AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1 -------------------------------------------------------------------- 1. Per l'anno 2005, il livello | massimo del saldo netto da | finanziare resta determinato in | termini di competenza in 50.000 | milioni di euro, al netto di | 7.494 milioni di euro per | regolazioni debitorie. Tenuto | conto delle operazioni di | rimborso di prestiti, il livello | massimo del ricorso al mercato | finanziario di cui all'articolo | 11 della legge 5 agosto 1978, n. | 468, e successive modificazioni, | ivi compreso l'indebitamento | all'estero per un importo | complessivo non superiore a 2.000| milioni di euro relativo ad | interventi non considerati nel | bilancio di previsione per il | 2005, resta fissato, in termini | di competenza, in 245.000 milioni| di euro per l'anno finanziario | 2005. |Risultati differenziali -------------------------------------------------------------------- 2. Per gli anni 2006 e 2007 il | livello massimo del saldo netto | da finanziare del bilancio | pluriennale a legislazione | vigente, tenuto conto degli | effetti della presente legge, e' | determinato, rispettivamente, in | 41.000 milioni di euro ed in | 24.500 milioni di euro, al netto | di 3.572 milioni di euro per | l'anno 2006 e 3.176 milioni di | euro per l'anno 2007, per le | regolazioni debitorie; il livello| massimo del ricorso al mercato e'| determinato, rispettivamente, in | 235.000 milioni di euro ed in | 210.000 milioni di euro. Per il | bilancio programmatico degli anni| 2006 e 2007, il livello massimo | del saldo netto da finanziare e' | determinato, rispettivamente, in | 43.000 milioni di euro ed in | 39.000 milioni di euro ed il | livello massimo del ricorso al | mercato e' determinato, | rispettivamente, in 281.000 | milioni di euro ed in 246.000 |Livello massimo del saldo netto milioni di euro. |da finanziare -------------------------------------------------------------------- 3. I livelli del ricorso al | mercato di cui ai commi 1 e 2 si | intendono al netto delle | operazioni effettuate al fine di | rimborsare prima della scadenza o| ristrutturare passivita' | preesistenti con ammortamento a | carico dello Stato. |Livelli del ricorso al mercato -------------------------------------------------------------------- 4. Per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007, le maggiori entrate | rispetto alle previsioni | derivanti dalla normativa vigente| sono interamente utilizzate per | la riduzione del saldo netto da | finanziare, salvo che si tratti | di assicurare la copertura | finanziaria di interventi urgenti| ed imprevisti necessari per | fronteggiare calamita' naturali, | improrogabili esigenze connesse | con la tutela della sicurezza del| Paese, situazioni di emergenza | economico-finanziaria ovvero | riduzioni della pressione fiscale| finalizzate al conseguimento | degli obiettivi indicati nel |Destinazione delle maggiori Documento di programmazione |entrate rispetto alle previsioni, economico-finanziaria. |a legislazione vigente -------------------------------------------------------------------- 5. Al fine di assicurare il | conseguimento degli obiettivi di | finanza pubblica stabiliti in | sede di Unione europea, indicati | nel Documento di programmazione | economico-finanziaria e nelle | relative note di aggiornamento, | per il triennio 2005 - 2007 la | spesa complessiva delle | amministrazioni pubbliche | inserite nel conto economico | consolidato, individuate per | l'anno 2005 nell'elenco 1 | allegato alla presente legge e | per gli anni successivi | dall'Istituto nazionale di | statistica (ISTAT) con proprio | provvedimento pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per | cento rispetto alle | corrispondenti previsioni | aggiornate del precedente anno, | come risultanti dalla Relazione | previsionale e programmatica. | 6. Le disposizioni del comma 5 | non si applicano alle spese per | gli organi costituzionali, per il| Consiglio superiore della | Magistratura, per interessi sui | titoli di Stato, per prestazioni | sociali in denaro connesse a | diritti soggettivi e per | trasferimenti all'Unione europea | a titolo di risorse proprie. | 7. Le amministrazioni di cui al | comma 5, oltre ad applicare le | specifiche disposizioni di cui ai| commi successivi, adottano | comportamenti coerenti con quanto| previsto nel comma 5.5. Al fine | di assicurare il conseguimento | degli obiettivi di finanza | pubblica stabiliti in sede di | Unione europea, indicati nel | Documento di programmazione | economico-finanziaria e nelle | relative note di aggiornamento, | per il triennio 2005 - 2007 la | spesa complessiva delle | amministrazioni pubbliche | inserite nel conto economico | consolidato, individuate per | l'anno 2005 nell'elenco 1 | allegato alla presente legge e | per gli anni successivi | dall'Istituto nazionale di | statistica (ISTAT) con proprio | provvedimento pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per | cento rispetto alle | corrispondenti previsioni | aggiornate del precedente anno, | come risultanti dalla Relazione |Limite all'incremento delle spese previsionale e programmatica. |delle pubbliche amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 8. Al fine di assicurare il | concorso del bilancio dello Stato| al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per il | triennio 2005-2007 gli | stanziamenti iniziali di | competenza e di cassa delle spese| aventi impatto diretto sul conto | economico consolidato delle | pubbliche amministrazioni, tranne| quelli di cui al comma 6 nonche' | quelli connessi ad accordi | internazionali gia' ratificati, a| limiti di impegno gia' attivati e| a rate di ammortamento mutui, | possono essere incrementati entro| il limite del 2 per cento | rispetto alle corrispondenti | previsioni iniziali del | precedente esercizio ridotte ai | sensi del decreto-legge 12 luglio| 2004, n. 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | luglio 2004, n. 191, intendendosi| corrispondentemente rideterminate| le relative autorizzazioni di | spesa mediante rimodulazione nei | successivi esercizi. Le dotazioni| di competenza e di cassa del | bilancio dello Stato sono | conseguentemente ridotte secondo | quanto previsto nell'elenco 2 | allegato alla presente legge. Per| gli stanziamenti relativi ad | oneri di personale si fa | riferimento alla dinamica | tendenziale complessiva dei | relativi livelli di spesa. | -------------------------------------------------------------------- 9. Per il triennio 2005-2007, le | riassegnazioni di entrate e | l'utilizzo dei fondi di riserva | per spese obbligatorie e d'ordine| e per spese impreviste non | possono essere superiori a quelli| del precedente esercizio | incrementati del 2 per cento. Nei| casi di particolare necessita' e | urgenza, il predetto limite puo' | essere superato, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, su proposta del | Ministro dell'economia e delle | finanze, da comunicare alle | competenti Commissioni |Applicazione al bilancio dello parlamentari e alla Corte dei |Stato del criterio di incremento conti. |delle spese delle PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 10. Le dotazioni indicate nella | Tabella C allegata alla presente | legge sono rideterminate, nella | medesima Tabella, in coerenza con| i limiti di cui ai commi da 8 a |Rideterminazione dotazioni 14. |Tabella C -------------------------------------------------------------------- 11. Fermo quanto stabilito per | gli enti locali dal comma 42, la | spesa annua per studi ed | incarichi di consulenza conferiti| a soggetti estranei | all'amministrazione sostenuta per| ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007 dalle pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, esclusi le | universita', gli enti di ricerca | e gli organismi equiparati, non | deve essere superiore a quella | sostenuta nell'anno 2004. | L'affidamento di incarichi di | studio o di ricerca, ovvero di | consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione in materie e | per oggetti rientranti nelle | competenze della struttura | burocratica dell'ente, deve | essere adeguatamente motivato ed | e' possibile soltanto nei casi | previsti dalla legge ovvero | nell'ipotesi di eventi | straordinari. In ogni caso, | l'atto di affidamento di | incarichi e consulenze di cui al | secondo periodo deve essere | trasmesso alla Corte dei conti. | L'affidamento di incarichi in | assenza dei presupposti di cui al| presente comma costituisce |Limite alle spese per incarichi illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni responsabilita' erariale. |alla P.A. -------------------------------------------------------------------- 12. Per ciascuno degli anni 2005,| 2006 e 2007, le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, non possono | effettuare spese di ammontare | superiore rispettivamente al 90, | 80 e 70 per cento della spesa | sostenuta nell'anno 2004, come | rideterminata ai sensi del | decreto-legge 12 luglio 2004, n. | 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | luglio 2004, n. 191, per | l'acquisto, la manutenzione, il | noleggio e l'esercizio di | autovetture. Ai fini di cui al | primo periodo, le medesime | pubbliche amministrazioni sono | tenute a trasmettere, entro il 31| marzo 2005, al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato una | relazione da cui risulti la | consistenza dei mezzi di | trasporto a disposizione e la | loro destinazione. In caso di | mancata trasmissione della | relazione nei termini suddetti, | le pubbliche amministrazioni | inadempienti non possono | effettuare, relativamente alle | spese di cui al primo periodo, | pagamenti in misura superiore al | 50 per cento della spesa | complessiva sostenuta nell'anno |Riduzione spese P.A. per 2004. |autovetture. -------------------------------------------------------------------- 13. Sulla base di effettive, | motivate e documentate esigenze | delle amministrazioni competenti,| il Ministro dell'economia e delle| finanze puo', con proprio | decreto, stabilire che le | disposizioni di cui al primo | periodo del comma 12 non si | applicano alle spese sostenute da| specifiche amministrazioni. | Contestualmente alla loro | adozione, i decreti di cui al | primo periodo, corredati da | apposite relazioni, sono |Esclusione delle spese sostenute trasmessi alle Camere. |da specifiche amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 14. Entro il 30 giugno 2005, il | Ministro dell'economia e delle | finanze trasmette alle Camere una| relazione concernente lo stato di| attuazione degli interventi di | cui ai commi 12 e 13 in cui si | evidenzino i risultati conseguiti| in termini di riduzione della |Relazione del Ministro spesa. |dell'economia e delle finanze -------------------------------------------------------------------- 15. Per l'anno 2005, il concorso | al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per i | settori di intervento di cui alle| lettere a), b) e c) del presente | comma, e' garantito anche | mediante la limitazione dei | pagamenti a favore dei soggetti | beneficiari negli ammontari | indicati: | a) strumenti di intervento | finanziati con i fondi di cui | agli articoli 60 e 61 della legge| 27 dicembre 2002, n. 289, e | successive modificazioni: 6.550 | milioni di euro, ivi compresi gli| interventi di cui alle lettere b)| e c) del presente comma per | complessivi 1.850 milioni di | euro; | b) fondo investimenti-incentivi | alle imprese del Ministero delle | attivita' produttive: 2.750 | milioni di euro, ivi comprese le | risorse erogate dal Fondo | innovazione tecnologica e gli | interventi finanziati con gli | strumenti di cui alla lettera a);| c) interventi finanziati | dall'articolo 13, comma 1, della | legge 1º agosto 2002, n. 166, i | cui stanziamenti sono iscritti | nello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti: 450 milioni di | euro, ivi inclusi gli interventi | finanziati con gli strumenti di | cui alla lettera a). |Limitazione ai pagamenti -------------------------------------------------------------------- 16. Al fine di assicurare il | rispetto dei limiti di cui al | comma 15, i soggetti che | gestiscono le risorse ivi | indicate trasmettono | trimestralmente al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e al | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, le | informazioni sull'ammontare delle| somme erogate per singolo | strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze -------------------------------------------------------------------- 17. Fermo restando il limite | complessivo dei pagamenti di cui | al comma 15, pari a 7.900 milioni| di euro, al fine di garantire gli| obiettivi di spesa del Fondo per | le aree sottoutilizzate per | l'intero territorio nazionale, di| cui alla revisione di meta' | periodo del