(parte 1)
                               Art. 1

--------------------------------------------------------------------
1. Per l'anno 2005, il livello   |
massimo del saldo netto da       |
finanziare resta determinato in  |
termini di competenza in 50.000  |
milioni di euro, al netto di     |
7.494 milioni di euro per        |
regolazioni debitorie. Tenuto    |
conto delle operazioni di        |
rimborso di prestiti, il livello |
massimo del ricorso al mercato   |
finanziario di cui all'articolo  |
11 della legge 5 agosto 1978, n. |
468, e successive modificazioni, |
ivi compreso l'indebitamento     |
all'estero per un importo        |
complessivo non superiore a 2.000|
milioni di euro relativo ad      |
interventi non considerati nel   |
bilancio di previsione per il    |
2005, resta fissato, in termini  |
di competenza, in 245.000 milioni|
di euro per l'anno finanziario   |
2005.                            |Risultati differenziali
--------------------------------------------------------------------
2. Per gli anni 2006 e 2007 il   |
livello massimo del saldo netto  |
da finanziare del bilancio       |
pluriennale a legislazione       |
vigente, tenuto conto degli      |
effetti della presente legge, e' |
determinato, rispettivamente, in |
41.000 milioni di euro ed in     |
24.500 milioni di euro, al netto |
di 3.572 milioni di euro per     |
l'anno 2006 e 3.176 milioni di   |
euro per l'anno 2007, per le     |
regolazioni debitorie; il livello|
massimo del ricorso al mercato e'|
determinato, rispettivamente, in |
235.000 milioni di euro ed in    |
210.000 milioni di euro. Per il  |
bilancio programmatico degli anni|
2006 e 2007, il livello massimo  |
del saldo netto da finanziare e' |
determinato, rispettivamente, in |
43.000 milioni di euro ed in     |
39.000 milioni di euro ed il     |
livello massimo del ricorso al   |
mercato e' determinato,          |
rispettivamente, in 281.000      |
milioni di euro ed in 246.000    |Livello massimo del saldo netto
milioni di euro.                 |da finanziare
--------------------------------------------------------------------
3. I livelli del ricorso al      |
mercato di cui ai commi 1 e 2 si |
intendono al netto delle         |
operazioni effettuate al fine di |
rimborsare prima della scadenza o|
ristrutturare passivita'         |
preesistenti con ammortamento a  |
carico dello Stato.              |Livelli del ricorso al mercato
--------------------------------------------------------------------
4. Per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, le maggiori entrate |
rispetto alle previsioni         |
derivanti dalla normativa vigente|
sono interamente utilizzate per  |
la riduzione del saldo netto da  |
finanziare, salvo che si tratti  |
di assicurare la copertura       |
finanziaria di interventi urgenti|
ed imprevisti necessari per      |
fronteggiare calamita' naturali, |
improrogabili esigenze connesse  |
con la tutela della sicurezza del|
Paese, situazioni di emergenza   |
economico-finanziaria ovvero     |
riduzioni della pressione fiscale|
finalizzate al conseguimento     |
degli obiettivi indicati nel     |Destinazione delle maggiori
Documento di programmazione      |entrate rispetto alle previsioni,
economico-finanziaria.           |a legislazione vigente
--------------------------------------------------------------------
5. Al fine di assicurare il      |
conseguimento degli obiettivi di |
finanza pubblica stabiliti in    |
sede di Unione europea, indicati |
nel Documento di programmazione  |
economico-finanziaria e nelle    |
relative note di aggiornamento,  |
per il triennio 2005 - 2007 la   |
spesa complessiva delle          |
amministrazioni pubbliche        |
inserite nel conto economico     |
consolidato, individuate per     |
l'anno 2005 nell'elenco 1        |
allegato alla presente legge e   |
per gli anni successivi          |
dall'Istituto nazionale di       |
statistica (ISTAT) con proprio   |
provvedimento pubblicato nella   |
Gazzetta Ufficiale non oltre il  |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per     |
cento rispetto alle              |
corrispondenti previsioni        |
aggiornate del precedente anno,  |
come risultanti dalla Relazione  |
previsionale e programmatica.    |
6. Le disposizioni del comma 5   |
non si applicano alle spese per  |
gli organi costituzionali, per il|
Consiglio superiore della        |
Magistratura, per interessi sui  |
titoli di Stato, per prestazioni |
sociali in denaro connesse a     |
diritti soggettivi e per         |
trasferimenti all'Unione europea |
a titolo di risorse proprie.     |
7. Le amministrazioni di cui al  |
comma 5, oltre ad applicare le   |
specifiche disposizioni di cui ai|
commi successivi, adottano       |
comportamenti coerenti con quanto|
previsto nel comma 5.5. Al fine  |
di assicurare il conseguimento   |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica stabiliti in sede di    |
Unione europea, indicati nel     |
Documento di programmazione      |
economico-finanziaria e nelle    |
relative note di aggiornamento,  |
per il triennio 2005 - 2007 la   |
spesa complessiva delle          |
amministrazioni pubbliche        |
inserite nel conto economico     |
consolidato, individuate per     |
l'anno 2005 nell'elenco 1        |
allegato alla presente legge e   |
per gli anni successivi          |
dall'Istituto nazionale di       |
statistica (ISTAT) con proprio   |
provvedimento pubblicato nella   |
Gazzetta Ufficiale non oltre il  |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per     |
cento rispetto alle              |
corrispondenti previsioni        |
aggiornate del precedente anno,  |
come risultanti dalla Relazione  |Limite all'incremento delle spese
previsionale e programmatica.    |delle pubbliche amministrazioni
--------------------------------------------------------------------
8. Al fine di assicurare il      |
concorso del bilancio dello Stato|
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per il |
triennio 2005-2007 gli           |
stanziamenti iniziali di         |
competenza e di cassa delle spese|
aventi impatto diretto sul conto |
economico consolidato delle      |
pubbliche amministrazioni, tranne|
quelli di cui al comma 6 nonche' |
quelli connessi ad accordi       |
internazionali gia' ratificati, a|
limiti di impegno gia' attivati e|
a rate di ammortamento mutui,    |
possono essere incrementati entro|
il limite del 2 per cento        |
rispetto alle corrispondenti     |
previsioni iniziali del          |
precedente esercizio ridotte ai  |
sensi del decreto-legge 12 luglio|
2004, n. 168, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
luglio 2004, n. 191, intendendosi|
corrispondentemente rideterminate|
le relative autorizzazioni di    |
spesa mediante rimodulazione nei |
successivi esercizi. Le dotazioni|
di competenza e di cassa del     |
bilancio dello Stato sono        |
conseguentemente ridotte secondo |
quanto previsto nell'elenco 2    |
allegato alla presente legge. Per|
gli stanziamenti relativi ad     |
oneri di personale si fa         |
riferimento alla dinamica        |
tendenziale complessiva dei      |
relativi livelli di spesa.       |
--------------------------------------------------------------------
9. Per il triennio 2005-2007, le |
riassegnazioni di entrate e      |
l'utilizzo dei fondi di riserva  |
per spese obbligatorie e d'ordine|
e per spese impreviste non       |
possono essere superiori a quelli|
del precedente esercizio         |
incrementati del 2 per cento. Nei|
casi di particolare necessita' e |
urgenza, il predetto limite puo' |
essere superato, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, su proposta del        |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, da comunicare alle      |
competenti Commissioni           |Applicazione al bilancio dello
parlamentari e alla Corte dei    |Stato del criterio di incremento
conti.                           |delle spese delle PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
10. Le dotazioni indicate nella  |
Tabella C allegata alla presente |
legge sono rideterminate, nella  |
medesima Tabella, in coerenza con|
i limiti di cui ai commi da 8 a  |Rideterminazione dotazioni
14.                              |Tabella C
--------------------------------------------------------------------
11. Fermo quanto stabilito per   |
gli enti locali dal comma 42, la |
spesa annua per studi ed         |
incarichi di consulenza conferiti|
a soggetti estranei              |
all'amministrazione sostenuta per|
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007 dalle pubbliche             |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1, comma 2, del     |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, esclusi le         |
universita', gli enti di ricerca |
e gli organismi equiparati, non  |
deve essere superiore a quella   |
sostenuta nell'anno 2004.        |
L'affidamento di incarichi di    |
studio o di ricerca, ovvero di   |
consulenze a soggetti estranei   |
all'amministrazione in materie e |
per oggetti rientranti nelle     |
competenze della struttura       |
burocratica dell'ente, deve      |
essere adeguatamente motivato ed |
e' possibile soltanto nei casi   |
previsti dalla legge ovvero      |
nell'ipotesi di eventi           |
straordinari. In ogni caso,      |
l'atto di affidamento di         |
incarichi e consulenze di cui al |
secondo periodo deve essere      |
trasmesso alla Corte dei conti.  |
L'affidamento di incarichi in    |
assenza dei presupposti di cui al|
presente comma costituisce       |Limite alle spese per incarichi
illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni
responsabilita' erariale.        |alla P.A.
--------------------------------------------------------------------
12. Per ciascuno degli anni 2005,|
2006 e 2007, le pubbliche        |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1, comma 2, del     |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, non possono        |
effettuare spese di ammontare    |
superiore rispettivamente al 90, |
80 e 70 per cento della spesa    |
sostenuta nell'anno 2004, come   |
rideterminata ai sensi del       |
decreto-legge 12 luglio 2004, n. |
168, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 30    |
luglio 2004, n. 191, per         |
l'acquisto, la manutenzione, il  |
noleggio e l'esercizio di        |
autovetture. Ai fini di cui al   |
primo periodo, le medesime       |
pubbliche amministrazioni sono   |
tenute a trasmettere, entro il 31|
marzo 2005, al Ministero         |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato una         |
relazione da cui risulti la      |
consistenza dei mezzi di         |
trasporto a disposizione e la    |
loro destinazione. In caso di    |
mancata trasmissione della       |
relazione nei termini suddetti,  |
le pubbliche amministrazioni     |
inadempienti non possono         |
effettuare, relativamente alle   |
spese di cui al primo periodo,   |
pagamenti in misura superiore al |
50 per cento della spesa         |
complessiva sostenuta nell'anno  |Riduzione spese P.A. per
2004.                            |autovetture.
--------------------------------------------------------------------
13. Sulla base di effettive,     |
motivate e documentate esigenze  |
delle amministrazioni competenti,|
il Ministro dell'economia e delle|
finanze puo', con proprio        |
decreto, stabilire che le        |
disposizioni di cui al primo     |
periodo del comma 12 non si      |
applicano alle spese sostenute da|
specifiche amministrazioni.      |
Contestualmente alla loro        |
adozione, i decreti di cui al    |
primo periodo, corredati da      |
apposite relazioni, sono         |Esclusione delle spese sostenute
trasmessi alle Camere.           |da specifiche amministrazioni
--------------------------------------------------------------------
14. Entro il 30 giugno 2005, il  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze trasmette alle Camere una|
relazione concernente lo stato di|
attuazione degli interventi di   |
cui ai commi 12 e 13 in cui si   |
evidenzino i risultati conseguiti|
in termini di riduzione della    |Relazione del Ministro
spesa.                           |dell'economia e delle finanze
--------------------------------------------------------------------
15. Per l'anno 2005, il concorso |
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per i  |
settori di intervento di cui alle|
lettere a), b) e c) del presente |
comma, e' garantito anche        |
mediante la limitazione dei      |
pagamenti a favore dei soggetti  |
beneficiari negli ammontari      |
indicati:                        |
a) strumenti di intervento       |
finanziati con i fondi di cui    |
agli articoli 60 e 61 della legge|
27 dicembre 2002, n. 289, e      |
successive modificazioni: 6.550  |
milioni di euro, ivi compresi gli|
interventi di cui alle lettere b)|
e c) del presente comma per      |
complessivi 1.850 milioni di     |
euro;                            |
b) fondo investimenti-incentivi  |
alle imprese del Ministero delle |
attivita' produttive: 2.750      |
milioni di euro, ivi comprese le |
risorse erogate dal Fondo        |
innovazione tecnologica e gli    |
interventi finanziati con gli    |
strumenti di cui alla lettera a);|
c) interventi finanziati         |
dall'articolo 13, comma 1, della |
legge 1º agosto 2002, n. 166, i  |
cui stanziamenti sono iscritti   |
nello stato di previsione del    |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti: 450 milioni di    |
euro, ivi inclusi gli interventi |
finanziati con gli strumenti di  |
cui alla lettera a).             |Limitazione ai pagamenti
--------------------------------------------------------------------
16. Al fine di assicurare il     |
rispetto dei limiti di cui al    |
comma 15, i soggetti che         |
gestiscono le risorse ivi        |
indicate trasmettono             |
trimestralmente al Ministero     |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e al      |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato, le         |
informazioni sull'ammontare delle|
somme erogate per singolo        |
strumento e intervento           |Trasmissione trimestrale di
aggiornando le previsioni        |informazioni al Ministero
relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze
--------------------------------------------------------------------
17. Fermo restando il limite     |
complessivo dei pagamenti di cui |
al comma 15, pari a 7.900 milioni|
di euro, al fine di garantire gli|
obiettivi di spesa del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per      |
l'intero territorio nazionale, di|
cui alla revisione di meta'      |
periodo del Quadro comunitario di|
sostegno 2000-2006 per le regioni|
dell'obiettivo 1, prevista       |
dall'articolo 14 del regolamento |
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, |
del 21 giugno 1999, i limiti     |
settoriali di cui al comma 15,   |
lettere a), b) e c), possono     |
essere modificati con decreto del|
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, in relazione            |
all'andamento dei pagamenti. Per |
le stesse finalita' le           |
amministrazioni centrali si      |
conformano all'obiettivo di      |
destinare al Mezzogiorno almeno  |
il 30 per cento della spesa      |
ordinaria in conto capitale. Le  |
amministrazioni centrali,        |
nell'esercizio dei diritti       |
dell'azionista nei confronti     |
delle societa' di capitali a     |
prevalente partecipazione        |
pubblica diretta o indiretta,    |
adottano le opportune direttive  |
per conformarsi ai principi di   |
cui al presente comma.           |Limiti settoriali
--------------------------------------------------------------------
18. A modifica di quanto         |
stabilito dall'articolo 32, comma|
1, della legge 27 dicembre 2002, |
n. 289, per il triennio 2005-2007|
i soggetti titolari di conti     |
correnti e di contabilita'       |
speciali aperti presso la        |
Tesoreria dello Stato, inseriti  |
nell'elenco 1 allegato alla      |
presente legge, non possono      |
effettuare prelevamenti dai      |
rispettivi conti aperti presso la|
Tesoreria dello Stato superiori  |
all'importo cumulativamente      |
prelevato alla fine di ciascun   |
bimestre dell'anno precedente    |
aumentato del 2 per cento. Sono  |
esclusi da tale limite le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, gli enti locali di |
cui all'articolo 2, commi 1 e 2, |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, gli enti previdenziali, gli |
enti del Servizio sanitario      |
nazionale, il Consiglio nazionale|
dell'economia e del lavoro, il   |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, per i conti relativi    |
alle funzioni trasferite a       |
seguito della trasformazione     |
della Cassa depositi e prestiti  |
in Spa, le agenzie fiscali di cui|
all'articolo 57 del decreto      |
legislativo 30 luglio 1999, n.   |
300, ed i conti accesi ai sensi  |
dell'articolo 576 del regolamento|
di cui al regio decreto 23 maggio|
1924, n. 827, e successive       |
modificazioni. Sono, inoltre,    |
esclusi i conti riguardanti      |
interventi di politica           |
comunitaria, i conti intestati ai|
fondi di rotazione individuati ai|
sensi dell'articolo 93, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, o ai loro gestori, i conti  |
relativi ad interventi di        |
emergenza, il conto finalizzato  |
alla ripetizione di titoli di    |
spesa non andati a buon fine,    |
nonche' i conti istituiti        |Limiti ai prelevamenti dei
nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali
riferimento.                     |presso la Tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
19. I soggetti interessati       |
possono richiedere al Ministero  |
dell'economia e delle finanze    |
deroghe al vincolo di cui al     |
comma 18 per effettive e motivate|
esigenze. L'accoglimento della   |
richiesta ovvero l'eventuale     |
diniego, totale o parziale, e'   |
disposto con determinazione      |
dirigenziale. Le eccedenze di    |
spesa riconosciute in deroga     |
devono essere riassorbite; nelle |
more del riassorbimento possono  |
essere effettuate solo le spese  |
previste per legge o derivanti da|
contratti perfezionati, nonche'  |
le spese indifferibili la cui    |
mancata effettuazione comporta un|
danno. I prelievi delle          |
amministrazioni periferiche dello|
Stato sono regolati con          |
provvedimenti del Ministro       |
dell'economia e delle finanze.   |Deroghe al comma 18
--------------------------------------------------------------------
20. Le disposizioni di cui       |
all'articolo 66, comma 1, della  |Riduzione giacenze per gli enti
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  |obbligati a tenere disponibilita'
continuano ad applicarsi per il  |liquide nelle contabilita'
triennio 2005-2007.              |speciali.
--------------------------------------------------------------------
21. Ai fini della tutela         |
dell'unita' economica della      |
Repubblica, le regioni, le       |
province, i comuni con           |
popolazione superiore a 3.000    |
abitanti, nonche' le comunita'   |
montane, le comunita' isolane e  |
le unioni di comuni con          |
popolazione superiore a 10.000   |
abitanti concorrono, in armonia  |
con i principi recati dai commi  |
da 5 a 7, alla realizzazione     |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica per il triennio         |
2005-2007 con il rispetto delle  |
disposizioni di cui ai commi da  |
22 a 53, che costituiscono       |
principi fondamentali del        |
coordinamento della finanza      |
pubblica ai sensi degli articoli |
117, terzo comma, e 119, secondo |
comma, della Costituzione.       |Patto di stabilita' interno
--------------------------------------------------------------------
22. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21:                        |
a) per l'anno 2005, il complesso |
delle spese correnti e delle     |
spese in conto capitale,         |
determinato ai sensi del comma   |
24, per ciascuna provincia, per  |
ciascun comune con popolazione   |
superiore a 3.000 abitanti, per  |
ciascuna comunita' montana con   |
popolazione superiore a 10.000   |
abitanti non puo' essere         |
superiore alla corrispondente    |
spesa annua mediamente sostenuta |
nel triennio 2001-2003,          |
incrementata dell'11,5 per cento |
limitatamente agli enti locali   |
che nello stesso triennio hanno  |
registrato una spesa corrente    |
media pro-capite inferiore a     |
quella media pro-capite della    |
classe demografica di            |
appartenenza e incrementata del  |
10 per cento per i restanti enti |
locali. Per le comunita' isolane |
e le unioni di comuni di cui al  |
comma 21 l'incremento e'         |
dell'11,5 per cento. Per         |
l'individuazione della spesa     |
media del triennio si tiene conto|
della media dei pagamenti, in    |
conto competenza e in conto      |
residui, e per l'individuazione  |
della popolazione, ai fini       |
dell'appartenenza alla classe    |
demografica, si tiene conto della|
popolazione residente calcolata  |
secondo i criteri previsti       |
dall'articolo 156 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267. Con decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze, da emanare entro  |
trenta giorni dalla data di      |
entrata in vigore della presente |
legge, e' stabilita la spesa     |
media pro-capite per ciascuna    |
delle classi demografiche di     |
seguito indicate:                |
1) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie  |
fino a 3.000 Kmq;                |
2) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie  |
superiore a 3.000 Kmq;           |
3) province con popolazione      |
superiore a 400.000 abitanti e   |
superficie fino a 3.000 Kmq;     |
4) province con popolazione      |
superiore a 400.000 abitanti e   |
superficie superiore a 3.000 Kmq;|
5) comuni da 3.000 a 4.999       |
abitanti;                        |
6) comuni da 5.000 a 9.999       |
abitanti;                        |
7) comuni da 10.000 a 19.999     |
abitanti;                        |
8) comuni da 20.000 a 59.999     |
abitanti;                        |
9) comuni da 60.000 a 99.999     |
abitanti;                        |
10) comuni da 100.000 a 249.999  |
abitanti;                        |
11) comuni da 250.000 a 499.999  |
abitanti;                        |
12) comuni da 500.000 abitanti ed|
oltre;                           |
13) comunita' montane con        |
popolazione superiore a 10.000 e |
fino a 50.000 abitanti;          |
14) comunita' montane con        |
popolazione superiore a 50.000   |
abitanti;                        |
b) per gli anni 2006 e 2007 si   |
applica la percentuale di        |
incremento del 2 per cento alle  |
corrispondenti spese correnti e  |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai     |Criteri per la definizione dei
commi da 21 a 53.                |limiti di spesa per enti locali
--------------------------------------------------------------------
23. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21, per l'anno 2005, il    |
complesso delle spese correnti e |
delle spese in conto capitale,   |
determinato ai sensi del comma   |
24, per ciascuna regione a       |
statuto ordinario non puo' essere|
superiore al corrispondente      |
ammontare di spese dell'anno 2003|
incrementato del 4,8 per cento.  |
Per gli anni 2006 e 2007 si      |
applica la percentuale di        |
incremento del 2 per cento alle  |
corrispondenti spese correnti e  |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai     |Limiti alle spese per le regioni
commi da 21 a 53.                |a statuto ordinario
--------------------------------------------------------------------
24. Il complesso delle spese di  |
cui ai commi 22 e 23 e'          |
calcolato, sia per la gestione di|
competenza che per quella di     |
cassa, quale somma tra le spese  |
correnti e quelle in conto       |
capitale al netto delle:         |
a) spese di personale, cui si    |
applica la specifica disciplina  |
di settore;                      |
b) spese per la sanita' per le   |
regioni che sono disciplinate dai|
commi da 164 a 188;              |
c) spese derivanti               |
dall'acquisizione di             |
partecipazioni azionarie e di    |
altre attivita' finanziarie, dai |
conferimenti di capitale e dalle |
concessioni di crediti;          |
d) spese per trasferimenti       |
destinati alle amministrazioni   |
pubbliche individuate in         |
applicazione dei commi da 5 a 7; |
e) spese connesse agli interventi|
a favore dei minori soggetti a   |
provvedimenti dell'autorita'     |
giudiziaria minorile;            |
f) spese per calamita' naturali  |
per le quali sia stato dichiarato|
lo stato di emergenza nonche'    |
quelle sostenute dai comuni per  |
il completamento dell'attuazione |
delle ordinanze emanate dal      |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri a seguito di            |
dichiarazioni di stato di        |
emergenza.                       |Calcolo del complesso delle spese
--------------------------------------------------------------------
25. Limitatamente all'anno 2005  |
il complesso delle spese di cui  |
al comma 24 e' calcolato anche al|
netto delle spese in conto       |
capitale derivanti da interventi |
cofinanziati dall'Unione europea,|
ivi comprese le corrispondenti   |Calcolo del complesso delle spese
quote di parte nazionale.        |per l'anno 2005
--------------------------------------------------------------------
26. Gli enti possono eccedere i  |
limiti di spesa stabiliti dai    |
commi 22 e 23 solo per spese di  |
investimento e nei limiti dei    |
proventi derivanti da alienazione|
di beni immobili, mobili, nonche'|
delle erogazioni a titolo        |
gratuito e liberalita'. Le       |
regioni possono destinare le     |
nuove entrate alla copertura     |
degli eventuali disavanzi di     |Possibilita', per gli enti
gestione accertati nel settore   |locali, di eccedere i limiti di
sanitario.                       |spesa solo per investimenti.
--------------------------------------------------------------------
27. Le spese in conto capitale   |
degli enti locali che eccedono il|
limite di spesa stabilito dai    |
commi da 21 a 53 possono essere  |
anticipate a carico di un        |
apposito fondo istituito presso  |
la gestione separata della Cassa |
depositi e prestiti Spa. Il fondo|
e' dotato per l'anno 2005 di euro|
250 milioni. Le anticipazioni    |
sono estinte dagli enti locali   |
entro il 31 dicembre 2006 e i    |
relativi interessi, determinati e|
liquidati sulla base di quanto   |
previsto ai commi 2, 3 e 4       |
dell'articolo 6 del decreto del  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze 5 dicembre 2003,         |
pubblicato nel supplemento       |
ordinario alla Gazzetta Ufficiale|
n. 288 del 12 dicembre 2003,     |
valutati in 10 milioni di euro,  |
sono a carico del bilancio       |
statale. Le anticipazioni sono   |
corrisposte dalla Cassa depositi |
e prestiti Spa direttamente ai   |
soggetti beneficiari secondo     |
indicazioni e priorita' fissate  |
dal Comitato interministeriale   |
per la programmazione economica  |
(CIPE). Gli enti locali          |
comunicano al CIPE e alla Cassa  |
depositi e prestiti Spa, entro il|
31 gennaio 2005, le spese che    |
presentano le predette           |
caratteristiche e, ove ad esse   |
connessi, i progetti a cui si    |
riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le
di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti
soggetti beneficiari.            |il limite.
--------------------------------------------------------------------
28. Fermo restando quanto        |
previsto ai commi 26 e 27, al    |
fine di promuovere lo sviluppo   |
economico, e' autorizzata la     |
spesa di euro 201.500.000 per    |
l'anno 2005, di euro 176.500.000 |
per l'anno 2006 e di euro        |
170.500.000 per l'anno 2007 per  |
la concessione di contributi     |
statali al finanziamento di      |
interventi diretti a tutelare    |
l'ambiente e i beni culturali, e |
comunque a promuovere lo sviluppo|
economico e sociale del          |
territorio. Possono accedere ai  |
contributi gli interventi        |
realizzati dagli enti destinatari|
nei rispettivi territori per il  |Contributi per il finanziamento
risanamento e il recupero        |di interventi a tutela
dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni
beni culturali.                  |culturali.
--------------------------------------------------------------------
29. Il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, individua con     |
proprio decreto gli interventi e |
gli enti destinatari dei         |
contributi di cui al comma 28    |
sulla base dei progetti          |
preliminari da presentare entro  |
novanta giorni dalla data di     |
entrata in vigore della presente |
legge, in coerenza con apposito  |
atto di indirizzo parlamentare.  |
Il Ministero dell'economia e     |
delle finanze provvede           |
all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari
favore degli enti destinatari.   |dei contributi
--------------------------------------------------------------------
30. Al fine di consentire il     |
monitoraggio degli adempimenti   |
relativi al patto di stabilita'  |
interno, anche secondo i criteri |
adottati in contabilita'         |
nazionale, le regioni e le       |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, le province e i comuni  |
con popolazione superiore a      |
30.000 abitanti e le comunita'   |
montane con popolazione superiore|
a 50.000 abitanti trasmettono    |
trimestralmente al Ministero     |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato, entro      |
trenta giorni dalla fine del     |
periodo di riferimento,          |
utilizzando il sistema web       |
appositamente previsto per il    |
patto di stabilita' interno nel  |
sito                             |
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,|
le informazioni riguardanti sia  |
la gestione di competenza che    |
quella di cassa, attraverso un   |
prospetto e con le modalita'     |
definiti con decreto del predetto|
Ministero, di concerto con il    |
Ministero dell'interno, sentiti  |
la Conferenza unificata di cui   |
all'articolo 8 del decreto       |
legislativo 28 agosto 1997, n.   |Monitoraggio adempimenti relativi
281, e l'ISTAT.                  |al patto di stabilita' interno.
--------------------------------------------------------------------
31. Le province e i comuni con   |
popolazione superiore a 5.000    |
abitanti sono tenuti a           |
predisporre entro il mese di     |
febbraio una previsione di cassa |
cumulata e articolata per        |
trimestri del complesso delle    |
spese come definite dal comma 24 |
coerente con l'obiettivo annuale,|
che comunicano: le province e i  |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti al Ministero   |
dell'economia e delle finanze    |
attraverso il sistema web, e i   |
comuni con popolazione superiore |
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti |
alle Ragionerie provinciali dello|
Stato competenti per territorio. |
Il collegio dei revisori dei     |
conti dell'ente locale verifica, |
entro il mese successivo al      |
trimestre di riferimento, il     |
rispetto dell'obiettivo          |
trimestrale e la sua coerenza con|
l'obiettivo annuale e, in caso di|
inadempienza, ne da'             |
comunicazione sia all'ente che al|
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, per le province e i     |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti attraverso il  |
predetto sistema web, e alle     |
Ragionerie provinciali dello     |
Stato competenti per territorio  |
per i comuni con popolazione     |
superiore a 5.000 e fino a 30.000|
abitanti. I comuni con           |
popolazione superiore a 3.000 e  |
fino a 5.000 abitanti e le       |
comunita' montane con popolazione|
superiore a 10.000 abitanti      |
predispongono, entro il mese di  |
marzo, una previsione di cassa   |
semestrale alla cui verifica e   |
comunicazione alle Ragionerie    |
provinciali dello Stato          |
competenti per territorio        |
provvede il revisore dei conti   |
dell'ente. A seguito             |
dell'accertamento del mancato    |
rispetto dell'obiettivo          |
trimestrale, o semestrale, gli   |
enti sono tenuti nel trimestre, o|
nel semestre, successivo a       |
riassorbire lo scostamento       |
registrato intervenendo sui      |
pagamenti, computati ai sensi del|
comma 24, nella misura necessaria|
a garantire il rientro delle     |
spese nei limiti stabiliti.      |
Restano ferme per il mancato     |
conseguimento degli obiettivi    |
annuali le disposizioni recate   |Previsioni di cassa per province
dai commi 32, 33, 34 e 35.       |e comuni
--------------------------------------------------------------------
32. Per gli enti locali, l'organo|
di revisione                     |
economico-finanziaria previsto   |
dall'articolo 234 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, verifica il |
rispetto degli obiettivi annuali |
del patto, sia in termini di     |
competenza che di cassa, e in    |
caso di mancato rispetto ne da'  |
comunicazione al Ministero       |
dell'interno sulla base di un    |
modello e con le modalita' che   |
verranno definiti con decreto del|
Ministero dell'interno, di       |Verifica del rispetto degli
concerto con il Ministero        |obiettivi del patto di
dell'economia e delle finanze.   |stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
33. Gli enti locali che non hanno|
rispettato gli obiettivi del     |
patto di stabilita' interno      |
stabiliti per l'anno precedente  |
non possono a decorrere dall'anno|
2006:                            |
a) effettuare spese per acquisto |
di beni e servizi in misura      |
superiore alla corrispondente    |
spesa dell'ultimo anno in cui si |
e' accertato il rispetto degli   |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno, ovvero, ove l'ente sia  |
risultato sempre inadempiente, in|
misura superiore a quella del    |
penultimo anno precedente ridotta|
del 10 per cento. Per gli enti   |
locali soggetti al patto di      |
stabilita' interno dall'anno 2005|
il limite e' commisurato, in sede|
di prima applicazione, al livello|
delle spese dell'anno 2003;      |
b) procedere ad assunzioni di    |
personale a qualsiasi titolo;    |Limitazioni per gli enti locali
c) ricorrere all'indebitamento   |che non hanno rispettato il patto
per gli investimenti.            |di stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
34. La disposizione di cui al    |
comma 33 si applica anche nel    |
2005 per le province e i comuni  |
con popolazione superiore a 5.000|
abitanti che non hanno rispettato|
gli obiettivi del patto di       |
stabilita' interno per l'anno    |
2004.                            |Estensione a province e comuni
--------------------------------------------------------------------
35. A decorrere dall'anno 2006, i|
mutui e i prestiti obbligazionari|
posti in essere dagli enti di cui|
al comma 21 con istituzioni      |
creditizie e finanziarie per il  |
finanziamento degli investimenti |
devono essere corredati da       |
apposita attestazione da cui     |
risulti il conseguimento degli   |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente.   |
L'istituto finanziatore o        |
l'intermediario finanziario non  |
possono procedere al             |
finanziamento o al collocamento  |
del prestito in assenza della    |
predetta attestazione, che deve  |
essere acquisita anche per l'anno|
2005 con riferimento agli        |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno delle province e dei     |Adempimenti degli enti locali per
comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti
a 5.000 abitanti.                |obbligazionari con banche.
--------------------------------------------------------------------
36. Gli enti di nuova istituzione|
nell'anno 2005, o negli anni     |
successivi, sono soggetti alle   |
regole dei commi da 21 a 53      |
dall'anno in cui e' disponibile  |
la base di calcolo su cui        |
applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni
stabiliti al comma 22.           |agli enti di nuova istituzione.
--------------------------------------------------------------------
37. Attraverso le loro           |
associazioni, le province, i     |
comuni e le comunita' montane    |
concorrono al monitoraggio       |
sull'andamento delle spese. Le   |
comunicazioni previste dai commi |
30, 31 e 32 sono trasmesse anche |
all'Unione delle province        |
d'Italia (UPI), all'Associazione |
nazionale dei comuni italiani    |
(ANCI) e all'Unione nazionale    |Concorrenza delle associazioni
comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio
(UNCEM), per via telematica.     |della spesa pubblica.
--------------------------------------------------------------------
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e|
2007, le regioni a statuto       |
speciale e le province autonome  |
di Trento e di Bolzano           |
concordano, entro il 31 marzo di |
ciascun anno, con il Ministero   |
dell'economia e delle finanze, il|
livello delle spese correnti e in|
conto capitale, nonche' dei      |
relativi pagamenti, in coerenza  |
con gli obiettivi di finanza     |
pubblica per il periodo          |
2005-2007. In caso di mancato    |
accordo si applicano le          |Esclusione dal limite delle spese
disposizioni di cui ai commi da  |per le regioni a statuto
21 a 53.                         |speciale.
--------------------------------------------------------------------
39. Per gli enti locali dei      |
rispettivi territori provvedono  |
alle finalita' di cui ai commi da|
21 a 53 le regioni a statuto     |
speciale e le province autonome  |
di Trento e di Bolzano ai sensi  |
delle competenze alle stesse     |
attribuite dai rispettivi statuti|
di autonomia e dalle relative    |
norme di attuazione. Qualora le  |
predette regioni e province      |
autonome non provvedano entro il |
31 marzo di ciascun anno, si     |
applicano, per gli enti locali   |
dei rispettivi territori, le     |Regioni a statuto speciale e le
disposizioni di cui ai commi da  |province autonome di Trento e di
21 a 53.                         |Bolzano
--------------------------------------------------------------------
40. Resta ferma la facolta' delle|
regioni e delle province autonome|
di Trento e di Bolzano di        |
estendere le regole del patto di |
stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto
degli enti ed organismi          |speciale e le province autonome
strumentali.                     |di Trento e di Bolzano
--------------------------------------------------------------------
41. Sono abrogate le disposizioni|
recate dall'articolo 29 della    |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
successive modificazioni,        |
limitatamente alle regole del    |
patto di stabilita' interno      |
previsto per gli enti            |
territoriali per gli anni 2005 e |
successivi.                      |Abrogazioni di norme
--------------------------------------------------------------------
42. L'affidamento da parte degli |
enti locali di incarichi di      |
studio o di ricerca, ovvero di   |
consulenze a soggetti estranei   |
all'amministrazione, deve essere |
adeguatamente motivato con       |
specifico riferimento all'assenza|
di strutture organizzative o     |
professionalita' interne all'ente|
in grado di assicurare i medesimi|
servizi, ad esclusione degli     |
incarichi conferiti ai sensi     |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni. |
In ogni caso l'atto di           |
affidamento di incarichi e       |
consulenze di cui al primo       |
periodo deve essere corredato    |
della valutazione dell'organo di |
revisione economico-finanziaria  |
dell'ente locale e deve essere   |
trasmesso alla Corte dei conti.  |
L'affidamento di incarichi in    |
difformita' dalle previsioni di  |
cui al presente comma costituisce|
illecito disciplinare e determina|
responsabilita' erariale. Le     |
disposizioni di cui al presente  |Motivazione, da parte degli enti
comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di
popolazione superiore a 5.000    |consulenza a soggetti estranei
abitanti.                        |all'amministrazione.
--------------------------------------------------------------------
43. I proventi delle concessioni |
edilizie e delle sanzioni        |
previste dal testo unico di cui  |
al decreto del Presidente della  |
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,|
possono essere destinati al      |
finanziamento di spese correnti  |
entro il limite del 75 per cento |
per il 2005 e del 50 per cento   |Utilizzo proventi concessioni
per il 2006.                     |edilizie e relative sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
44. All'articolo 204 del testo   |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
0a) al comma 1, dopo le parole:   |
"nuovi mutui" sono inserite le   |
seguenti: "e accedere ad altre   |
forme di finanziamento reperibili|
sul mercato" e le parole: "25 per|
cento" sono sostituite dalle     |
seguenti: "12 per cento";        |
b) dopo il comma 2, e' inserito  |
il seguente:                     |
"2-bis. Le disposizioni del comma|
2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per
alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte
cui l'ente locale acceda".       |degli enti locali.
--------------------------------------------------------------------
45. Gli enti che alla data di    |
entrata in vigore della presente |
legge superino il limite di      |
indebitamento di cui al comma 1  |
dell'articolo 204 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, come        |
modificato dal comma 44, sono    |
tenuti a ridurre il proprio      |
livello di indebitamento entro i |
seguenti termini:                |
a) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 20 per cento entro la fine    |
dell'esercizio 2008;             |
b) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 16 per cento entro la fine    |
dell'esercizio 2010;             |
c) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 12 per cento entro la fine    |Obbligo di riduzione del livello
dell'esercizio 2013.             |di indebitamento.
--------------------------------------------------------------------
46. All'articolo 101 del testo   |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, le parole:        |
"quattro anni" sono sostituite   |
dalle seguenti: "due anni";      |
b) al comma 4, le parole:        |Riduzione del periodo di
"quattro anni" sono sostituite   |collocazione in disponibilita'
dalle seguenti: "due anni".      |per i segretari comunali.
--------------------------------------------------------------------
47. In vigenza di disposizioni   |
che stabiliscono un regime di    |
limitazione delle assunzioni di  |
personale a tempo indeterminato, |
sono consentiti trasferimenti per|
mobilita', anche                 |
intercompartimentale, tra        |
amministrazioni sottoposte al    |
regime di limitazione, nel       |
rispetto delle disposizioni sulle|
dotazioni organiche e, per gli   |
enti locali, purche' abbiano     |
rispettato il patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente.   |Trasferimenti per mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
48. In caso di mobilita' presso  |
altre pubbliche amministrazioni, |
con la conseguente cancellazione |
dall'albo, nelle more della nuova|
disciplina contrattuale, i       |
segretari comunali e provinciali |
appartenenti alle fasce          |
professionali A e B possono      |
essere collocati, analogamente a |
quanto previsto per i segretari  |
appartenenti alla fascia C, nella|
categoria o area professionale   |
piu' alta prevista dal sistema di|
classificazione vigente presso   |
l'amministrazione di             |
destinazione, previa espressa    |Collocazione professionale dei
manifestazione di volonta' in    |segretari comunali in caso di
tale senso.                      |mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
49. Nell'ambito del processo di  |
mobilita' di cui al comma 48, i  |
soggetti che abbiano prestato    |
servizio effettivo di ruolo come |
segretari comunali o provinciali |
per almeno tre anni e che si     |
siano avvalsi della facolta' di  |
cui all'articolo 18 del          |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 4    |
dicembre 1997, n. 465, sono      |
inquadrati, nei limiti del       |
contingente di cui al comma 96,  |
nei ruoli unici delle            |
amministrazioni in cui prestano  |
servizio alla data di entrata in |
vigore della presente legge,     |
ovvero di altre amministrazioni  |
in cui si riscontrano carenze di |
organico, previo consenso        |
dell'interessato, ai sensi ed    |
agli effetti delle disposizioni  |
in materia di mobilita' e delle  |
condizioni del contratto         |Inquadramento dei segretari
collettivo vigenti per la        |comunali in caso di mobilita' nei
categoria.                       |ruoli unici.
--------------------------------------------------------------------
50. All'articolo 10, comma 10,   |
lettera c), del decreto-legge 18 |
gennaio 1993, n. 8, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 19|
marzo 1993, n. 68, le parole:    |
"lire 50.000" e "lire 150.000"   |Aumento diritti di segreteria per
sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e
dalle seguenti: "euro 51,65" e   |denuncia di inizio
"euro 516,46".                   |dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
51. Per gli anni 2005, 2006 e    |
2007 e' consentita la variazione |
in aumento dell'aliquota di      |
compartecipazione                |
dell'addizionale comunale        |
all'imposta sul reddito delle    |
persone fisiche, di cui al comma |
3 dell'articolo 1 del decreto    |
legislativo 28 settembre 1998, n.|
360, e successive modificazioni, |
ai soli enti che, alla data di   |
entrata in vigore della presente |
legge, non si siano avvalsi della|
facolta' di aumentare la suddetta|
addizionale. L'aumento deve      |
comunque essere limitato entro la|
misura complessiva dello 0,1 per |
cento. Fermo restando quanto     |
stabilito al primo e al secondo  |
periodo, fino al 31 dicembre 2006|
restano sospesi gli effetti degli|
aumenti delle addizionali e delle|
maggiorazioni di cui alla lettera|
a) del comma 1 dell'articolo 3   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, eventualmente deliberati.   |
Gli effetti decorrono, in ogni   |
caso, dal periodo d'imposta      |
successivo alla predetta data.   |Addizionali IRE ed IRAP.
--------------------------------------------------------------------
52. Ai fini del comma 2          |
dell'articolo 4 del decreto      |
legislativo 12 dicembre 2003, n. |
344, e' istituito per l'anno     |
2005, presso lo stato di         |
previsione del Ministero         |
dell'interno, il fondo per il    |
rimborso agli enti locali delle  |
minori entrate derivanti         |
dall'abolizione del credito      |
d'imposta con una dotazione di 10|
milioni di euro. Con regolamento |
emanato ai sensi dell'articolo   |
17, comma 1, della legge 23      |
agosto 1988, n. 400, su proposta |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze, di concerto con il|
Ministro dell'interno, sono      |
dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad
della disposizione di cui al     |enti locali delle minori entrate
presente comma e per la          |derivanti dall'abolizione del
ripartizione del fondo.          |credito d'imposta.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Soppressione della riduzione dei
                                 |trasferimenti agli enti locali
                                 |per mancata certificazione del
                                 |requisito che attesti la
53. All'articolo 3, comma 51,    |corresponsione del trattamento
della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso
350, il secondo periodo e'       |nei ruoli speciali ad
soppresso.                       |esaurimento.
--------------------------------------------------------------------
54. Per l'anno 2005 e' istituito,|
presso il Ministero dell'interno,|
con finalita' di riequilibrio    |
economico e sociale, il fondo per|
l'insediamento nei comuni montani|
con popolazione inferiore a 1.000|
abitanti, sottodotati ai sensi   |
del decreto legislativo 30 giugno|
1997, n. 244, con una dotazione  |
di 5 milioni di euro per il 2005.|
--------------------------------------------------------------------
55. Il fondo di cui al comma 54  |
e' finalizzato, oltre a quanto   |
previsto dal medesimo comma 54,  |
al riequilibrio insediativo,     |
quindi all'incentivazione        |
dell'insediamento nei centri     |
abitati di attivita' artigianali |
e commerciali, al recupero di    |
manufatti, edifici e case rurali |
per finalita' economiche e       |
abitative, al recupero degli     |Fondo insediamento comuni montani
antichi mestieri.                |sottodotati.
--------------------------------------------------------------------
56. Entro sessanta giorni dalla  |
data di entrata in vigore della  |
presente legge il Ministro       |
dell'interno definisce con       |
proprio decreto i criteri di     |
ripartizione e le modalita' per  |Criteri di ripartizione e
l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai
ai commi 54 e 55.                |finanziamenti
--------------------------------------------------------------------
57. Per il triennio 2005-2007,   |
gli enti indicati nell'elenco 1  |
allegato alla presente legge, ad |
eccezione degli enti di          |
previdenza di cui ai decreti     |
legislativi 30 giugno 1994, n.   |
509, e successive modificazioni, |
e 10 febbraio 1996, n. 103, e    |
successive modificazioni, delle  |
altre associazioni e fondazioni  |
di diritto privato e degli enti  |
del sistema camerale, possono    |
incrementare per l'anno 2005 le  |
proprie spese, al netto delle    |
spese di personale, in misura non|
superiore all'ammontare delle    |
spese dell'anno 2003 incrementato|
del 4,5 per cento. Per gli anni  |
2006 e 2007 si applica la        |
percentuale di incremento del 2  |
per cento alle corrispondenti    |
spese determinate per l'anno     |
precedente con i criteri         |
stabiliti dal presente comma. Per|
le spese di personale si applica |
la specifica disciplina di       |
settore. Alle regioni e agli enti|
locali di cui ai commi da 21 a   |
53, agli enti del Servizio       |
sanitario nazionale di cui ai    |
commi da 164 a 188, nonche' agli |
enti indicati nell'articolo 3,   |
commi 1 e 2, della legge 24      |Limite all'incremento delle spese
dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non
la disciplina ivi prevista.      |territoriali.
