IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'allegato VIII, sezione E, paragrafo 8, concernente l'uso di una menzione indicante una qualita' superiore nella designazione, presentazione dei vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.) e dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.); Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»; Visto il proprio decreto 3 luglio 2003 concernente le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli. Vista la richiesta presentata dall'Istituto Talento Metodo Classico, con sede in Milano, via Bagutta 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ufficiale e la riserva di utilizzo della menzione «Talento» esclusivamente per i V.S.Q.P.R.D. regio decreto e i V.S.Q. italiani elaborati con il metodo classico; Considerato che il predetto Istituto e' titolare del marchio «Talento», registrato fin dal 1996, ed utilizzato per designare e presentare i vini spumanti elaborati con il metodo classico dei propri associati; Vista la dichiarazione con la quale il citato Istituto rinuncia espressamente ai diritti di esclusivita' derivanti dalla registrazione del marchio «Talento» a far data dalla emanazione del provvedimento di riconoscimento dello stesso termine «Talento» quale menzione utilizzabile per tutte le produzioni di spumanti italiani elaborati con il metodo classico che ne abbiano i requisiti; Ritenuto che la predetta richiesta risulta conforme alla citata normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini spumanti e considerato altresi' che la riserva di utilizzo della menzione indicante una qualita' superiore «Talento» per i vini spumanti elaborati con il metodo Classico delle categorie V.S.Q.P.RD. e V.S.Q., a determinate condizioni regolamentari, costituisca elemento di valorizzazione delle gia' pregiate produzioni di vini spumanti italiani, sia a livello nazionale che internazionale; Vista l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 dal Consorzio per la tutela del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS) intesa ad escludere la relativa DOCG tutelata «Franciacorta» dalla facolta' di utilizzare nella designazione e presentazione la citata menzione «Talento», in considerazione che l'art. 30 del regolamento CE n. 753 del 29 aprile 2002, tenendo conto della rinomanza acquisita dalla citata DOCG a livello nazionale ed internazionale, consente, a livello di deroga, di poter indicare in etichetta il solo nome della regione determinata «Franciacorta» e, pertanto, di poter omettere le menzioni specifiche tradizionali previste quali «denominazione di origine controllata e garantita» o «DOCG» o «vino spumante di qualita' prodotto in regione determinata» o «VSQPRD»; Decreta: Art. 1. Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento» 1. La menzione «Talento», indicante una qualita' superiore ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 8, e' riservata e protetta esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.) e dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.) italiani elaborati con il metodo classico di cui al predetto regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 4, alle condizioni di utilizzo indicate nel presente decreto.