La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale gli allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalita' di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventu', i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie, e in genere gli altri allestimenti concernenti il turismo sociale che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni. Sono alberghi od ostelli per la gioventu' i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventu' attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo. Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio. Sono villaggi turistici i centri di ospitalita', sommariamente attrezzati per il soggiorno di turisti, realizzati in tende od anche in allestimenti stabili minimi. Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale. Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito. I complessi ricettivi complementari che non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti commi sono assoggettati alla disciplina delle aziende alberghiere.