L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 18 dicembre 2003;
  Vista  la  direttiva  n.  2003/54/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003;
  Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   26 giugno  2003  (di  seguito:  il  regolamento  n.
1228/2003);
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
  Visto l'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
17 dicembre 2003 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003);
  Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  (di  seguito:  l'Autorita)  12 dicembre  2003, n. 151/2003, come
modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre
2003, n. 155/2003;
  Vista la deliberazione dell'Autorita' 17 dicembre 2003, n. 156/2003
(di seguito: deliberazione n. 156/2003);
  Considerato che:
    il regolamento n. 1228/2003 prevede:
      a) all'art.  6,  comma  1,  che i problemi di congestione della
rete  siano  risolti  con  soluzioni  non  discriminatorie fondate su
criteri  di  mercato  che  forniscano segnali economici efficienti ai
soggetti  partecipanti  al  mercato  e  ai  gestori  del  sistema  di
trasmissione;
      b) all'art.   5,   comma  2,  che  i  gestori  del  sistema  di
trasmissione  elaborino  modelli  generali di calcolo della capacita'
totale   di   trasmissione  e  del  margine  di  affidabilita'  della
trasmissione  con  riferimento  alle  condizioni elettriche e fisiche
della  rete  e  che  tali  modelli siano approvati dalle autorita' di
regolazione;
      c) all'art.  9,  che,  nell'esercizio delle loro competenze, le
autorita'   di   regolamentazione   garantiscano   il   rispetto  del
regolamento medesimo e che se necessario per realizzare gli obiettivi
del regolamento cooperino tra loro e con la Commissione;
    il decreto 17 dicembre 2003 stabilisce modalita' e condizioni per
l'importazione di energia elettrica per l'anno 2004;
    anche  nell'anno 2004 si manifestera' l'esigenza di utilizzare la
capacita'  di  trasporto sulla rete di interconnessione anche ai fini
dell'esportazione  e del transito di energia elettrica sul territorio
nazionale;
    con  la  deliberazione  n.  156/2003, l'Autorita' ha adottato uno
schema  di  accordo con la Commissione de regulation de l'energie (di
seguito:  CRE)  per  l'allocazione della capacita' di trasporto sulla
rete  di  interconnessione  tra  Italia e Francia per l'anno 2004 (di
seguito: lo schema di accordo), prevedendo una allocazione congiunta,
da  parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa  (di  seguito: il Gestore della rete) e di Reseau du transport de
l'electricite',  dell'intera  capacita'  di trasporto sulla frontiera
elettrica  con  la  Francia  e  della  capacita'  di  trasporto sulla
frontiera  elettrica  con  la  Svizzera assegnabile autonomamente dal
Gestore della rete;
      la CRE ha approvato lo schema di accordo a condizione che nello
stesso siano introdotte alcune lievi modifiche;
      l'assegnazione  congiunta  della  capacita'  di trasporto sulla
rete  di  interconnessione con l'estero e' la modalita' piu' aderente
alle  finalita'  del  mercato  interno;  e  che la medesima modalita'
consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacita' di
trasporto   sulle   diverse   frontiere   elettriche   favorendo   la
razionalizzazione   e  l'incremento  dell'efficienza  delle  predette
procedure;
      l'impiego  del  metodo  pro-rata  per  l'assegnazione  su  base
annuale,  secondo  quanto  previsto  nel  decreto  17 dicembre  2003,
richiede,   al   fine  di  garantire  l'efficienza  allocativa  delle
procedure,  la  previsione di un mercato secondario nel quale possano
essere scambiati i diritti attribuiti con il suddetto metodo;
      l'assegnazione  della  capacita'  di  trasporto  anche  su base
settimanale  e  giornaliera  garantisce  ai  soggetti  assegnatari la
necessaria   flessibilita'   negli   approvvigionamenti   consentendo
altresi'   il   massimo  sfruttamento  della  medesima  capacita'  di
trasporto;
      nel corso dell'anno 2004 sara' operativo il mercato organizzato
dell'energia  elettrica  di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.
79/1999;
      gli  eventi  verificatisi  il  26 giugno e il 28 settembre 2003
richiedono,  nell'anno  2004,  da  parte del Gestore della rete e dei
gestori  delle reti di trasmissione dei sistemi elettrici confinanti,
l'adozione  di  misure  volte  al consolidamento e all'incremento dei
livelli  di  adeguatezza  e di sicurezza di funzionamento dei sistemi
elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;
      con  nota  in  data  11 novembre  2003,  prot. n. O-4791 (prot.
