IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  decreto  12 dicembre  2003  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato «Istituto Nord Est Qualita' - INEQ», con decreto 9 gennaio
2001,  e'  stata  prorogata  di  centoventi  giorni  a  far  data dal
22 gennaio 2004;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica protetta «Zampone Modena» allo schema tipo di
controllo,  trasmessogli  con  nota  ministeriale dell'8 agosto 2003,
protocollo n. 64205;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Zampone Modena»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 9 gennaio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Istituto  Nord  Est  Qualita'  - INEQ», con sede in Villanova di San
Daniele  del  Friuli  (Udine),  via  Nazionale  n. 33/35, con decreto
9 gennaio   2001,   ad   effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica  protetta  «Zampone  Modena» registrata con il regolamento
della  Commissione  (CE) n. 1590/98 del 18 marzo 1999, gia' prorogata
con  decreto  12 dicembre 2003, e' ulteriormente prorogata di novanta
giorni a far data dal 21 maggio 2004.