Art. 1 -------------------------------------------------------------------- 1. Per l'anno 2005, il livello | massimo del saldo netto da | finanziare resta determinato in | termini di competenza in 50.000 | milioni di euro, al netto di | 7.494 milioni di euro per | regolazioni debitorie. Tenuto | conto delle operazioni di | rimborso di prestiti, il livello | massimo del ricorso al mercato | finanziario di cui all'articolo | 11 della legge 5 agosto 1978, n. | 468, e successive modificazioni, | ivi compreso l'indebitamento | all'estero per un importo | complessivo non superiore a 2.000| milioni di euro relativo ad | interventi non considerati nel | bilancio di previsione per il | 2005, resta fissato, in termini | di competenza, in 245.000 milioni| di euro per l'anno finanziario | 2005. |Risultati differenziali -------------------------------------------------------------------- 2. Per gli anni 2006 e 2007 il | livello massimo del saldo netto | da finanziare del bilancio | pluriennale a legislazione | vigente, tenuto conto degli | effetti della presente legge, e' | determinato, rispettivamente, in | 41.000 milioni di euro ed in | 24.500 milioni di euro, al netto | di 3.572 milioni di euro per | l'anno 2006 e 3.176 milioni di | euro per l'anno 2007, per le | regolazioni debitorie; il livello| massimo del ricorso al mercato e'| determinato, rispettivamente, in | 235.000 milioni di euro ed in | 210.000 milioni di euro. Per il | bilancio programmatico degli anni| 2006 e 2007, il livello massimo | del saldo netto da finanziare e' | determinato, rispettivamente, in | 43.000 milioni di euro ed in | 39.000 milioni di euro ed il | livello massimo del ricorso al | mercato e' determinato, | rispettivamente, in 281.000 | milioni di euro ed in 246.000 |Livello massimo del saldo netto milioni di euro. |da finanziare -------------------------------------------------------------------- 3. I livelli del ricorso al | mercato di cui ai commi 1 e 2 si | intendono al netto delle | operazioni effettuate al fine di | rimborsare prima della scadenza o| ristrutturare passivita' | preesistenti con ammortamento a | carico dello Stato. |Livelli del ricorso al mercato -------------------------------------------------------------------- 4. Per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007, le maggiori entrate | rispetto alle previsioni | derivanti dalla normativa vigente| sono interamente utilizzate per | la riduzione del saldo netto da | finanziare, salvo che si tratti | di assicurare la copertura | finanziaria di interventi urgenti| ed imprevisti necessari per | fronteggiare calamita' naturali, | improrogabili esigenze connesse | con la tutela della sicurezza del| Paese, situazioni di emergenza | economico-finanziaria ovvero | riduzioni della pressione fiscale| finalizzate al conseguimento | degli obiettivi indicati nel |Destinazione delle maggiori Documento di programmazione |entrate rispetto alle previsioni, economico-finanziaria. |a legislazione vigente -------------------------------------------------------------------- 5. Al fine di assicurare il | conseguimento degli obiettivi di | finanza pubblica stabiliti in | sede di Unione europea, indicati | nel Documento di programmazione | economico-finanziaria e nelle | relative note di aggiornamento, | per il triennio 2005 - 2007 la | spesa complessiva delle | amministrazioni pubbliche | inserite nel conto economico | consolidato, individuate per | l'anno 2005 nell'elenco 1 | allegato alla presente legge e | per gli anni successivi | dall'Istituto nazionale di | statistica (ISTAT) con proprio | provvedimento pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per | cento rispetto alle | corrispondenti previsioni | aggiornate del precedente anno, | come risultanti dalla Relazione | previsionale e programmatica. | 6. Le disposizioni del comma 5 | non si applicano alle spese per | gli organi costituzionali, per il| Consiglio superiore della | Magistratura, per interessi sui | titoli di Stato, per prestazioni | sociali in denaro connesse a | diritti soggettivi e per | trasferimenti all'Unione europea | a titolo di risorse proprie. | 7. Le amministrazioni di cui al | comma 5, oltre ad applicare le | specifiche disposizioni di cui ai| commi successivi, adottano | comportamenti coerenti con quanto| previsto nel comma 5.5. Al fine | di assicurare il conseguimento | degli obiettivi di finanza | pubblica stabiliti in sede di | Unione europea, indicati nel | Documento di programmazione | economico-finanziaria e nelle | relative note di aggiornamento, | per il triennio 2005 - 2007 la | spesa complessiva delle | amministrazioni pubbliche | inserite nel conto economico | consolidato, individuate per | l'anno 2005 nell'elenco 1 | allegato alla presente legge e | per gli anni successivi | dall'Istituto nazionale di | statistica (ISTAT) con proprio | provvedimento pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale