IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 e il titolo V della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre  1997,  n.  352, approvato con decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  nonche' di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettera d);
  Visto  il comma 3 del citato articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n.  137,  come  sostituito  dall'articolo  1-bis del decreto-legge 18
febbraio  2003,  n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
aprile 2003, n. 82;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella seduta del 25 luglio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26
novembre 2003;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute
del 17 dicembre 2003 e 14 gennaio 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                 Finalita' ed ambito di applicazione
  1.  In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della
Costituzione,   le  disposizioni  del  presente  decreto  dettano  la
disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili
ed  immobili  e  gli interventi sugli elementi architettonici e sulle
superfici  decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione
e   protezione   di  detti  beni  ed  in  considerazione  delle  loro
caratteristiche oggettive.
  2. Le disposizioni del presente decreto, relative alle attivita' di
cui  al  comma  1,  si  applicano,  altresi', all'esecuzione di scavi
archeologici.
  3.  Le  regioni  disciplinano  le  attivita'  di programmazione, di
progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori
pubblici  riguardanti  i  beni  di  cui  al comma 1, ivi compresi gli
interventi  di  valorizzazione  sugli  stessi,  sulla  base di quanto
disposto dal presente decreto legislativo.
  4.  Alle  finalita' di cui al presente decreto le province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  provvedono  nell'ambito  delle competenze
previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
  5.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dal  presente decreto
legislativo,   resta   ferma  la  disciplina  legislativa  statale  e
regionale in materia di appalti di lavori pubblici.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
          della  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1947, n. 298, e' il
          seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.".
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
          della  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1947, n. 298, e' il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490,
          recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della  legge  8 ottobre  1997,  n. 352" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
          dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
          del  capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
              -  Il testo dell'art. 10, della legge 6 luglio 2002, n.
          137,  recante:  "Delega  per la riforma dell'organizzazione
          del  Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          nonche'  di  enti  pubblici",  e  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158, e' il seguente:
              "Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in
          materia  di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport,
          proprieta'  letteraria  e  diritto  d'autore).  -  1. Ferma
          restando  la  delega di cui all'art. 1, per quanto concerne
          il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo
          e'  delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
          legislativi  per il riassetto e, limitatamente alla lettera
          a),  la  codificazione  delle  disposizioni  legislative in
          materia di:
                a) beni culturali e ambientali;
                b) cinematografia;
                c) teatro,  musica, danza e altre forme di spettacolo
          dal vivo;
                d) sport;
                e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, senza
          determinare  nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello
          Stato,   si   attengono  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) adeguamento   agli   articoli 117   e   118  della
          Costituzione;
                b) adeguamento  alla  normativa  comunitaria  e  agli
          accordi internazionali;
                c) miglioramento   dell'efficacia   degli  interventi
          concernenti  i  beni  e  le attivita' culturali, anche allo
          scopo   di   conseguire   l'ottimizzazione   delle  risorse
          assegnate  e l'incremento delle entrate; chiara indicazione
          delle  politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una
          significativa  e  trasparente  impostazione  del  bilancio;
          snellimento  e  abbreviazione dei procedimenti; adeguamento
          delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
                d) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera a) del
          comma   1:  aggiornare  gli  strumenti  di  individuazione,
          conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali,
          anche  attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e privati, senza determinare
          ulteriori   restrizioni   alla   proprieta'   privata,  ne'
          l'abrogazione   degli   strumenti   attuali   e,  comunque,
          conformandosi    al   puntuale   rispetto   degli   accordi
          internazionali,  soprattutto in materia di circolazione dei
          beni  culturali;  riorganizzare  i  servizi  offerti  anche
          attraverso  la  concessione  a soggetti diversi dallo Stato
          mediante   la   costituzione   di  fondazioni  aperte  alla
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,  fondazioni