--------------------------------------------------------------------
58. Con riferimento alla perdita |
di gettito realizzata dalle      |
regioni a statuto ordinario per  |
gli anni 2003 e successivi, a    |
seguito della riduzione          |
dell'accisa sulla benzina non    |
compensata dal maggior gettito   |
delle tasse automobilistiche,    |
come determinato dall'articolo   |
17, comma 22, della legge 27     |
dicembre 1997, n. 449, viene     |
riconosciuto l'importo di euro   |
342,583 milioni. Detto importo e'|
ripartito tra le regioni entro il|
30 aprile 2005, con decreto del  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, sentita la Conferenza   |
permanente per i rapporti tra lo |
Stato, le regioni e le province  |
autonome di Trento e di Bolzano, |
e integra i trasferimenti        |
soppressi di cui all'articolo 1, |
comma 1, del decreto legislativo |
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini |
dell'aliquota definitiva da      |
determinare entro il 31 luglio   |
2005 ai sensi dell'articolo 5,   |
comma 3, del medesimo decreto    |
legislativo n. 56 del 2000, e    |
successive modificazioni. Il     |
decreto e' predisposto sulla base|
della proposta delle regioni da  |Ristoro minori entrate accise su
presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto
permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate
Stato, le regioni e le province  |dall'aumento delle tasse
autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche.
--------------------------------------------------------------------
59. Ai fini della determinazione |
dell'aliquota definitiva di cui  |
al comma 58 si tiene altresi'    |
conto dei trasferimenti          |
attribuiti per l'anno 2004 alle  |
regioni a statuto ordinario in   |
applicazione dell'articolo 70    |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448. Il fondo di cui al citato   |Determinazione dell'aliquota
articolo 70 e' soppresso.        |definitiva
--------------------------------------------------------------------
60. Il Fondo di cui all'articolo |
52, comma 8, della legge 23      |
dicembre 2000, n. 388, e'        |Utilizzo del Fondo per le
utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti
delle funzioni conferite agli    |locali, anche per l'attuazione
enti territoriali ai sensi       |dell'art. 118 della Cost.
dell'articolo 7 della legge 5    |(esercizio di funzioni
giugno 2003, n. 131.             |amministrative).
--------------------------------------------------------------------
61. Salvo quanto disposto nel    |
comma 175, la sospensione degli  |
aumenti delle addizionali        |
all'imposta sul reddito e delle  |
maggiorazioni dell'aliquota      |
dell'imposta regionale sulle     |
attivita' produttive di cui      |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
a), della legge 27 dicembre 2002,|
n. 289, e all'articolo 2, comma  |
21 della legge 24 dicembre 2003, |
n. 350, e' confermata sino al 31 |
dicembre 2005. Resta ferma       |
l'applicazione del comma 22      |
dell'articolo 2 della legge n.   |
350 del 2003 alle disposizioni   |
regionali in materia di IRAP     |
diverse da quelle riguardanti la |
maggiorazione dell'aliquota,     |
nonche', unitamente al comma 23  |
del medesimo articolo, alle      |
disposizioni regionali in materia|
di tassa automobilistica; le     |
regioni possono modificare tali  |
disposizioni nei soli limiti dei |
poteri loro attribuiti dalla     |
normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e
ed in conformita' con essa.      |IRAP
--------------------------------------------------------------------
62. Sono autorizzate, a carico di|
somme a qualsiasi titolo         |
spettanti, le compensazioni degli|
importi a credito e a debito di  |
ciascuna regione, connessi alle  |
perdite di entrata realizzate    |
dalle stesse per effetto delle   |
disposizioni recate dall'articolo|
17, comma 22, della legge 27     |
dicembre 1997, n. 449, indicate, |
solo a questo fine, nella tabella|
di riparto approvata con decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze sulla base della   |
proposta presentata dalle regioni|
in sede di Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Tale        |
compensazione sara' effettuata   |
dal Ministero dell'economia e    |
delle finanze - Dipartimento     |
della Ragioneria generale dello  |Compensazione importi a credito e
Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione
eguale importo a partire         |connessi a perdite da tassa
dall'esercizio 2005.             |automobilistica.
--------------------------------------------------------------------
63. I trasferimenti erariali per |
l'anno 2005 di ogni singolo ente |
locale sono determinati in base  |
alle disposizioni recate         |
dall'articolo 31, comma 1, primo |
periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli
2002, n. 289.                    |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
64. Per l'anno 2005, l'incremento|
delle risorse, pari a 340 milioni|
di euro, derivante dal reintegro |
della riduzione dei trasferimenti|
erariali conseguente alla        |
cessazione dell'efficacia delle  |
disposizioni di cui all'articolo |
24, comma 9, della legge 28      |
dicembre 2001, n. 448, e'        |
attribuito, quanto ad euro 260   |
milioni, a favore degli enti     |
locali per confermare i          |
contributi di cui all'articolo 3,|
commi 27, 35, secondo periodo, 36|
e 141, della legge 24 dicembre   |
2003, n. 350, e quanto ad 80     |
milioni di euro in favore dei    |
comuni di cui all'articolo 9,    |
comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento
30 giugno 1997, n. 244.          |delle risorse
--------------------------------------------------------------------
65. Le disposizioni in materia di|
compartecipazione provinciale e  |
comunale al gettito dell'imposta |
sul reddito delle persone fisiche|
di cui all'articolo 31, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, gia' confermate per l'anno  |
2004 dall'articolo 2, comma 18,  |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione
350, sono prorogate per l'anno   |provinciale e comunale al gettito
2005.                            |dell'IRPEF.
--------------------------------------------------------------------
66. Gli enti locali di cui       |
all'articolo 2, comma 1, del     |
testo unico di cui al decreto    |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, hanno facolta' di utilizzare|
le entrate derivanti dal         |
plusvalore realizzato con        |
l'alienazione di beni            |
patrimoniali, inclusi i beni     |
immobili, per il rimborso della  |Utilizzo plusvalore alienazione
quota di capitale delle rate di  |beni patrimoniali per rimborso
ammortamento dei mutui.          |rate ammortamento mutui.
--------------------------------------------------------------------
67. In deroga alle disposizioni  |
dell'articolo 3, comma 3, della  |
legge 27 luglio 2000, n. 212,    |
concernente l'efficacia temporale|
delle norme tributarie, i termini|
per l'accertamento dell'imposta  |
comunale sugli immobili che      |
scadono il 31 dicembre 2004 sono |
prorogati al 31 dicembre 2005,   |
limitatamente alle annualita'    |
d'imposta 2000 e successive.     |Proroga termini accertamento ICI.
--------------------------------------------------------------------
68. Al testo unico di cui al     |
decreto legislativo 18 agosto    |
2000, n. 267, sono apportate le  |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 42, comma 2, la  |
lettera h) e' sostituita dalla   |
seguente:                        |
"h) contrazione di mutui e       |
aperture di credito non previste |
espressamente in atti            |
fondamentali del consiglio ed    |
emissioni di prestiti            |
obbligazionari";                 |
b) all'articolo 204, comma 2, le |
lettere a) e b) sono sostituite  |
dalle seguenti:                  |
"a) l'ammortamento non puo' avere|
durata inferiore ai cinque anni; |
b) la decorrenza                 |
dell'ammortamento deve essere    |
fissata al 1º gennaio dell'anno  |
successivo a quello della stipula|
del contratto. In alternativa, la|
decorrenza dell'ammortamento puo'|
essere posticipata al 1º luglio  |
seguente o al 1º gennaio         |
dell'anno successivo e, per i    |
contratti stipulati nel primo    |
semestre dell'anno, puo' essere  |
anticipata al 1º luglio dello    |
stesso anno";                    |
c) dopo l'articolo 205 e'        |
inserito il seguente:            |
"Art. 205-bis. - (Contrazione di |
aperture di credito) - 1. Gli    |
enti locali sono autorizzati a   |
contrarre aperture di credito nel|
rispetto della disciplina di cui |
al presente articolo.            |
2. Le spese per investimenti     |
finanziate con il contratto di   |
apertura di credito si           |
considerano impegnate all'atto   |
della stipula del contratto      |
stesso e per l'ammontare         |
dell'importo del progetto o dei  |
progetti definitivi o esecutivi  |
finanziati; alla chiusura        |
dell'esercizio le somme oggetto  |
del contratto di apertura di     |
credito costituiscono residui    |
attivi.                          |
3. Il ricorso alle aperture di   |
credito e' possibile solo se     |
sussistono le condizioni di cui  |
all'articolo 203, comma 1, e nel |
rispetto dei limiti di cui       |
all'articolo 204, comma 1,       |
calcolati con riferimento        |
all'importo complessivo          |
dell'apertura di credito         |
stipulata.                       |
4. L'utilizzo del ricavato       |
dell'operazione e' sottoposto    |
alla disciplina di cui           |
all'articolo 204, comma 3.       |
5. I contratti di apertura di    |
credito devono, a pena di        |
nullita', essere stipulati in    |
forma pubblica e contenere le    |
seguenti clausole e condizioni:  |
a) la banca e' tenuta ad         |
effettuare erogazioni, totali o  |
parziali, dell'importo del       |
contratto in base alle richieste |
di volta in volta inoltrate      |
dall'ente e previo rilascio da   |
parte di quest'ultimo delle      |
relative delegazioni di pagamento|
ai sensi dell'articolo 206.      |
L'erogazione dell'intero importo |
messo a disposizione al momento  |
della contrazione dell'apertura  |
di credito ha luogo nel termine  |
massimo di tre anni ferma        |
restando la possibilita' per     |
l'ente locale di disciplinare    |
contrattualmente le condizioni   |
economiche di un eventuale       |
utilizzo parziale;               |
b) gli interessi sulle aperture  |
di credito devono riferirsi ai   |
soli importi erogati.            |
L'ammortamento di tali importi   |
deve avere una durata non        |
inferiore a cinque anni con      |
decorrenza dal 1º gennaio o dal  |
1º luglio successivi alla data   |
dell'erogazione;                 |
c) le rate di ammortamento devono|
essere comprensive, sin dal primo|
anno, della quota capitale e     |
della quota interessi;           |
d) unitamente alla prima rata di |
ammortamento delle somme erogate |
devono essere corrisposti gli    |
eventuali interessi di           |
preammortamento, gravati degli   |
ulteriori interessi decorrenti   |
dalla data di inizio             |
dell'ammortamento e sino alla    |
scadenza della prima rata;       |
e) deve essere indicata la natura|
delle spese da finanziare e, ove |
necessario, avuto riguardo alla  |
tipologia dell'investimento, dato|
atto dell'intervenuta            |
approvazione del progetto o dei  |
progetti definitivi o esecutivi, |
secondo le norme vigenti;        |
f) deve essere rispettata la     |
misura massima di tasso          |
applicabile alle aperture di     |
credito i cui criteri di         |
determinazione sono demandati ad |
apposito decreto del Ministro    |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro         |
dell'interno, da emanare entro   |
novanta giorni dalla data di     |
entrata in vigore della presente |
disposizione.                    |
6. Le aperture di credito sono   |
soggette, al pari delle altre    |
forme di indebitamento, al       |
monitoraggio di cui all'articolo |
41 della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, nei termini e modalita'  |
previsti dal relativo regolamento|
di attuazione, di cui al decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze 1º dicembre 2003,  |
n. 389. I modelli per la         |
comunicazione delle              |
caratteristiche finanziarie delle|
singole operazioni di apertura di|
credito sono pubblicati in       |
allegato al decreto di cui alla  |
lettera f) del comma 5";         |
d) all'articolo 207, dopo il     |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. A fronte di operazioni di|
emissione di prestiti            |
obbligazionari effettuate        |
congiuntamente da piu' enti      |
locali, gli enti capofila possono|
procedere al rilascio di garanzia|
fideiussoria riferita all'insieme|
delle operazioni stesse.         |
Contestualmente gli altri enti   |
emittenti rilasciano garanzia    |
fideiussoria a favore dell'ente  |
capofila in relazione alla quota |
parte dei prestiti di propria    |
competenza. Ai fini              |
dell'applicazione del comma 4, la|
garanzia prestata dall'ente      |
capofila concorre alla formazione|
del limite di indebitamento solo |
per la quota parte dei prestiti  |
obbligazionari di competenza     |Aperture di credito da parte di
dell'ente stesso".               |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
69. Per la gestione del fondo di |
ammortamento del debito di cui   |
all'articolo 41, comma 2, della  |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
non si applica il principio di   |
accentramento di ogni deposito   |
presso il tesoriere stabilito    |
dagli articoli 209, comma 3, e   |
211, comma 2, del testo unico di |
cui al decreto legislativo 18    |Deroga al principio di
agosto 2000, n. 267.             |accentramento
--------------------------------------------------------------------
70. All'articolo 41, comma 2,    |
primo periodo, della legge 28    |
dicembre 2001, n. 448, sono      |
soppresse le parole: "e contrarre|
mutui" e le parole: "o           |
dell'accensione".                |Modifiche di coordinamento
--------------------------------------------------------------------
71. Lo Stato, le regioni, le     |
province autonome di Trento e di |
Bolzano e gli enti locali sono   |
tenuti a provvedere, se          |
consentito dalle clausole        |
contrattuali, alla conversione   |
dei mutui con oneri di           |
ammortamento anche parzialmente a|
carico dello Stato in titoli     |
obbligazionari di nuova emissione|
o alla rinegoziazione, anche con |
altri istituti, dei mutui stessi,|
in presenza di condizioni di     |
rifinanziamento che consentano   |
una riduzione del valore         |
finanziario delle passivita'     |
totali. Nel valutare la          |
convenienza dell'operazione di   |
rifinanziamento si dovra' tenere |
conto anche delle commissioni. In|
caso di mutuo a tasso fisso, per |
la verifica delle condizioni di  |
rifinanziamento, lo Stato o      |
l'ente pubblico interessato      |
osservano regolarmente i tassi di|
mercato e si attivano allorche'  |
il tasso swap con scadenza pari  |
alla vita media residua del mutuo|
sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli
di almeno un punto percentuale.  |obbligazionari.
--------------------------------------------------------------------
72. Gli stanziamenti di bilancio |
previsti per il pagamento dei    |
mutui con oneri integralmente o  |
parzialmente a carico dello Stato|
sono proporzionalmente adeguati  |
ai nuovi piani di ammortamento   |
conseguenti alla conclusione     |
delle operazioni di conversione o|
rinegoziazione dei mutui di cui  |Stanziamenti di bilancio previsti
al comma 71.                     |per il pagamento dei mutui
--------------------------------------------------------------------
73. Ai fini dell'attuazione di   |
quanto stabilito dai commi 71 e  |
72 l'ente pubblico e' tenuto a   |
trasmettere, entro trenta giorni |
dal perfezionamento delle        |
operazioni di cui al comma 71,   |
all'amministrazione statale      |
interessata, la relativa         |
documentazione contrattuale,     |
compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione
o di rimborso.                   |contrattuale
--------------------------------------------------------------------
74. In caso di nuove emissioni di|
titoli obbligazionari con        |
rimborso del capitale in un'unica|
soluzione alla scadenza, e'      |
necessario che al momento        |
dell'emissione venga costituito  |
un fondo di ammortamento del     |
debito o conclusa una operazione |
di swap per l'ammortamento dello |
stesso, secondo quanto disposto  |
dall'articolo 2 del regolamento  |
di cui al decreto del Ministro   |
dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di
dicembre 2003, n. 389.           |ammortamento del debito
--------------------------------------------------------------------
75. Al fine del consolidamento   |
dei conti pubblici rilevanti per |
il rispetto degli obiettivi      |
adottati con l'adesione al patto |
di stabilita' e crescita le rate |
di ammortamento dei mutui        |
attivati dalle regioni, dalle    |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, dagli enti locali e     |
dagli altri enti pubblici ad     |
intero carico del bilancio dello |
Stato sono pagate agli istituti  |
finanziatori direttamente dallo  |
Stato.                           |Mutui enti locali.
--------------------------------------------------------------------
76. Per le stesse finalita' di   |
cui al comma 75 e con riferimento|
agli enti pubblici diversi dallo |
Stato, il debito derivante dai   |
mutui e' iscritto nel bilancio   |
dell'amministrazione pubblica che|
assume l'obbligo di corrispondere|
le rate di ammortamento agli     |
istituti finanziatori, ancorche' |
il ricavato del prestito sia     |
destinato ad un'amministrazione  |
pubblica diversa.                |
L'amministrazione pubblica       |
beneficiaria del mutuo, nel caso |
in cui le rate di ammortamento   |
siano corrisposte agli istituti  |
finanziatori da                  |
un'amministrazione pubblica      |
diversa, iscrive il ricavato del |
mutuo nelle entrate per          |
trasferimenti in conto capitale  |
con vincolo di destinazione agli |
investimenti. L'istituto         |
finanziatore, contestualmente    |
alla stipula dell'operazione di  |
finanziamento, ne da' notizia    |
all'amministrazione pubblica     |
tenuta al pagamento delle rate di|
ammortamento che, unitamente alla|
contabilizzazione del ricavato   |
dell'operazione tra le accensioni|
di prestiti, provvede            |
all'iscrizione del corrispondente|
importo tra i trasferimenti in   |
conto capitale al fine di        |
consentire la regolazione        |Iscrizione in bilancio del debito
contabile dell'operazione.       |derivante dai mutui
--------------------------------------------------------------------
77. Le amministrazioni pubbliche |
sono tenute ad adeguarsi alle    |
disposizioni di cui ai commi 75 e|
76 con riferimento alle nuove    |Adeguamento delle amministrazioni
operazioni finanziarie.          |pubbliche
--------------------------------------------------------------------
78. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento del |
tesoro procede alla gestione     |
delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni
attive di sua competenza.        |attive
--------------------------------------------------------------------
79. Al fine di sperimentare gli  |
effetti del superamento del      |
sistema di tesoreria unica il    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, sentiti la Conferenza   |
unificata di cui all'articolo 8  |
del decreto legislativo 28 agosto|
1997, n. 281, il Ministro        |
dell'interno e il Ministro       |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca, individua con   |
proprio decreto una regione, tre |
province, tre comunita' montane, |
sei comuni e tre universita' nei |
quali durante l'anno 2005 i      |
trasferimenti statali e le       |
entrate proprie affluiscono      |
direttamente ai tesorieri degli  |
enti. L'individuazione degli     |
enti, salvo che per la regione,  |
viene effettuata assicurando la  |
rappresentativita' per aree      |
geografiche; gli enti sono       |
comunque individuati tra quelli  |
che possono collegarsi, tramite i|
loro tesorieri, al sistema       |
informativo delle operazioni     |
degli enti pubblici (SIOPE)      |
istituito ai sensi dell'articolo |
28, commi 3, 4 e 5, della legge  |
27 dicembre 2002, n. 289. La     |
rilevazione per via telematica   |
riguarda i dati contabili sia ai |
fini del calcolo del fabbisogno  |
di cassa sia ai fini del calcolo |
dell'indebitamento netto. Con il |
predetto decreto vengono altresi'|
definiti i criteri, le modalita' |
e i tempi della sperimentazione  |
relativa sia alle entrate sia    |
alle spese. In relazione ai      |
risultati registrati la          |
sperimentazione puo' essere      |
estesa, nel corso dello stesso   |Superamento del sistema della
anno 2005, ad altri enti.        |tesoreria unica.
--------------------------------------------------------------------
80. L'articolo 213 del testo     |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, e' sostituito dal seguente: |
"Art. 213. - (Gestione           |
informatizzata del servizio di   |
tesoreria) - 1. Qualora          |
l'organizzazione dell'ente e del |
tesoriere lo consentano il       |
servizio di tesoreria puo' essere|
gestito con modalita' e criteri  |
informatici e con l'uso di       |
ordinativi di pagamento e di     |
riscossione informatici, in luogo|
di quelli cartacei, le cui       |
evidenze informatiche valgono a  |
fini di documentazione, ivi      |
compresa la resa del conto del   |
tesoriere di cui all'articolo    |
226.                             |
2. La convenzione di tesoreria di|
cui all'articolo 210 puo'        |
prevedere che la riscossione     |
delle entrate e il pagamento     |
delle spese possano essere       |
effettuati, oltre che per        |
contanti presso gli sportelli di |
tesoreria, anche con le modalita'|
offerte dai servizi elettronici  |
di incasso e di pagamento        |
interbancari.                    |
3. Gli incassi effettuati dal    |
tesoriere mediante i servizi     |
elettronici interbancari danno   |
luogo al rilascio di quietanza o |
evidenza bancaria ad effetto     |
liberatorio per il debitore; le  |
somme rivenienti dai predetti    |
incassi sono versate alle casse  |
dell'ente, con rilascio della    |
quietanza di cui all'articolo    |
214, non appena si rendono       |
liquide ed esigibili in relazione|
ai servizi elettronici adottati e|
comunque nei tempi previsti nella|
predetta convenzione di          |Gestione informatizzata del
tesoreria".                      |servizio di tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
81. Ai fini della                |
razionalizzazione e della        |
semplificazione dell'attivita'   |
amministrativa, con decreto da   |
adottare ai sensi dell'articolo  |
17, comma 3, della legge 23      |
agosto 1988, n. 400, di concerto |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, entro novanta     |
giorni dalla data di entrata in  |
vigore della presente legge, il  |
Ministro degli affari esteri     |
emana disposizioni per la        |
semplificazione della gestione   |
finanziaria degli uffici         |Semplificazione gestione
all'estero.                      |finanziaria uffici all'estero.
--------------------------------------------------------------------
82. Per il contrasto e la        |
prevenzione del rischio di       |
utilizzazione illecita di        |
finanziamenti pubblici, tutti gli|
enti e le societa' che fruiscono |
di finanziamenti a carico di     |
bilanci pubblici o dell'Unione   |
europea, anche sotto forma di    |
esenzioni, incentivi o           |
agevolazioni fiscali, in materia |
di avviamento, aggiornamento e   |
formazione professionale,        |
utilizzazione di lavoratori,     |
sgravi contributivi per personale|
addetto all'attivita' produttiva,|
devono dotarsi entro il 31       |
ottobre 2005 di specifiche misure|
organizzative e di funzionamento |
idonee a prevenire il rischio del|
compimento di illeciti nel loro  |
interesse o a loro vantaggio, nel|
rispetto dei principi previsti   |
dal decreto legislativo 8 giugno |
2001, n. 231, predisposte ovvero |
verificate ed approvate dall'ente|
di cui al decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri 19    |
marzo 2003, pubblicato nella     |
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 |
giugno 2003, secondo tariffe,    |
predeterminate e pubbliche,      |
determinate sulla base del costo |
effettivo del servizio,          |
attribuite allo stesso ente      |
mediante riassegnazione ai sensi |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
10 novembre 1999, n. 469.        |
Dell'avvenuta adozione delle     |
misure indicate al primo periodo |
viene data comunicazione al      |
competente comitato di           |
coordinamento finanziario        |
regionale, per l'adozione delle  |
rispettive iniziative ispettive e|
di verifica nei confronti dei    |
soggetti che non risultino avere |
adottato le citate misure        |
organizzative e di funzionamento.|
L'Agenzia delle entrate comunica |
con evidenze informatiche        |
all'ente di cui al primo periodo |
l'elenco dei soggetti che        |
dichiarano di fruire delle       |
agevolazioni o degli incentivi   |
citati, per l'adozione delle     |
conseguenti iniziative.          |
Dall'attuazione del presente     |Contrasto al rischio di atti
comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che
o maggiori oneri per la finanza  |utilizzano finanziamenti
pubblica.                        |pubblici.
--------------------------------------------------------------------
83. Al fine di incentivare il    |
passaggio dal sistema            |
contributivo-indennizzatorio per |
danni all'agricoltura al sistema |
assicurativo contro i danni,     |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), del decreto legislativo |
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di  |
solidarieta' nazionale -         |
interventi indennizzatori, e'    |
ridotta di 50 milioni di euro per|
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e|
il corrispondente importo e'     |
destinato agli interventi        |
agevolativi per la stipula di    |
contratti assicurativi contro i  |
danni in agricoltura alla        |
produzione e alle strutture, di  |
cui all'articolo 1, comma 3,     |
lettera a), del decreto          |
legislativo 29 marzo 2004, n.    |
102, Fondo di solidarieta'       |
nazionale - incentivi            |Sistema assicurativo contro i
assicurativi.                    |danni all'agricoltura.
--------------------------------------------------------------------
84. All'articolo 15 del decreto  |
legislativo 29 marzo 2004, n.    |
102, il comma 3 e' sostituito dal|
seguente:                        |
"3. Per la dotazione finanziaria |
del Fondo di solidarieta'        |
nazionale-incentivi assicurativi |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettera |
a), si provvede ai sensi         |
dell'articolo 11, comma 3,       |
lettera f), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive       |
modificazioni. Per la dotazione  |
finanziaria del Fondo di         |
solidarieta' nazionale -         |
interventi indennizzatori,       |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), si provvede a valere    |
sulle risorse del Fondo di       |
protezione civile, come          |
determinato ai sensi             |
dell'articolo 11, comma 3,       |
lettera d), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive       |
modificazioni, nel limite        |
stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a
finanziaria".                    |sostegno delle imprese agricole.
--------------------------------------------------------------------
85. Per gli stessi fini di cui al|
comma 83, per l'anno 2005 la     |
dotazione del Fondo per la       |
riassicurazione dei rischi,      |
istituito presso l'Istituto per  |
studi, ricerche e informazioni   |
sul mercato agricolo (ISMEA), ai |
sensi dell'articolo 127, comma 3,|
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' incrementata di 50       |
milioni di euro, di cui 5 milioni|
di euro da destinare             |
preferenzialmente agli interventi|
di riassicurazione relativi ai   |Incremento Fondo riassicurazione
fondi rischi di mutualita'.      |rischi ISMEA.
--------------------------------------------------------------------
86. Per gli interventi previsti  |
all'articolo 66, comma 3, della  |
legge 27 dicembre 2002, n. 289,  |
la dotazione del Fondo di        |
investimento nel capitale di     |
rischio, previsto dal regolamento|
di cui al decreto del Ministro   |
delle politiche agricole e       |Incremento Fondo per l'accesso al
forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di
e' incrementata per l'anno 2005  |imprese agricole e
di 50 milioni di euro.           |agroalimentari.
--------------------------------------------------------------------
87. Nell'ambito del Fondo per lo |
sviluppo dell'agricoltura        |
biologica e di qualita' di cui   |
all'articolo 59, comma 2-bis,    |
della legge 23 dicembre 1999, n. |
488, e successive modificazioni, |
e' istituito un apposito capitolo|
per l'attuazione del Piano       |
d'azione nazionale per           |
l'agricoltura biologica e i      |
prodotti biologici con una       |
dotazione di 5 milioni di euro   |
per l'anno 2005, a valere, per la|
somma di 3 milioni di euro, sulle|
disponibilita' di cui            |
all'autorizzazione di spesa      |
recate dall'articolo 5, comma 7, |
della legge 21 marzo 2001, n.    |
122, che sono a tal fine versate |
all'entrata del bilancio dello   |
Stato per essere riassegnate     |
all'apposita unita' previsionale |
di base. Le modalita' di spesa   |
inerenti tale capitolo sono      |
definite con apposito decreto del|
Ministro delle politiche agricole|
e forestali da emanare entro     |
quattro mesi dalla data di       |
entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale
legge.                           |agricoltura biologica.
--------------------------------------------------------------------
88. Ai fini di quanto disposto   |
dall'articolo 48, comma 1, del   |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, le risorse per la  |
contrattazione collettiva        |
nazionale previste dall'articolo |
3, comma 46, della legge 24      |
dicembre 2003, n. 350, a carico  |
del bilancio statale, sono       |
incrementate di 292 milioni di   |
euro per l'anno 2005 e di 396    |
milioni di euro a decorrere      |Risorse per contrattazione
dall'anno 2006.                  |collettiva P.A.
--------------------------------------------------------------------
89. Le risorse previste          |
dall'articolo 3, comma 47, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
per corrispondere i miglioramenti|
retributivi al personale statale |
in regime di diritto pubblico    |
sono incrementate di 119 milioni |
di euro per l'anno 2005 e di 159 |
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2006, con specifica    |
destinazione, rispettivamente, di|
105 milioni di euro e di 139     |
milioni di euro per il personale |
delle Forze armate e dei Corpi di|
polizia di cui al decreto        |Miglioramenti retributivi al
legislativo 12 maggio 1995, n.   |personale statale in regime di
195.                             |diritto pubblico
--------------------------------------------------------------------
90. Le somme di cui ai commi 88 e|
89, comprensive degli oneri      |
contributivi ai fini             |
previdenziali e dell'IRAP,       |
costituiscono l'importo          |
complessivo massimo di cui       |
all'articolo 11, comma 3, lettera|
h), della legge 5 agosto 1978, n.|
468, e successive modificazioni. |
A decorrere dal 2005, e'         |
stanziata la somma di un milione |
di euro da destinare alla        |
copertura delle spese connesse   |
alla responsabilita' civile e    |
amministrativa per gli eventi    |
dannosi, non dolosi, causati a   |Copertura delle spese connesse
terzi dal personale delle Forze  |alla responsabilita' civile e
armate nello svolgimento delle   |amministrativa del personale
proprie attivita' istituzionali. |FF.AA.
--------------------------------------------------------------------
91. Per il personale dipendente  |
da amministrazioni, istituzioni  |
ed enti pubblici diversi         |
dall'amministrazione statale gli |
oneri derivanti dai rinnovi      |
contrattuali per il biennio      |
2004-2005, nonche' quelli        |
derivanti dalla corresponsione   |
dei miglioramenti economici al   |
personale di cui all'articolo 3, |
comma 2, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, sono posti|
a carico dei rispettivi bilanci  |
ai sensi dell'articolo 48, comma |
2, del medesimo decreto          |
legislativo, tenuto anche conto  |
dei risparmi derivanti dalle     |
disposizioni di cui ai commi da  |
93 a 106 riferite all'anno 2005. |
In sede di deliberazione degli   |
atti di indirizzo previsti       |
dall'articolo 47, comma 1, del   |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, i comitati di      |
settore provvedono alla          |
quantificazione delle relative   |
risorse e alla determinazione    |
della quota da destinare         |
all'incentivazione della         |
produttivita', attenendosi, quale|
tetto massimo di crescita delle  |
retribuzioni, ai criteri previsti|
per il personale delle           |Oneri derivanti dai rinnovi
amministrazioni dello Stato di   |contrattuali per il biennio
cui al comma 88.                 |2004-2005 per il settore pubblico
--------------------------------------------------------------------
92. Il decreto del Presidente    |
della Repubblica 25 agosto 2004, |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 225 del 24 settembre|
2004, concernente le piante      |
organiche degli enti di ricerca, |
si intende applicabile anche     |
all'Istituto per lo sviluppo     |
della formazione professionale   |
dei lavoratori (ISFOL), di cui al|
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri 19 marzo  |
2003, pubblicato nella Gazzetta  |
Ufficiale n. 139 del 18 giugno   |
2003.                            |Piante organiche ISFOL.
--------------------------------------------------------------------
93. Le dotazioni organiche delle |
amministrazioni dello Stato anche|
ad ordinamento autonomo, delle   |
agenzie, incluse le agenzie      |
fiscali di cui agli articoli 62, |
63 e 64 del decreto legislativo  |
30 luglio 1999, n. 300, e        |
successive modificazioni, degli  |
enti pubblici non economici,     |
degli enti di ricerca e degli    |
enti di cui all'articolo 70,     |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e         |
successive modificazioni, sono   |
rideterminate, sulla base dei    |
principi e criteri di cui        |
all'articolo 1, comma 1, del     |
predetto decreto legislativo e   |
all'articolo 34, comma 1, della  |
legge 27 dicembre 2002, n. 289,  |
apportando una riduzione non     |
inferiore al 5 per cento della   |
spesa complessiva relativa al    |
numero dei posti in organico di  |
ciascuna amministrazione, tenuto |
comunque conto del processo di   |
innovazione tecnologica. Ai      |
predetti fini le amministrazioni |
adottano adeguate misure di      |
razionalizzazione e              |
riorganizzazione degli uffici,   |
anche sulla base di quanto       |
previsto dal comma 192, mirate ad|
una rapida e razionale           |
riallocazione del personale ed   |
alla ottimizzazione dei compiti  |
direttamente connessi con le     |
attivita' istituzionali e dei    |
servizi da rendere all'utenza,   |
con significativa riduzione del  |
numero di dipendenti attualmente |
applicati in compiti             |
logistico-strumentali e di       |
supporto. Le amministrazioni     |
interessate provvedono a tale    |
rideterminazione secondo le      |
disposizioni e le modalita'      |
previste dai rispettivi          |
ordinamenti. Le amministrazioni  |
dello Stato, anche ad ordinamento|
autonomo, provvedono con decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri su proposta del Ministro|
competente, di concerto con il   |
Ministro per la funzione pubblica|
e con il Ministro dell'economia e|
delle finanze. Per le            |
amministrazioni che non          |
provvedono entro il 30 aprile    |
2005 a dare attuazione agli      |
adempimenti contenuti nel        |
presente comma la dotazione      |
organica e' fissata sulla base   |
del personale in servizio,       |
riferito a ciascuna qualifica,   |
alla data del 31 dicembre 2004.  |
In ogni caso alle amministrazioni|
e agli enti, finche' non         |
provvedono alla rideterminazione |
del proprio organico secondo le  |
predette previsioni, si applica  |
il divieto di cui all'articolo 6,|
comma 6, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165. Al termine|
del triennio 2005-2007 le        |
amministrazioni di cui al        |
presente comma rideterminano     |
ulteriormente le dotazioni       |
organiche per tener conto degli  |
effetti di riduzione del         |
personale derivanti dalle        |
disposizioni del presente comma e|
dei commi da 94 a 106. Sono      |
comunque fatte salve le          |
previsioni di cui al combinato   |
disposto dell'articolo 3, commi  |
53, ultimo periodo, e 71, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
nonche' le procedure concorsuali |
in atto alla data del 30 novembre|
2004, le mobilita' che           |
l'amministrazione di destinazione|
abbia avviato alla data di       |
entrata in vigore della presente |
legge e quelle connesse a        |
processi di trasformazione o     |
soppressione di amministrazioni  |
pubbliche ovvero concernenti     |
personale in situazione di       |
eccedenza, compresi i docenti di |
cui all'articolo 35, comma 5,    |
terzo periodo, della legge 27    |
dicembre 2002, n. 289. Ai fini   |
del concorso delle autonomie     |
regionali e locali al rispetto   |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica, le disposizioni di cui |
al presente comma costituiscono  |
principi e norme di indirizzo per|
le predette amministrazioni e per|
gli enti del Servizio sanitario  |
nazionale, che operano le        |
riduzioni delle rispettive       |
dotazioni organiche secondo      |
l'ambito di applicazione da      |
definire con il decreto del      |Riduzione delle dotazioni
Presidente del Consiglio dei     |organiche dello Stato e degli
ministri di cui al comma 98      |enti pubblici.
--------------------------------------------------------------------
94. Le disposizioni di cui al    |
comma 93 non si applicano alle   |
Forze armate, al Corpo nazionale |
dei vigili del fuoco, ai Corpi di|
polizia, al personale della      |
carriera diplomatica e           |
prefettizia, ai magistrati       |
ordinari, amministrativi e       |
contabili, agli avvocati e       |
procuratori dello Stato, agli    |
ordini e collegi professionali e |
relativi consigli e federazioni, |
alle universita', al comparto    |
scuola ed alle istituzioni di    |
alta formazione e                |
specializzazione artistica e     |
musicale.                        |Deroghe
--------------------------------------------------------------------
95. Per gli anni 2005, 2006 e    |
2007 alle amministrazioni dello  |
Stato, anche ad ordinamento      |
autonomo, alle agenzie, incluse  |
le agenzie fiscali di cui agli   |
articoli 62, 63 e 64 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n.   |
300, e successive modificazioni, |
agli enti pubblici non economici,|
agli enti di ricerca ed agli enti|
di cui all'articolo 70, comma 4, |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, e' fatto divieto  |
di procedere ad assunzioni di    |
personale a tempo indeterminato, |
ad eccezione delle assunzioni    |
relative alle categorie protette.|
Il divieto si applica anche alle |
assunzioni dei segretari comunali|
e provinciali nonche' al         |
personale di cui all'articolo 3  |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni. Per le regioni, le|
autonomie locali ed il Servizio  |
sanitario nazionale si applicano |
le disposizioni di cui al comma  |
98. Sono fatte salve le norme    |
speciali concernenti le          |
assunzioni di personale          |
contenute: nell'articolo 3, commi|
59, 70, 146 e 153, e             |
nell'articolo 4, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350;  |
nell'articolo 2 del decreto-legge|
30 gennaio 2004, n. 24,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,|
nell'articolo 1, comma 2, della  |
legge 27 marzo 2004, n. 77, e    |
nell'articolo 2, comma 2-ter, del|
decreto-legge 27 gennaio 2004, n.|
16, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 27    |
marzo 2004, n. 77. Sono fatte    |
salve le assunzioni connesse con |
la professionalizzazione delle   |
Forze armate di cui alla legge 14|
novembre 2000, n. 331, al decreto|
legislativo 8 maggio 2001, n.    |
215, ed alla legge 23 agosto     |
2004, n. 226. Sono, altresi',    |
fatte salve le assunzioni        |
autorizzate con decreto del      |
Presidente della Repubblica del  |
25 agosto 2004, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 |
settembre 2004, e quelle di cui  |
ai decreti del Presidente del    |
Consiglio dei ministri del 27    |
luglio 2004, pubblicati nella    |
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 |
settembre 2004, non ancora       |
effettuate alla data di entrata  |
in vigore della presente legge.  |
E' consentito, in ogni caso, il  |
ricorso alle procedure di        |
mobilita', anche                 |
intercompartimentale.            |Blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
96. Per fronteggiare             |
indifferibili esigenze di        |
servizio di particolare rilevanza|
ed urgenza, in deroga al divieto |
di cui al comma 95, per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, le |
amministrazioni ivi previste     |
possono procedere ad assunzioni, |
previo effettivo svolgimento     |
delle procedure di mobilita', nel|
limite di un contingente         |
complessivo di personale         |
corrispondente ad una spesa annua|
lorda pari a 120 milioni di euro |
a regime. A tal fine e'          |
costituito un apposito fondo     |
nello stato di previsione della  |
spesa del Ministero dell'economia|
e delle finanze con uno          |
stanziamento pari a 40 milioni di|
euro per l'anno 2005, a 160      |
milioni di euro per l'anno 2006, |
a 280 milioni di euro per l'anno |
2007 e a 360 milioni di euro a   |
decorrere dall'anno 2008. Per    |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, nel limite di una spesa    |
pari a 40 milioni di euro in     |
ciascun anno iniziale e a 120    |
milioni di euro a regime, le     |
autorizzazioni ad assumere       |
vengono concesse secondo le      |
modalita' di cui all'articolo 39,|
comma 3-ter, della legge 27      |
dicembre 1997, n. 449, e         |Deroga al blocco delle
successive modificazioni.        |assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
97. Nell'ambito delle procedure e|
nei limiti di autorizzazione     |
all'assunzione di cui al comma 96|
e' prioritariamente considerata  |
l'immissione in servizio:        |
a) del personale del settore     |
della ricerca;                   |
b) del personale che presti      |
attualmente o abbia prestato     |
servizio per almeno due anni in  |
posizione di comando o distacco  |
presso l'Agenzia per la          |
promozione dell'ambiente e per i |
servizi tecnici ai sensi         |
dell'articolo 2, comma 6, del    |
decreto-legge 11 giugno 1998, n. |
180, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 3     |
agosto 1998, n. 267;             |
c) per la copertura delle vacanze|
organiche nei ruoli degli        |
ufficiali giudiziari C1 e nei    |
ruoli dei cancellieri C1         |
dell'amministrazione giudiziaria,|
dei vincitori e degli idonei al  |
concorso pubblico per la         |
copertura di 443 posti di        |
ufficiale giudiziario C1,        |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
98 del 13 dicembre 2002;         |
d) del personale del Consiglio   |
per la ricerca e la              |
sperimentazione in agricoltura;  |
e) dei candidati a magistrato del|
Consiglio di Stato risultati     |
idonei al concorso a posti di    |
consiglieri di Stato che abbiano |
conservato, senza soluzione di   |
continuita', i requisiti per la  |
nomina a tale qualifica fino alla|
data di entrata in vigore della  |
presente legge;                  |
f) a decorrere dal 2006, dei     |
dirigenti e funzionari del       |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze e delle agenzie fiscali  |
previo superamento di uno        |
speciale corso-concorso pubblico |
unitario, bandito e curato dalla |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze e disciplinato con |
decreto non regolamentare del    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, anche in deroga al      |
decreto legislativo n. 165 del   |
2001. A tal fine e per le        |
ulteriori finalita' istituzionali|
della suddetta Scuola, possono   |
essere utilizzate le attivita' di|
cui all'articolo 19, comma 2,    |
della legge 27 luglio 2000, n.   |
212;                             |
g) del personale necessario per  |
assicurare il rispetto degli     |
impegni internazionali e il      |
controllo dei confini dello      |
Stato;                           |
h) degli addetti alla difesa     |
nazionale e dei vincitori di     |
concorsi banditi per le esigenze |
di personale civile degli        |
arsenali della Marina militare ed|
espletati alla data del 30       |Prioritaria immissione in
settembre 2004.                  |servizio
--------------------------------------------------------------------
98. Ai fini del concorso delle   |
autonomie regionali e locali al  |
rispetto degli obiettivi di      |
finanza pubblica, con decreti del|
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, da emanare previo      |
accordo tra Governo, regioni e   |
autonomie locali da concludere in|
sede di Conferenza unificata, per|
le amministrazioni regionali, gli|
enti locali di cui all'articolo  |
2, commi 1 e 2, del testo unico  |
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, e gli enti  |
del Servizio sanitario nazionale,|
sono fissati criteri e limiti per|
le assunzioni per il triennio    |
2005-2007, previa attivazione    |
delle procedure di mobilita' e   |
fatte salve le assunzioni del    |
personale infermieristico del    |
Servizio sanitario nazionale. Le |
predette misure devono garantire,|
per le regioni e le autonomie    |
locali, la realizzazione di      |
economie di spesa lorde non      |
inferiori a 213 milioni di euro  |
per l'anno 2005, a 572 milioni di|
euro per l'anno 2006, ad 850     |
milioni per l'anno 2007 ed a 940 |
milioni a decorrere dall'anno    |
2008 e, per gli enti del servizio|
sanitario nazionale, economie di |
spesa lorde non inferiori a 215  |
milioni di euro per l'anno 2005, |
a 579 milioni per l'anno 2006, a |
860 milioni per l'anno 2007 ed a |
949 milioni di euro a decorrere  |
dall'anno 2008. Fino             |
all'emanazione dei decreti di cui|
al presente comma trovano        |
applicazione le disposizioni di  |
cui al primo periodo del comma   |
95. Le province e i comuni che   |
non abbiano rispettato le regole |
del patto di stabilita' interno  |
non possono procedere ad         |
assunzioni di personale a        |
qualsiasi titolo nell'anno       |
successivo a quello del mancato  |
rispetto. I singoli enti in caso |
di assunzioni di personale devono|
autocertificare il rispetto delle|
disposizioni del patto di        |
stabilita' interno per l'anno    |
precedente quello nel quale      |
vengono disposte le assunzioni.  |
In ogni caso sono consentite,    |
previa autocertificazione degli  |
enti, le assunzioni connesse al  |
passaggio di funzioni e          |
competenze alle regioni e agli   |
enti locali il cui onere sia     |
coperto dai trasferimenti        |
erariali compensativi della      |
mancata assegnazione di unita' di|
personale. Per le Camere di      |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura e l'Unioncamere,   |
con decreto del Ministero delle  |
attivita' produttive, d'intesa   |
con la Presidenza del Consiglio  |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica e con il       |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, sono individuati        |
specifici indicatori di          |
equilibrio economico-finanziario,|
volti a fissare criteri e limiti |
per le assunzioni a tempo        |
indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per
previsioni di cui al presente    |regioni ed enti del Servizio
comma.                           |sanitario nazionale.
--------------------------------------------------------------------
99. Le disposizioni in materia di|
assunzioni di cui ai commi da 93 |
a 107 si applicano anche al      |
trattenimento in servizio di cui |
all'articolo 1-quater del        |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 27    |
luglio 2004, n. 186. A tal fine, |
per il comparto scuola si applica|
la specifica disciplina          |Permanenza in servizio oltre i
autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'.
