IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre  2001, n. 343, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno  2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari;
  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  29 settembre  2002,  con il quale e' stata disposta la
proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre
2002;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stata  disposta  la  proroga e
dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003,
rispettivamente   nel   territorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle
prospicienti aree marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 gennaio  2003,  recante la dichiarazione dello stato di emergenza,
fino  al  31 dicembre  2003,  nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2003,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
  Considerato che gli interventi straordinari predisposti dal Sindaco
del  comune  di  Lipari  e dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, Commissari delegati, finalizzati a fronteggiare adeguatamente
i  rischi  derivanti  dalla  natura  vulcanica  e  dalla  particolare
collocazione  geografica  delle  isole Eolie, sono tuttora in corso e
che, quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa;
  Ritenuto,   altresi',   necessario  proseguire  ogni  attivita'  di
monitoraggio  al  fine di continuare a tutelare la pubblica e privata
incolumita'  nell'area  delle  isole Eolie, nelle aree marine e nelle
fasce   costiere   limitrofe,  nonche'  provvedere  alle  conseguenti
iniziative di assistenza alle popolazioni interessate;
  Ritenuto  quindi  che  ricorrono  nella  fattispecie, i presupposti
previsti  dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per la proroga dello stato d'emergenza;
  Vista la richiesta del sindaco di Lipari del 7 dicembre 2004;
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2004;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225, in considerazione di quanto in premessa, e'
prorogato,  fino  al  31 dicembre  2005,  lo  stato  di emergenza nel
territorio delle isole Eolie.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 dicembre 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi