IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

  Vista  la  legge  14 luglio  1965, n. 963, recante disciplina della
pesca  marittima  come  modificata  dal decreto legislativo 26 maggio
2004, n. 153 e dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
  Visto  l'art. 98 del Regolamento di esecuzione della predetta legge
14 luglio  1965,  n.  963  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  l'art.  7  del  decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante
Piano  di  protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha
previsto  l'istituzione  di ulteriori zone di tutela biologica, oltre
quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998.
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2060, del 2 luglio
2004,  con cui viene chiesta a questa Amministrazione l'avvio formale
della  procedura  per  l'istituzione di una Z.T.B. nel tratto di mare
antistante il comune di Carole (Venezia).
  Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva locale per la
pesca marittima;
  Tenuto  conto delle finalita' dell'istituzione della zona di tutela
biologica;
  Considerato   altresi'   il   parere   favorevole   espresso  dalla
Commissione    consultiva    centrale    per   la   pesca   marittima
sull'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica;
  Considerata  l'opportunita'  di  incrementare  la  protezione delle
risorse  con un'azione sinergica mediante la costituzione di una zona
di tutela biologica che, preveda una serie di misure limitative dello
sforzo  di  pesca,  tali  da  conseguire  una piu' efficace azione di
protezione delle risorse;
  Tenuto conto che nelle zone di tutela biologica la regolamentazione
delle attivita' di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalita'
puo'  essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione
ed incremento della risorsa;
  Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162,
con  il  quale  sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le
Paolo  Scarpa  Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la
disciplina   generale  ed  il  coordinamento  in  materia  di  pesca,
acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  E'  istituita,  in  via sperimentale, per tre anni, una zona di
tutela  biologica  denominata  «Area Tegnue di Porto Falconera» nelle
acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:
    1. lat. 45° 35' 80" - long. 12° 55' 00"
    2. lat. 45° 36' 10" - long. 12° 56' 30"
    3. lat. 45° 34' 30" - long. 12° 57' 10"
    4. lat. 45° 34' 00" - long. 12° 55' 80"