La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  5  maggio  1957,  n.  271,
concernente disposizioni per la prevenzione e  la  repressione  delle
frodi nel settore degli oli minerali, con le seguenti modificazioni: 
 
Art. 1: 
  nel primo comma sono soppresse le parole: "impiantare od". 
  Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: 
  "Sono altresi' soggetti alla denuncia di cui al precedente comma: 
    a)  l'esercizio  di  depositi  per  usi  privati,   agricoli   ed
industriali, aventi capacita' superiore a 10 metri cubi. Tale  limite
e' elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di  olio  combustibile
per usi privati. Agli effetti di  tale  limite  non  si  cumulano  le
singole capacita' dei depositi  di  olio  combustibile  destinato  al
riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati  in
fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti; 
    b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali
di carburanti; 
    c) l'esercizio  di  apparecchi  di  distribuzione  automatica  di
carburanti per usi privati,  agricoli  ed  industriali,  collegati  a
serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi". 
  "La denuncia, deve essere corredata: 
    1) per i depositi: della copia  dell'atto  di  concessione  o  di
quello di autorizzazione, in quanto previsti, ai sensi  dell'art.  11
del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n.  1741,  convertito  nella
legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni; 
    2) per le stazioni di servizio e gli apparecchi di  distribuzione
automatica di carburanti  che  non  sono  soggetti  alla  concessione
prescritta dal regio decreto-legge 2 novembre 1933,  n.  1741:  della
copia dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto della Provincia  ai
sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 170. 
  "Sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui al primo  comma,  i
depositi per la vendita  al  minuto,  purche'  la  quantita'  di  oli
minerali  carburanti,  combustibili  o  lubrificanti,   detenuta   in
deposito, non superi complessivamente 5 quintali". 
 
Art. 2: 
  Il primo comma e soppresso. 
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Per i depositi, le  stazioni  di  servizio  e  gli  apparecchi  di
distribuzione  automatica  di  carburanti,  in  genere,  che  saranno
istituiti posteriormente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, la  denuncia  di  cui  all'art.  1  deve  essere  presentata
all'Ufficio tecnico delle  imposte  di  fabbricazione  almeno  trenta
giorni prima dell'attivazione dell'esercizio". 
 
Art. 3: 
  Il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "I titolari  dei  depositi  di  oli  minerali,  delle  stazioni  di
servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti
in genere, di cui al primo e secondo comma dell'art. 1, devono essere
muniti di apposita licenza triennale  soggetta  al  solo  diritto  di
bollo  e   rilasciata   dall'Ufficio   tecnico   delle   imposte   di
fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di  carico  e
scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di
provenienza della merce,  debbono  essere  restituiti  al  competente
Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena  esauriti,  per
la rinnovazione. 
  "Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 25 del regio
decreto 20 luglio 1934, n.  1303,  la  licenza  viene  rilasciata  al
locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo  della  tenuta
del registro di carico e scarico". 
  All'ultimo comma  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza di cui  al  primo
comma, per un periodo di cinque anni". 
 
Art. 4: 
  Il secondo comma e' soppresso. 
 
Art. 5: 
  Nel secondo comma alle parole: "all'art.  1",  sono  sostituite  le
altre: "al primo e secondo comma  dell'art.  1";  e  sono,  in  fine,
aggiunte le seguenti parole: "salvo quanto  disposto  dal  successivo
art. 5-bis". 
  L'ultimo comma e' sostituito dai seguenti: 
  "Il certificato di  provenienza  deve  recare  l'indicazione  della
qualita' e della quantita' dei prodotti; il  numero  e  il  tipo  dei
recipienti in  cui  essi  sono  contenuti;  il  nome,  il  cognome  e
l'indirizzo del mittente e del destinatario con la  precisazione  del
deposito di provenienza e di destinazione; la specie  del  trasporto.
Qualora il trasporto avvenga per via  ordinaria,  il  certificato  di
provenienza deve indicare anche il nominativo di colui che esegue  il
trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del
mezzo, l'itinerario di massima  da  seguire  e  il  tempo  utile  per
giungere a destinazione. 
  "Il certificato di provenienza deve essere custodito dal  personale
incaricato del trasporto,  per  essere  esibito,  a  richiesta,  agli
organi di controllo e poi consegnato al destinatario del  carico  che
ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce  e  del
certificato,  l'incaricato  del  trasporto  attesta  sul  certificato
stesso, appouendovi la propria firma, che il trasporto e' avvenuto. 
  "Il destinatario del carico che sia esercente di  deposito  di  oli
minerali, di stazione di servizio o di apparecchio  di  distribuzione
automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1,
e' tenuto ad allegare il certificato di provenienza  al  registro  di
carico  e   scarico   previsto   dall'art.   3,   a   giustificazione
dell'introduzione  in  deposito  della  corrispondente   partita   di
prodotto. 
  "Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario  del
carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata  di
un anno dalla data del  rilascio  per  esibirlo,  a  richiesta,  agli
organi incaricati dei riscontri". 
  Dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente: 
 
Art. 5-bis: 
  "Sono esenti dall'obbligo della tenuta del  registro  di  carico  e
scarico  nonche'  dal  vincolo  del  certificato  di  provenienza  le
stazioni di servizio ed i distributori fissi di carburanti in genere,
per  i  soli  oli  minerali  lubrificanti  confezionati  in  appositi
recipienti, del  contenuto  massimo  di  20  chilogrammi,  muniti  di
chiusura  stabile   a   macchina,   a   saldatura   o   a   suggello,
contraddistinti da marchi della  ditta  fabbricante,  importatrice  o
confezionatrice, recanti l'indicazione della qualita' e quantita' del
prodotto, sempreche' la giacenza in  deposito  non  ecceda  i  cinque
quintali". 
 
Art. 6: 
  Sono aggiunti, alla fine dell'articolo, i seguenti commi: 
  "L'Amministrazione  finanziaria  puo'  tuttavia   autorizzare   oli
esercenti depositi liberi,  per  usi  commerciali,  di  oli  minerali
carburanti combustibili e lubrificanti, all'emissione dei certificati
di provenienza  per  i  prodotti  che  le  ditte  medesime  intendono
estrarre dai loro depositi. 
  "I certificati di provenienza, composti di matrice,  figlia  e  due
riscontrini,  sono  staccati  da  appositi   bollettari   predisposti
dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto. 
  "Gli  esercenti  come  sopra   autorizzati   alla   emissione   dei
certificati di provenienza hanno l'obbligo  di  trasmettere  anche  a
mezzo lettera  raccomandata,  non  oltre  il  giorno  successivo  non
festivo a quello di emissione, i riscontrini dei  certificati  emessi
agli  Uffici  tecnici  delle  imposte  di  fabbricazione  nelle   cui
circoscrizioni territoriali sono rispettivamente ubicati il  deposito
libero da cui i  prodotti  vengono  estratti  e  quello  al  quale  i
prodotti stessi sono destinati". 
 
Art. 7: 
  Nel primo comma, alle parole: "corrispondente all'intera  imposta",
sono sostituite le altre:  "nella  misura  del  40  per  cento  della
imposta". 
 
Art. 8: 
  Nel primo comma, dopo le parole:  "L'Amministrazione  finanziaria",
sono aggiunte le seguenti: "quando abbia notizia o  fondato  sospetto
di gravi irregolarita',". 
  L'ultimo comma e' soppresso. 
 
