IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

   In  data  odierna, con la partecipazione del prof Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Gaetano  Rasi  e  del  dott.  Mauro  Paissan,  componenti e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
Codice in materia di protezione dei dati personali;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma 1, lett. d) del citato
Codice, il quale individua i dati sensibili;
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26, comma 1, del Codice, i
soggetti  privati  e  gli  enti pubblici economici possono trattare i
dati  sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove
necessario,    con    il    consenso   scritto   degli   interessati,
nell'osservanza  dei  presupposti  e dei limiti stabiliti dal Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti;
   Considerato  che  il trattamento dei dati in questione puo' essere
autorizzato   dal   Garante  anche  d'ufficio  con  provvedimenti  di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice);
   Considerato  che  le  autorizzazioni  di carattere generale sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta  di  singoli  provvedimenti  di  autorizzazione da parte di
numerosi titolari del trattamento;
   Ritenuto   opportuno,   dopo   l'entrata  in  vigore  del  Codice,
rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza
il  30  giugno 2004, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla
luce  dell'esperienza maturata tenuto conto dei codici di deontologia
e di buona condotta di cui agli articoli 106 e 140 del Codice;
   Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni siano
provvisorie e a tempo determinato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del
Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in
relazione  alla  fase  di prima applicazione delle nuove disposizioni
del  Codice  e  ai  lavori  avviati  per  l'adozione  dei  codici  di
deontologia  e di buona condotta riguardanti alcuni specifici settori
presi  in  considerazione  dal presente provvedimento (articoli 111 e
140 del Codice);
   Considerata  la  necessita'  di  garantire  il  rispetto di alcuni
principi  volti  a  ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo
che  i  trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta'
fondamentali,   nonche'   per   la   dignita'  delle  persone,  e  in
particolare,  per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati personali
sancito all'art. 1 del Codice;
   Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili
e'  effettuato  da  parte  di soggetti operanti in diversi settori di
attivita' economiche di seguito individuate;
   Visto l'art. 167 del Codice;
   Visto  l'art.  11,  comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i
dati  trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
   Visti  gli  articoli  31  e  seguenti del Codice e il disciplinare
tecnico  di  cui  all'Allegato  E) al medesimo Codice recanti norme e
regole sulle misure di sicurezza;
   Visto l'art. 41 del Codice;
   Visti gli atti d'ufficio;
   Viste   le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
   Relatore il prof. Gaetano Rasi;

                              Autorizza

   il  trattamento  dei  dati  sensibili  di cui all'art. 4, comma 1,
lett.  d),  del Codice, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la
vita sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
   Prima   di   iniziare   o  proseguire  il  trattamento  i  sistemi
informativi  e  i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in
modo  da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei
singoli  casi  possono  essere  realizzate mediante, rispettivamente,
dati  anonimi  od  opportune modalita' che permettano di identificare
l'interessato  solo  in caso di necessita', in conformita' all'art. 3
del Codice.

                               Capo I
ATTIVITA'  BANCARIE,  CREDITIZIE, ASSICURATIVE, DI GESTIONE DI FONDI,
                DEL SETTORE TURISTICO, DEL TRASPORTO

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione:

a) imprese   autorizzate   all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  e
   creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se
   in stato di liquidazione coatta amministrativa;
b) societa'  ed  altri  organismi  che gestiscono fondi-pensione o di
   assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
c) societa'  ed  altri  organismi  di intermediazione finanziaria, in
   particolare per la gestione o l'intermediazione di fondi comuni di
   investimento o di valori mobiliari;
d) societa'  ed altri organismi che emettono carte di credito o altri
   mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
e) imprese  che  svolgono  autonome attivita' strettamente connesse e
   strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative
   alla   rilevazione   dei   rischi,  al  recupero  dei  crediti,  a
   lavorazioni   massive   di   documenti,  alla  trasmissione  dati,
   all'imbustamento  o allo smistamento della corrispondenza, nonche'
   alla gestione di esattorie o tesorerie;
f) imprese  che  operano  nel  settore  turistico o alberghiero o del
   trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici.

2) Finalita' del trattamento.