Quadro comunitario di| sostegno 2000-2006 per le regioni| dell'obiettivo 1, prevista | dall'articolo 14 del regolamento | (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, | del 21 giugno 1999, i limiti | settoriali di cui al comma 15, | lettere a), b) e c), possono | essere modificati con decreto del| Ministro dell'economia e delle | finanze, in relazione | all'andamento dei pagamenti. Per | le stesse finalita' le | amministrazioni centrali si | conformano all'obiettivo di | destinare al Mezzogiorno almeno | il 30 per cento della spesa | ordinaria in conto capitale. Le | amministrazioni centrali, | nell'esercizio dei diritti | dell'azionista nei confronti | delle societa' di capitali a | prevalente partecipazione | pubblica diretta o indiretta, | adottano le opportune direttive | per conformarsi ai principi di | cui al presente comma. |Limiti settoriali -------------------------------------------------------------------- 18. A modifica di quanto | stabilito dall'articolo 32, comma| 1, della legge 27 dicembre 2002, | n. 289, per il triennio 2005-2007| i soggetti titolari di conti | correnti e di contabilita' | speciali aperti presso la | Tesoreria dello Stato, inseriti | nell'elenco 1 allegato alla | presente legge, non possono | effettuare prelevamenti dai | rispettivi conti aperti presso la| Tesoreria dello Stato superiori | all'importo cumulativamente | prelevato alla fine di ciascun | bimestre dell'anno precedente | aumentato del 2 per cento. Sono | esclusi da tale limite le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, gli enti locali di | cui all'articolo 2, commi 1 e 2, | del testo unico di cui al decreto| legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, gli enti previdenziali, gli | enti del Servizio sanitario | nazionale, il Consiglio nazionale| dell'economia e del lavoro, il | Ministero dell'economia e delle | finanze, per i conti relativi | alle funzioni trasferite a | seguito della trasformazione | della Cassa depositi e prestiti | in Spa, le agenzie fiscali di cui| all'articolo 57 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, ed i conti accesi ai sensi | dell'articolo 576 del regolamento| di cui al regio decreto 23 maggio| 1924, n. 827, e successive | modificazioni. Sono, inoltre, | esclusi i conti riguardanti | interventi di politica | comunitaria, i conti intestati ai| fondi di rotazione individuati ai| sensi dell'articolo 93, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, o ai loro gestori, i conti | relativi ad interventi di | emergenza, il conto finalizzato | alla ripetizione di titoli di | spesa non andati a buon fine, | nonche' i conti istituiti |Limiti ai prelevamenti dei nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali riferimento. |presso la Tesoreria. -------------------------------------------------------------------- 19. I soggetti interessati | possono richiedere al Ministero | dell'economia e delle finanze | deroghe al vincolo di cui al | comma 18 per effettive e motivate| esigenze. L'accoglimento della | richiesta ovvero l'eventuale | diniego, totale o parziale, e' | disposto con determinazione | dirigenziale. Le eccedenze di | spesa riconosciute in deroga | devono essere riassorbite; nelle | more del riassorbimento possono | essere effettuate solo le spese | previste per legge o derivanti da| contratti perfezionati, nonche' | le spese indifferibili la cui | mancata effettuazione comporta un| danno. I prelievi delle | amministrazioni periferiche dello| Stato sono regolati con | provvedimenti del Ministro | dell'economia e delle finanze. |Deroghe al comma 18 -------------------------------------------------------------------- 20. Le disposizioni di cui | all'articolo 66, comma 1, della |Riduzione giacenze per gli enti legge 23 dicembre 2000, n. 388, |obbligati a tenere disponibilita' continuano ad applicarsi per il |liquide nelle contabilita' triennio 2005-2007. |speciali. -------------------------------------------------------------------- 21. Ai fini della tutela | dell'unita' economica della | Repubblica, le regioni, le | province, i comuni con | popolazione superiore a 3.000 | abitanti, nonche' le comunita' | montane, le comunita' isolane e | le unioni di comuni con | popolazione superiore a 10.000 | abitanti concorrono, in armonia | con i principi recati dai commi | da 5 a 7, alla realizzazione | degli obiettivi di finanza | pubblica per il triennio | 2005-2007 con il rispetto delle | disposizioni di cui ai commi da | 22 a 53, che costituiscono | principi fondamentali del | coordinamento della finanza | pubblica ai sensi degli articoli | 117, terzo comma, e 119, secondo | comma, della Costituzione. |Patto di stabilita' interno -------------------------------------------------------------------- 22. Per gli stessi fini di cui al| comma 21: | a) per l'anno 2005, il complesso | delle spese correnti e delle | spese in conto capitale, | determinato ai sensi del comma | 24, per ciascuna provincia, per | ciascun comune con popolazione | superiore a 3.000 abitanti, per | ciascuna comunita' montana con | popolazione superiore a 10.000 | abitanti non puo' essere | superiore alla corrispondente | spesa annua mediamente sostenuta | nel triennio 2001-2003, | incrementata dell'11,5 per cento | limitatamente agli enti locali | che nello stesso triennio hanno | registrato una spesa corrente | media pro-capite inferiore a | quella media pro-capite della | classe demografica di | appartenenza e incrementata del | 10 per cento per i restanti enti | locali. Per le comunita' isolane | e le unioni di comuni di cui al | comma 21 l'incremento e' | dell'11,5 per cento. Per | l'individuazione della spesa | media del triennio si tiene conto| della media dei pagamenti, in | conto competenza e in conto | residui, e per l'individuazione | della popolazione, ai fini | dell'appartenenza alla classe | demografica, si tiene conto della| popolazione residente calcolata | secondo i criteri previsti | dall'articolo 156 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267. Con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze, da emanare entro | trenta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, e' stabilita la spesa | media pro-capite per ciascuna | delle classi demografiche di | seguito indicate: | 1) province con popolazione fino | a 400.000 abitanti e superficie | fino a 3.000 Kmq; | 2) province con popolazione fino | a 400.000 abitanti e superficie | superiore a 3.000 Kmq; | 3) province con popolazione | superiore a 400.000 abitanti e | superficie fino a 3.000 Kmq; | 4) province con popolazione | superiore a 400.000 abitanti e | superficie superiore a 3.000 Kmq;| 5) comuni da 3.000 a 4.999 | abitanti; | 6) comuni da 5.000 a 9.999 | abitanti; | 7) comuni da 10.000 a 19.999 | abitanti; | 8) comuni da 20.000 a 59.999 | abitanti; | 9) comuni da 60.000 a 99.999 | abitanti; | 10) comuni da 100.000 a 249.999 | abitanti; | 11) comuni da 250.000 a 499.999 | abitanti; | 12) comuni da 500.000 abitanti ed| oltre; | 13) comunita' montane con | popolazione superiore a 10.000 e | fino a 50.000 abitanti; | 14) comunita' montane con | popolazione superiore a 50.000 | abitanti; | b) per gli anni 2006 e 2007 si | applica la percentuale di | incremento del 2 per cento alle | corrispondenti spese correnti e | in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' | agli obiettivi stabiliti dai |Criteri per la definizione dei commi da 21 a 53. |limiti di spesa per enti locali -------------------------------------------------------------------- 23. Per gli stessi fini di cui al| comma 21, per l'anno 2005, il | complesso delle spese correnti e | delle spese in conto capitale, | determinato ai sensi del comma | 24, per ciascuna regione a | statuto ordinario non puo' essere| superiore al corrispondente | ammontare di spese dell'anno 2003| incrementato del 4,8 per cento. | Per gli anni 2006 e 2007 si | applica la percentuale di | incremento del 2 per cento alle | corrispondenti spese correnti e | in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' | agli obiettivi stabiliti dai |Limiti alle spese per le regioni commi da 21 a 53. |a statuto ordinario -------------------------------------------------------------------- 24. Il complesso delle spese di | cui ai commi 22 e 23 e' | calcolato, sia per la gestione di| competenza che per quella di | cassa, quale somma tra le spese | correnti e quelle in conto | capitale al netto delle: | a) spese di personale, cui si | applica la specifica disciplina | di settore; | b) spese per la sanita' per le | regioni che sono disciplinate dai| commi da 164 a 188; | c) spese derivanti | dall'acquisizione di | partecipazioni azionarie e di | altre attivita' finanziarie, dai | conferimenti di capitale e dalle | concessioni di crediti; | d) spese per trasferimenti | destinati alle amministrazioni | pubbliche individuate in | applicazione dei commi da 5 a 7; | e) spese connesse agli interventi| a favore dei minori soggetti a | provvedimenti dell'autorita' | giudiziaria minorile; | f) spese per calamita' naturali | per le quali sia stato dichiarato| lo stato di emergenza nonche' | quelle sostenute dai comuni per | il completamento dell'attuazione | delle ordinanze emanate dal | Presidente del Consiglio dei | ministri a seguito di | dichiarazioni di stato di | emergenza. |Calcolo del complesso delle spese -------------------------------------------------------------------- 25. Limitatamente all'anno 2005 | il complesso delle spese di cui | al comma 24 e' calcolato anche al| netto delle spese in conto | capitale derivanti da interventi | cofinanziati dall'Unione europea,| ivi comprese le corrispondenti |Calcolo del complesso delle spese quote di parte nazionale. |per l'anno 2005 -------------------------------------------------------------------- 26. Gli enti possono eccedere i | limiti di spesa stabiliti dai | commi 22 e 23 solo per spese di | investimento e nei limiti dei | proventi derivanti da alienazione| di beni immobili, mobili, nonche'| delle erogazioni a titolo | gratuito e liberalita'. Le | regioni possono destinare le | nuove entrate alla copertura | degli eventuali disavanzi di |Possibilita', per gli enti gestione accertati nel settore |locali, di eccedere i limiti di sanitario. |spesa solo per investimenti. -------------------------------------------------------------------- 27. Le spese in conto capitale | degli enti locali che eccedono il| limite di spesa stabilito dai | commi da 21 a 53 possono essere | anticipate a carico di un | apposito fondo istituito presso | la gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa. Il fondo| e' dotato per l'anno 2005 di euro| 250 milioni. Le anticipazioni | sono estinte dagli enti locali | entro il 31 dicembre 2006 e i | relativi interessi, determinati e| liquidati sulla base di quanto | previsto ai commi 2, 3 e 4 | dell'articolo 6 del decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze 5 dicembre 2003, | pubblicato nel supplemento | ordinario alla Gazzetta Ufficiale| n. 288 del 12 dicembre 2003, | valutati in 10 milioni di euro, | sono a carico del bilancio | statale. Le anticipazioni sono | corrisposte dalla Cassa depositi | e prestiti Spa direttamente ai | soggetti beneficiari secondo | indicazioni e priorita' fissate | dal Comitato interministeriale | per la programmazione economica | (CIPE). Gli enti locali | comunicano al CIPE e alla Cassa | depositi e prestiti Spa, entro il| 31 gennaio 2005, le spese che | presentano le predette | caratteristiche e, ove ad esse | connessi, i progetti a cui si | riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti soggetti beneficiari. |il limite. -------------------------------------------------------------------- 28. Fermo restando quanto | previsto ai commi 26 e 27, al | fine di promuovere lo sviluppo | economico, e' autorizzata la | spesa di euro 201.500.000 per | l'anno 2005, di euro 176.500.000 | per l'anno 2006 e di euro | 170.500.000 per l'anno 2007 per | la concessione di contributi | statali al finanziamento di | interventi diretti a tutelare | l'ambiente e i beni culturali, e | comunque a promuovere lo sviluppo| economico e sociale del | territorio. Possono accedere ai | contributi gli interventi | realizzati dagli enti destinatari| nei rispettivi territori per il |Contributi per il finanziamento risanamento e il recupero |di interventi a tutela dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni beni culturali. |culturali. -------------------------------------------------------------------- 29. Il Ministro dell'economia e | delle finanze, individua con | proprio decreto gli interventi e | gli enti destinatari dei | contributi di cui al comma 28 | sulla base dei progetti | preliminari da presentare entro | novanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, in coerenza con apposito | atto di indirizzo parlamentare. | Il Ministero dell'economia e | delle finanze provvede | all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari favore degli enti destinatari. |dei contributi -------------------------------------------------------------------- 30. Al fine di consentire il | monitoraggio degli adempimenti | relativi al patto di stabilita' | interno, anche secondo i criteri | adottati in contabilita' | nazionale, le regioni e le | province autonome di Trento e di | Bolzano, le province e i comuni | con popolazione superiore a | 30.000 abitanti e le comunita' | montane con popolazione superiore| a 50.000 abitanti trasmettono | trimestralmente al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, entro | trenta giorni dalla fine del | periodo di riferimento, | utilizzando il sistema web | appositamente previsto per il | patto di stabilita' interno nel | sito | www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,| le informazioni riguardanti sia | la gestione di competenza che | quella di cassa, attraverso un | prospetto e con le modalita' | definiti con decreto del predetto| Ministero, di concerto con il | Ministero dell'interno, sentiti | la Conferenza unificata di cui | all'articolo 8 del decreto | legislativo 28 agosto 1997, n. |Monitoraggio adempimenti relativi 281, e l'ISTAT. |al patto di stabilita' interno. -------------------------------------------------------------------- 31. Le province e i comuni con | popolazione superiore a 5.000 | abitanti sono tenuti a | predisporre entro il mese di | febbraio una previsione di cassa | cumulata e articolata per | trimestri del complesso delle | spese come definite dal comma 24 | coerente con l'obiettivo annuale,| che comunicano: le province e i | comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti al Ministero | dell'economia e delle finanze | attraverso il sistema web, e i | comuni con popolazione superiore | a 5.000 e fino a 30.000 abitanti | alle Ragionerie provinciali dello| Stato competenti per territorio. | Il collegio dei revisori dei | conti dell'ente locale verifica, | entro il mese successivo al | trimestre di riferimento, il | rispetto dell'obiettivo | trimestrale e la sua coerenza con| l'obiettivo annuale e, in caso di| inadempienza, ne da' | comunicazione sia all'ente che al| Ministero dell'economia e delle | finanze, per le province e i | comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti attraverso il | predetto sistema web, e alle | Ragionerie provinciali dello | Stato competenti per territorio | per i comuni con popolazione | superiore a 5.000 e fino a 30.000| abitanti. I comuni con | popolazione superiore a 3.000 e | fino a 5.000 abitanti e le | comunita' montane con popolazione| superiore a 10.000 abitanti | predispongono, entro il mese di | marzo, una previsione di cassa | semestrale alla cui verifica e | comunicazione alle Ragionerie | provinciali dello Stato | competenti per territorio | provvede il revisore dei conti | dell'ente. A seguito | dell'accertamento del mancato | rispetto dell'obiettivo | trimestrale, o semestrale, gli | enti sono tenuti nel trimestre, o| nel semestre, successivo a | riassorbire lo scostamento | registrato intervenendo sui | pagamenti, computati ai sensi del| comma 24, nella misura necessaria| a garantire il rientro delle | spese nei limiti stabiliti. | Restano ferme per il mancato | conseguimento degli obiettivi | annuali le disposizioni recate |Previsioni di cassa per province dai commi 32, 33, 34 e 35. |e comuni -------------------------------------------------------------------- 32. Per gli enti locali, l'organo| di revisione | economico-finanziaria previsto | dall'articolo 234 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, verifica il | rispetto degli obiettivi annuali | del patto, sia in termini di | competenza che di cassa, e in | caso di mancato rispetto ne da' | comunicazione al Ministero | dell'interno sulla base di un | modello e con le modalita' che | verranno definiti con decreto del| Ministero dell'interno, di |Verifica del rispetto degli concerto con il Ministero |obiettivi del patto di dell'economia e delle finanze. |stabilita'. -------------------------------------------------------------------- 33. Gli enti locali che non hanno| rispettato gli obiettivi del | patto di stabilita' interno | stabiliti per l'anno precedente | non possono a decorrere dall'anno| 2006: | a) effettuare spese per acquisto | di beni e servizi in misura | superiore alla corrispondente | spesa dell'ultimo anno in cui si | e' accertato il rispetto degli | obiettivi del patto di stabilita'| interno, ovvero, ove l'ente sia | risultato sempre inadempiente, in| misura superiore a quella del | penultimo anno precedente ridotta| del 10 per cento. Per gli enti | locali soggetti al patto di | stabilita' interno dall'anno 2005| il limite e' commisurato, in sede| di prima applicazione, al livello| delle spese dell'anno 2003; | b) procedere ad assunzioni di | personale a qualsiasi titolo; |Limitazioni per gli enti locali c) ricorrere all'indebitamento |che non hanno rispettato il patto per gli investimenti. |di stabilita'. -------------------------------------------------------------------- 34. La disposizione di cui al | comma 33 si applica anche nel | 2005 per le province e i comuni | con popolazione superiore a 5.000| abitanti che non hanno rispettato| gli obiettivi del patto di | stabilita' interno per l'anno | 2004. |Estensione a province e comuni -------------------------------------------------------------------- 35. A decorrere dall'anno 2006, i| mutui e i prestiti obbligazionari| posti in essere dagli enti di cui| al comma 21 con istituzioni | creditizie e finanziarie per il | finanziamento degli investimenti | devono essere corredati da | apposita attestazione da cui | risulti il conseguimento degli | obiettivi del patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. | L'istituto finanziatore o | l'intermediario finanziario non | possono procedere al | finanziamento o al collocamento | del prestito in assenza della | predetta attestazione, che deve | essere acquisita anche per l'anno| 2005 con riferimento agli | obiettivi del patto di stabilita'| interno delle province e dei |Adempimenti degli enti locali per comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti a 5.000 abitanti. |obbligazionari con banche. -------------------------------------------------------------------- 36. Gli enti di nuova istituzione| nell'anno 2005, o negli anni | successivi, sono soggetti alle | regole dei commi da 21 a 53 | dall'anno in cui e' disponibile | la base di calcolo su cui | applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni stabiliti al comma 22. |agli enti di nuova istituzione. -------------------------------------------------------------------- 37. Attraverso le loro | associazioni, le province, i | comuni e le comunita' montane | concorrono al monitoraggio | sull'andamento delle spese. Le | comunicazioni previste dai commi | 30, 31 e 32 sono trasmesse anche | all'Unione delle province | d'Italia (UPI), all'Associazione | nazionale dei comuni italiani | (ANCI) e all'Unione nazionale |Concorrenza delle associazioni comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio (UNCEM), per via telematica. |della spesa pubblica. -------------------------------------------------------------------- 38. Per gli esercizi 2005, 2006 e| 2007, le regioni a statuto | speciale e le province autonome | di Trento e di Bolzano | concordano, entro il 31 marzo di | ciascun anno, con il Ministero | dell'economia e delle finanze, il| livello delle spese correnti e in| conto capitale, nonche' dei | relativi pagamenti, in coerenza | con gli obiettivi di finanza | pubblica per il periodo | 2005-2007. In caso di mancato | accordo si applicano le |Esclusione dal limite delle spese disposizioni di cui ai commi da |per le regioni a statuto 21 a 53. |speciale. -------------------------------------------------------------------- 39. Per gli enti locali dei | rispettivi territori provvedono | alle finalita' di cui ai commi da| 21 a 53 le regioni a statuto | speciale e le province autonome | di Trento e di Bolzano ai sensi | delle competenze alle stesse | attribuite dai rispettivi statuti| di autonomia e dalle relative | norme di attuazione. Qualora le | predette regioni e province | autonome non provvedano entro il | 31 marzo di ciascun anno, si | applicano, per gli enti locali | dei rispettivi territori, le |Regioni a statuto speciale e le disposizioni di cui ai commi da |province autonome di Trento e di 21 a 53. |Bolzano -------------------------------------------------------------------- 40. Resta ferma la facolta' delle| regioni e delle province autonome| di Trento e di Bolzano di | estendere le regole del patto di | stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto degli enti ed organismi |speciale e le province autonome strumentali. |di Trento e di Bolzano -------------------------------------------------------------------- 41. Sono abrogate le disposizioni| recate dall'articolo 29 della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| successive modificazioni, | limitatamente alle regole del | patto di stabilita' interno | previsto per gli enti | territoriali per gli anni 2005 e | successivi. |Abrogazioni di norme -------------------------------------------------------------------- 42. L'affidamento da parte degli | enti locali di incarichi di | studio o di ricerca, ovvero di | consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione, deve essere | adeguatamente motivato con | specifico riferimento all'assenza| di strutture organizzative o | professionalita' interne all'ente| in grado di assicurare i medesimi| servizi, ad esclusione degli | incarichi conferiti ai sensi | della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni. | In ogni caso l'atto di | affidamento di incarichi e | consulenze di cui al primo | periodo deve essere corredato | della valutazione dell'organo di | revisione economico-finanziaria | dell'ente locale e deve essere | trasmesso alla Corte dei conti. | L'affidamento di incarichi in | difformita' dalle previsioni di | cui al presente comma costituisce| illecito disciplinare e determina| responsabilita' erariale. Le | disposizioni di cui al presente |Motivazione, da parte degli enti comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di popolazione superiore a 5.000 |consulenza a soggetti estranei abitanti. |all'amministrazione. -------------------------------------------------------------------- 43. I proventi delle concessioni | edilizie e delle sanzioni | previste dal testo unico di cui | al decreto del Presidente della | Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,| possono essere destinati al | finanziamento di spese correnti | entro il limite del 75 per cento | per il 2005 e del 50 per cento |Utilizzo proventi concessioni per il 2006. |edilizie e relative sanzioni. -------------------------------------------------------------------- 44. All'articolo 204 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, sono apportate le seguenti | modificazioni: | 0a) al comma 1, dopo le parole: | "nuovi mutui" sono inserite le | seguenti: "e accedere ad altre | forme di finanziamento reperibili| sul mercato" e le parole: "25 per| cento" sono sostituite dalle | seguenti: "12 per cento"; | b) dopo il comma 2, e' inserito | il seguente: | "2-bis. Le disposizioni del comma| 2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte cui l'ente locale acceda". |degli enti locali. -------------------------------------------------------------------- 45. Gli enti che alla data di | entrata in vigore della presente | legge superino il limite di | indebitamento di cui al comma 1 | dell'articolo 204 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, come | modificato dal comma 44, sono | tenuti a ridurre il proprio | livello di indebitamento entro i | seguenti termini: | a) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 20 per cento entro la fine | dell'esercizio 2008; | b) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 16 per cento entro la fine | dell'esercizio 2010; | c) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 12 per cento entro la fine |Obbligo di riduzione del livello dell'esercizio 2013. |di indebitamento. -------------------------------------------------------------------- 46. All'articolo 101 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole: | "quattro anni" sono sostituite | dalle seguenti: "due anni"; | b) al comma 4, le parole: |Riduzione del periodo di "quattro anni" sono sostituite |collocazione in disponibilita' dalle seguenti: "due anni". |per i segretari comunali. -------------------------------------------------------------------- 47. In vigenza di disposizioni | che stabiliscono un regime di | limitazione delle assunzioni di | personale a tempo indeterminato, | sono