Art. 10: 
  L'articolo e' sostituito dal seguente: 
  Gli articoli 23-bis e 23-ter inseriti nel  regio  decreto-legge  28
febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n.  739,
con  l'articolo  6  del  decreto-legge  3  dicembre  1953,  n.   878,
convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono cosi' modificati: 
  Art. 23-bis. -  "Chiunque  destina  prodotti  petroliferi  comunque
esenti,  a  norma  delle  disposizioni  in  vigore  dall'imposta   di
fabbricazione  o  dalla  corrispondente  sovrimposta  di  confine,  o
soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad  usi  diversi  da  quelli
previsti dalle annesse tabelle A) e B), e' punito,  indipendentemente
dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al  decuplo
dell'imposta evasa, o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso. 
  "Se la quantita' dei prodotti  petroliferi  di  cui  al  precedente
comma e' superiore a 20 quintali, la pena e' della reclusione da  uno
a cinque anni oltre la multa. 
  "Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per  il  reato
consumato. 
  "I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi  adoperati  per  la
frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. 
  "Se la  quantita'  dei  prodotti  petroliferi  e'  inferiore  a  un
quintale, si applica soltanto la pena della ammenda nella  misura  di
cui al primo comma del presente articolo. 
  "Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui  al
primo comma, qualora la consegna dei prodotti  sia  effettuata  senza
l'osservanza delle formalita' prescritte per la consegna  stessa,  e'
punito con la ammenda da lire 50.000 a lire  300.000,  salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato. 
  "Le disposizioni dei commi terzo, quarto  e  sesto  sono  stabilite
rispettivamente in deroga agli articoli  56,  240  e  26  del  Codice
penale". 
  Art. 23-ter. - "Chiunque miscela  prodotti  petroliferi  liberi  da
tributi per ottenere altri prodotti petroliferi, soggetti ad aliquota
d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle  sostanze
impiegate nella miscela, e' punito, indipendentemente  dal  pagamento
dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta
medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni. 
  Se la quantita' dei  prodotti  petroliferi  e'  superiore  a  venti
quintali la pena e' della reclusione da uno a cinque  anni  oltre  la
multa. 
  La multa e' commisurata, oltre  che  ai  prodotti  complessivamente
ultimati, anche a quelli  che  si  sarebbero  potuti  ottenere  dalle
materie prime in  corso  o  in  attesa  di  lavorazione,  o  comunque
esistenti in fabbrica, nello opificio o nel deposito e nei locali  in
genere in cui venne consumata la frode. 
  Alle stesse pene soggiace chiunque miscela prodotti petroliferi non
soggetti  ad  imposta  di  fabbricazione   od   alla   corrispondente
sovrimposta di confine per ottenere, direttamente od  in  aggiunta  a
prodotti petroliferi che hanno assolto  il  tributo,  altri  prodotti
petroliferi assoggettati ad imposta. 
  Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita  per  il  reato
consumato. 
  Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i  mezzi  adoperati  per
commettere la frode, sono soggetti a confisca a termini  della  legge
doganale. 
  Le disposizioni dei commi primo  e  quarto,  quinto  e  sesto  sono
stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56  e  240  del
Codice penale". 
  Dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo: 
 
Art. 12-bis: 
  "Chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura a se' o ad  altri
gli speciali buoni che danno  titolo  al  ritiro  della  benzina  col
pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta prevista
dalla tabella B, n. 1, annessa al decreto-legge 3 dicembre  1953,  n.
878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e' punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila ad
un milione. 
    "Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il  reato
consumato. 
    "Le   disposizioni   dei   commi   precedenti   sono   stabilite,
rispettivamente, in deroga agli articoli 24 e 56 del Codice penale". 
 