   La  presente  autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta,
limitatamente  ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere
agli obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1)
assumono,  nel  proprio  settore  di  attivita',  al  fine di fornire
specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall'interessato.
   L'autorizzazione  e'  rilasciata anche per adempiere o per esigere
l'adempimento  ad  obblighi  previsti,  anche  in  materia  fiscale e
contabile, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti,
o  dai  contratti  collettivi, o prescritti da autorita' od organi di
vigilanza  o  di  controllo  nei  casi  indicati  dalla  legge  o dai
regolamenti.
   Il  trattamento  avente  tali  finalita'  puo' riguardare anche la
tenuta  di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari
e   di   altri   documenti   necessari   per   espletare  compiti  di
organizzazione  o  di  gestione  amministrativa di imprese, societa',
cooperative o consorzi.

3)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.

   Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili attinenti ai
soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in
misura  strettamente  pertinente  a  quanto  specificamente richiesto
dall'interessato  che,  ove  necessario, abbia manifestato il proprio
consenso  scritto  ed  informato.  Nei  medesimi limiti, e' possibile
trattare   dati  relativi  a  terzi,  allorche'  non  sia  altrimenti
possibile  procedere  alla  fornitura al beneficiario dei beni, delle
prestazioni o dei servizi.
   Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.

   4) Comunicazione e diffusione dei dati.

   I   dati   sensibili   possono   essere   comunicati,  nei  limiti
strettamente  pertinenti  al  perseguimento delle finalita' di cui al
punto  2),  a soggetti pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse
di  previdenza  ed  assistenza  o societa' controllate e collegate ai
sensi  dell'art.  2359 del codice civile, nonche', ove necessario, ai
familiari dell'interessato.
   I   titolari   del   trattamento,  anche  ai  fini  dell'eventuale
comunicazione  ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in
accoglimento  di  una  richiesta  dell'interessato  (art. 7, comma 3,
lett.  c),  del  Codice), devono conservare un elenco dei destinatari
delle   comunicazioni   effettuate,   recante   un'annotazione  delle
specifiche categorie di dati comunicati.
   I dati sensibili non possono essere diffusi.
                               Capo II
                         SONDAGGI E RICERCHE

1)  Soggetti  ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.

   Imprese, societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati,
ai  soli  fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di
mercato o di altre ricerche campionarie.
   Il  sondaggio  o  la  ricerca  devono  essere effettuati per scopi
puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.

2)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.

   Il  trattamento  puo'  riguardare i dati attinenti ai soggetti che
abbiano  manifestato  il  proprio  consenso  informato  e che abbiano
risposto  a  questionari  o  ad  interviste effettuate nell'ambito di
sondaggi  di  opinione,  di  ricerche  di mercato o di altre ricerche
campionarie.
   Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto.
   I  dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo
se  il  trattamento  di dati anonimi non permette al sondaggio o alla
ricerca di raggiungere i suoi scopi.

   3) Conservazione dei dati.

   Il  trattamento  successivo  alla  raccolta non deve permettere di
identificare  gli  interessati,  neanche  indirettamente, mediante un
riferimento ad una qualsiasi altra informazione.
   I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti
o  resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase
contestuale    alla   registrazione   dei   campioni   raccolti.   La
registrazione  deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in
cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.
   Entro  tale  ambito  temporale, resta ferma la possibilita' per il
titolare   della   raccolta,   nonche'  per  i  suoi  responsabili  o
incaricati,  di  utilizzare  i  dati  personali al fine di verificare
presso gli interessati la veridicita' o l'esattezza dei campioni.

   4) Comunicazione dei dati.

   I dati sensibili non possono essere ne' comunicati, ne' diffusi.
   I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati
o  diffusi  in  forma individuale o aggregata, sempreche' non possano
essere  associati,  anche  a  seguito  di trattamento, ad interessati
identificati o identificabili.
                              Capo III

                  ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DI DATI

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.

   Imprese, societa', istituti ed altri organismi o soggetti privati,
titolari  autonomi  di  un'attivita'  svolta  nell'interesse di altri
soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni
di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

   2) Prescrizioni applicabili.

   Il trattamento e' regolato dalle autorizzazioni:

a) n.   1/2004,   rilasciata   il  30  giugno  2004,  concernente  il
   trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti
   di  un  rapporto  di  lavoro qualora le finalita' perseguite siano
   quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione;
b) n.   4/2004,   rilasciata   il  30  giugno  2004,  riguardante  il
   trattamento  dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti
   e  di  altri  soggetti equiparati, qualora le finalita' perseguite
   siano quelle indicate al punto 3) di tale autorizzazione.

   Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
                               Capo IV

                ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE

1)  Soggetti  ai quali e' rilasciata l'autorizzazione e finalita' del
trattamento.

   La  presente  autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta,
alle  imprese,  alle societa', agli istituti e agli altri organismi o
soggetti  privati,  titolari  autonomi  di  attivita' svolta anche di
propria  iniziativa  nell'interesse  di  terzi,  ai  soli  fini della
ricerca o della selezione del personale.

2)  Interessati  ai  quali  i dati si riferiscono e categorie di dati
trattati.

   Il  trattamento  puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato
di   salute   e   l'origine   razziale   ed   etnica   dei  candidati
all'instaurazione  di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo
se  la loro raccolta e' giustificata da scopi determinati e legittimi
ed e' strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
   Il  trattamento  dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei
familiari  o  dei  conviventi  dei  candidati  e'  consentito  con il
consenso  scritto  degli  interessati  e  qualora  sia finalizzato al
riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in
particolare   ai   fini   di   un'assunzione   obbligatoria   o   del
riconoscimento di un titolo derivante da invalidita' o infermita', da
eventi bellici o da ragioni di servizio.
   Qualora  il  consenso  sia  richiesto  nei  confronti  di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi
specificamente a ciascuno di essi.
   Il  trattamento  deve riguardare le sole informazioni strettamente
pertinenti  a  tale  finalita', sia in caso di risposta a questionari
inviati  anche  per  via  telematica, sia nel caso in cui i candidati
forniscano  dati  di  propria  iniziativa,  in particolare attraverso
l'invio di curricula.
   Non e' consentito il trattamento dei dati:

a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
   genere,  le  opinioni  politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
   associazioni   a   carattere  religioso,  filosofico,  politico  o
   sindacale, l'origine razziale ed etnica, e la vita sessuale;
b) inerenti   a   fatti  non  rilevanti  ai  fini  della  valutazione
   dell'attitudine professionale del lavoratore;
c) in  violazione delle norme in materia di pari opportunita' o volte
   a prevenire discriminazioni.

3) Comunicazione e diffusione dei dati.

   I  dati  idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale
ed   etnica   possono   essere  comunicati  nei  limiti  strettamente
pertinenti  al perseguimento delle finalita' di cui ai punti 1) e 2),
a  soggetti  pubblici  o  privati che siano specificamente menzionati
nella dichiarazione di consenso dell'interessato.
   I dati sensibili non possono essere diffusi.

   4) Norme finali.

   Restano  fermi  gli  ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti.
                               Capo V

                   MEDIAZIONE A FINI MATRIMONIALI

1) Soggetti ai quali e' rilasciata l'autorizzazione.

   La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata  alle  imprese,  alle
societa', agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati che
esercitano,  anche  attraverso  agenzie  autorizzate, un'attivita' di
mediazione  a  fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di
convivenza.

   2) Finalita' del trattamento.

   L'autorizzazione  e'  rilasciata  ai soli fini dell'esecuzione dei
singoli   incarichi   conferiti   in  conformita'  alle  leggi  e  ai
regolamenti.

   3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

   Il  trattamento  puo'  riguardare  i soli dati sensibili attinenti
alle   persone   direttamente   interessate   al  matrimonio  o  alla
convivenza.
   Non e' consentito il trattamento di dati relativo a persone minori
di  eta'  in  base  all'ordinamento  del  Paese  di  appartenenza  o,
comunque, in base alla legge italiana.

   4) Categorie di dati oggetto di trattamento.

   Il  trattamento  puo'  riguardare i soli dati e le sole operazioni
che  risultino  indispensabili  in relazione allo specifico profilo o
alla  personalita' descritto o richiesto dalle persone interessate al
matrimonio o alla convivenza.
   I   dati   devono   essere   forniti  personalmente  dai  medesimi
interessati.
   L'informativa   preliminare  al  consenso  scritto  deve  pone  in
particolare  evidenza  le  categorie  di dati trattati e le modalita'
della loro comunicazione a terzi.

   5) Comunicazione dei dati.

