L'AUTORITA'
  Nella  sua riunione di Consiglio del 21 dicembre e, in particolare,
nella sua prosecuzione del 22 dicembre 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Vista   la   delibera   n.   17/98   del  16 giugno  1998,  recante
«Approvazione  dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa
e   la  contabilita',  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
personale  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;
  Vista  la  delibera  n.  294/01/CONS  dell'11 luglio  2001, recante
«Cessazione  dell'efficacia  delle  disposizioni transitorie relative
alla  fase  di  avviamento  delle attivita' istituzionali» pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana dell'8 agosto
2001, n. 183;
  Vista  la  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, con la quale
e'  stato  adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione
ed   il   funzionamento  dell'Autorita',  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;
  Vista  la  delibera  n.  336/04/CONS  del  19 ottobre 2004, recante
«Modifiche  ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento
giuridico  ed  economico  del  personale»,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267;
  Vista  la  delibera  n.  337/04/CONS  del  19  ottobre, concernente
«Regolamento  recante  l'adozione  della  pianta  organica definitiva
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,» pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana dell'11 novembre 2004,
n. 265;
  Visto  l'accordo  stipulato  con  le  organizzazioni  sindacali  il
15 luglio  2004 relativo alla revisione del trattamento economico del
personale   dipendente   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni;
  Visto  l'accordo concernente la definizione della pianta organica e
l'ordinamento  del  personale, stipulato tra la delegazione trattante
dell'Autorita'  e  le  organizzazioni  sindacali SIBC e FALBI in data
30 luglio 2004, approvato dal Consiglio in data 8 settembre 2004;
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 novembre 2004;
  Considerata  la  necessita' di procedere alle conseguenti modifiche
regolamentari;
  Valutata  l'esigenza  di tenere in debito conto le professionalita'
possedute  e  le  esperienze  maturate  dal  personale attualmente in
servizio;
  Ritenuto  pertanto opportuno, nelle norme transitorie, considerare,
ai   soli   fini   del   requisito  di  anzianita'  previsto  per  la
legittimazione  alla  partecipazione  ai  concorsi, anche il servizio
prestato  in  posizione  non  di  ruolo,  ossia con contratto a tempo
determinato, comando, distacco o fuori ruolo;
  Udita  la relazione del prof. Traversa, relatore ai sensi dell'art.
32   del   regolamento   per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
Modifiche  ed integrazioni del regolamento concernente il trattamento
   giuridico ed economico del personale
  1.  Gli  articoli 24,  25,  26,  27  del regolamento concernente il
trattamento   giuridico   ed   economico  del  personale  sono  cosi'
sostituiti:
                              «Art. 24.
                              Dirigenti
  1.  I  dirigenti,  nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla
legge  e  dal regolamento di organizzazione e funzionamento, svolgono
compiti  di  direzione,  coordinamento, propulsione e controllo delle
attivita'  relative  all'incarico  ricevuto,  assicurando il rispetto
degli  indirizzi  dell'Autorita'  e  l'attuazione delle deliberazioni
adottate.   I  dirigenti  sono  responsabili  della  gestione  e  dei
risultati  dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse
umane e materiali.
  2.  I  dirigenti  delle  varie  fasce  sono,  di  norma, preposti a
corrispondenti unita' organizzative.
  3.   Quando  non  sia  loro  affidato  uno  specifico  incarico  di
direzione, i dirigenti svolgono funzioni ispettive, di consulenza, di
studio,  ricerca  e analisi o eventuali altre funzioni loro assegnate
direttamente dall'Autorita', sulla base di un apposito incarico.
                              Art. 25.
                             Funzionari
  1.   Il  personale  della  carriera  funzionariale  svolge  compiti
connessi  all'attivita'  procedimentale di pertinenza dell'Autorita',
nell'area    giuridica,    tecnica,    economica,    sociologica    e
amministrativa,  effettua attivita' di studio e di ricerca ed assolve
tutte   le   altre  attribuzioni  ad  esso  affidate  dai  dirigenti,
esplicando  la  propria attivita' secondo le direttive ricevute. Puo'
partecipare  a  commissioni,  comitati o gruppi di lavoro sia interni
che esterni.
