La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' autorizzata la spesa di lire 18.000.000.000 per provvedere ad opere e lavori straordinari per la conservazione, manutenzione e restauro di cose mobili ed immobili di interesse artistico, storico e bibliografico soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089. Detta spesa, da inscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sara' ripartita, in dieci esercizi finanziari, come segue: Esercizio 1956-57............................. L. 900.000.000 " 1958-59............................. " 2.100.000.000 " 1959-60............................. " 2.100.000.000 " 1960-61............................. " 2.500.000.000 " 1961-62............................. " 2.500.000.000 " 1962-63............................. " 2.100.000.000 " 1963-64............................. " 1.600.000.000 " 1964-65............................. " 1.600.000.000 " 1965-66............................. " 1.300.000.000 " 1966-67............................. " 1.300.000.000 Una quota non superiore al 2 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma potra' essere destinata ad oneri di carattere generale.