          bancarie,  soggetti  pubblici  e  privati,  in linea con le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera  b-bis)  del  comma  1
          dell'art.  10  del  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  e  successive  modificazioni;  adeguare la disciplina
          degli   appalti  di  lavori  pubblici  concernenti  i  beni
          culturali,  modificando  le  soglie  per  il  ricorso  alle
          diverse  procedure  di  individuazione  del  contraente  in
          maniera  da  consentire  anche la partecipazione di imprese
          artigiane  di  comprovata  specializzazione  ed esperienza,
          ridefinendo   i  livelli  di  progettazione  necessari  per
          l'affidamento   dei   lavori,   definendo   i   criteri  di
          aggiudicazione  e  prevedendo  la  possibilita' di varianti
          oltre  i  limiti  percentuali  ordinariamente  previsti, in
          relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di
          tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalita' di
          costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
          intervengono   nelle   procedure   per  la  concessione  di
          contributi  e  agevolazioni  in  favore di enti ed istituti
          culturali,   al  fine  di  una  precisa  definizione  delle
          responsabilita'  degli  organi tecnici, secondo principi di
          separazione   fra   amministrazione   e   politica   e  con
          particolare  attenzione  ai  profili  di  incompatibilita';
          individuare    forme    di    collaborazione,    in    sede
          procedimentale,  tra  le  Amministrazioni  per  i beni e le
          attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di
          opere destinate alla difesa militare;
                e) quanto  alle  materie  di cui alle lettere b) e c)
          del  comma  1: razionalizzare gli organismi consultivi e le
          relative    funzioni,    anche    mediante    soppressione,
          accorpamento  e  riduzione  del  numero  e  dei componenti;
          snellire  le  procedure  di  liquidazione  dei contributi e
          ridefinire  le  modalita'  di  costituzione e funzionamento
          degli   organismi   che  intervengono  nelle  procedure  di
          individuazione   dei   soggetti   legittimati   a  ricevere
          contributi  e  di  quantificazione  degli  stessi; adeguare
          l'assetto  organizzativo  degli  organismi  e degli enti di
          settore;  rivedere  il  sistema  dei controlli sull'impiego
          delle  risorse  assegnate  e  sugli  effetti prodotti dagli
          interventi;
                f) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera d) del
          comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a
          cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di
          doping;  riordinare  i compiti dell'Istituto per il credito
          sportivo,  assicurando negli organi anche la rappresentanza
          delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti
          di finanziamento anche a soggetti privati;
                g) quanto  alla  materia  di  cui alla lettera e) del
          comma  1:  riordinare,  anche  nel  rispetto dei principi e
          criteri  direttivi  indicati  all'art. 14, comma 1, lettera
          b),  della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana
          degli  autori  ed  editori  (SIAE),  il  cui statuto dovra'
          assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori
          e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la
          massima   trasparenza   nella   ripartizione  dei  proventi
          derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi
          diritto;   armonizzare   la   legislazione   relativa  alla
          produzione   e   diffusione   di   contenuti   digitali   e
          multimediali  e  di  software ai principi generali a cui si
          ispira  l'Unione  europea  in materia di diritto d'autore e
          diritti connessi.
              3.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 1 indicano
          esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge  in  generale  premesse  al  codice civile. I decreti
          legislativi  di  cui  al  comma 1 sono adottati, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, previo parere delle
          commissioni  parlamentari  competenti per materia, resi nel
          termine  di  sessanta giorni dal ricevimento della relativa
          richiesta.  Decorso  tale  termine,  i  decreti legislativi
          possono essere comunque adottati.
              4.  Disposizioni  correttive ed integrative dei decreti
          legislativi  di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime  procedure  di cui al presente articolo, entro due
          anni dalla data della loro entrata in vigore.".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali"  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto
          1997, n. 202, e' il seguente:
              "Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
          Note all'art. 1:
              -   Il  testo  dell'art.  9  della  Costituzione  della
          Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria
          della  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1947, n. 298, e' il
          seguente:
              "Art.  9.  -  La  Repubblica promuove lo sviluppo della
          cultura  e  la  ricerca  scientifica  e  tecnica, tutela il
          paesaggio   e  il  patrimonio  storico  e  artistico  della
          Nazione.".
              -  Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490,
          recante:  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in
          materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
          della  legge  8 ottobre  1997,  n. 352" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.