IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la
colonizzazione  dell'Altopiano  della  Sila  e  dei  territori jonici
contermini;
  Vista  la  legge  21  ottobre  1950,  n.  841, recante norme per la
espropriazione,  bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni
ai contadini;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 aprile 1951, n. 256, contenente
norme  per  l'applicazione  della  predetta legge 21 ottobre 1950, n.
841, a tutto il territorio della Sardegna;
  Vista  la  delega  contenuta  nell'art.  2  della predetta legge 21
ottobre 1950, n. 841;
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;.
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per Pagricoltura e
per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia,
per il tesoro e per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  21  ottobre 1950, n. 841, e'
costituito  l'Ente  per  la  trasformazione  fondiaria  ed agraria in
Sardegna,  con  lo  scopo  di  esercitare,  nel  territorio  indicato
nell'art.   2   del  presente  decreto,  le  funzioni  relative  alla
espropriazione,  bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni
ai  contadini,  nonche'  le  altre attribuzioni previste dalla citata
legge 21 ottobre 1950, n. 841, e quelle che potranno essere conferite
da successive disposizioni di legge in materia di riforma fondiaria o
di bonifica.