez A settore industriale, e quella di cui
e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere
misure  compensative,  nelle seguenti materie: 1) impianti elettrici,
2) meccanica   del  volo,  3)  deontologia  professionale  oppure  un
tirocinio di un anno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Ruiz  Alvarez Rafael, nato a Utrera (Spagna) il 20 luglio
1971,  cittadino spagnolo, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri   sezione   A  settore  industriale,  e  l'esercizio  della
professione in Italia.