IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro
  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  19969 del 7 aprile 2004, come
modificato  dal  decreto  ministeriale  n. 94296 del 26 ottobre 2004,
emanati  in  attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
396  del  2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e
le   modalita'   cui   il  Dipartimento  del  tesoro  deve  attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della
direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito
pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto
legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006;
  Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto
rientra  nel  limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, a
norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visti  i  propri  decreti  in data 25 maggio, 23 giugno, 23 luglio,
25 agosto   e  24 settembre  2004  con  i  quali  e'  stata  disposta
l'emissione   delle   prime  dieci  tranches  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali  3%,  con  godimento  1° giugno  2004 e scadenza 1° giugno
2007;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre  2003,  n.  396,  nonche'  del  decreto  ministeriale del
7 aprile  2004, citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di una
undicesima  tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento
1° giugno 2004 e scadenza 1° giugno 2007, fino all'importo massimo di
nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 25 maggio 2004,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 25 maggio 2004.
  La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.