  2.  I  primi  funzionari  svolgono  con  continuita'  funzioni  che
richiedono  alto  grado  di  autonomia  e  di responsabilita' nonche'
capacita'  di  coordinamento delle attivita' loro affidate secondo le
direttive  generali  impartite  dai dirigenti. Assumono, di norma, la
responsabilita'  di  procedimenti  che  coinvolgono  altri  uffici  e
soggetti  istituzionali  e  svolgono attivita' di coordinamento anche
assumendo  la  responsabilita'  di  gruppi  di  lavoro  o  di studio.
Assumono   la   responsabilita'   di  settori  e  materie  di  lavoro
nell'ambito  delle  attivita' di competenza dell'ufficio. Collaborano
con  il  titolare  dell'ufficio  nelle  attivita'  di programmazione,
coordinamento,   propulsione   e  controllo.  Assolvono  funzioni  di
sostituzione  del  titolare  dell'ufficio.  Possono,  in  relazione a
specifiche  esigenze di servizio, essere incaricati della reggenza di
uffici.
  3. I funzionari inquadrati nella prima fascia esplicano le funzioni
assegnate  anche  con  assunzione  di  iniziative, sempre nell'ambito
delle   direttive  impartite  dai  responsabili  della  struttura  di
riferimento.  Possono assumere la responsabilita' di procedimenti che
coinvolgono   altri   uffici  e  soggetti  istituzionali  e  svolgere
attivita'  di  coordinamento,  anche  assumendo la responsabilita' di
gruppi   di   lavoro  o  di  studio.  Possono  assumere,  nell'ambito
dell'ufficio, la responsabilita' di linee di attivita' in relazione a
particolari  settori  e  materie. Supportano il titolare dell'ufficio
nelle  attivita'  di  programmazione,  coordinamento,  propulsione  e
controllo.  Possono  assolvere, in relazione a specifiche esigenze di
servizio, funzioni di sostituzione del titolare dell'ufficio.
  4.  I  funzionari  inquadrati  nella  seconda  fascia  esplicano le
funzioni  assegnate sulla base delle direttive ricevute. Assumono, di
norma,  la  responsabilita' di procedimenti, compiono atti istruttori
nelle  materie  di  competenza. Svolgono compiti di studio e ricerca,
partecipano  alle  attivita' di gruppi di lavoro o di studio. Possono
assumere,  nell'ambito  dell'ufficio,  la responsabilita' di linee di
attivita' in relazione a particolari settori e materie.
  5.  I  funzionari  inquadrati nella terza fascia operano sulla base
delle  direttive  ricevute.  Possono  assumere  la responsabilita' di
procedimenti,   svolgono  compiti  relativi  ad  altri  procedimenti.
Svolgono  attivita'  di  studio  e  ricerca,  partecipano a gruppi di
lavoro o di studio.
                              Art. 26.
                         Personale operativo
  1. Il personale operativo svolge, nel quadro di direttive definite,
compiti che richiedono specifiche conoscenze tecnico-pratiche; svolge
attivita'  di  supporto  in  ambito  giuridico,  tecnico,  economico,
sociologico  e amministrativo. Puo' essere designato a partecipare in
veste  di  segretario  a  gruppi  di  lavoro, commissioni o comitati.
Svolge altri compiti specificatamente assegnati.
  2.  Gli  operativi  inquadrati  nella  prima  fascia,  esplicano la
propria   funzione  nello  svolgimento  di  attivita'  complesse  con
autonomia  e assunzione di responsabilita' nel quadro delle direttive
ricevute.   Possono  svolgere  compiti  di  coordinamento  di  unita'
operative  nell'ambito  di  attivita' di segreteria e, in relazione a
motivate  esigenze di servizio nel limite del 30% possono loro essere
attribuiti  incarichi  speciali  in ragione di particolari conoscenze
tecniche o professionali.
  3.  Gli operativi inquadrati nella seconda fascia svolgono i propri
compiti  secondo  specifiche  direttive, nell'ambito di attivita' non
caratterizzate da un elevato grado di complessita'.
                              Art. 27.
                         Personale esecutivo
  1.  Il  personale  esecutivo  svolge compiti sussidiari connessi al
funzionamento    degli    uffici;   provvede   al   funzionamento   e
all'utilizzazione    delle    apparecchiature   anche   tecniche   ed
elettroniche;  svolge,  all'occorrenza,  compiti  di  anticamera;  se
munito delle necessarie abilitazioni puo' essere destinato alla guida
degli  autoveicoli e motoveicoli dell'Autorita'. Svolge altri compiti
che gli sono specificamente assegnati.
