La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere,
architetto,   agronomo,   veterinario,   perito   forestale  e  della
professione  di  dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle
discipline statistiche.
  I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in citta' sedi
di  ordini  o  collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal
regolamento di cui al successivo art. 3.