consentiti trasferimenti per| mobilita', anche | intercompartimentale, tra | amministrazioni sottoposte al | regime di limitazione, nel | rispetto delle disposizioni sulle| dotazioni organiche e, per gli | enti locali, purche' abbiano | rispettato il patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. |Trasferimenti per mobilita'. -------------------------------------------------------------------- 48. In caso di mobilita' presso | altre pubbliche amministrazioni, | con la conseguente cancellazione | dall'albo, nelle more della nuova| disciplina contrattuale, i | segretari comunali e provinciali | appartenenti alle fasce | professionali A e B possono | essere collocati, analogamente a | quanto previsto per i segretari | appartenenti alla fascia C, nella| categoria o area professionale | piu' alta prevista dal sistema di| classificazione vigente presso | l'amministrazione di | destinazione, previa espressa |Collocazione professionale dei manifestazione di volonta' in |segretari comunali in caso di tale senso. |mobilita'. -------------------------------------------------------------------- 49. Nell'ambito del processo di | mobilita' di cui al comma 48, i | soggetti che abbiano prestato | servizio effettivo di ruolo come | segretari comunali o provinciali | per almeno tre anni e che si | siano avvalsi della facolta' di | cui all'articolo 18 del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 4 | dicembre 1997, n. 465, sono | inquadrati, nei limiti del | contingente di cui al comma 96, | nei ruoli unici delle | amministrazioni in cui prestano | servizio alla data di entrata in | vigore della presente legge, | ovvero di altre amministrazioni | in cui si riscontrano carenze di | organico, previo consenso | dell'interessato, ai sensi ed | agli effetti delle disposizioni | in materia di mobilita' e delle | condizioni del contratto |Inquadramento dei segretari collettivo vigenti per la |comunali in caso di mobilita' nei categoria. |ruoli unici. -------------------------------------------------------------------- 50. All'articolo 10, comma 10, | lettera c), del decreto-legge 18 | gennaio 1993, n. 8, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| marzo 1993, n. 68, le parole: | "lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e dalle seguenti: "euro 51,65" e |denuncia di inizio "euro 516,46". |dell'attivita'. -------------------------------------------------------------------- 51. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 e' consentita la variazione | in aumento dell'aliquota di | compartecipazione | dell'addizionale comunale | all'imposta sul reddito delle | persone fisiche, di cui al comma | 3 dell'articolo 1 del decreto | legislativo 28 settembre 1998, n.| 360, e successive modificazioni, | ai soli enti che, alla data di | entrata in vigore della presente | legge, non si siano avvalsi della| facolta' di aumentare la suddetta| addizionale. L'aumento deve | comunque essere limitato entro la| misura complessiva dello 0,1 per | cento. Fermo restando quanto | stabilito al primo e al secondo | periodo, fino al 31 dicembre 2006| restano sospesi gli effetti degli| aumenti delle addizionali e delle| maggiorazioni di cui alla lettera| a) del comma 1 dell'articolo 3 | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, eventualmente deliberati. | Gli effetti decorrono, in ogni | caso, dal periodo d'imposta | successivo alla predetta data. |Addizionali IRE ed IRAP. -------------------------------------------------------------------- 52. Ai fini del comma 2 | dell'articolo 4 del decreto | legislativo 12 dicembre 2003, n. | 344, e' istituito per l'anno | 2005, presso lo stato di | previsione del Ministero | dell'interno, il fondo per il | rimborso agli enti locali delle | minori entrate derivanti | dall'abolizione del credito | d'imposta con una dotazione di 10| milioni di euro. Con regolamento | emanato ai sensi dell'articolo | 17, comma 1, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, su proposta | del Ministro dell'economia e | delle finanze, di concerto con il| Ministro dell'interno, sono | dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad della disposizione di cui al |enti locali delle minori entrate presente comma e per la |derivanti dall'abolizione del ripartizione del fondo. |credito d'imposta. -------------------------------------------------------------------- |Soppressione della riduzione dei |trasferimenti agli enti locali |per mancata certificazione del |requisito che attesti la 53. All'articolo 3, comma 51, |corresponsione del trattamento della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso 350, il secondo periodo e' |nei ruoli speciali ad soppresso. |esaurimento. -------------------------------------------------------------------- 54. Per l'anno 2005 e' istituito,| presso il Ministero dell'interno,| con finalita' di riequilibrio | economico e sociale, il fondo per| l'insediamento nei comuni montani| con popolazione inferiore a 1.000| abitanti, sottodotati ai sensi | del decreto legislativo 30 giugno| 1997, n. 244, con una dotazione | di 5 milioni di euro per il 2005.| -------------------------------------------------------------------- 55. Il fondo di cui al comma 54 | e' finalizzato, oltre a quanto | previsto dal medesimo comma 54, | al riequilibrio insediativo, | quindi all'incentivazione | dell'insediamento nei centri | abitati di attivita' artigianali | e commerciali, al recupero di | manufatti, edifici e case rurali | per finalita' economiche e | abitative, al recupero degli |Fondo insediamento comuni montani antichi mestieri. |sottodotati. -------------------------------------------------------------------- 56. Entro sessanta giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge il Ministro | dell'interno definisce con | proprio decreto i criteri di | ripartizione e le modalita' per |Criteri di ripartizione e l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai ai commi 54 e 55. |finanziamenti -------------------------------------------------------------------- 57. Per il triennio 2005-2007, | gli enti indicati nell'elenco 1 | allegato alla presente legge, ad | eccezione degli enti di | previdenza di cui ai decreti | legislativi 30 giugno 1994, n. | 509, e successive modificazioni, | e 10 febbraio 1996, n. 103, e | successive modificazioni, delle | altre associazioni e fondazioni | di diritto privato e degli enti | del sistema camerale, possono | incrementare per l'anno 2005 le | proprie spese, al netto delle | spese di personale, in misura non| superiore all'ammontare delle | spese dell'anno 2003 incrementato| del 4,5 per cento. Per gli anni | 2006 e 2007 si applica la | percentuale di incremento del 2 | per cento alle corrispondenti | spese determinate per l'anno | precedente con i criteri | stabiliti dal presente comma. Per| le spese di personale si applica | la specifica disciplina di | settore. Alle regioni e agli enti| locali di cui ai commi da 21 a | 53, agli enti del Servizio | sanitario nazionale di cui ai | commi da 164 a 188, nonche' agli | enti indicati nell'articolo 3, | commi 1 e 2, della legge 24 |Limite all'incremento delle spese dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non la disciplina ivi prevista. |territoriali. -------------------------------------------------------------------- 58. Con riferimento alla perdita | di gettito realizzata dalle | regioni a statuto ordinario per | gli anni 2003 e successivi, a | seguito della riduzione | dell'accisa sulla benzina non | compensata dal maggior gettito | delle tasse automobilistiche, | come determinato dall'articolo | 17, comma 22, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, viene | riconosciuto l'importo di euro | 342,583 milioni. Detto importo e'| ripartito tra le regioni entro il| 30 aprile 2005, con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, sentita la Conferenza | permanente per i rapporti tra lo | Stato, le regioni e le province | autonome di Trento e di Bolzano, | e integra i trasferimenti | soppressi di cui all'articolo 1, | comma 1, del decreto legislativo | 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini | dell'aliquota definitiva da | determinare entro il 31 luglio | 2005 ai sensi dell'articolo 5, | comma 3, del medesimo decreto | legislativo n. 56 del 2000, e | successive modificazioni. Il | decreto e' predisposto sulla base| della proposta delle regioni da |Ristoro minori entrate accise su presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate Stato, le regioni e le province |dall'aumento delle tasse autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche. -------------------------------------------------------------------- 59. Ai fini della determinazione | dell'aliquota definitiva di cui | al comma 58 si tiene altresi' | conto dei trasferimenti | attribuiti per l'anno 2004 alle | regioni a statuto ordinario in | applicazione dell'articolo 70 | della legge 28 dicembre 2001, n. | 448. Il fondo di cui al citato |Determinazione dell'aliquota articolo 70 e' soppresso. |definitiva -------------------------------------------------------------------- 60. Il Fondo di cui all'articolo | 52, comma 8, della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, e' |Utilizzo del Fondo per le utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti delle funzioni conferite agli |locali, anche per l'attuazione enti territoriali ai sensi |dell'art. 118 della Cost. dell'articolo 7 della legge 5 |(esercizio di funzioni giugno 2003, n. 131. |amministrative). -------------------------------------------------------------------- 61. Salvo quanto disposto nel | comma 175, la sospensione degli | aumenti delle addizionali | all'imposta sul reddito e delle | maggiorazioni dell'aliquota | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive di cui | all'articolo 3, comma 1, lettera | a), della legge 27 dicembre 2002,| n. 289, e all'articolo 2, comma | 21 della legge 24 dicembre 2003, | n. 350, e' confermata sino al 31 | dicembre 2005. Resta ferma | l'applicazione del comma 22 | dell'articolo 2 della legge n. | 350 del 2003 alle disposizioni | regionali in materia di IRAP | diverse da quelle riguardanti la | maggiorazione dell'aliquota, | nonche', unitamente al comma 23 | del medesimo articolo, alle | disposizioni regionali in materia| di tassa automobilistica; le | regioni possono modificare tali | disposizioni nei soli limiti dei | poteri loro attribuiti dalla | normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e ed in conformita' con essa. |IRAP -------------------------------------------------------------------- 62. Sono autorizzate, a carico di| somme a qualsiasi titolo | spettanti, le compensazioni degli| importi a credito e a debito di | ciascuna regione, connessi alle | perdite di entrata realizzate | dalle stesse per effetto delle | disposizioni recate dall'articolo| 17, comma 22, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, indicate, | solo a questo fine, nella tabella| di riparto approvata con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze sulla base della | proposta presentata dalle regioni| in sede di Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Tale | compensazione sara' effettuata | dal Ministero dell'economia e | delle finanze - Dipartimento | della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione eguale importo a partire |connessi a perdite da tassa dall'esercizio 2005. |automobilistica. -------------------------------------------------------------------- 63. I trasferimenti erariali per | l'anno 2005 di ogni singolo ente | locale sono determinati in base | alle disposizioni recate | dall'articolo 31, comma 1, primo | periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli 2002, n. 289. |enti locali. -------------------------------------------------------------------- 64. Per l'anno 2005, l'incremento| delle risorse, pari a 340 milioni| di euro, derivante dal reintegro | della riduzione dei trasferimenti| erariali conseguente alla | cessazione dell'efficacia delle | disposizioni di cui all'articolo | 24, comma 9, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, e' | attribuito, quanto ad euro 260 | milioni, a favore degli enti | locali per confermare i | contributi di cui all'articolo 3,| commi 27, 35, secondo periodo, 36| e 141, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, e quanto ad 80 | milioni di euro in favore dei | comuni di cui all'articolo 9, | comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento 30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse -------------------------------------------------------------------- 65. Le disposizioni in materia di| compartecipazione provinciale e | comunale al gettito dell'imposta | sul reddito delle persone fisiche| di cui all'articolo 31, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, gia' confermate per l'anno | 2004 dall'articolo 2, comma 18, | della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione 350, sono prorogate per l'anno |provinciale e comunale al gettito 2005. |dell'IRPEF. -------------------------------------------------------------------- 66. Gli enti locali di cui | all'articolo 2, comma 1, del | testo unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, hanno facolta' di utilizzare| le entrate derivanti dal | plusvalore realizzato con | l'alienazione di beni | patrimoniali, inclusi i beni | immobili, per il rimborso della |Utilizzo plusvalore alienazione quota di capitale delle rate di |beni patrimoniali per rimborso ammortamento dei mutui. |rate ammortamento mutui. -------------------------------------------------------------------- 67. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, | concernente l'efficacia temporale| delle norme tributarie, i termini| per l'accertamento dell'imposta | comunale sugli immobili che | scadono il 31 dicembre 2004 sono | prorogati al 31 dicembre 2005, | limitatamente alle annualita' | d'imposta 2000 e successive. |Proroga termini accertamento ICI. -------------------------------------------------------------------- 68. Al testo unico di cui al | decreto legislativo 18 agosto | 2000, n. 267, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 42, comma 2, la | lettera h) e' sostituita dalla | seguente: | "h) contrazione di mutui e | aperture di credito non previste | espressamente in atti | fondamentali del consiglio ed | emissioni di prestiti | obbligazionari"; | b) all'articolo 204, comma 2, le | lettere a) e b) sono sostituite | dalle seguenti: | "a) l'ammortamento non puo' avere| durata inferiore ai cinque anni; | b) la decorrenza | dell'ammortamento deve essere | fissata al 1º gennaio dell'anno | successivo a quello della stipula| del contratto. In alternativa, la| decorrenza dell'ammortamento puo'| essere posticipata al 1º luglio | seguente o al 1º gennaio | dell'anno successivo e, per i | contratti stipulati nel primo | semestre dell'anno, puo' essere | anticipata al 1º luglio dello | stesso anno"; | c) dopo l'articolo 205 e' | inserito il seguente: | "Art. 205-bis. - (Contrazione di | aperture di credito) - 1. Gli | enti locali sono autorizzati a | contrarre aperture di credito nel| rispetto della disciplina di cui | al presente articolo. | 2. Le spese per investimenti | finanziate con il contratto di | apertura di credito si | considerano impegnate all'atto | della stipula del contratto | stesso e per l'ammontare | dell'importo del progetto o dei | progetti definitivi o esecutivi | finanziati; alla chiusura | dell'esercizio le somme oggetto | del contratto di apertura di | credito costituiscono residui | attivi. | 3. Il ricorso alle aperture di | credito e' possibile solo se | sussistono le condizioni di cui | all'articolo 203, comma 1, e nel | rispetto dei limiti di cui | all'articolo 204, comma 1, | calcolati con riferimento | all'importo complessivo | dell'apertura di credito | stipulata. | 4. L'utilizzo del ricavato | dell'operazione e' sottoposto | alla disciplina di cui | all'articolo 204, comma 3. | 5. I contratti di apertura di | credito devono, a pena di | nullita', essere stipulati in | forma pubblica e contenere le | seguenti clausole e condizioni: | a) la banca e' tenuta ad | effettuare erogazioni, totali o | parziali, dell'importo del | contratto in base alle richieste | di volta in volta inoltrate | dall'ente e previo rilascio da | parte di quest'ultimo delle | relative delegazioni di pagamento| ai sensi dell'articolo 206. | L'erogazione dell'intero importo | messo a disposizione al momento | della contrazione dell'apertura | di credito ha luogo nel termine | massimo di tre anni ferma | restando la possibilita' per | l'ente locale di disciplinare | contrattualmente le condizioni | economiche di un eventuale | utilizzo parziale; | b) gli interessi sulle aperture | di credito devono riferirsi ai | soli importi erogati. | L'ammortamento di tali importi | deve avere una durata non | inferiore a cinque anni con | decorrenza dal 1º gennaio o dal | 1º luglio successivi alla data | dell'erogazione; | c) le rate di ammortamento devono| essere comprensive, sin dal primo| anno, della quota capitale e | della quota interessi; | d) unitamente alla prima rata di | ammortamento delle somme erogate | devono essere corrisposti gli | eventuali interessi di | preammortamento, gravati degli | ulteriori interessi decorrenti | dalla data di inizio | dell'ammortamento e sino alla | scadenza della prima rata; | e) deve essere indicata la natura| delle spese da finanziare e, ove | necessario, avuto riguardo alla | tipologia dell'investimento, dato| atto dell'intervenuta | approvazione del progetto o dei | progetti definitivi o esecutivi, | secondo le norme vigenti; | f) deve essere rispettata la | misura massima di tasso | applicabile alle aperture di | credito i cui criteri di | determinazione sono demandati ad | apposito decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro | dell'interno, da emanare entro | novanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | disposizione. | 6. Le aperture di credito sono | soggette, al pari delle altre | forme di indebitamento, al | monitoraggio di cui all'articolo | 41 della legge 28 dicembre 2001, | n. 448, nei termini e modalita' | previsti dal relativo regolamento| di attuazione, di cui al decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze 1º dicembre 2003, | n. 389. I modelli per la | comunicazione delle | caratteristiche finanziarie delle| singole operazioni di apertura di| credito sono pubblicati in | allegato al decreto di cui alla | lettera f) del comma 5"; | d) all'articolo 207, dopo il | comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. A fronte di operazioni di| emissione di prestiti | obbligazionari effettuate | congiuntamente da piu' enti | locali, gli enti capofila possono| procedere al rilascio di garanzia| fideiussoria riferita all'insieme| delle operazioni stesse. | Contestualmente gli altri enti | emittenti rilasciano garanzia | fideiussoria a favore dell'ente | capofila in relazione alla quota | parte dei prestiti di propria | competenza. Ai fini | dell'applicazione del comma 4, la| garanzia prestata dall'ente | capofila concorre alla formazione| del limite di indebitamento solo | per la quota parte dei prestiti | obbligazionari di competenza |Aperture di credito da parte di dell'ente stesso". |enti locali. -------------------------------------------------------------------- 69. Per la gestione del fondo di | ammortamento del debito di cui | all'articolo 41, comma 2, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | non si applica il principio di | accentramento di ogni deposito | presso il tesoriere stabilito | dagli articoli 209, comma 3, e | 211, comma 2, del testo unico di | cui al decreto legislativo 18 |Deroga al principio di agosto 2000, n. 267. |accentramento -------------------------------------------------------------------- 70. All'articolo 41, comma 2, | primo periodo, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, sono | soppresse le parole: "e contrarre| mutui" e le parole: "o | dell'accensione". |Modifiche di coordinamento -------------------------------------------------------------------- 71. Lo Stato, le regioni, le | province autonome di Trento e di | Bolzano e gli enti locali sono | tenuti a provvedere, se | consentito dalle clausole | contrattuali, alla conversione | dei mutui con oneri di | ammortamento anche parzialmente a| carico dello Stato in titoli | obbligazionari di nuova emissione| o alla rinegoziazione, anche con | altri istituti, dei mutui stessi,| in presenza di condizioni di | rifinanziamento che consentano | una riduzione del valore | finanziario delle passivita' | totali. Nel valutare la | convenienza dell'operazione di | rifinanziamento si dovra' tenere | conto anche delle commissioni. In| caso di mutuo a tasso fisso, per | la verifica delle condizioni di | rifinanziamento, lo Stato o | l'ente pubblico interessato | osservano regolarmente i tassi di| mercato e si attivano allorche' | il tasso swap con scadenza pari | alla vita media residua del mutuo| sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli di almeno un punto percentuale. |obbligazionari. -------------------------------------------------------------------- 72. Gli stanziamenti di bilancio | previsti per il pagamento dei | mutui con oneri integralmente o | parzialmente a carico dello Stato| sono proporzionalmente adeguati | ai nuovi piani di ammortamento | conseguenti alla conclusione | delle operazioni di conversione o| rinegoziazione dei mutui di cui |Stanziamenti di bilancio previsti al comma 71. |per il pagamento dei mutui -------------------------------------------------------------------- 73. Ai fini dell'attuazione di | quanto stabilito dai commi 71 e | 72 l'ente pubblico e' tenuto a | trasmettere, entro trenta giorni | dal perfezionamento delle | operazioni di cui al comma 71, | all'amministrazione statale | interessata, la relativa | documentazione contrattuale, | compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione o di rimborso. |contrattuale -------------------------------------------------------------------- 74. In caso di nuove emissioni di| titoli obbligazionari con | rimborso del capitale in un'unica| soluzione alla scadenza, e' | necessario che al momento | dell'emissione venga costituito | un fondo di ammortamento del | debito o conclusa una operazione | di swap per l'ammortamento dello | stesso, secondo quanto disposto | dall'articolo 2 del regolamento | di cui al decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di dicembre 2003, n. 389. |ammortamento del debito -------------------------------------------------------------------- 75. Al fine del consolidamento | dei conti pubblici rilevanti per | il rispetto degli obiettivi | adottati con l'adesione al patto | di stabilita' e crescita le rate | di ammortamento dei mutui | attivati dalle regioni, dalle | province autonome di Trento e di | Bolzano, dagli enti locali e | dagli altri enti pubblici ad | intero carico del bilancio dello | Stato sono pagate agli istituti | finanziatori direttamente dallo | Stato. |Mutui enti locali. -------------------------------------------------------------------- 76. Per le stesse finalita' di | cui al comma 75 e con riferimento| agli enti pubblici diversi dallo | Stato, il debito derivante dai | mutui e' iscritto nel bilancio | dell'amministrazione pubblica che| assume l'obbligo di corrispondere| le rate di ammortamento agli | istituti finanziatori, ancorche' | il ricavato del prestito sia | destinato ad un'amministrazione | pubblica diversa. | L'amministrazione pubblica | beneficiaria del mutuo, nel caso | in cui le rate di ammortamento | siano corrisposte agli istituti | finanziatori da | un'amministrazione pubblica | diversa, iscrive il ricavato del | mutuo nelle entrate per | trasferimenti in conto capitale | con vincolo di destinazione agli | investimenti. L'istituto | finanziatore, contestualmente | alla stipula dell'operazione di | finanziamento, ne da' notizia | all'amministrazione pubblica | tenuta al pagamento delle rate di| ammortamento che, unitamente alla| contabilizzazione del ricavato | dell'operazione tra le accensioni| di prestiti, provvede | all'iscrizione del corrispondente| importo tra i trasferimenti in | conto capitale al fine di | consentire la regolazione |Iscrizione in bilancio del debito contabile dell'operazione. |derivante dai mutui -------------------------------------------------------------------- 77. Le amministrazioni pubbliche | sono tenute ad adeguarsi alle | disposizioni di cui ai commi 75 e| 76 con riferimento alle nuove |Adeguamento delle amministrazioni operazioni finanziarie. |pubbliche -------------------------------------------------------------------- 78. Il Ministero dell'economia e | delle finanze - Dipartimento del | tesoro procede alla gestione | delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni attive di sua competenza. |attive -------------------------------------------------------------------- 79. Al fine di sperimentare gli | effetti del superamento del | sistema di tesoreria unica il | Ministro dell'economia e delle | finanze, sentiti la Conferenza | unificata di cui all'articolo 8 | del decreto legislativo 28 agosto| 1997, n. 281, il Ministro | dell'interno e il Ministro | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca, individua con | proprio decreto una regione, tre | province, tre comunita' montane, | sei comuni e tre universita' nei | quali durante l'anno 2005 i | trasferimenti statali e le | entrate proprie affluiscono | direttamente ai tesorieri degli | enti. L'individuazione degli | enti, salvo che per la regione, | viene effettuata assicurando la | rappresentativita' per aree | geografiche; gli