--------------------------------------------------------------------
100. I termini di validita' delle|
graduatorie per le assunzioni di |
personale presso le              |
amministrazioni pubbliche che per|
gli anni 2005, 2006 e 2007 sono  |
soggette a limitazioni delle     |
assunzioni sono prorogati di un  |
triennio. In attesa              |
dell'emanazione del regolamento  |
di cui all'articolo 9 della legge|
16 gennaio 2003, n. 3, continuano|
ad applicarsi le disposizioni di |
cui all'articolo 3, comma 61,    |Proroga termini di validita'
terzo periodo, della legge 24    |delle graduatorie per assunzioni
dicembre 2003, n. 350.           |presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
101. Le disposizioni di cui ai   |
commi 95 e 96 non si applicano al|
comparto scuola, alle universita'|
nonche' agli ordini ed ai collegi|
professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola
e federazioni.                   |dal blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
102. Le amministrazioni pubbliche|
di cui all'articolo 1, comma 2, e|
all'articolo 70, comma 4, del    |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, non ricomprese    |
nell'elenco 1 allegato alla      |
presente legge, adeguano le      |
proprie politiche di reclutamento|
di personale al principio del    |
contenimento della spesa in      |
coerenza con gli obiettivi       |
fissati dai documenti di finanza |
pubblica. A tal fine, secondo    |
modalita' indicate dal Ministero |
dell'economia e delle finanze,   |
d'intesa con la Presidenza del   |
Consiglio dei ministri -         |
Dipartimento della funzione      |
pubblica, gli organi competenti  |
ad adottare gli atti di          |
programmazione dei fabbisogni di |
personale trasmettono annualmente|
alle predette amministrazioni i  |Principio del contenimento della
dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del
medesimi.                        |personale presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
103. A decorrere dall'anno 2008, |
le amministrazioni di cui        |
all'articolo 1, comma 2, e       |
all'articolo 70, comma 4, del    |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, possono, previo   |
esperimento delle procedure di   |
mobilita', effettuare assunzioni |
a tempo indeterminato entro i    |
limiti delle cessazioni dal      |
servizio verificatesi nell'anno  |
precedente.                      |Turn over dal 2008
--------------------------------------------------------------------
104. Il secondo periodo del comma|
4 dell'articolo 35 del decreto   |
legislativo 30 marzo 2001, n.    |
165, e successive modificazioni, |
e' sostituito dal seguente: "Per |
le amministrazioni dello Stato,  |
anche ad ordinamento autonomo, le|
agenzie, ivi compresa l'Agenzia  |
autonoma per la gestione         |
dell'albo dei segretari comunali |
e provinciali, gli enti pubblici |
non economici e gli enti di      |
ricerca, con organico superiore  |
alle 200 unita', l'avvio delle   |
procedure concorsuali e'         |
subordinato all'emanazione di    |
apposito decreto del Presidente  |
del Consiglio dei ministri, da   |
adottare su proposta del Ministro|
per la funzione pubblica di      |Subordinazione dell'avvio delle
concerto con il Ministro         |procedure concorsuali
dell'economia e delle finanze".  |all'emanazione di apposito DPCM.
--------------------------------------------------------------------
105. A decorrere dall'anno 2005, |
le universita' adottano programmi|
triennali del fabbisogno di      |
personale docente, ricercatore e |
tecnico-amministrativo, a tempo  |
determinato e indeterminato,     |
tenuto conto delle risorse a tal |
fine stanziate nei rispettivi    |
bilanci. I programmi sono        |
valutati dal Ministero           |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca ai fini della    |
coerenza con le risorse stanziate|
nel fondo di finanziamento       |
ordinario, fermo restando il     |
limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale
della normativa vigente.         |docente universita'
--------------------------------------------------------------------
106. Per il funzionamento del    |
Dipartimento Nazionale per le    |
politiche antidroga e'           |
autorizzata l'ulteriore spesa di |
6 milioni di euro annui a        |Finanziamento Dipartimento
decorrere dall'anno 2005.        |politiche antidroga
--------------------------------------------------------------------
107. Per le regioni, le autonomie|
locali e gli enti del Servizio   |
sanitario nazionale le economie  |
derivanti dall'attuazione dei    |
commi da 93 a 105 conseguenti a  |
misure limitative delle          |
assunzioni per gli anni 2006,    |
2007 e 2008 restano acquisite ai |
bilanci degli enti ai fini del   |Acquisizione ai bilanci degli
miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi.
--------------------------------------------------------------------
108. E' stanziata, per l'anno    |
2005, la somma di 10 milioni di  |
euro per il finanziamento delle  |
attivita' inerenti alla          |
programmazione e realizzazione   |
del sistema integrato di         |
trasporto denominato "Autostrade |
del mare", di cui al Piano       |
generale dei trasporti e della   |
logistica, approvato con         |
deliberazione del Consiglio dei  |
ministri del 2 marzo 2001,       |
attuato dal Ministero delle      |
infrastrutture e dei trasporti   |
per il tramite della societa'    |
Rete autostrade mediterranee Spa |
(RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del
Spa.                             |mare"
--------------------------------------------------------------------
109. I soggetti che              |
nell'esercizio di impresa si     |
rendono acquirenti di tartufi da |
raccoglitori dilettanti od       |
occasionali non muniti di partita|
IVA sono tenuti ad emettere      |
autofattura con le modalita' e   |
nei termini di cui all'articolo  |
21 del decreto del Presidente    |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive             |
modificazioni. In deroga         |
all'articolo 21, comma 2, lettera|
a), del decreto del Presidente   |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive             |
modificazioni, i soggetti        |
acquirenti di cui al primo       |
periodo omettono l'indicazione   |
nell'autofattura delle           |
generalita' del cedente e sono   |
tenuti a versare all'erario,     |
senza diritto di detrazione, gli |
importi dell'IVA relativi alle   |
autofatture emesse nei termini di|
legge. La cessione di tartufo non|
obbliga il cedente raccoglitore  |
dilettante od occasionale non    |
munito di partita IVA ad alcun   |
obbligo contabile. I cessionari  |
sono obbligati a comunicare      |
annualmente alle regioni di      |
appartenenza la quantita' del    |
prodotto commercializzato e la   |
provenienza territoriale dello   |
stesso, sulla base delle         |
risultanze contabili. I          |
cessionari sono obbligati a      |
certificare al momento della     |
vendita la provenienza del       |
prodotto, la data di raccolta e  |Disciplina IVA raccoglitori
quella di commercializzazione.   |occasionali tartufi.
--------------------------------------------------------------------
110. Allo scopo di concorrere al |
soddisfacimento della domanda di |
abitazioni, con particolare      |
riferimento alle aree            |
metropolitane ad alta tensione   |
abitativa, e per agevolare la    |
mobilita' del personale          |
dipendente da amministrazioni    |
dello Stato, e' consentita la    |
modifica in aumento del limite   |
numerico degli alloggi da        |
realizzare nell'ambito di        |
programmi straordinari di        |
edilizia residenziale pubblica di|
cui al comma 150 dell'articolo 4 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, da concedere in locazione o |
in godimento ai medesimi         |
dipendenti, fermo restando il    |
limite volumetrico complessivo   |
degli interventi oggetto dei     |Alloggi edilizia residenziale
programmi stessi.                |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
111. Allo scopo di favorire      |
l'accesso delle giovani coppie   |
alla prima casa di abitazione, e'|
istituito, per l'anno 2005,      |
presso il Ministero dell'economia|
e delle finanze, un fondo per il |
sostegno finanziario all'acquisto|
di unita' immobiliari da adibire |
ad abitazione principale in      |
regime di edilizia convenzionata |
da cooperative edilizie, aziende |
territoriali di edilizia         |
residenziale pubbliche ed imprese|
private. La dotazione finanziaria|
del predetto fondo per l'anno    |
2005 e' fissata in 10 milioni di |
euro. Con decreto del Ministro   |
dell'economia e delle finanze di |
concerto con i Ministri delle    |
infrastrutture e dei trasporti e |
per le pari opportunita', sono   |
fissati i criteri per l'accesso  |
al fondo e i limiti di fruizione |
dei benefici di cui al presente  |Fondo acquisto prima casa giovani
comma.                           |coppie.
--------------------------------------------------------------------
112. Il contributo statale annuo |
a favore della Federazione       |
nazionale delle istituzioni pro  |
ciechi di cui all'articolo 3,    |
comma 3, della legge 28 agosto   |
1997, n. 284, e' aumentato a     |
decorrere dal 2005 di euro       |Aumento contributo Federazione
350.000.                         |ciechi.
--------------------------------------------------------------------
113. Il contributo statale annuo |
a favore dell'Associazione       |
nazionale vittime civili di      |
guerra e' aumentato a decorrere  |Aumento contributo Associazione
dall'anno 2005 di euro 250.000.  |vittime civili di guerra.
--------------------------------------------------------------------
114. All'articolo 2, comma 31,   |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, le parole: "legalmente      |
riconosciute" sono sostituite    |
dalle seguenti: "legalmente      |Agevolazioni fiscali per cori e
costituite".                     |bande legalmente costituite.
--------------------------------------------------------------------
115. Nell'ambito delle risorse   |
preordinate sul Fondo per        |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, con decreto |
del Ministro del lavoro e delle  |
politiche sociali, di concerto   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, sono determinati i|
criteri e le modalita' per la    |
destinazione dell'importo        |
aggiuntivo di 2 milioni di euro  |
per il 2005, per il finanziamento|
degli interventi di cui          |Destinazione finanziamento
all'articolo 80, comma 4, della  |aggiuntivo Fondo per
legge 23 dicembre 1998, n. 448.  |l'occupazione.
--------------------------------------------------------------------
116. Per l'anno 2005, le         |
amministrazioni di cui agli      |
articoli 1, comma 2, e 70, comma |
4, del decreto legislativo 30    |
marzo 2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono avvalersi |
di personale a tempo determinato,|
ad eccezione di quanto previsto  |
dall'articolo 108 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, o con       |
convenzioni ovvero con contratti |
di collaborazione coordinata e   |
continuativa, nel limite della   |
spesa media annua sostenuta per  |
le stesse finalita' nel triennio |
1999-2001. La spesa per il       |
personale a tempo determinato in |
servizio presso il Corpo         |
forestale dello Stato nell'anno  |
2005, assunto ai sensi della     |
legge 5 aprile 1985, n. 124, non |
puo' superare quella sostenuta   |
per lo stesso personale nell'anno|
2004. Le limitazioni di cui al   |
presente comma non trovano       |
applicazione nei confronti del   |
personale infermieristico del    |
Servizio sanitario nazionale. Le |
medesime limitazioni non trovano |
altresi' applicazione nei        |
confronti delle regioni e delle  |
autonomie locali. Gli enti locali|
che per l'anno 2004 non abbiano  |
rispettato le regole del patto di|
stabilita' interno non possono   |
avvalersi di personale a tempo   |
determinato o con convenzioni    |
ovvero con contratti di          |
collaborazione coordinata e      |
continuativa. Per il comparto    |
scuola e per quello delle        |
istituzioni di alta formazione e |
specializzazione artistica e     |
musicale trovano applicazione le |
specifiche disposizioni di       |Personale a tempo determinato
settore.                         |PP.AA. per l'anno 2005.
--------------------------------------------------------------------
117. I Ministeri per i beni e le |
attivita' culturali, della       |
giustizia, della salute e        |
l'Agenzia del territorio sono    |
autorizzati ad avvalersi, sino al|
31 dicembre 2005, del personale  |
in servizio con contratti di     |
lavoro a tempo determinato,      |
prorogati ai sensi dell'articolo |
3, comma 62, della legge 24      |
dicembre 2003, n. 350. Il        |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze puo' continuare ad       |
avvalersi fino al 31 dicembre    |
2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a
sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni
della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e
449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio.
--------------------------------------------------------------------
118. Possono essere prorogati    |
fino al 31 dicembre 2005 i       |
contratti di lavoro a tempo      |
determinato stipulati dagli      |
organi della magistratura        |
amministrativa nonche' i         |
contratti di lavoro a tempo      |
determinato stipulati dall'INPS, |
dall'INPDAP e dall'INAIL gia'    |
prorogati ai sensi dell'articolo |
1 del decreto-legge 28 maggio    |
2004, n. 136, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 27    |
luglio 2004, n. 186, i cui oneri |
continuano ad essere posti a     |Proroga contratti di lavoro a
carico dei bilanci degli enti    |tempo determinato magistratura e
predetti.                        |istituti previdenziali.

 
             Note all'art. 1, comma 511:
                 - Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1,
          lettera   d),   della   legge   23 dicembre  2000,  n.  388
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
                 "Art.  24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
          prodotti  petroliferi).  -  1.  Al  fine  di  compensare le
          variazioni  dell'incidenza  sui prezzi al consumo derivanti
          dall'andamento  dei  prezzi  internazionali del petrolio, a
          decorrere  dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le
          aliquote  di  accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono
          stabilite nella sottoindicata misura:
                   a)-c) (omissis);
                   d) emulsioni  stabilizzate di oli da gas ovvero di
          olio  combustibile  denso  con  acqua  contenuta  in misura
          variabile   dal   12  al  15  per  cento  in  peso,  idonee
          all'impiego nella carburazione e nella combustione:
                     1)   emulsione   con   oli  da  gas  usata  come
          carburante: lire 474.693 per mille litri;
                     2)   emulsione   con   oli  da  gas  usata  come
          combustibile  per  riscaldamento:  lire  474.693  per mille
          litri;
                     3)  emulsione  con olio combustibile denso usata
          come combustibile per riscaldamento:
                     3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
          mille chilogrammi;
                     3.2)  con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
          mille chilogrammi;
                     4) emulsione con olio combustibile denso per uso
          industriale:
                     4.1)  con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
          mille chilogrammi;
                     4.2)  con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
          mille chilogrammi;
                   e)-f) (omissis).".
                 -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 1, del
          decreto-legge  28 dicembre  2001,  n. 452, convertito dalla
          legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema
          di  accise,  di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
          oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
          sulla    pubblicita'    effettuata   con   veicoli,   sulle
          contabilita'   speciali,   sui  generi  di  monopolio,  sul
          trasferimento    di   beni   demaniali,   sulla   giustizia
          tributaria,  sul funzionamento del servizio nazionale della
          riscossione   dei  tributi  e  su  contributi  ad  enti  ed
          associazioni);
                 "Art.  1  (Oli  emulsionati).  -  1.  Le aliquote di
          accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate  di cui all'art. 24,
          comma  1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
                 1-bis.  Le  aliquote di cui al comma 1 si applicano,
          fino  alla  medesima  data  del  30 giugno 2002, anche alle
          emulsioni  stabilizzate  di  oli  da  gas  ovvero  di  olio
          combustibile  denso con acqua contenuta in misura variabile
          dal  12  al  15  per  cento  in peso, prodotte dal medesimo
          soggetto  che  le  utilizza  per  gli  usi di trazione e di
          combustione,  limitatamente  ai  quantitativi  necessari al
          fabbisogno   di   tale  soggetto,  purche'  tali  emulsioni
          presentino  le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
                 1-ter.  La  disposizione  di  cui  al comma 1-bis si
          applica  a  condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
          ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
          oli  da  gas  con  acqua  e  di  chilogrammi 100.000 per le
          emulsioni di olio combustibile denso con acqua.
                 1-quater.  Con  decreto del Ministro dell'economia e
          delle    finanze    sono   stabilite   le   modalita'   per
          l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni
          di cui al comma 1-bis.".
                 -  Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e
          6  del  decreto-legge  1° ottobre  2001, n. 356, convertito
          dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia
          di accise sui prodotti petroliferi):
                 "Art.  4  (Aliquota  di  accisa  sul  gas metano per
          combustione  per  uso  industriale).  -  1. A decorrere dal
          1° ottobre  2001  e  fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul
          gas  metano,  prevista nell'allegato I al testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative,  emanato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40
          per  cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
          esclusi,  con  consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
          anno.".
                 "Art.   5   (Agevolazioni  sul  gasolio  e  sul  GPL
          impiegati   nelle   zone  montane  ed  in  altri  specifici
          territori  nazionali).  -  1. Per il periodo dal 1° ottobre
          2001  al  31 dicembre  2001,  l'ammontare  della  riduzione
          minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c),
          della   legge   23 dicembre  1998,  n.  448,  e  successive
          modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio
          usato  come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per
          chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
                 "Art.    6    (Agevolazione    per    le   reti   di
          teleriscaldamento   alimentate   con  biomassa  ovvero  con
          energia  geotermica).  -  1.  Per il periodo dal 1° ottobre
          2001  al  31 dicembre  2001,  l'ammontare dell'agevolazione
          fiscale  con  credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma
          10,  lettera f),  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, e
          successive  modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
          chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
                 -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 27 della
          citata legge n. 388 del 2000:
                 "Art.   27  (Agevolazioni  sul  gasolio  e  sul  GPL
          impiegati   nelle   zone  montane  ed  in  altri  specifici
          territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis).
                 4.  Per  gli  anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
          metano  per combustione per usi civili nelle province nelle
          quali  oltre  il  70 per cento dei comuni ricade nella zona
          climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
          della  citata  legge  n.  448  del  1998,  si  applicano le
          seguenti aliquote:
                   a) per  uso riscaldamento individuale a tariffe T2
          fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
                   b) per  altri  usi  civili:  lire 261,68 per metro
          cubo.
                 5. (Omissis).".
                 -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2
          della  legge  28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2002):
                 "Art.  13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
          prodotti petroliferi). - 1. (Omissis).
                 2.  In  attesa  della  revisione organica del regime
          tributario  dei  prodotti  energetici,  per gli anni 2002 e
          2003,  i  benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
          della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
          comma  4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          relativamente  ai  comuni ricadenti nella zona climatica E,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
          metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
          individuate  da  apposita  delibera del consiglio comunale,
          ancorche'   nella  stessa  frazione  sia  ubicata  la  sede
          municipale.
                 3. (Omissis)".
                 - Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6,
          della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003):
                 "Art.  21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 -
          5. (Omissis).
                 6.  Il  regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
          1-ter,   del   decreto-legge   30 dicembre  1991,  n.  417,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
          n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
          fabbisogno  della  provincia  di Trieste e dei comuni della
          provincia  di  Udine,  individuati dal decreto del Ministro
          delle  finanze  30 luglio  1993,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
          al  31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
          23  milioni  per  la  provincia  di  Trieste  ed in litri 5
          milioni per i comuni della provincia di Udine.
                 7 - 15. (Omissis)".
                 - Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art.
          2,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato - legge finanziaria 2004):
                 "Art.  2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 -
          3. (Omissis).
                 4.  Per  l'anno  2004  il  gasolio  utilizzato nelle
          coltivazioni  sotto  serra  e'  esente  da  accisa.  Per le
          modalita'  di  erogazione  del  beneficio  si  applicano le
          disposizioni  contenute  nel  regolamento di cui al decreto
          ministeriale   14 dicembre   2001,  n.  454,  adottato  dal
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro delle politiche agricole e forestali.
                 5 - 70. (Omissis)".
             Nota all'art. 1, comma 512:
                 -  Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 36 della
          legge  2 giugno  1961,  n.  454  (Piano quinquennale per lo
          sviluppo dell'agricoltura):
                 "Art.  36  (Fondo  interbancario di garanzia). - Tra
          gli  Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento
          e'  istituito  un  "Fondo interbancario di garanzia" per la
          copertura   dei  rischi  derivanti  dalla  concessione,  ai
          termini  delle  disposizioni in materia di credito agrario,
          di  mutui  di  miglioramento  fondiario  e di formazione di
          proprieta'  contadina,  compresi  quelli  non assistiti dal
          concorso  statale  ovvero erogati con fondi d'anticipazione
          dello  Stato  o  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno o delle
          Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
          e   di   piccole  aziende,  singoli  od  associati  e  loro
          cooperative.
                 La  predetta  garanzia  sussidiaria  si esplica sino
          all'ammontare  dell'80  per  cento  della  perdita  che gli
          Istituti   mutuanti   dimostrino   di  aver  sofferto  dopo
          l'esperimento  delle  procedure di riscossione coattiva sui
          beni  delle  ditte  mutuatarie, inadempienti per almeno due
          rate semestrali consecutive.
                 In  dipendenza  dell'indicata garanzia gli Istituti,
          in   deroga  alle  norme  in  vigore,  sono  autorizzati  a
          concedere  i  mutui di cui al primo comma, sino all'importo
          del valore cauzionale dei fondi e degli impianti.
                 Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita'
          giuridica  e  gestione  autonoma  ed  e' amministrato da un
          Comitato   composto   di   sette  membri,  di  cui  uno  in
          rappresentanza  del  Consorzio  nazionale  per  il  credito
          agrario  di  miglioramento, quattro in rappresentanza degli
          Istituti  e  Sezioni  speciali  di credito agrario e due in
          rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
          aventi circoscrizione nazionale o regionale.
                 Il  Comitato  e  il Collegio sindacale - composto di
          tre   membri   in  rappresentanza,  rispettivamente,  delle
          Amministrazioni  del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
          d'Italia  -  sono  nominati con decreti del Ministro per il
          tesoro  di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
          le  foreste  e  durano  in  carica  tre anni. Con lo stesso
          decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
          Comitato.
                 Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
                   a) all'organizzazione   dei   servizi  del  "Fondo
          interbancario di garanzia";
                   b) ai  criteri  e  alle  specifiche  modalita' che
          dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
                   c) alle  singole richieste di rimborso che saranno
          inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
                   d) a   quant'altro   attiene  all'amministrazione,
          gestione e funzionamento del "Fondo".
                 Il   "Fondo"   e'   sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministero del tesoro.
                 Le  deliberazioni  di  cui alle lettere a) e b) sono
          approvate  e rese esecutive con decreto del Ministro per il
          tesoro  di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
          le foreste.
                 Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di
          garanzia" sono costituite:
                   a) dalle  somme  che gli Istituti dovranno versare
          entro  il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
          1962,  a  seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
          gli  Istituti  medesimi  sono  tenuti  ad operare una volta
          tanto,  all'atto della prima somministrazione, sull'importo
          originario  dei  mutui  assistiti  dalla garanzia di cui al
          primo comma;
                   b) da  annue  lire  2  miliardi,  che gli istituti
          operanti  nel settore del credito agrario di esercizio e di
          miglioramento  dovranno  versare secondo quote da stabilire
          dal   Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
          risparmio,   in  relazione  al  complessivo  importo  delle
          operazioni effettuate in ciascun esercizio;
                   c) dalle  somme  introitate  dalla  Cassa  per  la
          formazione    della   piccola   proprieta'   contadina   in
          applicazione  della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
          dalla  "Cassa"  stessa  entro  due mesi dalla richiesta del
          Comitato;
                   d) dal  30  per cento dell'importo degli interessi
          che  andranno  a  maturare,  successivamente all'entrata in
          vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto
          corrente  fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
          949,  Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
          decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di concerto con il
          Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
                   e) dall'importo  degli  interessi  maturati  sulle
          somme   affluite  ad  apposito  conto  corrente  fruttifero
          intestato al "Fondo interbancario di garanzia".
                 La   garanzia  di  cui  alla  presente  disposizione
          esplica  efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle
          disponibilita' finanziarie del "Fondo".
