IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il  decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191 che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Ennio  Luigi nato il 30 gennaio 1968 a
Monselice (Padova-Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere ai
sensi  dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo professionale di «abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi
d'Avocats  de  Barcelona»  cui  e' iscritto dal 6 luglio 2004 ai fini
dell'iscrizione   all'albo  e  dell'esercizio  della  professione  di
avvocato in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «dottore  in  giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di
Bologna  in  data  16 marzo 1999 e che detto titolo e' stato altresi'
omologato  al  titolo  accademico spagnolo di «licenciado en derecho»
con  delibera  del  «Ministerio  de Educacion y Ciencia» spagnolo del
13 maggio 2004;
  Preso atto che il sig. Ennio ha prodotto il certificato di compiuta
pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Rovigo;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 19 ottobre 2004;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al   sig.   Ennio  Luigi,  nato  il  30 gennaio  1968  a  Monselice
(Padova-Italia),   cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli   «avvocati»   e   l'esercizio  della
professione in Italia.