enti sono | comunque individuati tra quelli | che possono collegarsi, tramite i| loro tesorieri, al sistema | informativo delle operazioni | degli enti pubblici (SIOPE) | istituito ai sensi dell'articolo | 28, commi 3, 4 e 5, della legge | 27 dicembre 2002, n. 289. La | rilevazione per via telematica | riguarda i dati contabili sia ai | fini del calcolo del fabbisogno | di cassa sia ai fini del calcolo | dell'indebitamento netto. Con il | predetto decreto vengono altresi'| definiti i criteri, le modalita' | e i tempi della sperimentazione | relativa sia alle entrate sia | alle spese. In relazione ai | risultati registrati la | sperimentazione puo' essere | estesa, nel corso dello stesso |Superamento del sistema della anno 2005, ad altri enti. |tesoreria unica. -------------------------------------------------------------------- 80. L'articolo 213 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, e' sostituito dal seguente: | "Art. 213. - (Gestione | informatizzata del servizio di | tesoreria) - 1. Qualora | l'organizzazione dell'ente e del | tesoriere lo consentano il | servizio di tesoreria puo' essere| gestito con modalita' e criteri | informatici e con l'uso di | ordinativi di pagamento e di | riscossione informatici, in luogo| di quelli cartacei, le cui | evidenze informatiche valgono a | fini di documentazione, ivi | compresa la resa del conto del | tesoriere di cui all'articolo | 226. | 2. La convenzione di tesoreria di| cui all'articolo 210 puo' | prevedere che la riscossione | delle entrate e il pagamento | delle spese possano essere | effettuati, oltre che per | contanti presso gli sportelli di | tesoreria, anche con le modalita'| offerte dai servizi elettronici | di incasso e di pagamento | interbancari. | 3. Gli incassi effettuati dal | tesoriere mediante i servizi | elettronici interbancari danno | luogo al rilascio di quietanza o | evidenza bancaria ad effetto | liberatorio per il debitore; le | somme rivenienti dai predetti | incassi sono versate alle casse | dell'ente, con rilascio della | quietanza di cui all'articolo | 214, non appena si rendono | liquide ed esigibili in relazione| ai servizi elettronici adottati e| comunque nei tempi previsti nella| predetta convenzione di |Gestione informatizzata del tesoreria". |servizio di tesoreria. -------------------------------------------------------------------- 81. Ai fini della | razionalizzazione e della | semplificazione dell'attivita' | amministrativa, con decreto da | adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, entro novanta | giorni dalla data di entrata in | vigore della presente legge, il | Ministro degli affari esteri | emana disposizioni per la | semplificazione della gestione | finanziaria degli uffici |Semplificazione gestione all'estero. |finanziaria uffici all'estero. -------------------------------------------------------------------- 82. Per il contrasto e la | prevenzione del rischio di | utilizzazione illecita di | finanziamenti pubblici, tutti gli| enti e le societa' che fruiscono | di finanziamenti a carico di | bilanci pubblici o dell'Unione | europea, anche sotto forma di | esenzioni, incentivi o | agevolazioni fiscali, in materia | di avviamento, aggiornamento e | formazione professionale, | utilizzazione di lavoratori, | sgravi contributivi per personale| addetto all'attivita' produttiva,| devono dotarsi entro il 31 | ottobre 2005 di specifiche misure| organizzative e di funzionamento | idonee a prevenire il rischio del| compimento di illeciti nel loro | interesse o a loro vantaggio, nel| rispetto dei principi previsti | dal decreto legislativo 8 giugno | 2001, n. 231, predisposte ovvero | verificate ed approvate dall'ente| di cui al decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri 19 | marzo 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 | giugno 2003, secondo tariffe, | predeterminate e pubbliche, | determinate sulla base del costo | effettivo del servizio, | attribuite allo stesso ente | mediante riassegnazione ai sensi | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 10 novembre 1999, n. 469. | Dell'avvenuta adozione delle | misure indicate al primo periodo | viene data comunicazione al | competente comitato di | coordinamento finanziario | regionale, per l'adozione delle | rispettive iniziative ispettive e| di verifica nei confronti dei | soggetti che non risultino avere | adottato le citate misure | organizzative e di funzionamento.| L'Agenzia delle entrate comunica | con evidenze informatiche | all'ente di cui al primo periodo | l'elenco dei soggetti che | dichiarano di fruire delle | agevolazioni o degli incentivi | citati, per l'adozione delle | conseguenti iniziative. | Dall'attuazione del presente |Contrasto al rischio di atti comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti pubblica. |pubblici. -------------------------------------------------------------------- 83. Al fine di incentivare il | passaggio dal sistema | contributivo-indennizzatorio per | danni all'agricoltura al sistema | assicurativo contro i danni, | l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), del decreto legislativo | 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di | solidarieta' nazionale - | interventi indennizzatori, e' | ridotta di 50 milioni di euro per| ciascuno degli anni 2005 e 2006 e| il corrispondente importo e' | destinato agli interventi | agevolativi per la stipula di | contratti assicurativi contro i | danni in agricoltura alla | produzione e alle strutture, di | cui all'articolo 1, comma 3, | lettera a), del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. | 102, Fondo di solidarieta' | nazionale - incentivi |Sistema assicurativo contro i assicurativi. |danni all'agricoltura. -------------------------------------------------------------------- 84. All'articolo 15 del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. | 102, il comma 3 e' sostituito dal| seguente: | "3. Per la dotazione finanziaria | del Fondo di solidarieta' | nazionale-incentivi assicurativi | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettera | a), si provvede ai sensi | dell'articolo 11, comma 3, | lettera f), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive | modificazioni. Per la dotazione | finanziaria del Fondo di | solidarieta' nazionale - | interventi indennizzatori, | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), si provvede a valere | sulle risorse del Fondo di | protezione civile, come | determinato ai sensi | dell'articolo 11, comma 3, | lettera d), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive | modificazioni, nel limite | stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a finanziaria". |sostegno delle imprese agricole. -------------------------------------------------------------------- 85. Per gli stessi fini di cui al| comma 83, per l'anno 2005 la | dotazione del Fondo per la | riassicurazione dei rischi, | istituito presso l'Istituto per | studi, ricerche e informazioni | sul mercato agricolo (ISMEA), ai | sensi dell'articolo 127, comma 3,| della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' incrementata di 50 | milioni di euro, di cui 5 milioni| di euro da destinare | preferenzialmente agli interventi| di riassicurazione relativi ai |Incremento Fondo riassicurazione fondi rischi di mutualita'. |rischi ISMEA. -------------------------------------------------------------------- 86. Per gli interventi previsti | all'articolo 66, comma 3, della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, | la dotazione del Fondo di | investimento nel capitale di | rischio, previsto dal regolamento| di cui al decreto del Ministro | delle politiche agricole e |Incremento Fondo per l'accesso al forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di e' incrementata per l'anno 2005 |imprese agricole e di 50 milioni di euro. |agroalimentari. -------------------------------------------------------------------- 87. Nell'ambito del Fondo per lo | sviluppo dell'agricoltura | biologica e di qualita' di cui | all'articolo 59, comma 2-bis, | della legge 23 dicembre 1999, n. | 488, e successive modificazioni, | e' istituito un apposito capitolo| per l'attuazione del Piano | d'azione nazionale per | l'agricoltura biologica e i | prodotti biologici con una | dotazione di 5 milioni di euro | per l'anno 2005, a valere, per la| somma di 3 milioni di euro, sulle| disponibilita' di cui | all'autorizzazione di spesa | recate dall'articolo 5, comma 7, | della legge 21 marzo 2001, n. | 122, che sono a tal fine versate | all'entrata del bilancio dello | Stato per essere riassegnate | all'apposita unita' previsionale | di base. Le modalita' di spesa | inerenti tale capitolo sono | definite con apposito decreto del| Ministro delle politiche agricole| e forestali da emanare entro | quattro mesi dalla data di | entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale legge. |agricoltura biologica. -------------------------------------------------------------------- 88. Ai fini di quanto disposto | dall'articolo 48, comma 1, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, le risorse per la | contrattazione collettiva | nazionale previste dall'articolo | 3, comma 46, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, a carico | del bilancio statale, sono | incrementate di 292 milioni di | euro per l'anno 2005 e di 396 | milioni di euro a decorrere |Risorse per contrattazione dall'anno 2006. |collettiva P.A. -------------------------------------------------------------------- 89. Le risorse previste | dall'articolo 3, comma 47, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | per corrispondere i miglioramenti| retributivi al personale statale | in regime di diritto pubblico | sono incrementate di 119 milioni | di euro per l'anno 2005 e di 159 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006, con specifica | destinazione, rispettivamente, di| 105 milioni di euro e di 139 | milioni di euro per il personale | delle Forze armate e dei Corpi di| polizia di cui al decreto |Miglioramenti retributivi al legislativo 12 maggio 1995, n. |personale statale in regime di 195. |diritto pubblico -------------------------------------------------------------------- 90. Le somme di cui ai commi 88 e| 89, comprensive degli oneri | contributivi ai fini | previdenziali e dell'IRAP, | costituiscono l'importo | complessivo massimo di cui | all'articolo 11, comma 3, lettera| h), della legge 5 agosto 1978, n.| 468, e successive modificazioni. | A decorrere dal 2005, e' | stanziata la somma di un milione | di euro da destinare alla | copertura delle spese connesse | alla responsabilita' civile e | amministrativa per gli eventi | dannosi, non dolosi, causati a |Copertura delle spese connesse terzi dal personale delle Forze |alla responsabilita' civile e armate nello svolgimento delle |amministrativa del personale proprie attivita' istituzionali. |FF.AA. -------------------------------------------------------------------- 91. Per il personale dipendente | da amministrazioni, istituzioni | ed enti pubblici diversi | dall'amministrazione statale gli | oneri derivanti dai rinnovi | contrattuali per il biennio | 2004-2005, nonche' quelli | derivanti dalla corresponsione | dei miglioramenti economici al | personale di cui all'articolo 3, | comma 2, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, sono posti| a carico dei rispettivi bilanci | ai sensi dell'articolo 48, comma | 2, del medesimo decreto | legislativo, tenuto anche conto | dei risparmi derivanti dalle | disposizioni di cui ai commi da | 93 a 106 riferite all'anno 2005. | In sede di deliberazione degli | atti di indirizzo previsti | dall'articolo 47, comma 1, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, i comitati di | settore provvedono alla | quantificazione delle relative | risorse e alla determinazione | della quota da destinare | all'incentivazione della | produttivita', attenendosi, quale| tetto massimo di crescita delle | retribuzioni, ai criteri previsti| per il personale delle |Oneri derivanti dai rinnovi amministrazioni dello Stato di |contrattuali per il biennio cui al comma 88. |2004-2005 per il settore pubblico -------------------------------------------------------------------- 92. Il decreto del Presidente | della Repubblica 25 agosto 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 225 del 24 settembre| 2004, concernente le piante | organiche degli enti di ricerca, | si intende applicabile anche | all'Istituto per lo sviluppo | della formazione professionale | dei lavoratori (ISFOL), di cui al| decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 19 marzo | 2003, pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 139 del 18 giugno | 2003. |Piante organiche ISFOL. -------------------------------------------------------------------- 93. Le dotazioni organiche delle | amministrazioni