IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla  condizione  dello  straniero,  cosi come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998,  a  norma  dell'art.  1, comma 6, cosi' come modificato con
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza della sig.ra Aviles Hernandez Blanca Ester, nata a
Citta'  del  Messico il 4 novembre 1980, cittadina messicana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
accademico  professionale  di cui e' in possesso ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;
  Preso atto che e' in possesso di un titolo accademico professionale
«Licenciada  en Psicologia» conseguito presso l'Universita' Nazionale
Autonoma del Messico il 10 aprile 1986;
  Preso  atto altresi' che ha documentato di essere in possesso della
tessera   professionale,  rilasciata  dal  Ministero  della  pubblica
istruzione  il  16  maggio 1986, che la autorizza all'esercizio della
professione nella Repubblica messicana;
  Viste  le  determinazioni della conferenza di servizi del 27 aprile
2004;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la richiedente non abbia una formazione accademica e
professiona1e   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di «psicologo» - sezione A dell'albo professionale - come
risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare
misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di  cui  sopra debba essere composta da un esame orale e
rivestire  carattere  specificamente  professionale  in relazione, in
special  modo,  a  quelle  materie  che  non hanno formato oggetto di
studio  e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e
tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Preso   atto   altresi'   della   domanda   di  riesame  presentata
dall'interessata;
  Esaminato il certificato attestante esperienza professionale;
  Visto  il  parere  della  conferenza di servizi nella seduta del 14
settembre  2004  di  non  accogliere la domanda di riesame, in quanto
l'esperienza  e' stata acquisita in pochi settori delle varie materie
trattate;
  Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato con legge n. 189/2002, e 14 e 39 comma 7 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come  modificato con legge n. 189/2002, non e' richiesta per i
cittadini  stranieri  gia'  in  possesso di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi familiari, rinnovato dalla questura di Firenze in data 21
luglio 2004 valido fino al 18 agosto 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Alla sig.ra Aviles Hernandez Blanca Esther, nata a Citta' del Messico
il  4 novembre  1980,  cittadina messicana, e' riconosciuto il titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  «psicologi»  sezione  A, e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.