IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee
legge  n.  179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione
comune  del  mercato  vitivinicolo,  in  particolare l'allegato VIII,
sezione  E,  paragrafo 8, concernente l'uso di una menzione indicante
una  qualita'  superiore  nella  designazione, presentazione dei vini
spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate (V.S.Q.P.R.D.) e
dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.);
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002  della  Commissione  del
29 aprile  2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee legge n. 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12 gennaio   1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
  Visto  il proprio decreto 3 luglio 2003 concernente le disposizioni
nazionali   applicative   del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002  della
Commissione  del  29 aprile  2002,  che  fissa  talune  modalita'  di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
  Vista   la   richiesta   presentata  dall'Istituto  Talento  Metodo
Classico,  con  sede  in Milano, via Bagutta 1, intesa ad ottenere il
riconoscimento  ufficiale  e  la  riserva  di utilizzo della menzione
«Talento»  esclusivamente per i V.S.Q.P.R.D. regio decreto e i V.S.Q.
italiani elaborati con il metodo classico;
  Considerato  che  il  predetto  Istituto  e'  titolare  del marchio
«Talento»,  registrato  fin  dal  1996, ed utilizzato per designare e
presentare  i  vini  spumanti  elaborati  con  il metodo classico dei
propri associati;
  Vista  la  dichiarazione  con  la quale il citato Istituto rinuncia
espressamente    ai   diritti   di   esclusivita'   derivanti   dalla
registrazione  del  marchio «Talento» a far data dalla emanazione del
provvedimento  di riconoscimento dello stesso termine «Talento» quale
menzione  utilizzabile  per  tutte le produzioni di spumanti italiani
elaborati con il metodo classico che ne abbiano i requisiti;
  Ritenuto  che  la  predetta  richiesta risulta conforme alla citata
normativa   comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  designazione,
denominazione,   presentazione  e  protezione  dei  vini  spumanti  e
considerato  altresi'  che  la  riserva  di  utilizzo  della menzione
indicante  una  qualita'  superiore  «Talento»  per  i  vini spumanti
elaborati  con  il  metodo  Classico  delle  categorie  V.S.Q.P.RD. e
V.S.Q.,  a determinate condizioni regolamentari, costituisca elemento
di  valorizzazione  delle  gia'  pregiate produzioni di vini spumanti
italiani, sia a livello nazionale che internazionale;
  Vista  l'istanza presentata in data 15 settembre 2004 dal Consorzio
per  la  tutela  del Franciacorta, con sede in Erbusco (BS) intesa ad
escludere  la relativa DOCG tutelata «Franciacorta» dalla facolta' di
utilizzare  nella  designazione  e  presentazione  la citata menzione
«Talento»,  in considerazione che l'art. 30 del regolamento CE n. 753
del  29 aprile  2002,  tenendo  conto della rinomanza acquisita dalla
citata  DOCG  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  consente, a
livello  di deroga, di poter indicare in etichetta il solo nome della
regione  determinata «Franciacorta» e, pertanto, di poter omettere le
menzioni  specifiche  tradizionali  previste  quali «denominazione di
origine  controllata  e  garantita»  o  «DOCG»  o  «vino  spumante di
qualita' prodotto in regione determinata» o «VSQPRD»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
     Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento»
  1. La menzione «Talento», indicante una qualita' superiore ai sensi
del  regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo
8,  e'  riservata  e  protetta  esclusivamente  per la designazione e
presentazione  dei  vini  spumanti  di  qualita'  prodotti in regioni
determinate  (V.S.Q.P.R.D.)  e dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.)
italiani  elaborati  con  il  metodo  classico  di  cui  al  predetto
regolamento  CE  n. 1493/1999, allegato VIII, sezione E, paragrafo 4,
alle condizioni di utilizzo indicate nel presente decreto.