IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  15  aprile 1928, n. 981, con il quale il
comune di Crandola fu soppresso ed aggregato al comune di Margno;
  Vista  la  istanza  8  dicembre  1955,  con la quale la maggioranza
qualificata  degli  elettori  del  cessato  comune  di Crandola ne ha
chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
  Viste  le deliberazioni del Consiglio comunale di Margno in data 26
maggio 1948, n. 19, e della Deputazione provinciale di Como in data 5
aprile 1949, n. 2249, con le quali e' stato espresso parere in ordine
alla ricostituzione in parola;
  Visti  gli  articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
  Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato
nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2081;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' ricostituito il comune di Crandola, in provincia di Como, con la
circoscrizione  territoriale  preesistente  alla  data della relativa
soppressione.