IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2003/78/CE della Commissione dell'11 agosto 2003 che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1425/2003 della Commissione dell'11 agosto 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina; Visto il regolamento (CE) n. 455/2004 della Commissione dell'11 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la patulina; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in particolare l'art. 9; Ritenuto di dover recepire nell'ordinamento nazionale le disposizioni che formano oggetto della direttiva sopraccitata; Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21, della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004; Decreta: Art. 1. Il controllo ufficiale dei tenori massimi ammissibili di patulina nei prodotti alimentari deve essere effettuato secondo i metodi di campionamento e di analisi riportati negli allegati al presente decreto, parte integrante dello stesso. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2004 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 354