IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Brindisi

  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il
potere  di  disporre  lo  scioglimento di societa' cooperative che si
trovano    nelle    condizioni    indicate    nel    suddetto    art.
2545-septiesdecies del codice civile;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  che  ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
societa' cooperative;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del lavoro - Direzione generale
della  cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato alle direzioni
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza nomina del commissario liquidatore;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  disposizioni  in  materia  di  procedure di
scioglimento per atto dell'autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo
scioglimento  di  societa'  cooperative  senza  nomina  di commissari
liquidatori;
  Viste  le  risultanze  degli  accertamenti ispettivi eseguiti da un
ispettore  dell'U.N.C.I.  nei  confronti  della  societa' cooperativa
appresso  indicata,  da  cui  risulta  che la medesima si trova nelle
condizioni  previste  dal  predetto  art. 2545-septiesdecies e tenuto
conto,  altresi', che dall'esame del bilancio al 31 dicembre 2000 non
si  rilevano  attivita'  di  natura  mobiliare  che abbiano un valore
superiore a euro 5.000,00;
  Visto  il parere del comitato centrale per le cooperative presso il
Ministero  delle  attivita' produttive di cui all'art. 18 della legge
17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 15 maggio 2003;
                              Decreta:

  La  societa'  cooperativa  «Ortoitalia»  a  r.l., con sede in Torre
Santa Susanna, posizione n. 1677/218323, costituita per rogito notaio
dott.  Gennaro  Barone,  in data 1° agosto 1985, repertorio n. 10313,
registro  imprese  n.  3826,  e'  sciolta  per atto d'autorita' senza
nomina del liquidatore.
    Brindisi, 23 dicembre 2004
                                      Il direttore provinciale: Marzo