IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini; Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini; Visto il decreto legislativo 10 aprile 1951, n. 256, contenente norme per l'applicazione della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna; Vista la delega contenuta nell'art. 2 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri;. Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per Pagricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' costituito l'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, con lo scopo di esercitare, nel territorio indicato nell'art. 2 del presente decreto, le funzioni relative alla espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, nonche' le altre attribuzioni previste dalla citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quelle che potranno essere conferite da successive disposizioni di legge in materia di riforma fondiaria o di bonifica.