non oltre il | 31 luglio di ogni anno, non puo' | superare il limite del 2 per | cento rispetto alle | corrispondenti previsioni | aggiornate del precedente anno, | come risultanti dalla Relazione |Limite all'incremento delle spese previsionale e programmatica. |delle pubbliche amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 8. Al fine di assicurare il | concorso del bilancio dello Stato| al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per il | triennio 2005-2007 gli | stanziamenti iniziali di | competenza e di cassa delle spese| aventi impatto diretto sul conto | economico consolidato delle | pubbliche amministrazioni, tranne| quelli di cui al comma 6 nonche' | quelli connessi ad accordi | internazionali gia' ratificati, a| limiti di impegno gia' attivati e| a rate di ammortamento mutui, | possono essere incrementati entro| il limite del 2 per cento | rispetto alle corrispondenti | previsioni iniziali del | precedente esercizio ridotte ai | sensi del decreto-legge 12 luglio| 2004, n. 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | luglio 2004, n. 191, intendendosi| corrispondentemente rideterminate| le relative autorizzazioni di | spesa mediante rimodulazione nei | successivi esercizi. Le dotazioni| di competenza e di cassa del | bilancio dello Stato sono | conseguentemente ridotte secondo | quanto previsto nell'elenco 2 | allegato alla presente legge. Per| gli stanziamenti relativi ad | oneri di personale si fa | riferimento alla dinamica | tendenziale complessiva dei | relativi livelli di spesa. | -------------------------------------------------------------------- 9. Per il triennio 2005-2007, le | riassegnazioni di entrate e | l'utilizzo dei fondi di riserva | per spese obbligatorie e d'ordine| e per spese impreviste non | possono essere superiori a quelli| del precedente esercizio | incrementati del 2 per cento. Nei| casi di particolare necessita' e | urgenza, il predetto limite puo' | essere superato, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, su proposta del | Ministro dell'economia e delle | finanze, da comunicare alle | competenti Commissioni |Applicazione al bilancio dello parlamentari e alla Corte dei |Stato del criterio di incremento conti. |delle spese delle PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 10. Le dotazioni indicate nella | Tabella C allegata alla presente | legge sono rideterminate, nella | medesima Tabella, in coerenza con| i limiti di cui ai commi da 8 a |Rideterminazione dotazioni 14. |Tabella C -------------------------------------------------------------------- 11. Fermo quanto stabilito per | gli enti locali dal comma 42, la | spesa annua per studi ed | incarichi di consulenza conferiti| a soggetti estranei | all'amministrazione sostenuta per| ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007 dalle pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, esclusi le | universita', gli enti di ricerca | e gli organismi equiparati, non | deve essere superiore a quella | sostenuta nell'anno 2004. | L'affidamento di incarichi di | studio o di ricerca, ovvero di | consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione in materie e | per oggetti rientranti nelle | competenze della struttura | burocratica dell'ente, deve | essere adeguatamente motivato ed | e' possibile soltanto nei casi | previsti dalla legge ovvero | nell'ipotesi di eventi | straordinari. In ogni caso, | l'atto di affidamento di | incarichi e consulenze di cui al | secondo periodo deve essere | trasmesso alla Corte dei conti. | L'affidamento di incarichi in | assenza dei presupposti di cui al| presente comma costituisce |Limite alle spese per incarichi illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni responsabilita' erariale. |alla P.A. -------------------------------------------------------------------- 12. Per ciascuno degli anni 2005,| 2006 e 2007, le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, non possono | effettuare spese di ammontare | superiore rispettivamente al 90, | 80 e 70 per cento della spesa | sostenuta nell'anno 2004, come | rideterminata ai sensi del | decreto-legge 12 luglio 2004, n. | 168, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | luglio 2004, n. 191, per | l'acquisto, la manutenzione, il | noleggio e l'esercizio di | autovetture. Ai fini di cui al | primo periodo, le medesime | pubbliche amministrazioni sono | tenute a trasmettere, entro il 31| marzo 2005, al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato una | relazione da cui risulti la | consistenza dei mezzi di | trasporto a disposizione e la | loro destinazione. In caso di | mancata trasmissione della | relazione nei termini suddetti, | le pubbliche amministrazioni | inadempienti non possono | effettuare, relativamente alle | spese di cui al primo periodo, | pagamenti in misura superiore al | 50 per cento della spesa | complessiva sostenuta nell'anno |Riduzione