IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a  norma  dell'art.  1,  comma  6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge
n. 189/2002;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Olteanu Constantin, nato a Piatra Neamit
(Romania)  il  15 agosto 1964, cittadino rumeno, diretta ad ottenere,
ai  sensi  e l'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di inginer in
profilul  constructii,  ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in
Italia della professione di ingegnere;
  Preso   atto   che   il  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale   di   inginer   in   profilul  constructii,
conseguito  presso l'«Istitutul Politehnic Gh Asachi Iasi. Facultatea
de  Hidrotehnica»  in  data  26 settembre  1991 e che il titolo cosi'
conseguito  di  inginer in profilul constructii conferisce in Romania
il   diritto   ad   esercitare   la   professione,   come  confermato
dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 18 marzo 2004;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 25 aprile 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione  nella  sez.  A settore civile ambientale, e che risulta
pertanto  opportuno  richiedere  misure  compensative, nelle seguenti
materie:  1)  architettura  tecnica,  2) strade, ferrovie e aeroporti
oltre a deontologia e ordinamento professionale;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002 non e'
richiesta  per  i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso
di  soggiorno  per  lavoro  subordinato, lavoro autonomo o per motivi
familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla questura di Roma rinnovato in data 14 ottobre 2004,
con scadenza il 14 ottobre 2006, per lavoro subordinato;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica del
31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Olteanu  Constantin,  nato  a  Piatra Neamit (Romania) il
15 agosto   1964,   cittadino   rumeno,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A settore civile e ambientale, e
l'esercizio della professione in Italia.