IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la direttiva 2003/78/CE della Commissione dell'11 agosto 2003
che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo
ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.   466/2001  della  Commissione
dell'8 marzo   2001   che   definisce  i  tenori  massimi  di  taluni
contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.  1425/2003  della  Commissione
dell'11 agosto 2003 recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001
per quanto riguarda la patulina;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.   455/2004  della  Commissione
dell'11 marzo  2004  che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per
quanto riguarda la patulina;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327 ed in particolare l'art. 9;
  Ritenuto   di   dover   recepire   nell'ordinamento   nazionale  le
disposizioni che formano oggetto della direttiva sopraccitata;
  Visto  il parere della Commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali  di analisi di cui all'art. 21, della legge 30 aprile 1962,
n. 283, espresso nella seduta del 7 settembre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Il  controllo  ufficiale dei tenori massimi ammissibili di patulina
nei  prodotti  alimentari  deve essere effettuato secondo i metodi di
campionamento  e  di  analisi  riportati  negli  allegati al presente
decreto, parte integrante dello stesso.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 novembre 2004
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 354