spese P.A. per 2004. |autovetture. -------------------------------------------------------------------- 13. Sulla base di effettive, | motivate e documentate esigenze | delle amministrazioni competenti,| il Ministro dell'economia e delle| finanze puo', con proprio | decreto, stabilire che le | disposizioni di cui al primo | periodo del comma 12 non si | applicano alle spese sostenute da| specifiche amministrazioni. | Contestualmente alla loro | adozione, i decreti di cui al | primo periodo, corredati da | apposite relazioni, sono |Esclusione delle spese sostenute trasmessi alle Camere. |da specifiche amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 14. Entro il 30 giugno 2005, il | Ministro dell'economia e delle | finanze trasmette alle Camere una| relazione concernente lo stato di| attuazione degli interventi di | cui ai commi 12 e 13 in cui si | evidenzino i risultati conseguiti| in termini di riduzione della |Relazione del Ministro spesa. |dell'economia e delle finanze -------------------------------------------------------------------- 15. Per l'anno 2005, il concorso | al raggiungimento degli obiettivi| di cui ai commi da 5 a 7, per i | settori di intervento di cui alle| lettere a), b) e c) del presente | comma, e' garantito anche | mediante la limitazione dei | pagamenti a favore dei soggetti | beneficiari negli ammontari | indicati: | a) strumenti di intervento | finanziati con i fondi di cui | agli articoli 60 e 61 della legge| 27 dicembre 2002, n. 289, e | successive modificazioni: 6.550 | milioni di euro, ivi compresi gli| interventi di cui alle lettere b)| e c) del presente comma per | complessivi 1.850 milioni di | euro; | b) fondo investimenti-incentivi | alle imprese del Ministero delle | attivita' produttive: 2.750 | milioni di euro, ivi comprese le | risorse erogate dal Fondo | innovazione tecnologica e gli | interventi finanziati con gli | strumenti di cui alla lettera a);| c) interventi finanziati | dall'articolo 13, comma 1, della | legge 1º agosto 2002, n. 166, i | cui stanziamenti sono iscritti | nello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti: 450 milioni di | euro, ivi inclusi gli interventi | finanziati con gli strumenti di | cui alla lettera a). |Limitazione ai pagamenti -------------------------------------------------------------------- 16. Al fine di assicurare il | rispetto dei limiti di cui al | comma 15, i soggetti che | gestiscono le risorse ivi | indicate trasmettono | trimestralmente al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e al | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, le | informazioni sull'ammontare delle| somme erogate per singolo | strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze -------------------------------------------------------------------- 17. Fermo restando il limite | complessivo dei pagamenti di cui | al comma 15, pari a 7.900 milioni| di euro, al fine di garantire gli| obiettivi di spesa del Fondo per | le aree sottoutilizzate per | l'intero territorio nazionale, di| cui alla revisione di meta' | periodo del Quadro comunitario di| sostegno 2000-2006 per le regioni| dell'obiettivo 1, prevista | dall'articolo 14 del regolamento | (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, | del 21 giugno 1999, i limiti | settoriali di cui al comma 15, | lettere a), b) e c), possono | essere modificati con decreto del| Ministro dell'economia e delle | finanze, in relazione | all'andamento dei pagamenti. Per | le stesse finalita' le | amministrazioni centrali si | conformano all'obiettivo di | destinare al Mezzogiorno almeno | il 30 per cento della spesa | ordinaria in conto capitale. Le | amministrazioni centrali, | nell'esercizio dei diritti | dell'azionista nei confronti | delle societa' di capitali a | prevalente partecipazione | pubblica diretta o indiretta, | adottano le opportune direttive | per conformarsi ai principi di | cui al presente comma. |Limiti settoriali -------------------------------------------------------------------- 18. A modifica di quanto | stabilito dall'articolo 32, comma| 1, della legge 27 dicembre 2002, | n. 289, per il triennio 2005-2007| i soggetti titolari di conti | correnti e di contabilita' | speciali aperti presso la | Tesoreria dello Stato, inseriti | nell'elenco 1 allegato alla | presente legge, non possono | effettuare prelevamenti dai | rispettivi conti aperti presso la| Tesoreria dello Stato superiori | all'importo cumulativamente | prelevato alla fine di ciascun | bimestre dell'anno precedente | aumentato del 2 per cento. Sono | esclusi da tale limite le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, gli enti locali di | cui all'articolo 2, commi 1 e 2, | del testo unico di cui al decreto| legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, gli enti previdenziali, gli | enti del Servizio sanitario | nazionale, il Consiglio nazionale| dell'economia e del lavoro, il | Ministero