IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                             di Avellino

  Visto  il  decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma
la disciplina delle societa' di capitali e cooperative;
  Visto  in  particolare  l'art.  223-septiesdecies  delle  norme  di
attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del
suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  Considerato  che  ai  sensi  del  predetto articolo, l'Autorita' di
vigilanza  provvede  allo scioglimento, senza nomina del liquidatore,
delle  societa'  cooperative  che  non  hanno depositato i bilanci di
esercizio  da  oltre  cinque  anni qualora non risulti l'esistenza di
valori patrimoniali immobiliari;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del
lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   autorita'
amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha
attribuito  ai  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i
compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
  Vista    la    convenzione   datata   30 novembre   2001   per   la
regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali
e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli
uffici  del  Ministero  delle attivita' produttive per lo svolgimento
delle funzioni in materia di cooperazione;
  Visto  il  decreto  del  6 marzo  1996  del  Ministero del lavoro -
Direzione generale della cooperazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio 2003, recante i limiti disposizioni in materia di procedure
di scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del
17 luglio  2003,  recante  i  limiti  entro i quali poter disporre lo
scioglimento di societa' cooperative senza nomina di liquidatori;
  Vista   la   dichiarazione   del   presidente   del   consiglio  di
amministrazione  iscritta  al protocollo dell'ufficio al n. 27547 del
2 dicembre   2004   dalla   quale  risulta  l'inesistenza  di  valori
immobiliari nonche' l'inattivita' della cooperativa da molti anni;
  Visto  l'ultimo  verbale  di  revisione  dell'anno  2003 nonche' la
visura della Camera di commercio, industria artigianato di Avellino -
Ufficio registro delle imprese;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
                              Decreta:

  La  societa' cooperativa «Aurora societa' cooperativa di produzione
e  lavoro  a r.l.», con sede nel comune di Bagnoli Irpino (Avellino),
posizione  B.U.S.C.  n.  1439,  costituita per rogito notaio dott. R.
Forte  in  data 16 marzo 1983, repertorio n. 16437, codice fiscale n.
01501200644,   e'  sciolta  per  atto  d'Autorita'  senza  nomina  di
liquidatore  ai  sensi  dell'art.  223-septiesdecies  delle  norme di
attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del
suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
  Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i
creditori  o altri interessati potranno presentare formale e motivata
domanda  alla  direzione provinciale del lavoro di Avellino intesa ad
ottenere  la  nomina del commissario liquidatore. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Avellino, 24 dicembre 2004
                                  Il direttore provinciale: D'Argenio