                 Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia"
          le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della
          piccola   proprieta'   contadina   in   applicazione  degli
          articoli 4  e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
          abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
                 Il  beneficio  della  garanzia non e' cumulabile con
          altri  analoghi  benefici  previsti  da leggi dello Stato e
          delle  Regioni  a statuto autonomo, ne' con la fidejussione
          della  Cassa  per  la  formazione  della piccola proprieta'
          contadina  di  cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956,
          n. 53.
                 Le  documentazioni,  le  formalita',  gli  atti ed i
          contratti  occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
          il  funzionamento  del "Fondo interbancario di garanzia", i
          versamenti,  i  pagamenti  effettuati  e  le quietanze sono
          esenti  dal  pagamento  di  ogni  tassa,  imposta  ed onere
          tributario  di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
          dirette e dell'imposta generale sull'entrata.".
             Nota all'art. 1, comma 513:
                 -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 8 della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per  la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
          comma 517:
                 "Art.  8  (Tassazione  sulle  emissioni  di anidride
          carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di
          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali
          secondo  le  conclusioni  della  Conferenza  di  Kyoto  del
          1°-11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle accise sugli oli
          minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle
          disposizioni dei successivi commi.
                 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1  non deve dar luogo ad
          aumenti  della  pressione  fiscale  complessiva. A tal fine
          sono  adottate misure fiscali compensative e in particolare
          sono  ridotti  i  prelievi obbligatori sulle prestazioni di
          lavoro.
                 3.  L'applicazione  delle aliquote delle accise come
          rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione degli
          aumenti   delle   stesse   aliquote   di  cui  al  comma  5
          successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
          ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
          finalita'  di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
          europea.
                 4. (Abrogato).
                 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
          delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
          di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
          di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
          di  aumenti  intermedi,  occorrenti  per  il raggiungimento
          progressivo  della  misura  delle  aliquote  decorrenti dal
          1° gennaio  2005, sono stabilite con decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'apposita
          Commissione  del  CIPE,  previa deliberazione del Consiglio
          dei ministri.
                 6.  Fino  al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale,
          per  il  conseguimento  degli  obiettivi di cui al comma 1,
          tenuto   conto  del  valore  delle  emissioni  di  anidride
          carbonica   conseguenti   all'impiego  degli  oli  minerali
          nonche'   dei   prodotti   di  cui  al  comma  7  nell'anno
          precedente,  con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
          le  misure  intermedie delle aliquote in modo da assicurare
          in   ogni   caso   un   aumento   delle   singole  aliquote
          proporzionale  alla  differenza,  per ciascuna tipologia di
          prodotto,  tra  la  misura  di  tali  aliquote alla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge e la misura delle
          stesse  stabilite  nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
          il   contenimento   dell'aumento   annuale   delle   misure
          intermedie  in  non  meno  del  10 e in non piu' del 30 per
          cento della predetta differenza.
                 7.  A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di
          combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
          Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui  al  numero  11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
                 8 - 9. (Omissis).
                 10.  Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                   a) - d) (omissis);
                   e) a  compensare la riduzione degli oneri gravanti
          sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli
          di   massa   massima   complessiva  non  inferiore  a  11,5
          tonnellate  da operare, ove occorra, anche mediante credito
          d'imposta   pari  all'incremento,  per  il  medesimo  anno,
          dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                   f) (omissis).
                 11 - 13. (Omissis)".
             Nota all'art. 1, comma 514:
                 - Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998
          fissava  la  misura delle aliquote delle accise di cui alla
          voce  "Oli  minerali"  dell'allegato I al testo unico delle
          accise a decorrere dal 1° gennaio 2005.
             Nota all'art. 1, comma 515:
                 -  Per  il  testo  dell'art. 8, comma 10, lettera e)
          della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513.
             Note all'art. 1, comma 516:
                 -  Il  decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
          reca  "Conferimento  alle  regioni  ed  agli enti locali di
          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
          a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59".
                 -   La   legge  28 settembre  1939,  n.  1822,  reca
          "Disciplina  degli  autoservizi  di  linea  (autolinee  per
          viaggiatori,   bagagli  e  pacchi  agricoli  in  regime  di
          concessione all'industria privata".
                 -  Il  regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del
          16 marzo  1992,  reca  "Regolamento  del Consiglio relativo
          alla   fissazione   di   norme   comuni   per  i  trasporti
          internazionali di viaggiatori effettuati con autobus".
             Note all'art. 1, comma 517:
                 -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 17 del
          decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede
          di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni):
                 "  Art.  17  (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
                 2.   Il   versamento  unitario  e  la  compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi:
                   a) alle   imposte   sui   redditi,  alle  relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                   b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                   c) alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
                   d) all'imposta  prevista  dall'art.  3, comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                   e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative;
                   f) ai  contributi  previdenziali  ed assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                   g) ai   premi   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
          sensi  del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                   h) agli  interessi  previsti  in caso di pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                   h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                   h-ter)  alle altre entrate individuate con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                   h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.".
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina
          dell'agevolazione  fiscale  a  favore  degli  esercenti  le
          attivita'  di  trasporto  merci,  a norma dell'art. 8 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448".
                 -  Il  titolo  I del decreto legislativo 15 dicembre
          1997,  n.  466,  concerne  l'istituzione  e  la  disciplina
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
             Nota all'art. 1, comma 518:
                 -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  2 del
          decreto-legge  28 dicembre  1998, n. 451, convertito, dalla
          legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli
          addetti   ai   settori  del  trasporto  pubblico  locale  e
          dell'autotrasporto):
                 "Art.    2    (Oneri   indiretti   in   materia   di
          autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis).
                 2.  I  premi INAIL per i dipendenti delle imprese di
          autotrasporto  in  conto  di terzi sono ridotti per il 1999
          nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
          dall'applicazione  del  presente  articolo  sono rimborsati
          all'INAIL  nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
          dietro presentazione di apposita rendicontazione.
                 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
          per  l'albo  degli  autotrasportatori l'importo di lire 140
          miliardi,  da  utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
          protezione    ambientale   e   per   la   sicurezza   della
          circolazione,  anche  con  riferimento  all'utilizzo  delle
          infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
          con  gli  enti  gestori  delle stesse. Entro il 31 dicembre
          1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
          al  Parlamento  una  relazione sull'attuazione del presente
          comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  emana  con  apposita
          direttiva  norme  per  dare  attuazione  ad  un  sistema di
          riduzione   compensata   di   pedaggi  autostradali  e  per
          interventi  di protezione ambientale, al fine di consentire
          l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  presente  articolo
          tenendo   conto   dei   criteri   definiti  con  precedenti
          interventi legislativi in materia.
                 4. (Omissis).".
             Nota all'art. 1, comma 519:
                 -  Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del
          decreto-legge  n.  451  del  1998, si veda la nota al comma
          518.
             Note all'art. 1, comma 520:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 22, della legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge:
                 "Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
          fini di tutela ambientale).
                 1. (Omissis).
                 2.  Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
          durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  21 del decreto
          legislativo  26 ottobre  1995,  n.  504  (testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative), come modificato dalla presente legge:
                 "Art.  21  (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5.
          (Omissis).
                 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
          biodiesel  (codice  NC  3824  90 99) usato come carburante,
          come  combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il
          volume   finale  dei  carburanti  e  dei  combustibili.  La
          fabbricazione  o  la  miscelazione  con  oli  minerali  del
          biodiesel  e'  effettuata  in  regime  di deposito fiscale.
          Nell'ambito  di  un  programma  della durata di sei anni, a
          decorrere  dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
          biodiesel,  puro  o miscelato con oli minerali, e' esentato
          dall'accisa  nei  limiti di un contingente annuo di 200.000
          tonnellate.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   di  concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive,  dell'ambiente  e della tutela del territorio e
          delle  politiche  agricole  e forestali, sono determinati i
          requisiti  che  gli  operatori,  e i rispettivi impianti di
          produzione,  nazionali  e  comunitari, devono possedere per
          partecipare    al   programma   pluriennale,   nonche'   le
          caratteristiche  fiscali del prodotto con i relativi metodi
          di  prova,  le  percentuali  di  miscelazione  con  gli oli
          minerali  consentite,  le  modalita'  di distribuzione e di
          assegnazione  dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
          more  dell'entrata  in  vigore del suddetto decreto trovano
          applicazione,  in  quanto  compatibili, le disposizioni del
          regolamento  di cui al decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  25 luglio  2003, n. 256. Per il trattamento
          fiscale  del  biodiesel destinato al riscaldamento valgono,
          in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.
                 6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita'
          del  programma  di  cui  al  comma  6,  i  Ministeri  delle
          attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali
          comunicano  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze i
          costi  industriali medi del biodiesel e delle materie prime
          necessarie  alla  sua produzione, rilevati nell'anno solare
          precedente.  Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine
          di  evitare  la  sovracompensazione  dei  costi addizionali
          legati   alla   produzione,   con   decreto   del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
          delle  attivita'  produttive,  dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e delle politiche agricole e forestali, da
          emanare  entro  il 30 ottobre di ogni anno di validita' del
          programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata
          la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.
                  6.2.  Per  ogni  anno di validita' del programma di
          cui   al  comma  6,  i  quantitativi  del  contingente  che
          risultassero,  al termine del medesimo anno, non immessi in
          consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
          alle  quote loro assegnate per l'anno in questione, purche'
          vengano  immessi  in consumo entro il successivo 30 giugno.
          In  caso  di  rinuncia,  totale  o  parziale,  delle  quote
          risultanti  dalla  predetta  ripartizione  da  parte  di un
          beneficiario,     le     stesse     sono     ridistribuite,
          proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
          beneficiari.
                 6-bis.  Allo  scopo  di  incrementare  l'utilizzo di
          fonti   energetiche  che  determinino  un  ridotto  impatto
          ambientale   e'   stabilita,  nell'ambito  di  un  progetto
          sperimentale,  una  accisa  ridotta, secondo le aliquote di
          seguito   indicate,   applicabili   sui  seguenti  prodotti
          impiegati  come  carburanti  da  soli od in miscela con oli
          minerali:
                   a) bioetanolo  derivato  da  prodotti  di  origine
          agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
                   b) etere   etilterbutilico   (ETBE),  derivato  da
          alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
                   c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
                     1)  per benzina senza piombo... lire 560.000 per
          1.000 litri;
                     2)  per  gasolio,  escluso  il biodiesel... lire
          475.000 per 1.000 litri.
                 6-ter.  Con  decreto  del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  il Ministro dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
          il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali sono
          fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni
          di   euro   annui,   comprensivo  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  i  criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
          le  varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
          tecniche  dei  prodotti singoli e delle relative miscele ai
          fini  dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
          di  verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
          agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita.
                 7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
          alla   temperatura   di   15°  Celsius  ed  alla  pressione
          normale.".
             Nota all'art. 1, comma 521:
                 -  Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto
          legislativo  n.  504 del 1995, come modificato dal presente
          comma, si veda la nota al comma 520.
             Nota all'art. 1, comma 522:
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del
          Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea  (Legge
          14 ottobre 1957, n. 1203):
                 "Art.  88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
                 2.  Qualora  la Commissione, dopo aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  92,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
                 Qualora  lo  Stato  in  causa non si conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
                 A  richiesta  di  uno  Stato  membro,  il Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  92  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  94,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
                 Tuttavia,  se  il  Consiglio  non  si e' pronunciato
          entro  tre  mesi dalla data della richiesta, la Commissione
          delibera.
                 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile,
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          92,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale.".
             Nota all'art. 1, comma 523:
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   27 aprile  1999,  n.  158
          (Regolamento  recante  norme per la elaborazione del metodo
          normalizzato  per  definire  la  tariffa  del  servizio  di
          gestione del ciclo dei rifiuti urbani.):
                 "Art.  11  (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti
          locali  sono  tenuti  a  raggiungere la piena copertura dei
          costi   del   servizio   di  gestione  dei  rifiuti  urbani
          attraverso   la   tariffa  entro  la  fine  della  fase  di
          transizione della durata massima cosi' articolata:
                   a) cinque  anni per i comuni che abbiano raggiunto
          nell'anno  1999  un  grado di copertura dei costi superiore
          all'85%;
                   b) cinque  anni per i comuni che abbiano raggiunto
          un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%.
                 (Omissis).".
             Nota all'art. 1, comma 525:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448  recante  "Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni:
                 "Art.  54  (Fondo  nazionale  per  il  sostegno alla
          progettazione  delle  opere pubbliche delle regioni e degli
          enti  locali).  - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con
          gli  obiettivi  indicati  dal  Documento  di programmazione
          economico-finanziaria,   la   realizzazione   delle   opere
          pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
          relativi  consorzi,  presso  il  Ministero  dell'economia e
          delle  finanze  e'  istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
          nazionale  per  il  sostegno alla progettazione delle opere
          pubbliche delle regioni e degli enti locali.
                 2.  I  contributi  erogati  dal  Fondo sono volti al
          finanziamento  delle  spese  di  progettazione  delle opere
          pubbliche  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e devono
          risultare  almeno  pari al 50 per cento del costo effettivo
          di progettazione.
                 3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni
          e  gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
          dell'economia   e  delle  finanze  contenente  le  seguenti
          indicazioni:
                   a) natura,   finalita'   e   stima  dei  tempi  di
          realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
                   b) entita'  dei  singoli  contributi richiesti, in
          valore   assoluto   ed   in   percentuale   del   costo  di
          progettazione dell'opera;
                   c) stima  del  costo  di esecuzione dell'opera, al
          netto del costo di progettazione;
                   d) la  spesa per investimenti effettuata dall'ente
          e  l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti
          in ciascuno degli anni del triennio precedente.
                 4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
          comma  3  e  le  relative  modalita'  di  trasmissione sono
          definiti  con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze  da  emanare  entro  il  31 marzo  2002. In caso di
          ingiustificati  ritardi  o gravi irregolarita' nell'impiego
          del  contributo,  il  beneficio e' revocato con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze.
                 5.  Le  disponibilita'  del Fondo sono ripartite con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere entro
          quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
          della  presente  legge,  per  l'anno  2002,  gli interventi
          ammessi  a  fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.
                 6.  Per  l'anno  2002  la  dotazione  del  Fondo  e'
          determinata  in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
          il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
          al  presente  articolo con la procedura di cui all'art. 11,
          comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
                 7.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   sono   dettate   le   disposizioni   per
          l'attuazione del presente articolo".
             Nota all'art. 1, comma 526:
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 55 della succitata
          legge n. 448 del 2001:
                 "Art.  55  (Fondo  nazionale per la realizzazione di
          infrastrutture  di  interesse  locale).  -  1.  Al  fine di
          contribuire  alla  realizzazione  delle  opere  pubbliche e
          delle  infrastrutture  di  interesse  locale, promuovere la
          funzione  delle autonomie locali nella valorizzazione delle
          risorse  del  territorio  e nella soddisfazione dei bisogni
          primari  delle popolazioni, coerentemente con i principi di
          sussidiarieta'  e  diffuso decentramento, nonche' garantire
          l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
          dal  Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
          la    realizzazione    del    piano   straordinario   delle
          infrastrutture  e  delle  opere di grandi dimensioni con le
          esigenze   infrastrutturali  locali,  presso  il  Ministero
          dell'economia  e delle finanze e' istituito a decorrere dal
          2002   il   Fondo   nazionale   per   la  realizzazione  di
          infrastrutture di interesse locale.
                 2.  I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
          sono  finalizzati  alla realizzazione di opere pubbliche di
          interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
          risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
                 3.  Le  disponibilita'  del Fondo sono ripartite con
          decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
          il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  lo schema di decreto e'
          trasmesso  al  Parlamento  per l'acquisizione del parere da
          parte  delle  competenti  Commissioni,  da  esprimere entro
          quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
          il   decreto   puo'   essere  emanato.  In  sede  di  prima
          applicazione,  per  l'anno  2002,  gli interventi ammessi a
          fruire   dei   finanziamenti   erogati   dal   Fondo   sono
          prioritariamente   individuati   tra   quelli  indicati  in
          apposita   deliberazione   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari.
                 4.  Per  l'anno  2002  la  dotazione  del  Fondo  e'
          determinata  in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
          il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
          al  presente  articolo con la procedura di cui all'art. 11,
          comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
                 5.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze  sono  dettate le disposizioni per l'attuazione del
          presente articolo".
             Nota all'art. 1, comma 527:
                 -   Si   riporta  il  testo  del  comma  9-quinquies
          dell'art.  44 (Disposizioni varie in materia previdenziale)
          del   decreto-legge   30 settembre  2003,  n.  269  recante
          "Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione  dell'andamento  dei conti pubblici", convertito
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
                 "9-quinquies.  I  soggetti  di  cui  all'art.  3 del
          decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
          modificazioni,  che  non  hanno  presentato  la  domanda di
          accredito  della  contribuzione  figurativa  per  i periodi
          anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
          dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
          esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005".
             Note all'art. 1, comma 528:
                 -  Si  riporta  il  testo  del comma 14 dell'art. 45
          (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della
          legge  23 dicembre  1998, n. 448 recante "Misure di finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo":
                 "Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione
          siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla
          data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le
          quali   non  sia  ancora  stato  identificato  il  soggetto
          beneficiario,   possono,   con   legge   regionale,  essere
          riutilizzate   per   interventi   nel   settore  cui  erano
          originariamente destinate".
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per
          la  riqualificazione del trasporto merci) della legge della
          Regione   siciliana   31 maggio   2004,   n.  9  recante  "
          Provvedimenti  urgenti in materia finanziaria" e successive
          modificazioni:
                 "Art.  1. - Per il completamento degli interventi di
          cui  all'art.  134  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388,
          l'Assessorato  regionale del turismo, delle comunicazioni e
          dei  trasporti  e'  autorizzato ad utilizzare, ai sensi del
          comma  14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
          e  successive  modifiche ed integrazioni, quota parte delle
          economie,    comprensive   del   relativo   cofinanziamento
          regionale,  realizzate  a  valere sulle assegnazioni di cui
          all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro.
                 -  Si  riportano  i  testi  degli articoli 133 e 134
          della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2001)":
                 "Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle
          piccole  e  medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle
          piccole   e   medie   imprese  agricole,  estrattive  e  di
          trasformazione   classificate  dal  decreto  del  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  del
          18 settembre  1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          229  del  1° ottobre  1997,  con sede legale e stabilimento
          operativo   nel   territorio   della  regione  Sicilia,  ad
          eccezione  di  quelle  di  distillazione  dei  petroli,  un
          contributo,  mediante  credito  d'imposta,  per le spese di
          trasporto  ferroviario,  marittimo e aereo e combinato, nei
          limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di
          Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del
          presente  articolo per i prodotti provenienti dalle imprese
          site  nel  territorio  della regione Sicilia e destinati al
          restante  territorio  comunitario.  Per  il  2001 il 20 per
          cento  dello  stanziamento complessivo di cui al comma 2 e'
          riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma.
          A  decorrere  dal  2002 tale percentuale e' diminuita del 5
          per cento per ciascun anno.
                 2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
          e'   affidata   alla   regione   Sicilia  tramite  apposita
          convenzione  tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei
          trasporti   e  della  navigazione  e  il  presidente  della
          regione,  da  definire  entro sessanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, con la quale si
          stabiliranno  le  modalita'  per il trasferimento dei fondi
          dal  bilancio  statale alla regione Sicilia e l'entita' del
          cofinanziamento   regionale  dell'agevolazione  di  cui  al
          presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore
          al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo
          per  il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di
          lire  25  miliardi  per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a
          decorrere dall'anno 2002".
                 "Art.  134  (Riqualificazione  del settore trasporto
          merci  nella  regione  Sicilia).  -  1.  E'  assegnata alla
          regione  Sicilia  la  somma di lire 100 miliardi per l'anno
          2001  per  il  cofinanziamento  di  interventi regionali di
          carattere   straordinario  per  la  ristrutturazione  e  la
          riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano.
          Il  contributo  statale  e'  erogato  subordinatamente alla
          verifica  della coerenza degli interventi con gli obiettivi
          di  cui  al presente articolo. Il cofinanziamento regionale
          non  dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo
          statale".
             Nota all'art. 1, comma 529:
                 -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 195 del
          decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice
          della strada), come modificato dalla presente legge:
                 "Art.     195     (Applicazione    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa
          pecuniaria  consiste  nel  pagamento di una somma di danaro
          tra  un  limite  minimo  ed un limite massimo fissato dalla
          singola  norma,  sempre  entro il limite minimo generale di
          euro  19,95  ed  il  limite massimo generale di euro 9.296.
          Tale  limite  massimo  generale  puo'  essere superato solo
          quando  si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu'
          violazioni  ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di
          aggiornamento di cui al comma 3.
                 2.     Nella     determinazione    della    sanzione
          amministrativa  pecuniaria fissata dal presente codice, tra
          un  limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla
          gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
          l'eliminazione   o  attenuazione  delle  conseguenze  della
          violazione,  nonche'  alla  personalita' del trasgressore e
          alle sue condizioni economiche.
                 3.   La   misura   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie  e'  aggiornata  ogni  due  anni  in misura pari
          all'intera  variazione,  accertata  dall'ISTAT, dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          (media  nazionale)  verificatasi  nei  due anni precedenti.
          All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro
          della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
          delle  finanze,  e  delle  infrastrutture  e dei trasporti,
          fissa,  seguendo  i  criteri  di  cui sopra, i nuovi limiti
          delle  sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano
          dal  1° gennaio  dell'anno  successivo. Tali limiti possono
          superare quelli massimi di cui al comma 1.
                 3-bis.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2005, la misura
          delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  aggiornata ai
          sensi  del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita'
          di  euro,  per  eccesso  se  la frazione decimale e' pari o
          superiore  a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e'
          inferiore a detto limite".
             Note all'art. 1, comma 535:
                 -   La   legge   27 dicembre   2002,   n.  288  reca
          "Provvidenze  in  favore  dei  grandi invalidi" (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305).
             Note all'art. 1, comma 536:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge
          24 aprile  2003  n.  92  (Modifica  all'art.  4 della legge
          10 marzo  1955,  n.  96,  recante  provvidenze a favore dei
          perseguitati  politici  antifascisti  o razziali e dei loro
          familiari superstiti):
                 "Art. 1. - 1.
                 2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4,
          quarto  comma,  della  legge  10 marzo  1955,  n.  96, come
          sostituito  dal comma 1 del presente articolo, anche coloro
          che  abbiano  gia'  raggiunto  il  limite  di  eta'  per il
          collocamento   a   riposo   nel  periodo  compreso  tra  il
          1° gennaio  2003  e  la  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena
          di  decadenza,  apposita richiesta entro un mese dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
                 3.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno
          successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale".
