IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  n.
189/2002;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  su  indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che
prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del sig. Mauro Donato Rodolfo nato a Buenos Aires
(Argentina) il 10 ottobre 1964, cittadino italiano-argentino, diretta
ad  ottenere,  ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale di psicologo
e  psicoterapeuta  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e l'esercizio in
Italia   della   professione   di   psicologo   e  dell'attivita'  di
psicoterapeuta;
  Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di
titulo   de   licenciado  en  psicologia  presso  l'«Universidad  del
Salvador» il 23 aprile 1997;
  Considerato  che  il  richiedente  e'  iscritto  presso il «Colegio
dePsicologos  de la Provincia de Buenos Aires» dal 30 gennaio 1998 al
n. 81430;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 14 settembre 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra citata;
  Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione
accademica  e  professionale  del  richiedente  sia  completa ai fini
dell'iscrizione  nella  sezione A  dell'albo  degli  psicologi  e che
pertanto   non   sia   necessaria  l'applicazione  di  alcuna  misura
compensativa;
  Ritenuto  altresi'  che  per  quanto  concerne  la richiesta per il
riconoscimento  dell'attivita' di psicoterapeuta dalla documentazione
prodotta  dal  richiedente  non  si  evince attivita' nel campo della
psicoterapia;
                              Decreta:
  Al  sig.  Mauro  Donato  Rodolfo nato a Buenos Aires (Argentina) il
10 ottobre  1964,  cittadino  italiano-argentino,  e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi,  sez. A e l'esercizio della
professione   in   Italia,   la   domanda   per   il   riconoscimento
dell'attivita' di psicoterapeuta e' respinta.
    Roma, 28 dicembre 2004
                                          Il direttore generale: Mele