Art. 13: 
  L'articolo e' sostituito dal seguente: 
  "Chiunque  esercita  un  deposito  di  oli   minerali   carburanti,
combustibili  o  lubrificanti,  una  stazione  di   servizio   o   un
apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati
a termini dell'art. 1, e' punito con la multa dal doppio  al  decuplo
dell'imposta  relativa  ai  prodotti  trovati  nel  deposito,   nella
stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni  caso,
non inferiore a lire 300.000. 
  "Se  nella  verificazione  dei  depositi  liberi  di  oli  minerali
carburanti, combustibili o lubrificanti, nonche'  delle  stazioni  di
servizio  e  degli  apparecchi   di   distribuzione   automatica   di
carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del
registro di carico e scarico o comunque non giustificate da  regolari
certificati di provenienza, il gestore e' punito  con  la  multa  non
minore del doppio ne' maggiore del decuplo dell'imposta dovuta  sulle
quantita'  eccedenti  accertate,  oltre  al  pagamento  del   tributo
"Tuttavia non si fa luogo  ad  alcun  addebito  nei  confronti  degli
esercenti di distributori  fissi  e  stazioni  di  servizio,  per  le
eccedenze di carburanti non superiori al cinque per mille  rapportato
alle erogazioni registrate dal contatore  totalizzatore  nel  periodo
preso a base dalla verifica. 
  "Indipendentemente dalla applicazione delle pene su indicate per la
giacenza  non  giustificata  di   prodotti   petroliferi,   chiunque,
essendovi obbligato non tenga o tenga  irregolarmente  o  rifiuti  di
presentare il registro di carico e scarico, con i  documenti  che  vi
devono essere annessi, e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a  lire
300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non
conservi o non esibisca, a  richiesta  degli  organi  incaricati  del
controllo, i certificati di provenienza. 
  "Non costituisce irregolarita', agli effetti del comma  precedente,
l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze  reali  e  le
risultanze contabili, quando sia contenuta entro  i  limiti  fissati:
per le eccedenze, dal terzo comma del presente  articolo  e,  per  le
deficienze,  entro  quelli   stabiliti   dall'art.   14   del   regio
decreto-legge 28 febbraio 1939, n.  334,  convertito  nella  legge  2
giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni. 
  "Le  disposizioni  del  quarto  comma  sono  stabilite  in   deroga
all'articolo 26 del Codice penale". 
 
Art. 15: 
  Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Chiunque trasporta o fa trasportare oli  minerali  combustibili  o
carburanti, anche denaturati, o lubrificanti,  senza  certificato  di
provenienza, nei casi in cui esso sia prescritto, o  con  certificato
scaduto,  falso  od  alterato,  e'  punito,   indipendentemente   dal
pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni, e con la multa non inferiore al doppio ne' superiore al decuplo
dell'imposta  medesima,  ma  non  inferiore,  in  ogni  caso,  a  due
milioni". 
  Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Nei  casi  in  cui  il  certificato  di   provenienza   rilasciato
dall'esercente  autorizzato  all'emissione,  manchi  di   uno   degli
elementi  indicati  nell'art.  5,   terzo   comma,   sempreche'   sia
sufficiente ad individuare il mittente ed il destinatario,  la  merce
trasportata ed il trasporto  che  viene  effettuato,  da  deposito  a
deposito, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000". 
  L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le disposizioni dei commi primo, terzo e  quarto  sono  stabilite,
rispettivamente, in deroga agli articoli 24,  240  e  26  del  Codice
penale". 
 
Art. 16: 
  Nel primo comma, le parole: "percentuale annua dell'1  per  cento",
sono sostituite  dalle  altre:  "percentuale  semestrale  dell'1  per
cento". 
 
Art. 17: 
  L'articolo e' sostituito dal seguente: 
  "Chiunque trasporta per via  ordinaria  oli  minerali,  carburanti,
combustibili e lubrificanti e  rifiuta  di  esibire  agli  organi  di
controllo il certificato di  provenienza  previsto  dall'art.  5  del
presente decreto e di cui sia in  possesso,  o  non  lo  consegna  al
destinatario  della  merce,  o,  consegnandolo  non  vi   appone   la
annotazione del trasporto eseguito, e' punito con la  multa  da  lire
50.000 ad un milione, in deroga all'articolo 24 del Codice penale. 
  "Il destinatario  della  merce  che  ricevendo  il  certificato  di
provenienza non ne rilascia ricevuta a richiesta del trasportatore e'
punito con la ammenda da lire 50.000 a 300.000 in deroga all'art.  26
del Codice penale". 
 
