IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,    dalla   legge   23 novembre   2001,   n.   410,   e
successivamente    modificato   (nel   seguito   indicato   come   il
«decreto-legge  n.  351»), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione  e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico
e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4  del  decreto-legge n. 351 (nel
seguito  indicato  come  l'«art.  4»)  in forza del quale il Ministro
dell'economia   e  delle  finanze  e'  autorizzato  a  promuovere  la
costituzione  di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare,
conferendo  o  trasferendo  beni  immobili  ad  uso diverso da quello
residenziale  dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di  Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno
o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  9 giugno 2004 con il quale e' stata avviata la procedura di
costituzione  di  un  fondo  di  investimento  immobiliare  ai  sensi
dell'art. 4 (nel seguito indicato come il «Fondo»);
  Visti  i  decreti  dirigenziali  emanati,  ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge n. 351, dall'Agenzia del demanio elencati nell'allegato
1   al  presente  decreto  (nel  seguito  indicati  come  i  «decreti
dell'Agenzia  del demanio»), che individuano alcuni beni appartenenti
allo  Stato  ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel
seguito indicati come gli «Enti titolari»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  15 dicembre  2004 e tenuto conto delle disposizioni in esso
contenute  volte  a  regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva
operazione  di  conferimento  e trasferimento al Fondo degli immobili
(come  definiti  in  appresso), ivi incluse previsioni concernenti il
contratto  di  locazione,  l'assegnazione  degli stessi immobili agli
Enti  titolari  che  li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei
canoni   derivanti  dal  contratto  stesso  e  degli  altri  proventi
derivanti  dallo  sfruttamento  degli  immobili,  le  dichiarazioni e
impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato
a  rilasciare,  per  conto  degli Enti titolari (nel seguito indicato
come il «decreto operazione»);
  Considerato  che  in data 16 dicembre 2004 e' stato approvato dalla
Banca  d'Italia  il  regolamento  del  Fondo  denominato «FIP - Fondo
immobili  pubblici - Fondo comune di investimento immobiliare di tipo
chiuso»,  e  che le banche e istituti finanziari selezionati ai sensi
del  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze emanato in
data  9 giugno  2004  hanno  individuato  quale  gestore del Fondo la
societa'  Investire Immobiliare SGR S.p.A. (nel seguito indicata come
la «SGR»);
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
in  data  odierna  con  il quale sono stati conferiti al Fondo i beni
immobili  indicati nell'allegato a tale decreto (nel seguito indicati
gli  «Immobili  apportati») degli Enti titolari (nel seguito indicato
come il «decreto di apporto»);
  Considerato   che   il   decreto  di  apporto  prevede  che,  quale
corrispettivo  per  l'apporto,  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze  riceva e sottoscriva quote del Fondo e che le stesse vengano
offerte  ad  investitori  qualificati nell'ambito di un'operazione di
collocamento  con  le  modalita'  che saranno previste con successivo
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Considerato  che  e' in corso di emanazione ai sensi dell'art. 4 un
altro decreto che prevede il trasferimento al Fondo di ulteriori beni
immobili  degli Enti titolari (nel seguito indicato come l'«ulteriore
decreto  di trasferimento» e, insieme al presente decreto, i «decreti
di trasferimento»);
  Visto  il  comma  2  dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni
degli  articoli da  1  a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per
quanto  compatibili,  ai  trasferimenti  dei  beni  immobili ai fondi
comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Gli  immobili  individuati  dai decreti dell'Agenzia del demanio ed
indicati nell'allegato 1 del presente decreto, con l'esclusione delle
unita'  ad  uso  residenziale eventualmente comprese in tali immobili
(nel  seguito  gli  «immobili  trasferiti»  e,  insieme agli immobili
apportati,  agli  immobili trasferiti ai sensi dell'ulteriore decreto
di  trasferimento  nonche'  agli  altri  beni  immobili eventualmente
trasferiti  al  Fondo  con decreti da adottarsi ai sensi dell'art. 4,
comma  1,  e  per gli effetti dell'art. 4, comma 2-bis, dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  successivamente  all'apporto  ed al
trasferimento  nei casi previsti nel presente decreto, nel decreto di
apporto,  nell'ulteriore  decreto  di  trasferimento  e  nel  decreto
operazione,  gli  «immobili») passano al patrimonio disponibile dello
Stato.
  In  applicazione  dell'art. 4 e salvo quanto previsto al successivo
art.  6,  sono trasferiti a titolo oneroso al Fondo, a far data dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  gli  immobili  trasferiti,  che  costituiranno
patrimonio  del  Fondo,  separato a tutti gli effetti da quello della
SGR.
  Gli   immobili  trasferiti  si  intendono  comprendenti  anche  gli
accessori   e   le   pertinenze   ad  essi  relativi,  ancorche'  non
espressamente  individuati  nei  decreti dell'Agenzia del demanio. Ai
sensi  dell'art.  3,  comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in
occasione   degli   atti  di  rivendita  degli  immobili  trasferiti,
provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e
catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.