dello Stato anche| ad ordinamento autonomo, delle | agenzie, incluse le agenzie | fiscali di cui agli articoli 62, | 63 e 64 del decreto legislativo | 30 luglio 1999, n. 300, e | successive modificazioni, degli | enti pubblici non economici, | degli enti di ricerca e degli | enti di cui all'articolo 70, | comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e | successive modificazioni, sono | rideterminate, sulla base dei | principi e criteri di cui | all'articolo 1, comma 1, del | predetto decreto legislativo e | all'articolo 34, comma 1, della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, | apportando una riduzione non | inferiore al 5 per cento della | spesa complessiva relativa al | numero dei posti in organico di | ciascuna amministrazione, tenuto | comunque conto del processo di | innovazione tecnologica. Ai | predetti fini le amministrazioni | adottano adeguate misure di | razionalizzazione e | riorganizzazione degli uffici, | anche sulla base di quanto | previsto dal comma 192, mirate ad| una rapida e razionale | riallocazione del personale ed | alla ottimizzazione dei compiti | direttamente connessi con le | attivita' istituzionali e dei | servizi da rendere all'utenza, | con significativa riduzione del | numero di dipendenti attualmente | applicati in compiti | logistico-strumentali e di | supporto. Le amministrazioni | interessate provvedono a tale | rideterminazione secondo le | disposizioni e le modalita' | previste dai rispettivi | ordinamenti. Le amministrazioni | dello Stato, anche ad ordinamento| autonomo, provvedono con decreto | del Presidente del Consiglio dei | ministri su proposta del Ministro| competente, di concerto con il | Ministro per la funzione pubblica| e con il Ministro dell'economia e| delle finanze. Per le | amministrazioni che non | provvedono entro il 30 aprile | 2005 a dare attuazione agli | adempimenti contenuti nel | presente comma la dotazione | organica e' fissata sulla base | del personale in servizio, | riferito a ciascuna qualifica, | alla data del 31 dicembre 2004. | In ogni caso alle amministrazioni| e agli enti, finche' non | provvedono alla rideterminazione | del proprio organico secondo le | predette previsioni, si applica | il divieto di cui all'articolo 6,| comma 6, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165. Al termine| del triennio 2005-2007 le | amministrazioni di cui al | presente comma rideterminano | ulteriormente le dotazioni | organiche per tener conto degli | effetti di riduzione del | personale derivanti dalle | disposizioni del presente comma e| dei commi da 94 a 106. Sono | comunque fatte salve le | previsioni di cui al combinato | disposto dell'articolo 3, commi | 53, ultimo periodo, e 71, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | nonche' le procedure concorsuali | in atto alla data del 30 novembre| 2004, le mobilita' che | l'amministrazione di destinazione| abbia avviato alla data di | entrata in vigore della presente | legge e quelle connesse a | processi di trasformazione o | soppressione di amministrazioni | pubbliche ovvero concernenti | personale in situazione di | eccedenza, compresi i docenti di | cui all'articolo 35, comma 5, | terzo periodo, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. Ai fini | del concorso delle autonomie | regionali e locali al rispetto | degli obiettivi di finanza | pubblica, le disposizioni di cui | al presente comma costituiscono | principi e norme di indirizzo per| le predette amministrazioni e per| gli enti del Servizio sanitario | nazionale, che operano le | riduzioni delle rispettive | dotazioni organiche secondo | l'ambito di applicazione da | definire con il decreto del |Riduzione delle dotazioni Presidente del Consiglio dei |organiche dello Stato e degli ministri di cui al comma 98 |enti pubblici. -------------------------------------------------------------------- 94. Le disposizioni di cui al | comma 93 non si applicano alle | Forze armate, al Corpo nazionale | dei vigili del fuoco, ai Corpi di| polizia, al personale della | carriera diplomatica e | prefettizia, ai magistrati | ordinari, amministrativi e | contabili, agli avvocati e | procuratori dello Stato, agli | ordini e collegi professionali e | relativi consigli e federazioni, | alle universita', al comparto | scuola ed alle istituzioni di | alta formazione e | specializzazione artistica e | musicale. |Deroghe -------------------------------------------------------------------- 95. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 alle amministrazioni dello | Stato, anche ad ordinamento | autonomo, alle agenzie, incluse | le agenzie fiscali di cui agli | articoli 62, 63 e 64 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, e successive modificazioni, | agli enti pubblici non economici,| agli enti di ricerca ed agli enti| di cui all'articolo 70, comma 4, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, e' fatto divieto | di procedere ad assunzioni di | personale a tempo indeterminato, | ad eccezione delle assunzioni | relative alle categorie protette.| Il divieto si applica anche alle | assunzioni dei segretari comunali| e provinciali nonche' al | personale di cui all'articolo 3 | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni. Per le regioni, le| autonomie locali ed il Servizio | sanitario nazionale si applicano | le disposizioni di cui al comma | 98. Sono fatte salve le norme | speciali concernenti le | assunzioni di personale | contenute: nell'articolo 3, commi| 59, 70, 146 e 153, e | nell'articolo 4, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350; | nell'articolo 2 del decreto-legge| 30 gennaio 2004, n. 24, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,| nell'articolo 1, comma 2, della | legge 27 marzo 2004, n. 77, e | nell'articolo 2, comma 2-ter, del| decreto-legge 27 gennaio 2004, n.| 16, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | marzo 2004, n. 77. Sono fatte | salve le assunzioni connesse con | la professionalizzazione delle | Forze armate di cui alla legge 14| novembre 2000, n. 331, al decreto| legislativo 8 maggio 2001, n. | 215, ed alla legge 23 agosto | 2004, n. 226. Sono, altresi', | fatte salve le assunzioni | autorizzate con decreto del | Presidente della Repubblica del | 25 agosto 2004, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 | settembre 2004, e quelle di cui | ai decreti del Presidente del | Consiglio dei ministri del 27 | luglio 2004, pubblicati nella | Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 | settembre 2004, non ancora | effettuate alla data di entrata | in vigore della presente legge. | E' consentito, in ogni caso, il | ricorso alle procedure di | mobilita', anche | intercompartimentale. |Blocco assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 96. Per fronteggiare | indifferibili esigenze di | servizio di particolare rilevanza| ed urgenza, in deroga al divieto | di cui al comma 95, per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, le | amministrazioni ivi previste | possono procedere ad assunzioni, | previo effettivo svolgimento | delle procedure di mobilita', nel| limite di un contingente | complessivo di personale | corrispondente ad una spesa annua| lorda pari a 120 milioni di euro | a regime. A tal fine e' | costituito un apposito fondo | nello stato di previsione della | spesa del Ministero dell'economia| e delle finanze con uno | stanziamento pari a 40 milioni di| euro per l'anno 2005, a 160 | milioni di euro per l'anno 2006, | a 280 milioni di euro per l'anno | 2007 e a 360 milioni di euro a | decorrere dall'anno 2008. Per | ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, nel limite di una spesa | pari a 40 milioni di euro in | ciascun anno iniziale e a 120 | milioni di euro a regime, le | autorizzazioni ad assumere | vengono concesse secondo le | modalita' di cui all'articolo 39,| comma 3-ter, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e |Deroga al blocco delle successive modificazioni. |assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 97. Nell'ambito delle procedure e| nei limiti di autorizzazione | all'assunzione di cui al comma 96| e' prioritariamente considerata | l'immissione in servizio: | a) del personale del settore | della ricerca; | b) del personale che presti | attualmente o abbia prestato | servizio per almeno due anni in | posizione di comando o distacco | presso l'Agenzia per la | promozione dell'ambiente e per i | servizi tecnici ai sensi | dell'articolo 2, comma 6, del | decreto-legge 11 giugno 1998, n. | 180, convertito, con | modificazioni, dalla legge 3 | agosto 1998, n. 267; | c) per la copertura delle vacanze| organiche nei ruoli degli | ufficiali giudiziari C1 e nei | ruoli dei cancellieri C1 | dell'amministrazione giudiziaria,| dei vincitori e degli idonei al | concorso pubblico per la | copertura di 443 posti di | ufficiale giudiziario C1, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 98 del 13 dicembre 2002; | d) del personale del Consiglio | per la ricerca e la | sperimentazione in agricoltura; | e) dei candidati a magistrato del| Consiglio di Stato risultati | idonei al concorso a posti di | consiglieri di Stato che abbiano | conservato, senza soluzione di | continuita', i requisiti per la | nomina a tale qualifica fino alla| data di entrata in vigore della | presente legge; | f) a decorrere dal 2006, dei | dirigenti e funzionari del | Ministero dell'economia e delle | finanze e delle agenzie fiscali | previo superamento di uno | speciale corso-concorso pubblico | unitario, bandito e curato dalla | Scuola superiore dell'economia e | delle finanze e disciplinato con | decreto non regolamentare del | Ministro dell'economia e delle | finanze, anche in deroga al | decreto legislativo n. 165 del | 2001. A tal fine e per le | ulteriori finalita' istituzionali| della suddetta Scuola, possono | essere utilizzate le attivita' di| cui all'articolo 19, comma 2, | della legge 27 luglio 2000, n. | 212; | g) del personale necessario per | assicurare il rispetto degli | impegni internazionali e il | controllo dei confini dello | Stato; | h) degli addetti alla difesa | nazionale e dei vincitori di | concorsi banditi per le esigenze | di personale civile degli | arsenali della Marina militare ed| espletati alla data del 30 |Prioritaria immissione in settembre 2004. |servizio -------------------------------------------------------------------- 98. Ai fini del concorso delle | autonomie regionali e locali al | rispetto degli obiettivi di | finanza pubblica, con decreti del| Presidente del Consiglio dei | ministri, da emanare previo | accordo tra Governo, regioni e | autonomie locali da concludere in| sede di Conferenza unificata, per| le amministrazioni regionali, gli| enti locali di cui all'articolo | 2, commi 1 e 2, del testo unico | di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, e gli enti | del Servizio sanitario nazionale,| sono fissati criteri e limiti per| le assunzioni per il triennio | 2005-2007, previa attivazione | delle procedure di mobilita' e | fatte salve le assunzioni del | personale infermieristico del | Servizio sanitario nazionale. Le | predette misure devono garantire,| per le regioni e le autonomie | locali, la realizzazione di | economie di spesa lorde non | inferiori a 213 milioni di euro | per l'anno 2005, a 572 milioni di| euro per l'anno 2006, ad 850 | milioni per l'anno 2007 ed a 940 | milioni a decorrere dall'anno | 2008 e, per gli enti del servizio| sanitario nazionale, economie di | spesa lorde non inferiori a 215 | milioni di euro per l'anno 2005, | a 579 milioni per l'anno 2006, a | 860 milioni per l'anno 2007 ed a | 949 milioni di euro a decorrere | dall'anno 2008. Fino | all'emanazione dei decreti di cui| al presente comma trovano | applicazione le disposizioni di | cui al primo periodo del comma | 95. Le province e i comuni che | non abbiano rispettato le regole | del patto di stabilita' interno | non possono procedere ad | assunzioni di personale a | qualsiasi titolo nell'anno | successivo a quello del mancato | rispetto. I singoli enti in caso | di assunzioni di personale devono| autocertificare il rispetto delle| disposizioni del patto di | stabilita' interno per l'anno | precedente quello nel quale | vengono disposte le assunzioni. | In ogni caso sono consentite, | previa autocertificazione degli | enti, le assunzioni connesse al | passaggio di funzioni e | competenze alle regioni e agli | enti locali il cui onere sia | coperto dai trasferimenti | erariali compensativi della | mancata assegnazione di unita' di| personale. Per le Camere di | commercio, industria, artigianato| e agricoltura e l'Unioncamere, | con decreto del Ministero delle | attivita' produttive, d'intesa | con la Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica e con il | Ministero dell'economia e delle | finanze, sono individuati | specifici