IL  MINISTRO  DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'  E  DELLA  RICERCA

    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente
la  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n.  319,  con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di   organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275  con  il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e'  stato  emanato  il  regolamento, recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare
l'art. 8;
    Visto  il  decreto  ministeriale  26 giugno 2000, n. 234, recante
norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22 giugno  1998 con il quale e'
stato  autorizzato  il  funzionamento  dei quinquenni sperimentali ad
opzione internazionale;
    Visto  il  Protocollo culturale tra l'Italia e la Germania del 24
aprile 2002;
    Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
    Visto  il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 con il quale
e'   stato   emanato  il  regolamento  concernente  le  modalita'  di
svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore;
    Visto  il  decreto  ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il
quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
    Visto  il  decreto  ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione
delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
    Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 2004, n. 3, relativo
all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
    Visto   il   decreto   ministeriale   24 febbraio  2000,  n.  49,
concernente  l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
    Vista   la   nota   prot.   n.   2781/C29   del   28 aprile  2003
dell'Ambasciata  della Repubblica Federale di Germania, concernente i
contenuti  della quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie
oggetto del colloquio;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
    Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 13, concernente
le  certificazioni  ed  i  relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
    Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale
e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
    Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 15, concernente
le  norme per lo svolgimento nell'a.s. 2003-2004 degli esami di Stato
conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Validita' e corrispondenza del diploma
    Il  diploma,  rilasciato  in  esito  al superamento dell'esame di
Stato  conclusivo  del  corso  di  studio  delle  sezioni  ad opzione
internazionale   tedesca  ad  indirizzo  linguistico  e  scientifico,
consente  l'accesso  agli istituti di insegnamento superiore tedeschi
senza  obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame
di idoneita' linguistica.