IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri esterni; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425; Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 14, recante criteri e modalita' di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2003-2004; Decreta: Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, e' disciplinato, per l'anno scolastico 2003-2004, come segue. Art. 1. Candidati esterni 1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame. 2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facolta' di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami. 3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove e' attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica. Ai predetti candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M. 22 novembre 2000, n. 261.