                 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  1-quater  del
          decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni
          urgenti  per  garantire  la funzionalita' di taluni settori
          della  pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con
          modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186).
                 "Art.   1-quater  (Integrazione  delle  disposizioni
          sulla  prosecuzione  del  rapporto di lavoro dei dipendenti
          pubblici  oltre  i  limiti  di  eta'  per il collocamento a
          riposo).   -  1.  Al  comma  1  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  503, sono aggiunti, in
          fine,  i  seguenti  periodi:  "E'  inoltre data facolta' ai
          dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e    successive   modificazioni,   con   esclusione   degli
          appartenenti  alla  carriera diplomatica e prefettizia, del
          personale  delle  Forze  armate e delle Forze di polizia ad
          ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale
          del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il
          trattenimento   in   servizio   fino   al   compimento  del
          settantesimo  anno  d'eta'.  In  tal  caso e' data facolta'
          all'amministrazione,  in  base  alle  proprie  esigenze, di
          accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla  particolare
          esperienza   professionale  acquisita  dal  richiedente  in
          determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
          andamento  dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
          materia  di  riduzione  programmata  del  personale  di cui
          all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          e  successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
          53   e  69,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350.  Le
          amministrazioni,  inoltre,  possono destinare il dipendente
          trattenuto  in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
          I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
          di  cui  al  secondo,  terzo  e quarto periodo del presente
          comma   non  danno  luogo  alla  corresponsione  di  alcuna
          ulteriore   tipologia   di   incentivi   al  posticipo  del
          pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
          e  non  rilevano  ai  fini  della  misura  del  trattamento
          pensionistico"".
             Note all'art. 1, comma 539:
                 -  Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 115
          (Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio
          1995,  n.  77  recante "Ordinamento finanziario e contabile
          degli enti locali":
                 "Art.  2.  -  Le  disposizioni di cui all'art. 71 si
          applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la
          seguente modalita':
                   a) anno  1996  per  i  comuni  con  popolazione da
          100.000   abitanti   in  poi,  con  esclusione  dei  comuni
          capoluogo  di  provincia  compresi nelle aree metropolitane
          previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                   b) anno  1997  comuni  con popolazione da 40.000 a
          99.999  abitanti  e comuni capoluogo di provincia esclusi a
          norma della lettera a);
                   c) anno  1998  comuni  con  popolazione da 5.000 a
          39.999 abitanti;
                   d) anno  1999  comuni  con popolazione inferiore a
          5.000 abitanti".
                 -  Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
          27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di
          finanza  locale), convertito con modificazioni, dalla legge
          20 dicembre 1995, n. 539:
                 "Art.  8  (Proroga termini in materia di ordinamento
          finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine
          per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del
          decreto  legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei
          modelli  relativi  all'ordinamento finanziario e contabile,
          e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente:
                   a) il  termine  previsto dall'art. 108 del decreto
          legislativo   n.   77   del   1995  per  l'adeguamento  dei
          regolamenti  di contabilita' degli enti locali e' prorogato
          al  30 giugno  1996.  In  caso di inadempienza il Ministero
          dell'interno  provvede  a  sospendere  il  pagamento  della
          seconda  rata  1996  dei  trasferimenti  ordinari agli enti
          locali;
                   b) il  riaccertamento dei residui attivi e passivi
          previsto  dal  comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
          n.  77  del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
          1996;
                   c) il   termine   del  31 dicembre  1995  previsto
          dall'art.  116  del decreto legislativo n. 77 del 1995, per
          il  completamento  degli inventari e la ricostruzione degli
          stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
                   d) le  disposizioni  relative  alla  struttura del
          bilancio  di previsione degli enti locali e quelle relative
          al  conto  economico,  al  conto del bilancio, al conto del
          patrimonio  e al conto del tesoriere si applicano a partire
          dall'esercizio  1997. Conseguentemente le scadenze previste
          per  l'applicazione della disciplina del conto economico di
          cui  al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
          del 1995 sono cosi' prorogate:
                   1)  anno  1997  per  i  comuni  con popolazione da
          100.000   abitanti   in  poi,  con  esclusione  dei  comuni
          capoluogo  di  provincia  compresi nelle aree metropolitane
          previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                   2)  anno  1998  per  i  comuni  con popolazione da
          40.000  a  99.999  abitanti e comuni capoluogo di provincia
          esclusi a norma del n. 1);
                   3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
          a 39.999 abitanti;
                   4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
          a 4.999 abitanti;
                   4-bis)  anno  2004  per  i  comuni con popolazione
          inferiore a 3.000 abitanti;
                   e) la   gradualita'   nell'ammortamento   di  beni
          patrimoniali  di  cui  al comma 1 dell'art. 117 del decreto
          legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
                   1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
                   2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
                   3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
                   4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
                   f) la  disciplina dei conti degli agenti contabili
          interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
          del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996".
             Note all'art. 1, comma 540:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della legge
          27 luglio 2002, n. 212:
                 "Art.  1  (Principi  generali). - 1. Le disposizioni
          della  presente  legge, in attuazione degli articoli 3, 23,
          53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali
          dell'ordinamento  tributario  e  possono  essere derogate o
          modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
                 2.  L'adozione  di  norme  interpretative in materia
          tributaria   puo'   essere   disposta   soltanto   in  casi
          eccezionali  e  con legge ordinaria, qualificando come tali
          le disposizioni di interpretazione autentica.
                 3.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  regolano  le
          materie  disciplinate  dalla  presente  legge in attuazione
          delle  disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono,  entro  un anno dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti
          alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
                 4.  Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare
          i  rispettivi  statuti e gli atti normativi da essi emanati
          ai principi dettati dalla presente legge.".
                 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del  Regio
          decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652:
                 "Art.  4.  -  Si  considerano come immobili urbani i
          fabbricati  e le costruzioni stabili di qualunque materiale
          costituite, diversi dai fabbricati rurali.
                 Sono  considerati come costruzioni stabili anche gli
          edifici  sospesi  o galleggianti, stabilmente assicurati al
          suolo.".
             Note all'art. 1, comma 541:
                 -  Si  riportano  i  commi  53,  54 e 55 dell'art. 3
          (Disposizioni  in materia di oneri sociali e di personale e
          per  il  funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
          della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)":
                 "53.  - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui
          agli  articoli 1,  comma  2,  e  70,  comma  4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  ivi  comprese  le  Forze armate, i Corpi di
          polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
          divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
          indeterminato,  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale
          relative  a  figure  professionali  non  fungibili  la  cui
          consistenza  organica non sia superiore all'unita', nonche'
          quelle  relative  alle  categorie  protette.  Per  le Forze
          armate,  i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco  sono  fatte salve le assunzioni autorizzate per
          l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in
          vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la
          professionalizzazione  delle Forze armate di cui al decreto
          legislativo   8 maggio   2001,   n.   215,   e   successive
          modificazioni,  nel limite degli oneri indicati dalla legge
          14 novembre  2000,  n.  331. Fermo restando quanto previsto
          dall'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449, e
          successive  modificazioni, sono consentite le assunzioni di
          ricercatori  delle  universita' e degli enti ed istituzioni
          di  ricerca  che siano risultati vincitori di concorso alla
          data  del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
          applicarsi,  in  ogni  caso,  i  limiti  di  spesa  per  il
          personale   di  cui  all'art.  51,  comma  4,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          uno    specifico    fondo.   Con   decreti   del   Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con  il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede
          al  trasferimento  alle  singole  universita' ed enti delle
          occorrenti  risorse  finanziarie.  Per  le  amministrazioni
          dello  Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
          enti  pubblici  non economici, le universita' e gli enti di
          ricerca  sono  fatte  salve  le  assunzioni autorizzate con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 luglio 2003,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 198 del 27 agosto
          2003,  e  non  ancora  effettuate  alla  data di entrata in
          vigore  della  presente legge. Per le autonomie regionali e
          locali  e  gli  enti  del Servizio sanitario nazionale sono
          fatte  salve  le  assunzioni  previste  e autorizzate con i
          decreti   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          12 settembre  2003,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
          239  del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data
          di  entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
          di  cui  al presente comma si applicano all'Amministrazione
          autonoma   dei   Monopoli   di   Stato,   anche   ai   fini
          dell'assorbimento   di   personale   delle  amministrazioni
          pubbliche  in  base  a  procedure  di mobilita', nel limite
          complessivo di 200 unita'.
                 54.  In  deroga  al  divieto di cui al comma 53, per
          effettive,  motivate e indilazionabili esigenze di servizio
          e  previo  esperimento  delle  procedure  di  mobilita', da
          effettuare  secondo  le  vigenti disposizioni legislative e
          contrattuali,  le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  le  agenzie,  gli enti pubblici non
          economici,  le  universita', gli enti di ricerca e gli enti
          di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto legislativo
          30 marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
          procedere  ad  assunzioni  nel  limite di un contingente di
          personale  complessivamente  corrispondente  ad  una  spesa
          annua  lorda  a  regime  pari a 280 milioni di euro. A tale
          fine  e'  costituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione  della spesa del Ministero dell'economia e delle
          finanze  con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per
          l'anno  2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2005.
                 55.  Le  deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate
          secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
          Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
          mediante   la  compilazione  di  apposito  modello  recante
          criteri   e  parametri  individuati  dalla  Presidenza  del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze.
          Nell'ambito   delle   procedure   di  autorizzazione  delle
          assunzioni  e' prioritariamente considerata l'immissione in
          servizio  degli  addetti  a compiti connessi alla sicurezza
          pubblica,  al  rispetto  degli impegni internazionali, alla
          difesa   nazionale,   al  soccorso  tecnico  urgente,  alla
          prevenzione   e  vigilanza  antincendi  e  alla  protezione
          civile,   alla   tutela   ambientale   e   alla   vigilanza
          antibracconaggio,  al  settore della giustizia, alla tutela
          del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
          alla  tutela  dei  beni culturali, nonche' dei vincitori di
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 2003, dei
          vincitori   di   concorso  per  ricercatore  universitario,
          ricercatore,   primo  ricercatore,  dirigente  di  ricerca,
          tecnologo,  primo  tecnologo  e dirigente tecnologo e degli
          idonei   nelle   procedure  di  valutazione  comparativa  a
          professore  universitario.  Sono  altresi' prioritariamente
          valutate  le esigenze di reclutamento di personale da parte
          dell'amministrazione  civile  del Ministero dell'interno in
          correlazione    all'effettiva    restituzione   a   compiti
          direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia
          di    Stato   e   dell'amministrazione   penitenziaria   in
          correlazione    all'effettiva    restituzione   a   compiti
          direttamente  operativi  di  personale del Corpo di polizia
          penitenziaria".
             Note all'art. 1, comma 542:
                 -   Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          2 settembre  1997,  n.  332 reca "Regolamento recante norme
          per  l'immissione  dei  volontari  delle Forze armate nelle
          carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei
          Vigili  del  fuoco  e  del Corpo militare della Croce rossa
          italiana".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 della legge
          23 agosto  2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del
          servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
          truppa  in  ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
          il conseguente coordinamento con la normativa di settore":
                 "Art.  16  (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli
          normativi previsti in materia di assunzioni del personale e
          fatte  salve  le riserve del 10 per cento dei posti, di cui
          all'art.  13,  comma  4,  del  decreto legislativo 5 aprile
          2002,  n.  77,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2006 e fino al
          31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18,
          comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per
          il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle
          Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile e militare e del
          Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente
          a  concorso,  determinati  sulla base di una programmazione
          quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna
          delle  amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il
          30 settembre  al  Ministero della difesa, sono riservati ai
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale,  di  cui  al  capo  II  della  presente  legge, in
          servizio  o  in congedo, in possesso dei requisiti previsti
          dai  rispettivi  ordinamenti  per  l'accesso  alle predette
          carriere.
                 2.  Nello stesso anno puo' essere presentata domanda
          di   partecipazione   al   concorso   per  una  sola  delle
          amministrazioni di cui al comma 1.
                 3.  Le  procedure  di  selezione sono determinate da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  difesa,  e si concludono con la formazione
          delle   graduatorie   di  merito.  Nella  formazione  delle
          graduatorie  le amministrazioni tengono conto, quali titoli
          di  merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
          caratterizzazioni   riferite   a   contenuti,   funzioni  e
          attivita'  affini a quelli propri della carriera per cui e'
          stata    fatta    domanda    di   accesso   nonche'   delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale,  considerati  utili.  L'attuazione  delle predette
          procedure   e'   di   esclusiva  competenza  delle  singole
          amministrazioni interessate.
                 4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei  e utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
                   a) una   parte   e'   immessa  direttamente  nelle
          carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure percentuali:
                     1)  30  per  cento  per  il  ruolo  appuntati  e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
                     2)  30  per  cento  per  il  ruolo  appuntati  e
          finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
                     3)  55  per  cento  per  il ruolo degli agenti e
          assistenti della Polizia di Stato;
                     4)  55  per  cento  per  il ruolo degli agenti e
          degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
                     5)  40  per  cento  per  il ruolo degli agenti e
          degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
                   b) la  restante parte viene immessa nelle carriere
          iniziali  di  cui  al  comma 1 dopo avere prestato servizio
          nelle  Forze  armate  in  qualita'  di  volontario in ferma
          prefissata  quadriennale,  nel  numero  corrispondente alle
          seguenti misure percentuali:
                     1)  70  per  cento  per  il  ruolo  appuntati  e
          carabinieri dell'Arma dei carabinieri;
                     2)  70  per  cento  per  il  ruolo  appuntati  e
          finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
                     3)  45  per  cento  per  il ruolo degli agenti e
          assistenti della Polizia di Stato;
                     4)  45  per  cento  per  il ruolo degli agenti e
          degli assistenti del Corpo forestale dello stato;
                     5)  60  per  cento  per  il ruolo degli agenti e
          degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
                     6)  100  per  cento  per il Corpo militare della
          Croce Rossa.
                 5.   Per   le  immissioni  di  cui  al  comma  4,  i
          concorrenti  di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
          devono   avere   completato,   rispettivamente,   la  ferma
          prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale.
                 6.  I  criteri  e  le modalita' per l'ammissione dei
          concorrenti  di  cui  al  comma  4,  lettera b), alla ferma
          prefissata  quadriennale,  la  relativa ripartizione tra le
          singole  Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
          stabiliti  con decreto del Ministro della difesa sulla base
          delle  esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
          tenuto   conto   dell'ordine   delle  graduatorie  e  delle
          preferenze espresse dai candidati.
                 7.  In  relazione all'andamento dei reclutamenti dei
          volontari   in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,  a
          decorrere  dall'anno  2010 il numero dei posti riservati ai
          volontari  di  cui  al  comma  1 e' rideterminato in misura
          percentuale  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          ministri,   su  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  i  Ministri interessati, previa delibera del
          Consiglio  dei  ministri.  Con  le  medesime modalita' sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al  comma  4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
          alla  Camera  dei deputati ed al Senato della Repubblica al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte    delle    competenti    Commissioni    parlamentari
          permanenti".
             Note all'art. 1, comma 543:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del decreto
          legislativo  12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
          della  legge  6 marzo  1992, n. 216, in materia di riordino
          dei  ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
          dell'Arma  dei  carabinieri., e successive modificazioni) e
          successive modificazioni:
                 "Art.  8  (Riammissione  in  servizio). - 1. Possono
          aspirare   alla  riammissione  in  servizio  nell'Arma  dei
          carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge:
                   a) i  marescialli dei carabinieri ed i carabinieri
          effettivi   in   congedo   che   non  abbiano  superato  il
          trentacinquesimo  anno  di  eta',  che  ne  siano  ritenuti
          meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui
          all'art. 5;
                   b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre
          un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta'
          e  siano  in possesso degli altri requisiti di cui all'art.
          5.
                 2.  Ai  fini  del  transito in servizio permanente e
          della progressione di carriera non e' computato il servizio
          svolto   anteriormente   alla  riammissione  nell'Arma  dei
          carabinieri.
                 3.   I   riammessi   debbono   vincolarsi   a  ferma
          quadriennale e sono incorporati col proprio grado.
                 4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano   al  personale  comunque  cessato  dal  servizio
          permanente".
                 -  Per  il  decreto  del Presidente della Repubblica
          2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542.
                 -  Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge
          23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542.
             Nota all'art. 1, comma 544:
                 -  Il  Regolamento  (CE)  n.  491/2004 e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo
          2004.
             Note all'art. 1, comma 547:
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 52
          (Interventi  vari)  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448
          recante   "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2002)":
                 "7.  Per  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
          autorizzata  la spesa di venti milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2002,  2003  e  2004, al fine di fronteggiare,
          mediante   adeguate   misure   ed   opportuni  presidi  sul
          territorio,    anche    in    relazione   alla   situazione
          internazionale,  i  rischi  non  convenzionali derivanti da
          eventuali  atti  criminosi compiuti in danno di persone e o
          beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche".
             Nota all'art. 1, comma 548:
                 -  Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art.
          3  (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale
          e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
          della  legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)":
                 "151.   Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  fondo  da ripartire per le
          esigenze    correnti    di    funzionamento   dei   servizi
          dell'Amministrazione,   con   una  dotazione,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  di  100  milioni di euro. Con decreti del
          Ministro  dell'interno,  da  comunicare, anche con evidenze
          informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
          si  provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra le unita'
          previsionali  di  base  interessate  del  medesimo stato di
          previsione.
                 152.   Per   le   esigenze   infrastrutturali  e  di
          investimento  delle  Forze  dell'ordine,  e' autorizzata la
          spesa  di  125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in
          un   fondo   dello   stato   di  previsione  del  Ministero
          dell'interno,  da ripartire nel corso della gestione tra le
          unita'  previsionali  di  base  interessate con decreto del
          Ministro  dell'interno,  da  comunicare, anche con evidenze
          informatiche,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          tramite  l'Ufficio  centrale  del  bilancio,  nonche'  alle
          competenti   Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei
          conti".
             Nota all'art. 1, comma 550:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26 della legge
          11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
          pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge:
                 "Art.  26  (Disciplina economica dell'esecuzione dei
          lavori  pubblici).  - 1. In caso di ritardo nella emissione
          dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
          agli   acconti,  rispetto  alle  condizioni  e  ai  termini
          stabiliti  dal capitolato speciale, che non devono comunque
          superare  quelli  fissati dal capitolato generale, spettano
          all'esecutore  dei lavori gli interessi, legali e moratori,
          questi   ultimi  nella  misura  accertata  annualmente  con
          decreto  del  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  ferma  restando  la  sua  facolta', trascorsi i
          termini  di  cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle
          rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
          emesso  il  certificato  o il titolo di spesa, raggiunga il
          quarto  dell'importo  netto contrattuale, di agire ai sensi
          dell'art.   1460   del   codice   civile,   ovvero,  previa
          costituzione   in  mora  dell'Amministrazione  e  trascorsi
          sessanta  giorni  dalla  data della costituzione stessa, di
          promuovere  il  giudizio  arbitrale per la dichiarazione di
          risoluzione del contratto.
                 2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
          abrogato.
                 3.    Per   i   lavori   pubblici   affidati   dalle
          amministrazioni   aggiudicatrici   e   dagli   altri   enti
          aggiudicatori  o realizzatori non e' ammesso procedere alla
          revisione  dei  prezzi  e  non  si  applica  il primo comma
          dell'art. 1664 del codice civile.
                 4.  Per  i  lavori  di  cui al comma 3 si applica il
          prezzo  chiuso,  consistente nel prezzo dei lavori al netto
          del   ribasso  d'asta,  aumentato  di  una  percentuale  da
          applicarsi,  nel  caso in cui la differenza tra il tasso di
          inflazione  reale  e  il  tasso  di  inflazione programmato
          nell'anno   precedente   sia  superiore  al  2  per  cento,
          all'importo  dei  lavori  ancora  da eseguire per ogni anno
          intero  previsto  per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
          percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori
          pubblici  da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
          misura  eccedente  la predetta percentuale del 2 per cento.
          In  sede  di  prima  applicazione  della presente legge, il
          decreto  e'  emanato  entro  quindici  giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge stessa.
                 4-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto dal comma 3,
          qualora  il prezzo di singoli materiali da costruzione, per
          effetto  di  circostanze eccezionali, subisca variazioni in
          aumento  o  in  diminuzione,  superiori  al  10  per  cento
          rispetto   al   prezzo   rilevato   dal   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei trasporti nell'anno di presentazione
          dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa
          luogo  a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
          percentuale  eccedente  il  10 per cento e nel limite delle
          risorse di cui al comma 4-sexies.
                 4-ter. La compensazione e' determinata applicando la
          percentuale  di  variazione  che  eccede il 10 per cento al
          prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
          lavorazioni  contabilizzate  nell'anno solare precedente al
          decreto  di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate
          dal direttore dei lavori.
                 4-quater.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei
          trasporti,  entro  il 30 giugno di ogni anno, a partire dal
          30  giugno  2005,  rileva con proprio decreto le variazioni
          percentuali  annuali  dei  singoli  prezzi dei materiali da
          costruzione piu' significativi.
                 4-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi 4-bis,
          4-ter   e  4-quater  si  applicano  ai  lavori  eseguiti  e
          contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il
          primo  decreto  di  cui  al  comma  4-quater rileva anche i
          prezzi  dei  materiali  da  costruzione  piu' significativi
          rilevati  dal  Ministero  per  l'anno  2003.  Per  i lavori
          aggiudicati  sulla  base di offerte anteriori al 1° gennaio
          2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per
          l'anno 2003.
                 4-sexies.  Per le finalita' di cui al comma 4-bis si
          possono  utilizzare  le somme appositamente accantonate per
          imprevisti,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza
          pubblica,  nel  quadro  economico  di  ogni  intervento, in
          misura   non   inferiore   all'1   per   cento  del  totale
          dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli
          impegni  contrattuali  gia'  assunti,  nonche' le eventuali
          ulteriori  somme  a  disposizione della stazione appaltante
          per   lo   stesso  intervento  nei  limiti  della  relativa
          autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate
          le  somme  derivanti  da ribassi d'asta, qualora non ne sia
          prevista  una  diversa  destinazione sulla base delle norme
          vigenti,  nonche'  le  somme  disponibili relative ad altri
          interventi    ultimati    di    competenza   dei   soggetti
          aggiudicatori  nei  limiti della residua spesa autorizzata;
          l'utilizzo  di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE,
          qualora  gli  interventi  siano  stati  finanziati dal CIPE
          stesso.
