Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Riorganizzazione dei tribunali delle acque
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  della  complessiva riforma della
disciplina   concernente   la   giurisdizione  in  materia  di  acque
pubbliche,  attualmente  contenuta  nel  testo  unico di cui al regio
decreto  11 dicembre  1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che
seguono:
    a) all'articolo  138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale
regionale  e'  costituito  da  una  sezione  ordinaria della Corte di
appello designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti
nell'albo  degli  ingegneri e nominati con decreto del Ministro della
giustizia  in  conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di
appello.»;
      2)  il  quarto  comma e' sostituito dal seguente: «Il Tribunale
regionale  decide  con  l'intervento  di tre votanti, tra i quali uno
degli esperti di cui al secondo comma.»;
    b) all'articolo  139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  al  secondo  comma,  la  lettera  d)  e'  sostituita  dalla
seguente: «d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.»;
      2)  al quarto comma le parole: «i membri tecnici dal Presidente
del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici» sono sostituite dalle
seguenti:  «gli  esperti sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia  in  conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore
della  magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale
superiore.»;
    c) all'articolo  1  della  legge  1° agosto  1959,  n.  704, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  primo  comma  e' sostituito dal seguente: «L'indennita'
fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o
compenso,  ai  componenti  dei  tribunali  delle  acque  pubbliche e'
fissata  in  Euro  15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
Euro  11,36  per  i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in
Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
      2)  dopo  il primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti
componenti  del  Tribunale  superiore  delle  acque  in  qualita'  di
titolari  o  supplenti,  ed  agli  esperti  componenti  dei tribunali
regionali  delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascuna
udienza cui prendano parte.»;
    d) dopo  l'articolo  139  del  regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e' inserito il seguente:
  «139-bis.  Nelle stesse forme previste per i titolari sono nominati
in  pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali
sono  retribuiti,  per  il  servizio  effettivamente  prestato, nella
misura  prevista  dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge
1° agosto 1959, n. 704.».
((    1-bis.  Fino  alla nomina degli esperti secondo le modalita' di
cui  al  presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente decreto, secondo le modalita' dei rispettivi incarichi.
  2.  Per  l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
c),  e'  autorizzata  la  spesa  di 35.957 euro a decorrere dall'anno
2004.
  2-bis.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 1,
lettera  d),  e'  autorizzata  la  spesa  di  9.387  euro a decorrere
dall'anno 2004. ))
          Riferimenti normativi:
            - Il  testo  unico del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775,  reca:  «Disposizioni di legge sulle acque e impianti
          elettrici.».
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  138 del citato regio
          decreto  11 dicembre  1933,  n. 1775, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.  138. Presso ciascuna delle sottoindicate sedi di
          Corte  di appello e' istituito un Tribunale regionale delle
          acque pubbliche:
                1  -  Torino:  per  le  circoscrizioni delle Corti di
          appello di Torino e Genova;
                2  -  Milano:  per  le  circoscrizioni delle Corti di
          appello di Milano e Brescia;
                3  -  Venezia:  per  le circoscrizioni delle Corti di
          appello di Venezia e Trieste;
                4  -  Firenze:  per  le circoscrizioni delle Corti di
          appello di Bologna e Firenze;
                5  -  Roma:  per  le  circoscrizioni  delle  Corti di
          appello di Roma, Aquila ed Ancona;
                6  -  Napoli:  per  le  circoscrizioni delle Corti di
          appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
                7  -  Palermo:  per  le circoscrizioni delle Corti di
          appello di Palermo, Catania e Messina;
                8  -  Cagliari:  per la circoscrizione della Corte di
          appello di Cagliari.
              Il  Tribunale  regionale  e'  costituito da una sezione
          ordinaria  della Corte di appello designata dal presidente,
          integrata   con   tre  esperti,  iscritti  nell'albo  degli
          ingegneri   e  nominati  con  decreto  del  Ministro  della
          giustizia  in  conformita' alla deliberazione del Consiglio
          superiore  della  magistratura  adottata  su  proposta  del
          presidente della Corte di appello.
