IL  MINISTRO  DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA

    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n.  319,  con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di   organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca;
    Visto il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 giugno 2000, n. 234, recante
norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
    Visti  i decreti ministeriali con i quali e' stato autorizzato, a
decorrere   dall'anno   scolastico   1996/97   il  funzionamento  dei
quinquenni  sperimentali  coordinati  di  liceo Classico Europeo ed i
relativi  programmi  disciplinari,  con  particolare riferimento alle
tipologie di verifica;
    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, con il quale
e'   stato   emanato  il  regolamento  concernente  le  modalita'  di
svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore;
    Visto  il  decreto  ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il
quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
    Visto  il  decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione
delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
    Visto   il   decreto   ministeriale   24 febbraio  2000,  n.  49,
concernente  l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
    Vista  la  nota  n.  1045  del  6 novembre  1997,  con  la  quale
l'Ambasciata   di  Francia  in  Roma  conferma  la  disponibilita'  a
rilasciare   l'attestazione  di  acquisita  competenza  della  lingua
francese  ai  candidati  agli  esami  di Stato nelle sezioni di Liceo
Classico Europeo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 2004, n. 3, relativo
all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
    Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 13, concernente
le  certificazioni  ed  i  relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
    Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
    Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 15, concernente
le  norme per lo svolgimento nell'a.s. 2003/2004 degli esami di Stato
conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali;
    Premesso  che  l'esame  di  Stato  anche  per le sezioni di Liceo
Classico Europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi
attribuito  secondo quanto stabilito dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425  e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323;
    Ritenuta  la  necessita' di disciplinare con norme particolari lo
svolgimento  degli  esami  di  Stato  nelle sezioni di liceo classico
europeo, in relazione alla specificita' del corso di studi svolto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                           Prove di esame
    L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.
      1)   La   prima   prova   scritta  e'  strutturata  secondo  le
caratteristiche  previste dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n.
41.
      2)  La  seconda  prova scritta riguarda la disciplina «lingue e
letterature classiche».
    Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in
latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad
una  sintesi  del  loro contenuto in italiano e ad un questionario di
comprensione e comparazione.
    I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a
loro scelta, e le risposte al questionario.
      3)   La   terza   prova   scritta  e'  strutturata  secondo  le
caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 429/2000.
      4)  Il  colloquio  e'  condotto  secondo  quanto prescritto dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/98.
      5)  I  candidati  delle  sezioni  di liceo Classico Europeo, ai
quali  sia  stato  impartito  l'insegnamento  di lingua e letteratura
francese  e  per  i  quali sia stata veicolata in lingua francese una
disciplina   del   piano   di  studi,  qualora  intendano  conseguire
l'attestation rilasciata dall'Ambasciata di Francia, debbono superare
le  seguenti  prove, il cui esito non incide sulla valutazione finale
da attribuire all'esame di Stato:
      a)  una  prova  scritta  (durata  6  ore),  in lingua francese,
effettuata dal candidato a scelta fra tre modalita' di svolgimento:
        «Etude   d'un  texte  argumentatif»,  vertente  su  un  brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un
testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera
letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
        - questionario  contenente  3  o 4 domande precise e graduali
volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
        - proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente
a  discutere,  confutare,  riformulare  o  riassumere  una parte o la
totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano.
        «Etude  d'un  texte litteraire», vertente su un brano attinto
ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica,
romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
        - 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;
        - 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento,
idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.
        «Composition  française», finalizzata all'accertamento e alla
valutazione della personale cultura letteraria.
      b) il  colloquio,  relativamente  alla  disciplina veicolata in
francese  (storia,  geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e
il  commento  di  documenti  di  varia  natura  e la conoscenza della
letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di
corso.
    A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo
letterario  tratto  dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono
essere  costituite  da  due opere complete o da due raccolte di brani
d'autore,  relativi  ad  una  stessa  tematica presente in differenti
generi   letterari   o   in   periodi   storici  diversi.  Nel  corso
dell'esposizione,  il  candidato,  dopo  aver  eseguito  una  lettura
sistematica   del   passo   assegnatogli   evidenziandone   le  linee
essenziali,   risponde  alle  domande  dell'esaminatore  sulle  varie
caratteristiche   del   testo.   Il  candidato  ha  trenta  minuti  a
disposizione per prepararsi.