IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  dicembre  2003,  relativo alla
protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione  «Zafferano  dell'Aquila»,  trasmessa  alla Commissione
europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Ritenendo  che  le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai
controlli,    debbano   trovare   applicazione   anche   per   quelle
denominazioni  le quali, essendo state trasmesse per la registrazione
comunitaria,  ottengono  transitoriamente  la  protezione  a  livello
nazionale  ai  sensi del Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
    Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato
art. 14 della legge n. 526/1999 dalla regione Abruzzo con la quale il
predetto  ente  territoriale  ha indicato quale Autorita' pubblica da
designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione
di  che  trattasi  la  «Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  -  L'Aquila», con sede L'Aquila, corso Vittorio Emanuele
n. 86;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata   l'indicazione   del  Gruppo  tecnico  di  valutazione
dell'opportunita'  di  pervenire  alla  definizione  di  un piano dei
controlli   standard  appositamente  predisposto  per  le  produzioni
vegetali;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n.
2081/92  del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole
e  forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta;
                               Art. 1.
  La  «Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura -
L'Aquila»,  con  sede  L'Aquila,  corso  Vittorio  Emanuele n. 86, e'
designata  quale  Autorita'  pubblica  ad  espletare  le  funzioni di
controllo,  previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
n.  2081/92  per  la  denominazione «Zafferano dell'Aquila», protetta
transitoriamente   a   livello  nazionale  con  decreto  ministeriale
2 dicembre 2003.