                 4-septies.  Le  amministrazioni  aggiudicatici e gli
          altri  enti  aggiudicatori  o  realizzatori  provvedono  ad
          aggiornare  annualmente  i propri prezzari, con particolare
          riferimento  alle  voci di elenco correlate a quei prodotti
          destinati  alle  costruzioni,  che  siano  stati soggetti a
          significative  variazioni  di  prezzo  legate a particolari
          condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in
          vigore  della  presente disposizione, i prezzari cessano di
          avere  validita'  il  31 dicembre  di  ogni  anno e possono
          essere   transitoriamente   utilizzati  fino  al  30 giugno
          dell'anno  successivo  per i progetti a base di gara la cui
          approvazione  sia  intervenuta  entro tale data. In caso di
          inadempienza  da  parte  dei  predetti soggetti, i prezzari
          possono  essere  aggiornati  dalle competenti articolazioni
          territoriali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti di concerto con le regioni interessate.
                 5.  Le  disposizioni  di  cui alla legge 21 febbraio
          1991,  n.  52,  sono  estese  ai crediti verso le pubbliche
          amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori
          pubblici,  di concessione di lavori pubblici e da contratti
          di  progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori
          pubblici.
                 6.  I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici
          sono  soggetti  a  penali  per il ritardato adempimento dei
          loro  obblighi  contrattuali.  L'entita'  delle penali e le
          modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento".
             Nota all'art. 1, comma 551:
                 - La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche
          al  sistema  penale"(Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 novembre 1981, n. 329, S.O.).
             Nota all'art. 1, comma 552:
                 -  Il  decreto-legge  7 febbraio 2002, n. 7 recante:
          "Misure  urgenti  per  garantire  la  sicurezza del sistema
          elettrico  nazionale"(Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          9 febbraio  2002,  n. 34) e' stato convertito in legge, con
          modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55.
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 23-bis della legge
          6 dicembre   1971,   n.  1034  (Istituzione  dei  tribunali
          amministrativi regionali):
                 "Art.  23-bis.  -  1.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  art. si applicano nei giudizi davanti agli organi
          di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
                   a) i   provvedimenti   relativi   a  procedure  di
          affidamento  di  incarichi  di progettazione e di attivita'
          tecnico-amministrative ad esse connesse;
                   b) i  provvedimenti  relativi  alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
          pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
          gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
          quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
          espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
                   c) i  provvedimenti  relativi  alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
          pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
          atti di esclusione dei concorrenti;
                   d) i   provvedimenti   adottati   dalle  autorita'
          amministrative indipendenti;
                   e) i  provvedimenti  relativi  alle  procedure  di
          privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
          pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
          modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
          istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
          1990, n. 142;
                   f) i  provvedimenti  di  nomina,  adottati  previa
          delibera  del  Consiglio  dei ministri ai sensi della legge
          23 agosto 1988, n. 400;
                   g) i  provvedimenti  di  scioglimento  degli  enti
          locali  e  quelli  connessi  concernenti la formazione e il
          funzionamento degli organi.
                 2.  I termini processuali previsti sono ridotti alla
          meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
                 3.  Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma,
          il    tribunale   amministrativo   regionale   chiamato   a
          pronunciarsi   sulla   domanda   cautelare,   accertata  la
          completezza    del    contraddittorio    ovvero    disposta
          l'integrazione  dello  stesso  ai  sensi  dell'art.  21, se
          ritiene   ad   un  primo  esame  che  il  ricorso  evidenzi
          l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un
          pregiudizio  grave  e  irreparabile, fissa con ordinanza la
          data   di   discussione   nel  merito  alla  prima  udienza
          successiva  al  termine  di  trenta  giorni  dalla  data di
          deposito  dell'ordinanza.  In  caso di rigetto dell'istanza
          cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
          ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
          grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
          amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
          merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
          decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
          della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
          ne da' avviso alle parti.
                 4.  Nel  giudizio di cui al comma 3 le parti possono
          depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
          dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
          medesimo   comma  e  possono  depositare  memorie  entro  i
          successivi dieci giorni.
                 5.  Con  le  ordinanze di cui al comma 3, in caso di
          estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
          regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
          opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
          sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
          buon esito del ricorso.
                 6.  Nei  giudizi  di  cui al comma 1, il dispositivo
          della  sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
          dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
                 7.  Il  termine  per  la  proposizione  dell'appello
          avverso  la sentenza del tribunale amministrativo regionale
          pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
          giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
          pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
          ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
          proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione  del  dispositivo, con riserva dei motivi, da
          proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
          centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
          della sentenza.
                 8.  Le  disposizioni  del presente art. si applicano
          anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
          sospensione della sentenza appellata".
             Nota all'art. 1, comma 554:
                 -  Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari esteri) e
          successive modificazioni:
                 "Art.   168  (Esperti).  -  L'Amministrazione  degli
          affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
          rappresentanze  diplomatiche  e negli uffici consolari, per
          l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare  competenza  tecnica  e  ai  quali non si possa
          sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
          personale  dello  Stato  o  di Enti pubblici appartenenti a
          carriere direttive o di uguale rango.
                 Qualora  per  speciali  esigenze  anche di carattere
          tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
          presso  uffici  all'estero  ad esperti tratti dal personale
          dello  Stato  e  da  Enti pubblici, l'Amministrazione degli
          affari  esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
          un  massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica
          Amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie  connesse  con  le funzioni del posto che esse sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
          i   trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere  di
          costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3.  L'incarico  non crea aspettativa di impiego stabile ne'
          da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
          alcun genere.
                 L'esperto  inviato  in  servizio  presso  un ufficio
          all'estero,  a  norma dei precedenti commi, occupa un posto
          espressamente    istituito,   sentito   il   consiglio   di
          amministrazione,   ai  sensi  dell'art.  32,  nell'organico
          dell'ufficio  stesso,  in corrispondenza, anche ai fini del
          trattamento  economico,  a  quello di primo segretario o di
          consigliere  o  di primo consigliere, nel limite massimo di
          otto  posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
          in  loco  la  qualifica  di  addetto  per il settore di sua
          competenza.  Per  gli  esperti  in  servizio  all'estero si
          osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
          e   170   in   quanto   applicabili,  dell'art.  148  e  le
          disposizioni della parte terza per essi previste.
                 Resta  fermo  il  posto  corrispondente  ai fini del
          trattamento   economico  a  quello  di  primo  consigliere,
          attualmente  ricoperto  dai  singoli  interessati,  sino al
          termine  definitivo  del loro incarico, nonche' il posto di
          pari  livello  gia'  istituito per gli esperti regionali di
          cui  all'art.  58  della  legge  6 febbraio  1996, n. 52, e
          successive modificazioni.
                 Gli  incarichi  di  cui  al  presente  articolo sono
          conferiti  con  decreto del Ministro per gli affari esteri,
          sentito  il  Consiglio di amministrazione del Ministero, di
          concerto  con il Ministro per il tesoro e, per il personale
          di  altre  Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
          Ministro   competente   o  vigilante.  Gli  incarichi  sono
          biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
          incarichi  purche',  nel  complesso,  non superino gli otto
          anni.  Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
          giudizio del Ministro per gli affari esteri.
                 Gli  esperti  tratti  dal personale dello Stato sono
          collocati   fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti.
                 Gli   esperti  tratti  dal  personale  dello  Stato,
          inviati  ad occupare un posto di organico in rappresentanze
          permanenti  presso  Organismi  internazionali,  non possono
          superare  il  numero  di  cinquantuno,  comprese le quattro
          unita'   fissate   dall'art.   58,  comma  2,  della  legge
          6 febbraio  1996,  n.  52,  e  successive modificazioni. Il
          Ministro  per  gli  affari  esteri  puo'  chiedere  che  il
          Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale metta a
          disposizione  dell'Amministrazione degli affari esteri fino
          a  dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
          non  inferiore  a  direttore  di  sezione  o equiparato, in
          posizione  di  fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
          sensi del presente articolo.
                 Gli   esperti  che  l'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare a norma del presente articolo, nei
          limiti  delle  risorse finanziarie disponibili, non possono
          complessivamente  superare  il numero di novantadue, di cui
          quattro  da  destinare  a  posti  di  addetto agricolo, con
          esclusione  delle unita' riservate da speciali disposizioni
          di  legge  all'espletamento di particolari compiti relativi
          alla   tutela   dell'ordine   pubblico  e  della  sicurezza
          nazionale   nonche'   al   contrasto   della   criminalita'
          organizzata  e  delle  violazioni  in  materia  economica e
          finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
          europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo
          2001, n. 68.
                 Le  disposizioni  del presente art. non si applicano
          al  personale  comandato  o collocato fuori ruolo presso il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni  ne'  a  quello inviato all'estero in missione
          temporanea".
             Nota all'art. 1, comma 556:
                 -  Per  l'art.  168 del decreto del Presidente della
          Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554.
             Nota all'art. 1, comma 558:
                 -  Si  riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del
          d.P.R.   6   giugno   2001,   n.  380  (testo  unico  delle
          disposizioni   legislative   e   regolamentari  in  materia
          edilizia), come modificato dalla presente legge:
                 "7.  Ultimato  l'intervento,  il  progettista  o  un
          tecnico  abilitato  rilascia  un  certificato  di  collaudo
          finale,  che  va  presentato  allo  sportello unico, con il
          quale  si  attesta  la  conformita'  dell'opera al progetto
          presentato   con   la   denuncia   di   inizio   attivita'.
          Contestualmente     presenta     ricevuta     dell'avvenuta
          presentazione  della  variazione catastale conseguente alle
          opere  realizzate  ovvero  dichiarazione  che le stesse non
          hanno  comportato modificazioni del classamento. In assenza
          di  tale  documentazione  si  applica  la  sanzione  di cui
          all'art. 37, comma 5."
             Nota all'art. 1, comma 559:
                 -  Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge
          13 marzo  1988,  n. 69 (Norme in materia previdenziale, per
          il  miglioramento  delle  gestioni  degli  enti portuali ed
          altre  disposizioni urgenti), convertito con modificazioni,
          dalla legge 13 maggio 1998, n. 153:
                 "Art.  2.  -  1.  Per  i  lavoratori  dipendenti,  i
          titolari  delle  pensioni  e  delle  prestazioni economiche
          previdenziali  derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori
          assistiti  dall'assicurazione  contro  la  tubercolosi,  il
          personale   statale   in   attivita'   di  servizio  ed  in
          quiescenza,  i  dipendenti e pensionati degli enti pubblici
          anche  non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in
          corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di
          aggiunta  di  famiglia,  ogni altro trattamento di famiglia
          comunque  denominato  e la maggiorazione di cui all'art. 5,
          decreto-legge  29 gennaio  1983,  n.  17,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di
          essere  corrisposti  e  sono  sostituiti,  ove ricorrano le
          condizioni   previste   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
                 2.  L'assegno  compete  in  misura  differenziata in
          rapporto  al numero dei componenti ed al reddito del nucleo
          familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto.
          I  livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati
          di   lire   dieci   milioni  per  i  nuclei  familiari  che
          comprendono  soggetti che si trovino, a causa di infermita'
          o  difetto  fisico  o  mentale,  nell'assoluta e permanente
          impossibilita'  di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero,
          se   minorenni,   che  abbiano  difficolta'  persistenti  a
          svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I
          medesimi  livelli  di  reddito  sono  aumentati di lire due
          milioni  se  i  soggetti  di  cui  al comma 1 si trovano in
          condizioni  di  vedovo  o  vedova, divorziato o divorziata,
          separato  o  separata  legalmente,  celibe  o  nubile.  Con
          effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di
          cui  al  comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo
          mensile  dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000
          per ogni figlio, con esclusione del primo.
                 3.   Si  osservano,  per  quanto  non  previsto  dal
          presente  art.,  le  norme  contenute nel testo unico sugli
          assegni  familiari,  approvato  con  decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 maggio  1955,  n.  797,  e successive
          modificazioni   e   integrazioni,   nonche'  le  norme  che
          disciplinano  nell'ambito  dei  rispettivi  ordinamenti  le
          materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro
          trattamento di famiglia comunque denominato.
                 4.  La  cessazione  dal  diritto  ai  trattamenti di
          famiglia    comunque    denominati,   per   effetto   delle
          disposizioni   del   presente   decreto,  non  comporta  la
          cessazione  di  altri  diritti  e benefici dipendenti dalla
          vivenza a carico e/o ad essa connessi.
                 5.  Sono  fatti  salvi gli aumenti per situazioni di
          famiglia  spettanti  al personale in servizio all'estero ai
          sensi  degli  articoli 157,  162  e  173  del  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche'
          dell'art.  12,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1967,  n.  215, e degli articoli 26 e 27, legge
          25 agosto 1982, n. 604.
                 6.  Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con
          esclusione   del   coniuge   legalmente  ed  effettivamente
          separato,  e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38
          del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
          n.  818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza
          limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o
          difetto   fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo lavoro. Del
          nucleo  familiare possono far parte, alle stesse condizioni
          previste  per  i  figli ed equiparati, anche i fratelli, le
          sorelle  ed  i  nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti
          ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di
          infermita'  o  difetto  fisico  o  mentale, nell'assoluta e
          permanente  impossibilita'  di  dedicarsi  ad  un  proficuo
          lavoro,  nel  caso  in  cui essi siano orfani di entrambi i
          genitori  e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai
          superstiti.
                 6-bis.  Non  fanno parte del nucleo familiare di cui
          al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino
          straniero che non abbiano la residenza nel territorio della
          Repubblica,  salvo  che  dallo Stato di cui lo straniero e'
          cittadino  sia riservato un trattamento di reciprocita' nei
          confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata
          convenzione  internazionale  in  materia  di trattamenti di
          famiglia.  L'accertamento  degli  Stati  nei  quali vige il
          principio  di  reciprocita'  e' effettuato dal Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentito il Ministro
          degli affari esteri.
                 7.  Le variazioni del nucleo familiare devono essere
          comunicate  al  soggetto  tenuto  a corrispondere l'assegno
          entro trenta giorni dal loro verificarsi.
                 8.  Il  nucleo familiare puo' essere composto di una
          sola  persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai
          superstiti  da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore
          a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o
          difetto   fisico  o  mentale,  nell'assoluta  e  permanente
          impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
                 8-bis.  Per  lo  stesso  nucleo  familiare  non puo'
          essere  concesso  piu'  di  un assegno. Per i componenti il
          nucleo  familiare  cui  l'assegno e' corrisposto, l'assegno
          stesso  non  e'  compatibile  con  altro  assegno o diverso
          trattamento di famiglia a chiunque spettante.
                 9.  Il  reddito  del  nucleo familiare e' costituito
          dall'ammontare   dei  redditi  complessivi,  assoggettabili
          all'Irpef,  conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare
          precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
          corresponsione  dell'assegno  fino  al  30 giugno dell'anno
          successivo.  Per  la  corresponsione dell'assegno nel primo
          semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito
          conseguito  nell'anno  solare  1986.  Alla  formazione  del
          reddito  concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura,
          ivi  compresi  quelli esenti da imposte e quelli soggetti a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  di  imposta  o ad imposta
          sostitutiva  se  superiori a L. 2.000.000. Non si computano
          nel   reddito  i  trattamenti  di  fine  rapporto  comunque
          denominati  e  le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,
          nonche'   l'assegno   previsto   dal   presente   articolo.
          L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con
          dichiarazione,  la  cui  sottoscrizione  non e' soggetta ad
          autenticazione,  alla quale si applicano le disposizioni di
          cui  all'art.  26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente
          al   quale  e'  resa  la  dichiarazione  deve  trasmetterne
          immediatamente   copia   al   comune   di   residenza   del
          dichiarante.
                 10.  L'assegno non spetta se la somma dei redditi da
          lavoro  dipendente,  da  pensione  o  da  altra prestazione
          previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al
          70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
                 11.   L'assegno  non  concorre  a  formare  la  base
          imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
                 12.  I  livelli  di  reddito  previsti nella tabella
          allegata  al  presente  decreto  e  le  loro  maggiorazioni
          stabilite   dal  comma  2  sono  rivalutati  annualmente  a
          decorrere  dall'anno  1989,  con  effetto  dal 1° luglio di
          ciascun  anno,  in  misura pari alla variazione percentuale
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          ed  impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno
          di   riferimento   dei   redditi   per   la  corresponsione
          dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
                 12-bis.  Per  i  lavoratori  autonomi  pensionati il
          rinvio  di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980,
          n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1980,  n.  440,  continua ad avere ad oggetto la disciplina
          sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
          797, e successive modificazioni e integrazioni.
                 13.  L'onere  derivante dalle disposizioni contenute
          nel  presente  articolo  e' valutato in lire 1.100 miliardi
          annui,  a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini  del  bilancio  triennale  1988-1990, al capitolo 6856
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno  finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
          accantonamento.
                 14.  Il  Ministero  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio".
             Note all'art. 1, comma 560:
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
                 "Art.   11-bis  (Fondi  speciali).  -  1.  La  legge
          finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
          speciali    destinati   alla   copertura   finanziaria   di
          provvedimenti  legislativi  che  si prevede siano approvati
          nel  corso  degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
          pluriennale  ed  in  particolare  di  quelli  correlati  al
          perseguimento    degli    obiettivi    del   documento   di
          programmazione  finanziaria  deliberato  dal Parlamento. In
          tabelle  allegate  alla  legge  finanziaria  sono indicate,
          distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
          capitale,  le  somme  destinate alla copertura dei predetti
          provvedimenti  legislativi  ripartiti  per  Ministeri e per
          programmi.  Nella  relazione  illustrativa  del  disegno di
          legge  finanziaria,  con  apposite  note,  sono  indicati i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
          programmi.  I  fondi speciali di cui al presente comma sono
          iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
          in  appositi  capitoli  la  cui  riduzione,  ai  fini della
          integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
          di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
          dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
                 2.  Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
          rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
          per  nuove  o  maggiori  spese  o  riduzioni  di  entrate e
          accantonamenti  di  segno negativo per riduzioni di spese o
          incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
          sono  collegati mediante apposizione della medesima lettera
          alfabetica,  ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
          o  parte  di  essi,  la cui utilizzazione resta subordinata
          all'entrata   in   vigore   del  provvedimento  legislativo
          relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
          e  comunque  nei limiti della minore spesa o delle maggiori
          entrate   da   essi   previsti   per  ciascuno  degli  anni
          considerati.  A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
          legislativi   relativi   ad  accantonamenti  negativi,  con
          decreto  del  Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
          riduzioni  di  spesa  o  incrementi di entrata sono portati
          rispettivamente  in  diminuzione  ai pertinenti capitoli di
          spesa   ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio  e
          correlativamente  assegnati  in  aumento alle dotazioni dei
          fondi di cui al comma 1.
                 3.  Gli  accantonamenti  di  segno  negativo possono
          essere  previsti  solo  nel  caso  in  cui i corrispondenti
          progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
                 4.  Le  quote  dei fondi di cui al presente articolo
          non  possono  essere utilizzate per destinazioni diverse da
          quelle  previste  nelle  relative  tabelle per la copertura
          finanziaria  di  provvedimenti  adottati ai sensi dell'art.
          77,  secondo  comma,  della  Costituzione,  salvo  che essi
          riguardino  spese  di  primo  intervento  per  fronteggiare
          calamita'  naturali  o improrogabili esigenze connesse alla
          tutela  della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
          economico-finanziaria.
                 5.  Le quote dei fondi speciali di parte corrente e,
          se  non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da
          un  ramo  del  Parlamento,  di quelli di parte capitale non
          utilizzate  entro  l'anno  cui si riferiscono costituiscono
          economie  di  bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
          obblighi  internazionali  ovvero ad obbligazioni risultanti
          dai  contratti  o  dai  provvedimenti  di  cui  al comma 3,
          lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
          per  il  primo  anno  resta valida anche dopo il termine di
          scadenza  dell'esercizio  a  cui  si  riferisce  purche' il
          provvedimento  risulti  presentato alle Camere entro l'anno
          ed  entri  in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
          successivo.  Le  economie di spesa da utilizzare a tal fine
          nell'esercizio   successivo  formano  oggetto  di  appositi
          elenchi  trasmessi  alle  Camere  a  cura  del Ministro del
          tesoro  entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
          al  conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
          le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
          relativi  provvedimenti  legislativi sono comunque iscritte
          nel  bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
          vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
          limiti   dei  saldi  previsti  dal  comma  3,  lettera  b),
          dell'art. 11".
                 -  La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme
          in  materia  di  bilancio  e  di  contabilita' dello Stato"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25 agosto 1988, n.
          199).
             Note all'art. 1, comma 562:
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 11
          (Legge  finanziaria)  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468
          recante  "Riforma  di alcune norme di contabilita' generale
          dello Stato in materia di bilancio":
                 "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                   a) il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                   b) le  variazioni delle aliquote, delle detrazioni
          e  degli  scaglioni,  le  altre  misure  che incidono sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                   c) la  determinazione, in apposita tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                   d) la  determinazione,  in apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                   e) la  determinazione,  in apposita tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                   g) gli   importi   dei   fondi  speciali  previsti
          dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                   h) l'importo  complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                   i) altre    regolazioni   meramente   quantitative
          rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                 i-bis)  norme  che  comportano  aumenti di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                 i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                 i-quater)  norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7".
                 - La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni
          in  materia  finanziaria  e  contabile"  (Pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151).
             Nota all'art. 1, comma 567:
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  46 della legge
          28 dicembre  2001,  n.  448  recante  "Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)":
                 "Art.  46  (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di
          previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
          fondo  per  gli  investimenti per ogni comparto omogeneo di
          spesa   al   quale   confluiscono   i   nuovi  investimenti
          autorizzati,   con  autonoma  evidenziazione  contabile  in
          allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
                 2.  Con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  su  proposta  del Ministro competente, da emanare
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono individuate le disponibilita' di
          bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.
                 3.  A  decorrere  dall'anno  2003  il  fondo per gli
          investimenti  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
          rifinanziato  con la procedura di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
                 4.   In   apposito  allegato  al  disegno  di  legge
          finanziaria  sono analiticamente indicati le autorizzazioni
          di  spesa  e  gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
          dei fondi di cui al presente articolo.
                 5.  I  Ministri competenti presentano annualmente al
          Parlamento,  per  l'acquisizione  del parere da parte delle
          Commissioni  competenti,  una  relazione  nella quale viene
          individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
          fondo".
             Nota all'art. 1, comma 568:
                 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 11
          (Legge  finanziaria)  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468
          recante  "Riforma  di alcune norme di contabilita' generale
          dello Stato in materia di bilancio":
                 "5.  In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente".
             Nota all'art. 1, comma 571:
                 -  Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2004):
                 "3.  Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta'  contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre
          2003  dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".