L'AUTORITA'
                 per le garanzie nelle comunicazioni

  Nella sua riunione della commissione per i servizi e i prodotti del
10 dicembre 2004;
  Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241, recante «Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
27 gennaio   1994,  recante  «Principi  sull'erogazione  dei  servizi
pubblici»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 43 del 22 febbraio 1994;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' e
l'istituzione  delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita';
  Vista   la   legge   31 luglio   1997,   n.  249,  sull'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2 e l'art. 3, commi 10 e 11;
  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n. 281, recante «Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti»;
  Visto  il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE - relativa alla protezione dei consumatori in
materia di contratti a distanza;
  Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di riordino e
potenziamento   dei   meccanismi   e   strumenti  di  monitoraggio  e
valutazione  dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a,  nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
  Vista  la  propria  delibera 148/01/CONS del 28 marzo 2001, recante
«Adozione   del   regolamento   concernente   la   risoluzione  delle
controversie tra organismi di telecomunicazioni»;
  Vista  la  propria  delibera  n.  435/01/CONS del 15 novembre 2001,
recante  «Approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre  in  tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n.
259;
  Vista  la  propria  delibera  n.  182/02/CONS  del  19 giugno 2002,
recante  «Adozione  del  regolamento concernente la risoluzione delle
controversie  insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni
ed  utenti»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana del 18 luglio 2002, n. 167;
  Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante
«Direttiva  generale  in  materia  di qualita' e carte dei servizi di
telecomunicazioni»,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193;
  Considerato che la tutela degli utenti nelle attivita' di fornitura
di  servizi  televisivi  a  pagamento  e, con particolare riguardo ai
profili della liberta' di scelta, delle condizioni economiche e della
qualita'   delle   prestazioni,   costituiscono   principi   generali
dell'attivita' delle Autorita' nazionali di regolamentazione;
  Considerato che l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge n.
249/1997   attribuisce   all'Autorita',  in  generale  e  quindi  con
riferimento  all'intero  settore  delle  comunicazioni,  il potere di
emanare  direttive  concernenti  i  livelli  generali di qualita' dei
servizi   e   per  l'adozione  di  una  carta  del  servizio  recante
l'indicazione di standard minimi per ciascun comparto di attivita' da
parte di ciascun gestore;
  Considerato  che la legge n. 112/2004 individua in modo autonomo la
figura  del  fornitore  di  servizi  di  accesso  condizionato, senza
introdurre  un  distinto  regime in ragione del mezzo utilizzato, via
etere  terrestre,  cavo  o satellite, o della tecnica di trasmissione
impiegata, analogica o digitale, e quindi anche con riferimento anche
alle trasmissioni su frequenze terrestri, via cavo o via satellite;
  Considerato  che  l'art  3, commi 10 ed 11, della legge n. 249/1997
attribuisce  all'Autorita'  un  ampio potere regolamentare per quanto
riguarda  la  disciplina  dei servizi televisivi via cavo e satellite
nell'ambito  del  quale,  sotto  il profilo della tutela dell'utenza,
deve  intendersi  ricompresso  il  potere  di imporre ai fornitori di
servizi  di  accesso condizionato, cosi' come individuati dalla legge
n. 112 del 2004 l'obbligo di adottare carte dei servizi;
  Considerato  che  la  delibera  179/03/CSP  rinviava  a  successive
direttive  specifiche  per ciascun comparto, ivi inclusi i servizi ad
accesso condizionato e televisione a pagamento, la fissazione, previa
consultazione  dei  soggetti  interessati,  di  un  insieme minimo di
indicatori  di  qualita'  dei servizi, la loro definizione e i metodi
per  misurarli, tenendo conto delle norme tecniche internazionali, in
particolare di quelle dell'ETSI;
  Considerato  che  il  presente  provvedimento  stabilisce i criteri
specifici relativi alla qualita' dei servizi televisivi a pagamento e
detta le linee guida riguardo all'adozione delle carte dei servizi da
parte dei fornitori di servizi al pubblico di accesso condizionato;
  Considerato  che il presente provvedimento tiene conto dei principi
fondamentali  e delle disposizioni della Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, adattandoli alle specificita'
del   settore  delle  comunicazioni  e  all'evoluzione  del  contesto
concorrenziale;
  Sentiti   in  audizione  gli  operatori  interessati  dal  presente
provvedimento  e le associazioni dei consumatori di cui alla legge n.
281/1998;
  Udita la relazione del commissario Antonio Pilati relatore ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  L'Autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2, e
dell'art.  3, commi 10 e 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249, emana
la  seguente direttiva in materia di carte dei servizi e qualita' dei
servizi di televisione a pagamento.
  2. Il testo della direttiva di cui al precedente comma e' riportato
nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e'
resa disponibile nel sito web dell'Autorita' www.agcom.it
    Roma, 10 dicembre 2004
                                                 Il presidente: Cheli