La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e  preparati
ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza
dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'  pubblica,  che  li
esercita a mezzo dei propri organi  centrali  e,  nelle  Province,  a
mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli  uffici  dipendenti,
dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto  riguarda
la vigilanza ed il controllo  sulle  navi  e  sulle  aeronavi,  dalle
Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto. 
  Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'  pubblica  e'
istituito l'Ufficio centrale  stupefacenti  che  provvede  agli  atti
occorrenti all'applicazione delle disposizioni  legislative  e  degli
accordi internazionali in materia, all'esercizio  della  vigilanza  e
del controllo sulle sostanze o  preparati  di  cui  al  primo  comma,
nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania. 
  L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la  repressione  di  ogni
illecita attivita'  nel  campo  della  produzione,  del  commercio  e
dell'impiego delle sostanze o preparati ad  azione  stupefacente,  di
elementi specializzati della Guardia  di  finanza,  del  Corpo  della
pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno  impiegati  secondo
le norme del regolamento.