indicatori di | equilibrio economico-finanziario,| volti a fissare criteri e limiti | per le assunzioni a tempo | indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per previsioni di cui al presente |regioni ed enti del Servizio comma. |sanitario nazionale. -------------------------------------------------------------------- 99. Le disposizioni in materia di| assunzioni di cui ai commi da 93 | a 107 si applicano anche al | trattenimento in servizio di cui | all'articolo 1-quater del | decreto-legge 28 maggio 2004, n. | 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186. A tal fine, | per il comparto scuola si applica| la specifica disciplina |Permanenza in servizio oltre i autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'. -------------------------------------------------------------------- 100. I termini di validita' delle| graduatorie per le assunzioni di | personale presso le | amministrazioni pubbliche che per| gli anni 2005, 2006 e 2007 sono | soggette a limitazioni delle | assunzioni sono prorogati di un | triennio. In attesa | dell'emanazione del regolamento | di cui all'articolo 9 della legge| 16 gennaio 2003, n. 3, continuano| ad applicarsi le disposizioni di | cui all'articolo 3, comma 61, |Proroga termini di validita' terzo periodo, della legge 24 |delle graduatorie per assunzioni dicembre 2003, n. 350. |presso PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 101. Le disposizioni di cui ai | commi 95 e 96 non si applicano al| comparto scuola, alle universita'| nonche' agli ordini ed ai collegi| professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola e federazioni. |dal blocco assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 102. Le amministrazioni pubbliche| di cui all'articolo 1, comma 2, e| all'articolo 70, comma 4, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, non ricomprese | nell'elenco 1 allegato alla | presente legge, adeguano le | proprie politiche di reclutamento| di personale al principio del | contenimento della spesa in | coerenza con gli obiettivi | fissati dai documenti di finanza | pubblica. A tal fine, secondo | modalita' indicate dal Ministero | dell'economia e delle finanze, | d'intesa con la Presidenza del | Consiglio dei ministri - | Dipartimento della funzione | pubblica, gli organi competenti | ad adottare gli atti di | programmazione dei fabbisogni di | personale trasmettono annualmente| alle predette amministrazioni i |Principio del contenimento della dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del medesimi. |personale presso PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 103. A decorrere dall'anno 2008, | le amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, e | all'articolo 70, comma 4, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono, previo | esperimento delle procedure di | mobilita', effettuare assunzioni | a tempo indeterminato entro i | limiti delle cessazioni dal | servizio verificatesi nell'anno | precedente. |Turn over dal 2008 -------------------------------------------------------------------- 104. Il secondo periodo del comma| 4 dell'articolo 35 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. | 165, e successive modificazioni, | e' sostituito dal seguente: "Per | le amministrazioni dello Stato, | anche ad ordinamento autonomo, le| agenzie, ivi compresa l'Agenzia | autonoma per la gestione | dell'albo dei segretari comunali | e provinciali, gli enti pubblici | non economici e gli enti di | ricerca, con organico superiore | alle 200 unita', l'avvio delle | procedure concorsuali e' | subordinato all'emanazione di | apposito decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri, da | adottare su proposta del Ministro| per la funzione pubblica di |Subordinazione dell'avvio delle concerto con il Ministro |procedure concorsuali dell'economia e delle finanze". |all'emanazione di apposito DPCM. -------------------------------------------------------------------- 105. A decorrere dall'anno 2005, | le universita' adottano programmi| triennali del fabbisogno di | personale docente, ricercatore e | tecnico-amministrativo, a tempo | determinato e indeterminato, | tenuto conto delle risorse a tal | fine stanziate nei rispettivi | bilanci. I programmi sono | valutati dal Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca ai fini della | coerenza con le risorse stanziate| nel fondo di finanziamento | ordinario, fermo restando il | limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale della normativa vigente. |docente universita' -------------------------------------------------------------------- 106. Per il funzionamento del | Dipartimento Nazionale per le | politiche antidroga e' | autorizzata l'ulteriore spesa di | 6 milioni di euro annui a |Finanziamento Dipartimento decorrere dall'anno 2005. |politiche antidroga -------------------------------------------------------------------- 107. Per le regioni, le autonomie| locali e gli enti del Servizio | sanitario nazionale le economie | derivanti dall'attuazione dei | commi da 93 a 105 conseguenti a | misure limitative delle | assunzioni per gli anni 2006, | 2007 e 2008 restano acquisite ai | bilanci degli enti ai fini del |Acquisizione ai bilanci degli miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi. -------------------------------------------------------------------- 108. E' stanziata, per l'anno | 2005, la somma di 10 milioni di | euro per il finanziamento delle | attivita' inerenti alla | programmazione e realizzazione | del sistema integrato di | trasporto denominato "Autostrade | del mare", di cui al Piano | generale dei trasporti e della | logistica, approvato con | deliberazione del Consiglio dei | ministri del 2 marzo 2001, | attuato dal Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | per il tramite della societa' | Rete autostrade mediterranee Spa | (RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del Spa. |mare" -------------------------------------------------------------------- 109. I soggetti che | nell'esercizio di impresa si | rendono acquirenti di tartufi da | raccoglitori dilettanti od | occasionali non muniti di partita| IVA sono tenuti ad emettere | autofattura con le modalita' e | nei termini di cui all'articolo | 21 del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive | modificazioni. In deroga | all'articolo 21, comma 2, lettera| a), del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive | modificazioni, i soggetti | acquirenti di cui al primo | periodo omettono l'indicazione | nell'autofattura delle | generalita' del cedente e sono | tenuti a versare all'erario, | senza diritto di detrazione, gli | importi dell'IVA relativi alle | autofatture emesse nei termini di| legge. La cessione di tartufo non| obbliga il cedente raccoglitore | dilettante od occasionale non | munito di partita IVA ad alcun | obbligo contabile. I cessionari | sono obbligati a comunicare | annualmente alle regioni di | appartenenza la quantita' del | prodotto commercializzato e la | provenienza territoriale dello | stesso, sulla base delle | risultanze contabili. I | cessionari sono obbligati a | certificare al momento della | vendita la provenienza del | prodotto, la data di raccolta e |Disciplina IVA raccoglitori quella di commercializzazione. |occasionali tartufi. -------------------------------------------------------------------- 110. Allo scopo di concorrere al | soddisfacimento della domanda di | abitazioni, con particolare | riferimento alle aree | metropolitane ad alta tensione | abitativa, e per agevolare la | mobilita' del personale | dipendente da amministrazioni | dello Stato, e' consentita la | modifica in aumento del limite | numerico degli alloggi da | realizzare nell'ambito di | programmi straordinari di | edilizia residenziale pubblica di| cui al comma 150 dell'articolo 4 | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, da concedere in locazione o | in godimento ai medesimi | dipendenti, fermo restando il | limite volumetrico complessivo | degli interventi oggetto dei |Alloggi edilizia residenziale programmi stessi. |pubblica. -------------------------------------------------------------------- 111. Allo scopo di favorire | l'accesso delle giovani coppie | alla prima casa di abitazione, e'| istituito, per l'anno 2005, | presso il Ministero dell'economia| e delle finanze, un fondo per il | sostegno finanziario all'acquisto| di unita' immobiliari da adibire | ad abitazione principale in | regime di edilizia convenzionata | da cooperative edilizie, aziende | territoriali di edilizia | residenziale pubbliche ed imprese| private. La dotazione finanziaria| del predetto fondo per l'anno | 2005 e' fissata in 10 milioni di | euro. Con decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze di | concerto con i Ministri delle | infrastrutture e dei trasporti e | per le pari opportunita', sono | fissati i criteri per l'accesso | al fondo e i limiti di fruizione | dei benefici di cui al presente |Fondo acquisto prima casa giovani comma. |coppie. -------------------------------------------------------------------- 112. Il contributo statale annuo | a favore della Federazione | nazionale delle istituzioni pro | ciechi di cui all'articolo 3, | comma 3, della legge 28 agosto | 1997, n. 284, e' aumentato a | decorrere dal 2005 di euro |Aumento contributo Federazione 350.000. |ciechi. -------------------------------------------------------------------- 113. Il contributo statale annuo | a favore dell'Associazione | nazionale vittime civili di | guerra e' aumentato a decorrere |Aumento contributo Associazione dall'anno 2005 di euro 250.000. |vittime civili di guerra. -------------------------------------------------------------------- 114. All'articolo 2, comma 31, | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, le parole: "legalmente | riconosciute" sono sostituite | dalle seguenti: "legalmente |Agevolazioni fiscali per cori e costituite". |bande legalmente costituite. -------------------------------------------------------------------- 115. Nell'ambito delle risorse | preordinate sul Fondo per | l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, con decreto | del Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sono determinati i| criteri e le modalita' per la | destinazione dell'importo | aggiuntivo di 2 milioni di euro | per il 2005, per il finanziamento| degli interventi di cui |Destinazione finanziamento all'articolo 80, comma 4, della |aggiuntivo Fondo per legge 23 dicembre 1998, n. 448. |l'occupazione. -------------------------------------------------------------------- 116. Per l'anno 2005, le | amministrazioni di cui agli | articoli 1, comma 2, e 70, comma | 4, del decreto legislativo 30 | marzo 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono avvalersi | di personale a tempo determinato,| ad eccezione di quanto previsto | dall'articolo 108 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, o con | convenzioni ovvero con contratti | di collaborazione coordinata e | continuativa, nel limite della | spesa media annua sostenuta per | le stesse finalita' nel triennio | 1999-2001. La spesa per il | personale a tempo determinato in | servizio presso il Corpo | forestale dello Stato nell'anno | 2005, assunto ai sensi della | legge 5 aprile 1985, n. 124, non | puo' superare quella sostenuta | per lo stesso personale nell'anno| 2004. Le limitazioni di cui al | presente comma non trovano | applicazione nei confronti del | personale infermieristico del | Servizio sanitario nazionale. Le | medesime limitazioni non trovano | altresi' applicazione nei | confronti delle regioni e delle | autonomie locali. Gli enti locali| che per l'anno 2004 non abbiano | rispettato le regole del patto di| stabilita' interno non possono | avvalersi di personale a tempo | determinato o con convenzioni | ovvero con contratti di | collaborazione coordinata e | continuativa. Per il comparto | scuola e per quello delle | istituzioni di alta formazione e | specializzazione artistica e | musicale trovano applicazione le | specifiche disposizioni di |Personale a tempo determinato settore. |PP.AA. per l'anno 2005. -------------------------------------------------------------------- 117. I Ministeri per i beni e le | attivita' culturali, della | giustizia, della salute e | l'Agenzia del territorio sono | autorizzati ad avvalersi, sino al| 31 dicembre 2005, del personale | in servizio con contratti di | lavoro a tempo determinato, | prorogati ai sensi dell'articolo | 3, comma 62, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350. Il | Ministero dell'economia e delle | finanze puo' continuare ad | avvalersi fino al 31 dicembre | 2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e 449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio. --------------------------------------------------------------------