   I   dati   possono   essere  comunicati  nei  limiti  strettamente
pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.
   I   titolari   del   trattamento,  anche  ai  fini  dell'eventuale
comunicazione  ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in
accoglimento  di  una  richiesta  dell'interessato  (art. 7, comma 3,
lett.  c),  del  Codice), devono conservare un elenco dei destinatari
delle   comunicazioni   effettuate,   recante   un'annotazione  delle
specifiche categorie di dati comunicati.
   L'eventuale  diffusione  anche  per  via telematica di taluni dati
sensibili  deve  essere  oggetto di apposita autorizzazione di questa
Autorita'.

   6) Norme finali.

   Restano  fermi  gli  ulteriori obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti,  in  particolare  nell'ambito della legge penale e della
disciplina  di  pubblica  sicurezza, nonche' in materia di tutela dei
minori.
                               Capo VI

              PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

   Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:

   1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.

   Il  trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve
essere  effettuato  anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2004,
rilasciata il 30 giugno 2004.
   Il  trattamento  dei  dati  genetici  non  e'  consentito nei casi
previsti dalla presente autorizzazione.

   2) Modalita' di trattamento.

   Fermi  restando  gli  obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del
Codice, dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al
Codice,  il  trattamento  dei  dati  sensibili deve essere effettuato
unicamente  con  operazioni,  nonche' con logiche e mediante forme di
organizzazione  dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle
finalita' indicate nei capi che precedono.
   La  comunicazione  di dati all'interessato deve avvenire di regola
direttamente  a  quest'ultimo  o  a  un  suo delegato (fermo restando
quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o
con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti
non  autorizzati,  anche  attraverso  la  previsione  di  distanze di
cortesia.
   Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato, ai sensi
dell'art.  13,  commi  1,  4 e 5 del Codice, anche quando i dati sono
raccolti presso terzi.

   3) Conservazione dei dati.

   Nel  quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma
1,  lett.  e)  del Codice, i dati sensibili possono essere conservati
per  un  periodo  non superiore a quello necessario per perseguire le
finalita'  ovvero  per  adempiere  agli  obblighi  o  agli  incarichi
menzionati  nei precedenti capi. A tal fine, anche mediante controlli
periodici,   deve   essere   verificata   costantemente   la  stretta
pertinenza,  non  eccedenza  e indispensabilita' dei dati rispetto al
rapporto,  alla  prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o
cessati,  anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria  iniziativa.  I  dati  che,  anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere  utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione, a norma
di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li contiene. Specifica
attenzione  e'  prestata  per l'indispensabilita' dei dati riferiti a
soggetti  diversi  da  quelli  cui  si  riferiscono  direttamente  le
prestazioni e gli adempimenti.
   Restano  fermi  i  diversi termini di conservazione previsti dalle
leggi  o  dai  regolamenti.  Resta altresi' fermo quanto previsto nel
capo II in materia di sondaggi e di ricerche.

   4) Richieste di autorizzazione.

   I   titolari   dei   trattamenti   che  rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
   Le  richieste  di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
   Il   Garante   non   prendera'   in  considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente  provvedimento,  salvo  che,  ai  sensi
dell'art.  41  del  Codice,  il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze  del  tutto  particolari  o da situazioni eccezionali non
considerate nella presente autorizzazione.

   5) Norme finali.

   Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da  norme  di  legge o di
regolamento  dalla  normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o
limiti  piu'  restrittivi in materia di trattamento di dati personali
e, in particolare:

   a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
   b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135;

   Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi  di  legge  che vietano la
rivelazione  senza  giusta  causa  e  l'impiego  a  proprio  o altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici,  previsti  anche dai codici deontologici e di
buona condotta adottati in attuazione dell'art. 12 del Codice.
   Resta  ferma,  infine,  la possibilita' di diffondere dati anonimi
anche aggregati.

   6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

   La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 10 luglio
2004 fino al 30 giugno 2005.
   Qualora    alla    data   della   pubblicazione   della   presente
autorizzazione il trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni
non  contenute nella precedente autorizzazione n. 5/2002, il titolare
deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.
   La   presente   autorizzazione  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004


                     Il presidente: RODOTA'

                       Il relatore: RASI

               Il segretario generale: BUTTARELLI