Il  Ministero  degli  affari  esteri,  in  attuazione  di  quanto
previsto  dall'art.  25  della  legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante
norme  relative  alla  elezione  dei  membri  del  Parlamento europeo
spettanti   all'Italia,   acquisito   il   parere   favorevole  della
Commissione   affari   esteri  della  Camera  dei  deputati  e  della
Commissione  affari  esteri  emigrazione del Senato della Repubblica,
nonche' l'autorizzazione prevista dal quarto comma del citato art. 25
da parte del Consiglio dei Ministri.
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che sono state raggiunte, con i singoli Paesi dell'Unione europea, le
intese  atte  a  garantire  le  condizione  richieste dalla legge per
l'esercizio del voto ai cittadini italiani ivi residenti.