IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Brindisi

  Visto   l'art.   223-septiesdecies  delle  norme  di  attuazione  e
transitorie  del  codice  civile  introdotte  dall'art. 9 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  articolo,  l'autorita'
amministrativa  di  vigilanza  ha l'obbligo di sciogliere le societa'
cooperative  che  non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre
cinque   anni   per  le  quali  non  risulta  l'esistenza  di  valori
patrimoniali immobiliari;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  che ha
attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;
  Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei
rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle
attivita'  produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di
cooperazione datata 30 novembre 2001;
  Visto  il  decreto  del  6  marzo  1996  del Ministero del lavoro -
Direzione   generale   della  cooperazione  che  ha  decentrato  alla
Direzione  provinciale  del  lavoro  l'adozione  del provvedimento di
scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;
  Esaminati  gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura
camerale e verbale ispettivo, nonche' la nota ministeriale n. 1459740
del  6  novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata
versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-septiesdecies. In
particolare  dall'ultimo  bilancio  al  31  dicembre 1992 non risulta
l'esistenza  di  valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del
decreto  del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla
circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attivita' da liquidare
non  hanno  un  valore  superiore  a  Euro  5.000,00 con conseguente,
altresi',  impossibilita'  di procedere al recupero del contributo di
ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo,
in  conformita' degli orientamenti espressi dal Ministero con le note
n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.
                              Decreta:

  La societa' cooperativa «Leonardo Leo» a r.l., con sede in San Vito
dei  Normanni,  posizione n. 460/105113, costituita per rogito notaio
dott.  Pasquale  Alessandrini  in data 10 gennaio 1968, repertorio n.
30651, registro imprese n. 736, e' sciolta per atto d'autorita' senza
nomina del liquidatore.
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o altri interessati potranno presentare formale e motivata
domanda  alla  scrivente  Direzione  intesa ad ottenere la nomina del
commissario liquidatore.
    Brindisi, 23 dicembre 2004
                                      Il direttore provinciale: Marzo