IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 e dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; Visto l'art. 98 del Regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998. Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2060, del 2 luglio 2004, con cui viene chiesta a questa Amministrazione l'avvio formale della procedura per l'istituzione di una Z.T.B. nel tratto di mare antistante il comune di Carole (Venezia). Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva locale per la pesca marittima; Tenuto conto delle finalita' dell'istituzione della zona di tutela biologica; Considerato altresi' il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima sull'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica; Considerata l'opportunita' di incrementare la protezione delle risorse con un'azione sinergica mediante la costituzione di una zona di tutela biologica che, preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da conseguire una piu' efficace azione di protezione delle risorse; Tenuto conto che nelle zone di tutela biologica la regolamentazione delle attivita' di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalita' puo' essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione ed incremento della risorsa; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta: Art. 1. 1. E' istituita, in via sperimentale, per tre anni, una zona di tutela biologica denominata «Area Tegnue di Porto Falconera» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate: 1. lat. 45° 35' 80" - long. 12° 55' 00" 2. lat. 45° 36' 10" - long. 12° 56' 30" 3. lat. 45° 34' 30" - long. 12° 57' 10" 4. lat. 45° 34' 00" - long. 12° 55' 80"