IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato emanato il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1998 con il quale e' stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale; Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 3, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonche' le materie oggetto del colloquio; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 13, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2004, n. 4, con il quale e' stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 15, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2003-2004 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; Decreta: Art. 1. Validita' e corrispondenza del diploma Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico e scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneita' linguistica.