IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77,  primo  comma, ed 87, comma quinto, della
Costituzione della Repubblica;
  Viste  le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18
maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
  In  virtu'  della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Visti  i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n.
265;
  Visto   il  piano  particolareggiato  di  espropriazione  compilato
dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna; nei
confronti  di  Carboni  Nieddu  Gustavo  fu  Enrico,  per  i  terreni
ricadenti nel comune di Nuragus (provincia di Nuoro);
  Udito  il parere in data 9 ottobre 1952, espresso dalla Commissione
parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio
1950 n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro,Segretario di Stato per l'agricoltura e
per le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nel
confronti  di  Carboni  Nieddu Gustavo fu Enrico, relativo ai terreni
ricadenti  nel  comune  di  Nuragus  (provincia di Cagliari), per una
superficie di ettari 99.00.72, specificatamente descritti nell'elenco
n. 1 allegato al presente decreto.