  2.  Gli  esecutivi  inquadrati nella prima fascia svolgono i propri
compiti,  con  responsabilita'  nell'applicazione  delle disposizioni
impartite per il corretto svolgimento di attivita' complesse.
  3.  Gli esecutivi inquadrati nella seconda fascia svolgono i propri
compiti secondo specifiche disposizioni per l'esecuzione di attivita'
limitatamente complesse.».
  2.  Nel  capo secondo del titolo III del regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale gli articoli 28, 29,
30 e 32 sono cosi' sostituiti:
                              «Art. 28.
                    Criteri e requisiti generali
  1.   Possono   partecipare  al  concorso  pubblico  per  dirigenti,
funzionari  e  operativi  coloro  che  siano in possesso dei seguenti
requisiti generali:
    a) cittadinanza  italiana o di cittadino appartenente ad un Paese
dell'Unione europea;
    b) idoneita'  fisica  all'impiego,  da  accertarsi  da  parte  di
istituzioni sanitarie pubbliche;
    c) eta', non inferiore agli anni diciotto.
  2. I concorsi pubblici per l'inquadramento nel ruolo organico delle
varie  qualifiche  del personale di cui all'art. 23, sono banditi per
la  fascia  iniziale  di ciascuna qualifica per una quota pari al 50%
dei posti disponibili nell'intera qualifica.
  3.  I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data
di  scadenza  stabilita  dal  bando  di concorso per la presentazione
delle domande.
  4.  Nei  singoli  bandi  di  concorso  possono  essere  determinati
ulteriori  titoli  e/o  requisiti professionali, di ricerca, o studio
oltre  quelli  previsti  nei  successivi  articoli 29,  30, 31, 32 in
relazione  alle specifiche esigenze dell'Autorita' e per la copertura
di qualificate esigenze specialistiche.
  5.  Nei  limiti  previsti  dalla  normativa  in  vigore puo' essere
stabilita una riserva di posti nei concorsi pubblici per il personale
di  ruolo  dell'Autorita',  per  il  personale  con contratto a tempo
determinato  ovvero  per  il  personale  in  comando,  fuori  ruolo o
provvedimenti analoghi.
  6.  I  criteri  di svolgimento dei concorsi e la composizione delle
commissioni di concorso sono precisati nei relativi bandi.
  7.  In  relazione  al  numero  dei  candidati  ammessi al concorso,
l'Autorita'  valuta  la  possibilita'  che  le  prove  d'esame  siano
precedute  da  una prova preselettiva, effettuata anche con l'ausilio
di  sistemi elettronici, secondo il programma e le modalita' indicati
nei relativi bandi.
                              Art. 29.
             Concorso per dirigenti: ammissione e titoli
  1.  I  concorsi  pubblici  per dirigente sono, di norma, banditi al
livello  iniziale  della  terza  fascia  -  dirigente  di III - della
qualifica dirigenziale.
  2.  Possono partecipare al concorso pubblico per l'assunzione nella
terza  fascia  della  qualifica  di  dirigente coloro che, muniti del
diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la
votazione  richiesta,  risultino  in  possesso  di  uno  dei seguenti
requisiti,  oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 28 e
di   quelli  eventualmente  previsti  dal  bando  in  relazione  alle
specifiche esigenze dell'Autorita':
    a) abbiano  un'esperienza  documentata  di almeno quattro anni in
settori e materie di interesse dell'Autorita' maturate:
      come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo
nazionale,  comunitario  o  internazionale,  in amministrazioni dello
Stato  o  enti  pubblici  con  competenza  nei  settori e materie che
interessano l'Autorita';
      come  ricercatori  e docenti di ruolo in istituti di istruzione
universitaria,  o  funzione  analoga  in  enti  o istituti di ricerca
pubblici o privati di livello nazionale o internazionale;
      come  dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale, muniti
di laurea specialistica;
    b) abbiano  prestato  servizio,  in  qualita' di dirigente presso
l'Autorita',  per  un  periodo  non  inferiore  ad un anno, in base a
contratto  a tempo determinato ovvero in seguito a comando o distacco
fuori ruolo;
    c) abbiano    prestato   servizio   nel   ruolo   del   personale
dell'Autorita'  come funzionario di seconda fascia, di prima fascia o
primo  funzionario  senza  demerito  per  un  periodo non inferiore a
cinque anni e siano in possesso della laurea specialistica richiesta.
  3.  I  concorsi per la terza fascia della qualifica di dirigente si
svolgono per titoli ed esami.
