IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969 del 7 aprile 2004, come
modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 94296 del 26 ottobre 2004,
emanati  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
396  del  2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e
le   modalita'   cui   il  Dipartimento  del  tesoro  deve  attenersi
nell'effettuare operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e
si  prevede  che  le operazioni stesse vengano disposte dal direttore
generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione
del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto
legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13  maggio  2004,  recante  disposizioni  in caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista  la  legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, e del
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  di  cui  al presente
decreto  rientra  nel  limite  che  verra'  stabilito  dalla legge di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario  2005, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto
1978, n. 468;
  Visti   i   propri   decreti   in   data  22  luglio,  23 agosto  e
24 settembre 2004,  con  i  quali e' stata disposta l'emissione delle
prime  sei  tranches  dei  certificati  di  credito  del Tesoro «zero
coupon»  della  durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza
30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro «zero coupon»;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 30
dicembre  2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del 7 aprile
2004,  citato  nelle premesse, e' disposta l'emissione di una settima
tranche  di  «CTZ-24»,  con  decorrenza  30 luglio 2004 e scadenza 31
luglio  2006,  fino  all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di
cui  al  decreto  del  22 luglio 2004, citato nelle premesse, recante
l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto del 22 luglio 2004.