IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
che  prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bilavcik  Maria  Alejandra, nata a
Cordoba  (Argentina) il 25 dicembre 1954, cittadina italiana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto  legislativo  n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo
n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale argentino
di  assistente  social, come attestato dal certificato rilasciato dal
Colegio  de  Profesionales  en  Servicio  social  della  provincia di
Cordoba,  cui  e'  iscritta  dall'ottobre  1998, ai fini dell'accesso
all'albo  e  l'esercizio  in  Italia  della professione di assistente
sociale;
  Considerato  che e' in possesso del titolo accademico di licenciada
en  servicio  social  conseguito  presso  l'Universidad  Nacional  di
Cordoba nel 1979;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 24 febbraio 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria,
nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  e'  in  possesso  di una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di assistente sociale - sezione B dell'albo, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
                              Decreta:
  Alla sig.ra Bilavcik Maria Alejandra, nata a Cordoba (Argentina) il
25 dicembre  1954,  cittadina  italiana,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  assistenti  sociali - sezione B, e l'esercizio della
professione in Italia.
    Roma, 27 maggio 2004
                                          Il direttore generale: Mele