              Essi  durano  in  carica  cinque  anni e possono essere
          riconfermati.
              Il  Tribunale  regionale decide con l'intervento di tre
          votanti,  tra  i  quali uno degli esperti di cui al secondo
          comma.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 139 del citato regio
          decreto  11 dicembre  1933,  n. 1775, come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              «Art.139. E' istituito in Roma, con sede nel palazzo di
          giustizia, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
              Esso e' composto di:
                a) un presidente, nominato con decreto del Capo dello
          Stato  su  proposta  del Ministro Guardasigilli, sentito il
          Consiglio dei Ministri, avente grado secondo corrispondente
          a  quello  di  procuratore  generale della Corte suprema di
          cassazione;
                b) quattro consiglieri di Stato;
                c) quattro  magistrati  scelti  fra  i consiglieri di
          Cassazione;
                d) tre esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.
              In  assenza del presidente, presiede il piu' anziano di
          grado fra i membri indicati nelle lettere b) e c).
              I  giudici  del  Tribunale  superiore sono nominati con
          decreto  reale  su  proposta  del  Ministro Guardasigilli e
          designati:  i  consiglieri  di  Stato  dal  presidente  del
          Consiglio  stesso;  i  consiglieri  di Cassazione dal primo
          presidente  della  Corte  di  cassazione;  gli esperti sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia  in
          conformita'  alla  deliberazione  del  Consiglio  superiore
          della  magistratura adottata su proposta del presidente del
          Tribunale superiore.
              Tutti  i  componenti  del Tribunale superiore durano in
          carica cinque anni e possono essere riconfermati.
              Il  presidente  del  Tribunale  superiore  puo'  essere
          collocato  temporaneamente  fuori  del ruolo organico della
          magistratura.
              Le  somme necessarie saranno inscritte nel bilancio del
          Ministero di grazia e giustizia.
              Il  Tribunale  superiore  delle  acque  pubbliche ha un
          proprio ufficio di cancelleria.
              Il  cancelliere e' nominato con decreto del Ministro di
          grazia  e  giustizia  tra  i funzionari delle cancellerie e
          segreterie   giudiziarie  aventi  grado  non  inferiore  al
          settimo.
              Su   richiesta   del   Tribunale  superiore,  il  primo
          presidente  della  Corte  di  cassazione, per necessita' di
          servizio,  puo'  applicare  temporaneamente a detto ufficio
          cancellieri   o   aggiunti   addetti   ad  altre  autorita'
          giudiziarie di Roma.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 1° agosto
          1959,  n. 704 (Indennita' ai componenti dei Tribunali delle
          acque   pubbliche),   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              «Art.   1.  -  L'indennita'  fissa  mensile  spettante,
          indipendentemente  da  ogni altra indennita' o compenso, ai
          componenti  dei  tribunali delle acque pubbliche e' fissata
          in  Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in
          Euro   11,36  per  i  presidenti  effettivi  dei  tribunali
          regionali  e  in Euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli
          stessi tribunali.
              Agli  esperti  componenti del Tribunale superiore delle
          acque  in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti
          componenti  dei  tribunali  regionali  delle  acque, spetta
          un'indennita' di Euro 100 per ciascuna udienza cui prendano
          parte.
              L'indennita'  stessa  e'  corrisposta ai presidenti, ai
          consiglieri  ed  ai  membri tecnici supplenti dei Tribunali
          regionali  solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento
          od  assenza  di  componenti  effettivi  o  per  particolari
          esigenze   di  servizio  essi  debbono  funzionare  in  via
          continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
              Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni
          Tribunale  regionale quello nominato prima o primo indicato
          tra i piu' contemporaneamente nominati, se la qualifica non
          e' espressamente indicata.».