IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, e l'art. 11, comma 2, della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, ed in particolare i commi 1 e 2; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi 137 e 139; Considerato che, con gli appositi accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on.le Viespoli, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita' o della proroga del predetto trattamento, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento di mobilita' e/o la proroga del medesimo trattamento, entro il 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie di cui al capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Decreta: Art. 1. a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2004, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della societa' Metallurgica Vallepiana sede in Giffoni Vallepiana (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto 5 novembre 2003 n. 33082 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003, registro n. 5 foglio n. 198; Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 28.536,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 2 giugno 2003 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2004, in favore di un numero massimo di sedici ex dipendenti della societa' Metallurgica Vallepiana sede in Giffoni Vallepiana (Salerno), per i quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto nel periodo dal 1° giugno 2003 al 23 aprile 2004, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 259.200,00.