  4. I titoli sono costituiti:
    a) da  quelli  di servizio indicati nel comma 2, limitatamente al
periodo  eccedente  quello  minimo  necessario  per  l'ammissione  al
concorso;
    b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, in
materie di interesse dell'Autorita';
    c) da pubblicazioni in materie di interesse per l'Autorita'
    d) dalla conoscenza di lingue straniere.
  I  criteri  di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di
concorso.
  5.  L'Autorita' puo' bandire concorsi per il livello iniziale della
seconda  fascia della qualifica di dirigente - dirigente di seconda -
qualora,  all'esito  di verifica interna, le competenze richieste non
possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel
limite  della  quota  non  riservata  alla  progressione  interna  di
carriera.
  6.  Possono  partecipare  al  concorso pubblico al livello iniziale
della  seconda fascia della qualifica di dirigente coloro che, muniti
del  diploma  di  laurea specialistica indicato nel bando di concorso
con la votazione richiesta, risultino in possesso di uno dei seguenti
requisiti,  oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 28 e
di   quelli  eventualmente  previsti  dal  bando  in  relazione  alle
specifiche esigenze dell'Autorita':
    a) abbiano  un'esperienza  documentata  di  almeno  otto  anni in
settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
      come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di rilievo
nazionale,  comunitario  o  internazionale,  in amministrazioni dello
Stato  o  enti  pubblici  con  competenza  nei  settori e materie che
interessano l'Autorita';
      come  docenti di ruolo in istituti di istruzione universitaria,
o  funzione  analoga in enti o istituti di ricerca pubblici o privati
di livello nazionale o internazionale;
      come  magistrati,  con  qualifica  non  inferiore  a magistrato
ordinario di tribunale, od equiparato;
    b) abbiano  prestato  servizio presso l'Autorita', per un periodo
non inferiore a tre anni in qualita' di dirigente di ruolo .
  7.  I  concorsi  per la seconda fascia di dirigente si svolgono per
titoli  ed  esami  al fine di individuare le competenze necessarie in
termini di conoscenze, esperienza e capacita' secondo le modalita' ed
i criteri di volta in volta stabiliti dal bando.
                              Art. 30.
            Concorsi per funzionari: ammissione e titoli
  1.  I  concorsi  per  funzionario  sono,  di  norma, banditi per il
livello  iniziale  della  terza  fascia  - funzionario di III - della
qualifica di funzionario.
  2.  Possono  partecipare al concorso pubblico per l'assunzione alla
terza  fascia  della  qualifica di funzionario coloro che, muniti del
diploma di laurea specialistica indicato nel bando di concorso con la
votazione richiesta, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti,
oltre  a  quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e
di   quelli  eventualmente  previsti  dal  bando  in  relazione  alle
specifiche esigenze dell'Autorita':
    a) abbiano  un'esperienza  documentata  di  almeno  tre  anni  in
settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
      attraverso  l'impiego,  nella carriera direttiva, presso uffici
della  pubblica  amministrazione,  o  di enti o istituti o imprese di
rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
      in  significative  e  continuative esperienze di formazione, di
studio  e ricerca, in primarie istituzioni di ricerca o universitarie
o presso istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;
      nell'attivita' professionale presso studi legali, commerciali o
tecnici  valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il
conseguimento  del  titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato
conseguito;
    b) abbiano  prestato servizio, in qualita' di funzionario, presso
l'Autorita'  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  anno in base a
contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando, distacco o
fuori ruolo.
    c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art. 45.
  3.  L'Autorita' puo' bandire concorsi per il livello iniziale della
seconda  fascia  della  qualifica  di funzionario - funzionario II -,
qualora,  all'esito  di verifica interna, le competenze richieste non
possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel
limite  della  quota  non  riservata  alla  progressione  interna  di
carriera.
  4.  Possono  partecipare  al  concorso pubblico per l'assunzione al
livello  iniziale della seconda fascia della qualifica di funzionario
coloro  che,  muniti del diploma di laurea specialistica indicato nel
bando  di  concorso  con la votazione richiesta, siano in possesso di
uno  dei  seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di
cui  al  precedente  art.  28  e di quelli eventualmente previsti dal
bando in relazione alle specifiche esigenze dell'Autorita':
    a) abbiano  un'esperienza  documentata  di  almeno  sei  anni  in
settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
      attraverso  l'impiego,  nella carriera direttiva, presso uffici
della  pubblica  amministrazione,  o  di enti o istituti o imprese di
rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
      in  significative e continuative esperienze di studio e ricerca
in primarie istituzioni di ricerca o universitarie;
      nell'attivita' professionale presso studi legali, commerciali o
tecnici  valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il
conseguimento  del  titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato
conseguito;
    b) abbiano  prestato  servizio  presso l'Autorita' per un periodo
non inferiore a due anni in qualita' di funzionario di ruolo.
