IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni
nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della   Regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la
dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze
concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse
finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni la erogazione degli aiuti;
  Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204,
di  conversione  del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia
all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e
compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto
legislativo n. 102/2004;
  Vista  la  proposta  della  regione Lombardia di declaratoria degli
eventi  avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Grandinate  del  12 e del 20 giugno 2004 nelle province di Brescia,
Cremona e Mantova;
  Ritenuto   di   accogliere  la  proposta  formulata  dalla  regione
Lombardia  subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della
Commissione  U.E.  sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione
dell'esame  tutt'ora  in  corso  e  sulle informazioni meteorologiche
delle avversita' che hanno prodotto i danni;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del  carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per
effetto   dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati  territori
agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
  Brescia: grandinate del 12 giugno 2004:
    provvidenze  di  cui  all'art.  5,  comma  2  lettera a), b), nei
territori  dei  comuni  di  Botticino,  Gussago,  Mazzano, Monticelli
Brusati, Ome, Rezzato;
  Cremona: grandinate del 20 giugno 2004:
    provvidenze  di  cui  all'art. 5, comma 2 lettera a), b), c), d),
nei  territori  dei  comuni  di  Cella  Dati, Cingia de' Botti, Motta
Baluffi,  Pieve  d'Olmi,  San  Daniele  Po, Scandolara Ravara, Stagno
Lombardo, Torricella del Pizzo;
  Mantova: grandinate del 20 giugno 2004:
    provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere a), b), c), d) nei
territori  dei  comuni  di  Acquanegra  sul  Chiese,  Castelbelforte,
Castellucchio,    Rodigo,   Rendonesco,   Gazoldo   degli   Ippoliti,
Roverbella, Marcaria.
  L'erogazione   degli   aiuti  a  favore  degli  aventi  diritto  e'
subordinata   alla  decisione  della  Commissione  U.E.  sul  decreto
legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3
del  trattato,  e  sulle  informazioni  meteorologiche  relative alle
avversita' avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione
;della  medesima  Commissione  del  16 dicembre 2003, n. C(2003)4328,
riguardante analoghe misure di intervento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 7 gennaio 2005

                                                Il Ministro: Alemanno