Art. 18: 
  Sono soppresse, in fine, le parole: "in deroga, allo  art.  24  del
Codice penale". 
 
Art. 19: 
  L'articolo e' sostituito dal seguente: 
  "L'esercente   autorizzato   a   rilasciare   il   certificato   di
provenienza, che omette di inserire in detto documento uno  qualsiasi
degli elementi indicati nell'art. 5, ovvero non ottempera all'obbligo
dell'invio, entro il termine stabilito dall'art. 6,  dei  riscontrini
agli Uffici tecnici delle imposte di  fabbricazione,  e'  punito  con
l'ammenda da  lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila,  in  deroga
all'art. 26 del Codice penale". 
  Dopo l'art. 20, e' aggiunto il seguente: 
 
Art. 20-bis: 
  "I  gestori  di  stazioni  di  servizio  o  distributori  fissi  di
carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta  corrispondenza  dei
numeri di serie dei buoni-benzina per turisti stranieri, che  vengono
loro esibiti, e di quello di targa dell'automezzo da rifornire, con i
numeri  riportati  sulla  carta  carburante,  prima   di   effettuare
l'erogazione. 
  "Debbono,  altresi',  riportare  il  numero  di  targa  del   mezzo
rifornito sui buoni ritirati ed apporre su di essi il timbro  recante
la data di rifornimento, nonche' il nome e cognome del gestore  e  la
localita'  in  cui  sono  ubicati  la  stazione  di  servizio  o   il
distributore fisso di carburante. 
  "In caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti, il gestore e' punito con l'ammenda da lire  cinquantamila
a lire trecentomila, in deroga all'art. 26 del Codice penale". 
 
Art. 22: 
  Dopo le parole:  "l'esercente",  sono  aggiunte  le  altre:  "o  il
vettore". 
 
Art. 23: 
  L'articolo e' sostituito dal seguente: 
  "Le disposizioni contenute negli articoli 1, 5 e  22  del  presente
decreto non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche  con
ordinamento autonomo, per i prodotti ad esse appartenenti". 
 
Art. 24: 
  Alle parole: "a partire dal 60° giorno", sono sostituite le  altre:
"a partire dal 120° giorno". 
 
Art. 25: 
  Le parole: "di carattere fiscale," sono soppresse. 
  Dopo l'art. 25, sono aggiunti i seguenti: 
 
Art. 25-bis: 
  "Il Ministro per le finanze, con propri  decreti,  prescrivera'  le
modalita' per la tenuta dei registri di carico e scarico nonche'  per
la emissione e  la  conservazione  dei  certificati  di  provenienza,
determinando anche i modelli da adottare  per  i  registri  e  per  i
certificati". 
 
Art. 25-ter: 
  "La denuncia  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  per  i
depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi  di  distribuzione
automatica di carburanti gia' esistenti deve essere  fatta  pervenire
al competente Ufficio tecnico  delle  imposte  di  fabbricazione  non
oltre il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto". 
 
Art. 25-quater: 
  "I titolari  dei  depositi  delle  stazioni  di  servizio  e  degli
apparecchi  di  distribuzione  automatica  di   carburanti   di   cui
all'articolo che precede che presentino la denuncia di cui all'art. 1
oltre i termini stabiliti, sono puniti con la ammenda da lire  50.000
a lire 300.000 in deroga all'art. 26 del Codice penale". 
 
Art. 25-quinquies: 
  "Il  Ministero  delle  finanze  puo'  consentire  ai  titolari   di
concessioni, per le  quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sia stato emesso il relativo decreto,  la  gestione
promiscua dei depositi indicati nell'art. 4 fino  alla  scadenza  del
termine  stabilito  nel  decreto   di   concessione,   sempreche'   i
concessionari  non  siano  stati  denunciati   per   violazioni   che
configurino  reato  di  contrabbando  ed  attuino   le   misure   che
l'Amministrazione ritenga di prescrivere  a  tutela  degli  interessi
fiscali".