La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti    Convenzioni   adottate   a   Ginevra   dalla   Conferenza
dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
    1)  Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione
tra  la  mano  d'opera  maschile  e  la mano d'opera femminile per un
lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951;
    2)  Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura
- Ginevra, 26 giugno 1952;
    3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza
sociale limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni
corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonche' alla parte XIV.