Autorita'  n.  29448  del  13 novembre 2003) Regulatory authority for
energy,  autorita'  di  regolazione  per  l'energia  della Grecia, ha
comunicato all'Autorita' che la legge di riorganizzazione del settore
elettrico  ellenico,  approvata  nel mese di giugno 2003, nella parte
relativa ai transiti sulle reti elettriche, trovera' applicazione non
prima della fine dell'anno 2004;
      la  promozione  della concorrenza, favorendo secondo il decreto
17 dicembre  2003  la  pluralita'  degli assegnatari, trova un limite
nell'assenza, nelle procedure gestite dagli operatori di rete estera,
di quote massime di capacita' assegnabile;
  Ritenuto che sia opportuno:
    approvare  l'accordo  con  la CRE nella versione risultante dalle
modifiche richieste dalla medesima;
    adottare, ai sensi del decreto 17 dicembre 2003, disposizioni per
l'assegnazione  della  capacita'  di  trasporto  per  l'importazione,
nonche' adottare disposizioni per l'esportazione e per il transito di
energia elettrica sul territorio nazionale prevedendo:
      a) un'assegnazione  su  base  annuale  mediante  l'utilizzo del
metodo pro-rata;
      b) un  sistema  per  la  cessione dei diritti di utilizzo delle
quote  di capacita' di trasmissione assegnate su base annuale e degli
obblighi connessi con l'assegnazione;
      c) un'assegnazione di breve termine (settimanale e giornaliera)
anche avvalendosi di mercati organizzati;
    prevedere  che,  nelle  more  dell'adozione delle misure volte al
consolidamento   e   all'incremento   dei  livelli  di  sicurezza  di
funzionamento  dei  sistemi  elettrici  interconnessi  con il sistema
elettrico  nazionale,  il  Gestore  della rete definisca modalita' di
utilizzo  della  capacita'  di  trasporto assegnata che tengano conto
delle  esigenze  di  sicurezza di funzionamento del sistema elettrico
nazionale e dei sistemi elettrici interconnessi;
    limitare,  per  l'anno  2004,  i transiti per o dalla Grecia alle
sole assegnazioni di capacita' di trasporto di breve termine;
    ai  fini  di  garantire  una  effettiva  pluralita'  dei soggetti
assegnatari,   escludere   l'accesso   alla   capacita'   assegnabile
dall'Italia ai soggetti che abbiano ottenuto, in esito alle procedure
gestite autonomamente dagli operatori di rete estera, una quota della
capacita'  assegnabile  da detti operatori superiore a quella massima
ottenibile   dal   singolo  cliente  idoneo  su  tutte  le  frontiere
elettriche e assegnabile dall'Italia;
                              Delibera:
  Di  approvare  l'accordo  di  cui  al  documento «Agreement between
Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  and  Commission  de
regulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid
interconnecting  Italy  with  France  for the year 2004», allegato al
presente  provvedimento  (allegato A) di cui forma parte integrante e
sostanziale;
  Di  approvare le disposizioni per l'assegnazione della capacita' di
trasporto  per  l'importazione,  l'esportazione  ed  il  transito  di
energia  elettrica  a  mezzo della rete di trasmissione nazionale per
l'anno 2004, come definite nell'allegato B al presente provvedimento,
di cui forma parte integrante e sostanziale;
  Di  inviare  per informazione copia dell'allegato B a Commission de
regulation  de  l'energie,  2  rue  du Quatre Septembre, 75084 Paris,
Francia,   all'Ufficio   federale  dell'energia,  Worblenstrasse  32,
Ittigen,  Svizzera,  all'E-Control  GmbH,  Kaerntner Rudolfsplaz 13a,
1010,  Wien,  Austria,  all'Agencija za energijo Republike Slovenije,
Svetozarevska  ul.  6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority
for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece);
  Di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle
attivita'  produttive,  al  Ministro degli affari esteri, al Ministro
delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i
trasporti  ed  alla  societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale S.p.a.;
  Di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'allegato
A,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana e nel sito
internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in
vigore dalla data della sua pubblicazione.
    Milano, 18 dicembre 2003
                                                 Il presidente: Ortis