IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  21  giugno 1928, n. 1690, con il quale i
comuni di Rezzonico, di San Siro e di Sant'Abbondio furono riuniti in
unico Comune denominato "Santa Maria Rezzonico";
  Viste  le  istanze  8 gennaio, 22 e 24 aprile 1956, con le quali la
maggioranza   qualificata   degli  elettori  del  cessato  comune  di
Sant'Abbondio ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
  Viste  le  deliberazioni  del  Consiglio  comunale  di  Santa Maria
Rezzonico  in  data  30  novembre  1947,  n.  25, e della Deputazione
provinciale  di Como in data 11 gennaio 1949, n. 141, con le quali e'
stato espresso parere in ordine alla ricostituzione di cui trattasi;
  Visti  gli  articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
  Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato
nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2083;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  ricostituito  il comune di Sant'Abbondio, in provincia di Como,
con  la  circoscrizione  territoriale  preesistente  alla  data della
relativa soppressione.