La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 1) Convenzione n. 100 concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale - Ginevra, 29 giugno 1951; 2) Convenzione n. 101 riguardante le ferie pagate in agricoltura - Ginevra, 26 giugno 1952; 3) Convenzione n. 102 concernente la norma minima della sicurezza sociale limitatamente alle parti I, V, VII, VIII ed alle disposizioni corrispondenti delle parti XI, XII, XIII nonche' alla parte XIV.