  5.  L'Autorita' puo' bandire concorsi per il livello iniziale della
prima  fascia  della  qualifica  di  funzionario  -  funzionario I -,
qualora  le  competenze richieste, all'esito di verifica interna, non
possano essere individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel
limite  della  quota  non  riservata  alla  progressione  interna  di
carriera.
  6.  Possono  partecipare  al  concorso pubblico per l'assunzione al
livello  iniziale della prima fascia della qualifica di funzionario -
funzionari   di  I  -  coloro  che,  muniti  del  diploma  di  laurea
specialistica  indicato  nel  bando  di  concorso  con  la  votazione
richiesta,  siano  in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a
quelli di carattere generale di cui al precedente art. 28 e di quelli
eventualmente   previsti  dal  bando  in  relazione  alle  specifiche
esigenze dell'Autorita':
    a) abbiano  un'esperienza  documentata  di  almeno  nove  anni in
settori e materie di interesse dell'Autorita' maturata:
      attraverso  l'impiego,  nella carriera direttiva, presso uffici
della  pubblica  amministrazione,  o  di enti o istituti o imprese di
rilievo nazionale, comunitario o internazionale;
      in  significative e continuative esperienze di studio e ricerca
in primarie istituzioni di ricerca o universitarie;
      nell'attivita' professionale presso studi legali, commerciali o
tecnici  valutando anche il tempo minimo di pratica necessario per il
conseguimento  del  titolo abilitativo qualora quest'ultimo sia stato
conseguito;
    b) abbiano  prestato  servizio  presso l'Autorita' per un periodo
non inferiore a tre anni in qualita' di funzionario di ruolo.
  7. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami.
  8. I titoli sono costituiti:
    a) da  quelli  di  servizio  indicati  nel  precedente  articolo,
limitatamente  al  periodo  eccedente  quello  minimo  necessario per
l'ammissione al concorso;
    b) da  ogni  altro  titolo accademico, professionale o di studio,
attinente l'attivita' dell'Autorita';
    c) da pubblicazioni in materie di interesse per l'Autorita';
    d) dalla conoscenza di lingue straniere.
  I  criteri  di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di
concorso.
                              Art. 32.
             Concorsi per operativi: ammissione e titoli
  1.  I concorsi per operativo sono, di norma, banditi per il livello
iniziale  della  seconda  fascia  - operativo II - della qualifica di
operativo.
  2. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale
della seconda fascia di operativo coloro i quali siano in possesso di
diploma  conclusivo  di  corso  di  studio  di  istruzione secondaria
superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) abbiano  svolto  per  almeno  due  anni  attivita' debitamente
documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici
o privati;
    b) abbiano  prestato  servizio  presso  l'Autorita'  con analoghe
funzioni  per  almeno un anno in base a contratto a tempo determinato
ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo;
    c) abbiano maturato i requisiti di cui all'art.  46.
  3.  L'Autorita' puo' bandire concorsi per il livello iniziale della
prima  fascia  della qualifica di operativo - operativo I -, qualora,
all'esito  di  verifica  interna, le competenze richieste non possano
essere  individuate tra il personale di ruolo e, comunque, nel limite
della quota non riservata alla progressione interna di carriera.
  4. Possono partecipare al concorso pubblico per il livello iniziale
della  prima fascia della qualifica di operativo coloro i quali siano
in  possesso  di  diploma conclusivo di corso di studio di istruzione
secondaria superiore e di almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) abbiano  svolto  per almeno quattro anni attivita' debitamente
documentata nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici
o privati;
    b) abbiano  prestato  servizio  presso  l'Autorita'  con analoghe
funzioni  per almeno due anni in base a contratto a tempo determinato
ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo.
  5.  I concorsi per il personale operativo si svolgono con una prova
pratica,   una   prova  scritta  ed  un  colloquio  valutativo  sulle
discipline concernenti le attivita' svolte dall'Autorita'.».