IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente
la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.  323,  con  il  quale  e' stato emanato il Regolamento applicativo
della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n.    319,    recante   norme   di   organizzazione   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, n. 104, recante le
modalita'  e  i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli
esami  di  Stato  ai  commissari  esterni  e  le modalita' di nomina,
designazione  e  sostituzione  dei componenti delle commissioni degli
esami   di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore;
    Vista  la  legge  28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge  n.  425  in materia di composizione delle commissioni di esami
operanti presso le scuole statali e paritarie;
    Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, con il quale
sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
    Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale
e'  stato  determinato  il numero dei componenti delle commissioni di
esami;
    Atteso  che le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
25 gennaio  2002,  n.  104  sono  ancora in vigore limitatamente alle
scuole legalmente riconosciute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Nomina e formazione delle Commissioni
    1.  Nelle scuole statali e paritarie le commissioni di esami sono
composte   da  un  Presidente  esterno  all'Istituto  e  dai  docenti
designati  dai  competenti consigli di classe, nel numero fissato per
ciascun  indirizzo  di studio e con le modalita' previste dal decreto
ministeriale  17 gennaio  2004,  n.  4,  e  sono  nominate,  ai sensi
dell'art.  22,  comma  7,  della  legge  n.  448/2001,  dal Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
    2.   Nelle   scuole   legalmente  riconosciute  e  pareggiate  le
commissioni, costituite nel rispetto del numero fissato dal succitato
decreto  ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, sono composte, oltre che
da un Presidente esterno all'Istituto, per il 50 per cento da docenti
delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e,
per  il  restante  50  per cento, da docenti appartenenti alla classe
della  scuola  statale  o  paritaria  alla quale la classe legalmente
riconosciuta o pareggiata e' stata abbinata.
    3.  Il  Presidente  e  i  commissari  sono nominati dal Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
    4. E' nominato un Presidente per ogni sede di esame.