IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 20, aprile 1939, n. 1118, e modificato con i regi decreti 12 gennaio 1941, n. 34; 27 aprile 1942, n. 571; 5 settembre 1942, n. 1237; 24 ottobre 1942, n. 1438; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 196 e 7 marzo 1947, n. 1727 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 430; 21 aprile 1949, n. 613; 1 settembre 1949, n. 816; 13 marzo 1950, n. 599; 30 ottobre 1950, n. 1125; 31 ottobre 1950, n. 1310; 30 giugno 1951, n. 1148; 27 ottobre 1951, n. 1794; 25 luglio 1952, n. 1352; 16 ottobre 1952, n. 4554; 26 ottobre 1952, n. 4506; 30 ottobre 1952, n. 4483; 11 marzo 1953, n. 573; 11 marzo 1953, n. 576; 12 ottobre 1953, n. 1046; 2 marzo 1954; n. 181; 26 aprile 1954, n. 741; 29 ottobre 1954, n. 1320; 1 marzo 1955, n. 221; 25 settembre 1955, n. 960 e 27 luglio 1955, n. 785; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652,-, successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formula le dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: 1) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 2) Filologia slava; 3) Geografia storica del mondo antico; 4) Paleografia greca; 5) Storia orientale antica. Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: 1) Filosofia della scienza; 2) Sociologia; 3) Filosofia della storia; 4) Una lingua e letteratura straniera, fra le seguenti: francese, tedesca ed inglese. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto quello di "storia della pedagogia". Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti: a) per l'indirizzo organico biologico: 1) Petrografia; 2) Merceologia (chimica merceologica); 3) Chimica macromolecolare e colloidale; 4) Chimica teorica; 5) Geochimica; b) per l'indirizzo inorganico-chimico fisico: 1) Petrografia; 2) Merceologia (chimica merceologica); 3) Chimica macromolecolare e colloidale; 4) Chimica teorica. Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti i seguenti: 1) Petrografia; 2) Merceologia (chimica merceologica); 3) Chimica macromolecolare e colloidale; 4) Chimica teorica; 5) Geochimica. Art. 39. Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' soppresso l'insegnamento di "geodesia". Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti: 1) Teoria delle funzioni; 2) Calcoli numerici e grafici. Art. 42. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche e' soppresso l'insegnamento di "geodesia". Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti: 1) Topologia; 2) Onde elettromagnetiche; 3) Matematiche elementari dal punto di vista superiore. Il comma quinto e' sostituito dal seguente: Gli insegnamenti biennali di "analisi matematica" e di "geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno" importano ciascuno due esami distinti. Art. 44. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' soppresso l'insegnamento di "geodesia". Agli insegnamenti medesimi sono aggiunti i seguenti: 1) Onde elettromagnetiche; 2) Matematiche elementari dal punto di vista superiore. Il comma quinto e' sostituito dal seguente: Per gli insegnamenti di "analisi matematica", e di "geometria analitica con e "enti di proiettiva e geometria descrittiva con disegno" e di "fisica sperimentale" e relative "esercitazioni" valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche. Art. 45. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' soppresso l'insegnamento di "biologia delle razze umane". Agli insegnamenti medesimi e' aggiunto quello di "fisiologia vegetale". Art. 50. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' soppresso quello di "idrologia". Agli insegnamenti medesimi: sono aggiunti seguenti: 1) Chimica farmaceutica applicata; 2) Chimica analitica. Art. 51. - E' sostituito dal seguente: L'insegnamento biennale di "chimica farmaceutica e tossicologica" e quello triennale di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" importano un esame alla, fine di ogni anno. L'insegnamento triennale di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica" e' diviso in: Parte 1ª: tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche; Parte 2ª: analisi qualitativa; Parte 3ª: analisi quantitativa; preparazioni e analisi quali-quantitative dei farmaci. In ciascun anno accademico puo' essere frequentata una sola di dette parti in cui e' diviso l'insegnamento triennale. La parte 3ª puo' essere suddivisa in due semestri (10 semestre: analisi quantitativa, 2° semestre: preparazioni e analisi quali quantitative dei farmaci) con un unito esame al termine del 2° semestre. Gli insegnamenti di: fisica, farmacologia e farmacognosia; chimica fisica; botanica farmaceutica; chimica bromatologica; biochimica applicata, sono integrati da esercitazioni pratiche. Per queste esercitazioni vale il disposto dell'art. 54. Art. 52. - E' sostituito dal seguente: Gli studenti non possono essere iscritti: a) al corso di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologia parte 2ª (analisi qualitativa)" se non hanno superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte 1ª (tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche)"; b) al corso di "esercitazioni di chimica, farmaceutica e tossicologica parte 3ª (analisi quantitativa, preparazioni e analisi quali-quantitative dei farmaci)" se non hanno superato gli esami di "chimica organica" e di "esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica parte 2ª (analisi qualitativa)"; Gli studenti non possono sostenere: a) l'esame del corso di "chimica farmaceutica e tossicologica parte 1° (tecniche di laboratorio e preparazioni chimiche)" se non hanno superato l'esame di "chimica generale ed inorganica"; b) l'esame di "chimica organica" se non hanno superato gli esami di "chimica generale ed inorganica" e di "fisica"; c) gli esami di "chimica farmaceutica 1ª e 2ª", di "chimica bromatologica", di "chimica biologica", di "biochimica applicata", di "chimica analitica" e di "chimica di guerra" se non hanno superato l'esame di "chimica organica"; d) l'esame di "chimica farmaceutica applicata" se non hanno superato gli esami di "chimica farmaceutica 1ª e 2ª"; e) l'esame di "tecnica e legislazione farmaceutica" se non hanno superato gli esami di "chimica farmaceutica 1ª e 2ª"; f) l'esame biennale di "fisiologia generale" se non hanno superato quello di anatomia umana"; g) l'esame di "farmacologia e farmacognosia" se non hanno superato gli esami di "fisiologia generale" e di "botanica farmaceutica" Art. 54. - E' abrogato e sostituito dal seguente: I professori possono assicurarsi in qualunque epoca dell'anno, per mezzo di colloqui o prove scritte o sperimentali, del profitto ricavato dagli allievi. Questi colloqui o prove scritte o sperimentali servono di norma per il passaggio da uno ad altro ordine di esercitazioni nella stessa materia. Gli esercizi di farmacognosia che fanno parte integrante del corso fondamentale di "farmacologia e farmacognosia" formano oggetto di prova pratica separata, il cui voto peraltro fa media con quello di farmacologia, restando cosi' unico il voto finale di "farmacologia e farmacognosia" Art. 55. - E' abrogato e sostituito dal seguente: I laureati in scienze naturali o in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, possono essere ammessi al 2° anno. Per quanto riguarda l'esame di "farmacologia e farmacognosia" essi potranno essere tenuti a sostenere la sola prova pratica di farmacognosia di cui all'articolo 54. I laureati in chimica possono essere ammessi al 3ª anno per la laurea in farmacia; nel caso in cui comprovino di aver frequentato almeno un anno dei corsi di "fisiologia generale" e di "chimica farmaceutica" possono essere ammessi al 4° anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 11. - CARLOMAGNO