IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n.  2470  del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20 novembre  1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999,  n.  3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032  del  21 dicembre  1999,  n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del
23 novembre  2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo
del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre  2004  con  cui  lo stato di emergenza e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2005;
  Viste  le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo
2004,  n.  3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361
dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto
2004,  n.  3379 del 5 novembre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n.
3397  del  28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del
4 marzo  2005,  n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  Visto  il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, ed in particolare
l'art.  1,  commi  1, che prevede la risoluzione del contratto con le
affidatarie  del  servizio  di  smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania,  Fibe  SpA e Fibe Campania SpA, 6, con il quale lo stato di
emergenza  e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006, e 7, laddove si
stabilisce  l'obbligo,  per  le  attuali  affidatarie del servizio di
smaltimento  dei  rifiuti  in Campania, di assicurare la prosecuzione
del  servizio  medesimo  e  provvedere alla gestione delle imprese ed
utilizzo dei beni posti nella loro disponibilita';
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  n. 3479 del 14 dicembre
2005,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del 21 dicembre
2005;
  Considerato  che  all'esito  delle  verifiche  gia' effettuate e di
quelle eseguite in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 6, comma
1  dell'ordinanza  n.  3479  del  2005,  da parte della struttura del
Commissario  delegato  per  il superamento dell'emergenza nel settore
dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  lo  stato di conservazione e
manutenzione   degli   impianti  siti  in  Caivano  (Napoli),  Tufino
(Napoli),  Giugliano  (Napoli),  Santa  Maria Capua Vetere (Caserta),
Pianodardine    (Avellino),   Battipaglia   (Salerno)   e   Casalduni
(Benevento),   non   e'  tale  da  garantire  il  mantenimento  delle
autorizzazioni  gia'  concesse  ai  fini  della  realizzazione  degli
impianti  medesimi  e  ai  fini  del  loro  esercizio,  di  cui  agli
articoli 27  e  28  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Considerato,  altresi',  che coerentemente devono essere modificate
le  autorizzazioni  per  la  realizzazione  ed  esercizio dei siti di
stoccaggio e delle discariche di servizio, ai sensi degli articoli 27
e  28  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Ritenuto  che  lo  stato  degli impianti e' attualmente compatibile
soltanto  con  un'attivita'  di  selezione,  prevalentemente mediante
tritovagliatura,    di   rifiuto   urbano   residuale   da   raccolta
differenziata  con  produzione  di  flussi costituiti da una frazione
secca,  una  frazione  umida, scarti (sovvallo di processo) e rifiuti
ferrosi;
  Rilevato  che l'uso degli impianti siti in Caivano (Napoli), Tufino
(Napoli),  Giugliano  (Napoli),  Santa  Maria Capua Vetere (Caserta),
Pianodardine    (Avellino),   Battipaglia   (Salerno)   e   Casalduni
(Benevento),  attua  la  pianificazione impiantistica programmata dal
vigente  Piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e  che  per la
realizzazione  degli  impianti  siti  in  Santa  Maria  Capua  Vetere
(Caserta), Pianodardine (Avellino), Battipaglia (Salerno) e Casalduni
(Benevento)  e' stata erogata a favore delle societa' affidatarie del
servizio  di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania una somma
pari  a  51.632.793,00  milioni  di  euro per effetto delle ordinanze
commissariali  n. 265 del 3 novembre 2000, n. 360 del 13 luglio 2001,
e n. 411 del 24 dicembre 2002;
  Considerato,  inoltre,  che la prosecuzione dell'uso degli impianti
deve  essere  garantita  al  fine di assicurarne l'attuale efficienza
fino al successivo affidamento ai nuovi aggiudicatari del servizio di
smaltimento rifiuti nella regione Campania;
  Ritenuto  che  la  prosecuzione  dell'uso  degli  impianti predetti
consente  di  ridurre  i  volumi e le quantita' di rifiuti da avviare
alle   successive  fasi  di  smaltimento  e  di  diminuire  l'impatto
sull'ambiente in seguito al trattamento biologico aerobico del flusso
di frazione umida;
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere con immediatezza a
porre  in  essere  tutte  le iniziative di carattere straordinario ed
urgente, essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal
suddetto decreto legge n. 245 del 2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  4  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3479 del
14 dicembre  2005  il  comma  3 e' sostituito dal seguente: «Ferme le
deroghe  gia'  previste  dalle vigenti ordinanze di protezione civile
relative  all'emergenza rifiuti nella regione Campania, dalla data di
risoluzione   del  contratto  con  le  affidatarie  del  servizio  di
smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  Fibe SpA e Fibe
Campania SpA, gli impianti siti in Caivano (Napoli), Tufino (Napoli),
Giugliano  (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Pianodardine
(Avellino),  Battipaglia  (Salerno)  e  Casalduni  (Benevento) devono
intendersi  autorizzati,  ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo   5 febbraio  1997,  n.  22  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  ad  operare  attivita'  di  selezione, prevalentemente
mediante  tritovagliatura,  di  rifiuto  urbano residuale da raccolta
differenziata (codice CER 200301) con produzione di flussi costituiti
da  una  frazione  secca  (codice  CER  191212),  una  frazione umida
sottoposta  a  trattamento  biologico  aerobico  (codice CER 190501),
scarti  (sovvallo  di processo - codice CER 191212) e rifiuti ferrosi
(codice  CER 191202); devono altresi' intendersi autorizzati ai sensi
degli  articoli 27  e  28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  operazioni D13
(Raggruppamento  preliminare  prima di una delle operazioni di cui ai
punti  da  D1  a  D12)  di  cui  all'allegato  B del predetto decreto
legislativo  n. 22/1997, per i codici CER 191212, 190501 e 191202. Il
Commissario  delegato  puo' autorizzare l'uso degli impianti anche in
misura  superiore  alle  potenzialita'  di  progetto  previste  dalle
autorizzazioni   di  cui  al  presente  comma,  assicurando  comunque
adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.
  2.  I  siti  di  stoccaggio  devono intendersi autorizzati ai sensi
degli  articoli 27  e  28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  operazioni D15
(Deposito  preliminare  prima di una delle operazioni di cui ai punti
da  D1  a D14) di cui all'allegato B del medesimo decreto legislativo
n. 22/1997, per il codice CER 191212.
  3. I siti di discarica devono intendersi autorizzati ai sensi degli
articoli 27  e  28  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni, per ricevere rifiuti con codici
CER   191212,   190501   e   191202.  Il  Commissario  delegato  puo'
autorizzare,  in  particolari situazioni, lo smaltimento in discarica
anche  di  rifiuti urbani con codice CER 200301, assicurando comunque
adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale».