IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4») in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 con il quale e' stata avviata la procedura di costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4 (nel seguito indicato come il «Fondo»); Visti i decreti dirigenziali emanati, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del demanio elencati nell'allegato 1 al presente decreto (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia del demanio»), che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come gli «Enti titolari»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 15 dicembre 2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo degli immobili (come definiti in appresso), ivi incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli Enti titolari che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare, per conto degli Enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto operazione»); Considerato che in data 16 dicembre 2004 e' stato approvato dalla Banca d'Italia il regolamento del Fondo denominato «FIP - Fondo immobili pubblici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso», e che le banche e istituti finanziari selezionati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 9 giugno 2004 hanno individuato quale gestore del Fondo la societa' Investire Immobiliare SGR S.p.A. (nel seguito indicata come la «SGR»); Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data odierna con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicati gli «Immobili apportati») degli Enti titolari (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»); Considerato che il decreto di apporto prevede che, quale corrispettivo per l'apporto, il Ministero dell'economia e delle finanze riceva e sottoscriva quote del Fondo e che le stesse vengano offerte ad investitori qualificati nell'ambito di un'operazione di collocamento con le modalita' che saranno previste con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Considerato che e' in corso di emanazione ai sensi dell'art. 4 un altro decreto che prevede il trasferimento al Fondo di ulteriori beni immobili degli Enti titolari (nel seguito indicato come l'«ulteriore decreto di trasferimento» e, insieme al presente decreto, i «decreti di trasferimento»); Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4; Decreta: Art. 1. Gli immobili individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio ed indicati nell'allegato 1 del presente decreto, con l'esclusione delle unita' ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili (nel seguito gli «immobili trasferiti» e, insieme agli immobili apportati, agli immobili trasferiti ai sensi dell'ulteriore decreto di trasferimento nonche' agli altri beni immobili eventualmente trasferiti al Fondo con decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, e per gli effetti dell'art. 4, comma 2-bis, dal Ministero dell'economia e delle finanze successivamente all'apporto ed al trasferimento nei casi previsti nel presente decreto, nel decreto di apporto, nell'ulteriore decreto di trasferimento e nel decreto operazione, gli «immobili») passano al patrimonio disponibile dello Stato. In applicazione dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo art. 6, sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli immobili trasferiti, che costituiranno patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello della SGR. Gli immobili trasferiti si intendono comprendenti anche gli accessori e le pertinenze ad essi relativi, ancorche' non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.