IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA

  Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195;
  Visto  il  testo  attualmente  vigente  del Regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
  Vista  la  delibera  in  data  1° dicembre  2004  con  la  quale il
Consiglio  superiore  della  magistratura ha modificato l'art. 26-bis
del Regolamento interno, aggiungendo il comma 7;
                              Decreta:

  Dopo  il  comma  6  dell'art.  26-bis  del  Regolamento  interno e'
inserito il comma 7 formulato come segue:
  «7.  Nei casi in cui il rigetto della proposta definisca la pratica
e  non  siano  state  presentate proposte alternative, la motivazione
della delibera sara' redatta da un componente designato dal Consiglio
immediatamente  dopo  la  votazione e dovra' essere depositata, entro
trenta  giorni,  presso  la  Segreteria  Generale  del  Consiglio. La
approvazione avverra' con le forme ed i modi di cui all'art. 44 comma
4 del Regolamento interno.»
    Roma, 24 dicembre 2004
                               CIAMPI

                                     Il Segretario generale
                           del Consiglio superiore della magistratura
                                            Ferranti