IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  decreto  legislativo  29 marzo 2004, n. 102, concernente
interventi  finanziari  a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamita' naturali e da eventi climatici eccezionali;
  Visti  gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n.
102/2004,  che  disciplinano  gli  interventi  compensativi dei danni
nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della   Regione   interessata,   demandando  a  questo  Ministero  la
dichiarazione  del  carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le  provvidenze
concedibili   nonche'   la   ripartizione   periodica  delle  risorse
finanziarie  del  Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni la erogazione degli aiuti;
  Visto  l'art.  2, comma 1-quater della legge 3 agosto 2004, n. 204,
di  conversione  del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia
all'anno   2005,   l'alternativita'  tra  interventi  assicurativi  e
compensativi  dei  danni,  di  cui  all'art.  5, comma 4, del decreto
legislativo n. 102/2004;
  Visto  il proprio decreto 14 ottobre 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - n. 252 del 26 ottobre 2004 della Repubblica italiana, con
il  quale  veniva  dichiarata,  tra  l'altro,  l'eccezionalita' delle
piogge alluvionali verificatesi dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004
in Provincia di Venezia;
  Vista  la  nota  27 settembre  2004  con la quale la Regione Veneto
chiede  di  inserire i Comuni di Fiesso d'Artico, Mira, Mirano, Santa
Maria  di Sala e Spinea, tra i territori delimitati con il richiamato
decreto del 14 ottobre 2004;
  Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;
                              Decreta:
  La  dichiarazione di eccezionalita' piogge alluvionali verificatesi
dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004 in Provincia di Venezia, di cui
al  decreto  14 ottobre  2004 richiamato nelle premesse, e' estesa ai
Comuni  di  Fiesso  d'Artico,  Mira,  Mirano,  Santa  Maria di Sala e
Spinea, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui al decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, specificate nel medesimo decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 gennaio 2005
                                                Il Ministro: Alemanno