IL  MINISTRO  DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA

    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n.    319,    recante   norme   di   organizzazione   del   Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca;
    Visto  l'art.  252,  comma  8,  del decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori
di  musica  sono  composte  da  docenti  dell'istituto e da uno o due
membri esterni;
    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n.  323,  con  il  quale  e' stato emanato il regolamento applicativo
della legge 10 dicembre 1997, n. 425;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  358  del 18 settembre 1998,
relativo  alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla
correzione  delle  prove  scritte  e  all'espletamento del colloquio,
negli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore;
    Visto  il  decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429,
concernente  le  caratteristiche  formali  generali della terza prova
scritta  negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione  secondaria  superiore  e le istruzioni per lo svolgimento
della prova medesima;
    Vista  la  legge  28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge  finanziaria  2002)»,  che  all'art.  22,  comma  7, introduce
modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;
    Visto  il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente
le  modalita'  di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami
di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio di istruzione secondaria
superiore;
    Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, con il quale
sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
    Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
    Visto  il  decreto  ministeriale  9 febbraio 2004, n. 14, recante
criteri  e  modalita'  di  nomina,  designazione  e  sostituzione dei
componenti  delle  commissioni  degli  esami  di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
    Visto  il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275;
    Ravvisata  l'esigenza  di dettare disposizioni per lo svolgimento
degli  esami  di  Stato nelle classi sperimentali gia' autorizzate ai
sensi  dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermate  dal  primo  comma  dell'art.  1  del decreto ministeriale
26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2003-2004;
                              Decreta:
    Lo  svolgimento  degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di
studio  di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali
gia'  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  278  del decreto legislativo
16 aprile  1994,  n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del
decreto  ministeriale  26 giugno  2000,  n. 234, e' disciplinato, per
l'anno scolastico 2003-2004, come segue.

                               Art. 1.
                          Candidati esterni
    1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di
Stato  presso  istituti  statali  o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali  di  ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati
medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui
programmi  relativi  all'indirizzo  sperimentale prescelto e presente
nell'istituto scolastico sede d'esame.
    2.  I  candidati  esterni  che chiedono di sostenere gli esami di
Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi
sperimentali  linguistici  hanno  facolta'  di  sostenere  gli esami,
compresi  quelli  preliminari,  sui  programmi  approvati con decreto
ministeriale  31  luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo
sperimentale linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
    3.  I  candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato
nei  corsi  sperimentali  ove  e'  attivato  il c.d. «Progetto Sirio»
dell'istruzione  tecnica.  Ai  predetti  candidati  si  applicano  le
disposizioni di cui alla C.M. 22 novembre 2000, n. 261.