IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della Regione e' stato
nominato,  ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del  24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  -  delegato per la
Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243
del  29 settembre  2002  con  la quale sono stati conferiti ulteriori
poteri al commissario governativo;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 gennaio 2004 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza
idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386
del  10 dicembre  2004  con  la  quale  il  Presidente  della Regione
Sardegna  e' stato confermato commissario delegato per il superamento
dell'emergenza  idrica  per la prosecuzione in regime ordinario delle
attivita' avviate dal commissario stesso in regime straordinario;
  Atteso  che  la sopraccitata ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  3243  all'art.  6, comma 1, dispone che il commissario
delegato   provveda,  fatta  salva  l'emanazione  delle  disposizioni
legislative  concernenti  l'istituzione dell'Agenzia regionale di cui
all'art. 3 della legge n. 61/1994, ad istituire tale ente provvedendo
agli    adempimenti    conseguenti    per    assicurarne   l'ottimale
funzionamento;
  Atteso   che  con  ordinanza  n.  323  del  30 settembre  2002,  in
applicazione del citato disposto di cui all'ordinanza PCM 3243/02, e'
stata  istituita  l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
della  regione  autonoma della Sardegna in attuazione dell'art. 3 del
decreto-legge  n.  496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61;
  Atteso  che  con  ordinanza  n.  324  del  2 ottobre  2002 e' stato
nominato  il  commissario  straordinario dell'ARPAS per l'avvio delle
attivita';
  Atteso  che,  con  ordinanza  n. 367 del 22 ottobre 2003, a seguito
delle   sue   dimissioni   il   commissario  straordinario  e'  stato
sostituito;
  Atteso  che  l'ordinanza  n.  323/02,  all'art.  35  ha previsto la
cessazione  dei  propri  effetti  alla  data  del 31 dicembre 2003 in
relazione  alla  scadenza  allora  prevista dello stato di emergenza,
fatta  salva  l'emanazione  delle  disposizioni legislative regionali
relative all'istituzione ed al funzionamento dell'ARPAS;
  Preso  atto  che non e' stata ancora emanata la normativa regionale
di   disciplina   dell'Agenzia  regionale  per  l'ambiente,  prevista
dall'art.  3  del  decreto-legge  n.  496  del  1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994;
  Atteso  che lo stato di emergenza e' stato prorogato al 31 dicembre
2004  e  che  i  poteri  del  commissario governativo per l'emergenza
idrica  in  Sardegna sono stati prorogati a tutto il 31 dicembre 2006
al  fine  di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in
regime straordinario dal commissario stesso;
  Atteso  che l'efficacia dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002
e' pertanto protratta sino al 31 dicembre 2006 e, comunque, sino alla
data  di  entrata  in  vigore della normativa regionale disciplinante
l'ARPAS;
  Ritenuto,  sul  presupposto della vigenza della citata ordinanza n.
323/02  di  richiamare  l'osservanza, da parte della Regione Autonoma
della   Sardegna,   di  quanto  disposto  dall'ordinanza  stessa,  in
particolare   per   quanto  attiene  agli  aspetti  piu'  urgenti  di
funzionamento, nelle more della richiamata disciplina regionale nella
materia, con particolare riferimento a:
    nomina del direttore generale (art. 14);
    definizione   degli   obiettivi   generali   delle  attivita'  di
prevenzione e controllo ambientale (art. 8);
    assegnazione del personale (art. 27);
    assegnazione dei beni (art. 28);
    assegnazione finanziaria (art. 31);
  Ritenuto,  ai  fini  della  compiuta  attuazione di quanto previsto
dalla  citata  ordinanza  n. 323/02, prevedere un aggiornamento delle
sue prescrizioni, anche con la previsione dell'assegnazione all'ARPAS
di  ulteriori strutture che assicurino un piu' compiuto completamento
dei  compiti  ad  essa  ascritti, in particolare delle strutture gia'
esistenti di Progemisa S.p.a. e del Consorzio SAR Sardegna S.r.l.;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E'  fatto  obbligo  alla regione autonoma della Sardegna di dare
immediata  attuazione  alle  disposizioni previste nell'ordinanza del
commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 323 del
30 settembre   2002,  come  integrata  e  modificata  dalla  presente
ordinanza.
  2.   Nelle   more   dell'attribuzione   all'ARPAS  delle  dotazioni
finanziarie di cui all'art. 31 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre
2002,   la   Regione   autonoma   della   Sardegna   provvedera',  in
anticipazione,  all'erogazione  dei  compensi  dovuti  al commissario
straordinario di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 323/02 stessa.
  3.   Nelle   more   dell'attribuzione   all'ARPAS  delle  dotazioni
finanziarie di cui all'art. 31 dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre
2002,  l'assessorato  regionale  degli  affari  generali, personale e
riforma  della  regione provvedera' alla stipula del contratto con il
direttore  generale dell'ARPAS, nominato dal Presidente della Regione
ai  sensi  dell'art.  14  dell'ordinanza n. 323 del 30 settembre 2002
come  integrato  e  modificato  dalla presente ordinanza, a valere, a
titolo   di   anticipazione,   sui  capitoli  di  spesa  relativi  al
trattamento economico del personale con qualifica dirigenziale.