dell'economia e delle | finanze, per i conti relativi | alle funzioni trasferite a | seguito della trasformazione | della Cassa depositi e prestiti | in Spa, le agenzie fiscali di cui| all'articolo 57 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, ed i conti accesi ai sensi | dell'articolo 576 del regolamento| di cui al regio decreto 23 maggio| 1924, n. 827, e successive | modificazioni. Sono, inoltre, | esclusi i conti riguardanti | interventi di politica | comunitaria, i conti intestati ai| fondi di rotazione individuati ai| sensi dell'articolo 93, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, o ai loro gestori, i conti | relativi ad interventi di | emergenza, il conto finalizzato | alla ripetizione di titoli di | spesa non andati a buon fine, | nonche' i conti istituiti |Limiti ai prelevamenti dei nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali riferimento. |presso la Tesoreria. -------------------------------------------------------------------- 19. I soggetti interessati | possono richiedere al Ministero | dell'economia e delle finanze | deroghe al vincolo di cui al | comma 18 per effettive e motivate| esigenze. L'accoglimento della | richiesta ovvero l'eventuale | diniego, totale o parziale, e' | disposto con determinazione | dirigenziale. Le eccedenze di | spesa riconosciute in deroga | devono essere riassorbite; nelle | more del riassorbimento possono | essere effettuate solo le spese | previste per legge o derivanti da| contratti perfezionati, nonche' | le spese indifferibili la cui | mancata effettuazione comporta un| danno. I prelievi delle | amministrazioni periferiche dello| Stato sono regolati con | provvedimenti del Ministro | dell'economia e delle finanze. |Deroghe al comma 18 -------------------------------------------------------------------- 20. Le disposizioni di cui | all'articolo 66, comma 1, della |Riduzione giacenze per gli enti legge 23 dicembre 2000, n. 388, |obbligati a tenere disponibilita' continuano ad applicarsi per il |liquide nelle contabilita' triennio 2005-2007. |speciali. -------------------------------------------------------------------- 21. Ai fini della tutela | dell'unita' economica della | Repubblica, le regioni, le | province, i comuni con | popolazione superiore a 3.000 | abitanti, nonche' le comunita' | montane, le comunita' isolane e | le unioni di comuni con | popolazione superiore a 10.000 | abitanti concorrono, in armonia | con i principi recati dai commi | da 5 a 7, alla realizzazione | degli obiettivi di finanza | pubblica per il triennio | 2005-2007 con il rispetto delle | disposizioni di cui ai commi da | 22 a 53, che costituiscono | principi fondamentali del | coordinamento della finanza | pubblica ai sensi degli articoli | 117, terzo comma, e 119, secondo | comma, della Costituzione. |Patto di stabilita' interno -------------------------------------------------------------------- 22. Per gli stessi fini di cui al| comma 21: | a) per l'anno 2005, il complesso | delle spese correnti e delle | spese in conto capitale, | determinato ai sensi del comma | 24, per ciascuna provincia, per | ciascun comune con popolazione | superiore a 3.000 abitanti, per | ciascuna comunita' montana con | popolazione superiore a 10.000 | abitanti non puo' essere | superiore alla corrispondente | spesa annua mediamente sostenuta | nel triennio 2001-2003, | incrementata dell'11,5 per cento | limitatamente agli enti locali | che nello stesso triennio hanno | registrato una spesa corrente | media pro-capite inferiore a | quella media pro-capite della | classe demografica di | appartenenza e incrementata del | 10 per cento per i restanti enti | locali. Per le comunita' isolane | e le unioni di comuni di cui al | comma 21 l'incremento e' | dell'11,5 per cento. Per | l'individuazione della spesa | media del triennio si tiene conto| della media dei pagamenti, in | conto competenza e in conto | residui, e per l'individuazione | della popolazione, ai fini | dell'appartenenza alla classe | demografica, si tiene conto della| popolazione residente calcolata | secondo i criteri previsti | dall'articolo 156 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267. Con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze, da emanare entro | trenta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, e' stabilita la spesa | media pro-capite per ciascuna | delle classi demografiche di | seguito indicate: | 1) province con popolazione fino | a 400.000 abitanti e superficie | fino a 3.000 Kmq; | 2) province con popolazione fino | a 400.000 abitanti e superficie | superiore a 3.000 Kmq; | 3) province con popolazione | superiore a 400.000 abitanti e | superficie fino a 3.000 Kmq; | 4) province con popolazione | superiore a 400.000 abitanti e | superficie superiore a 3.000 Kmq;| 5) comuni da 3.000 a 4.999 | abitanti; | 6) comuni da 5.000 a 9.999 | abitanti; | 7) comuni da 10.000 a 19.999 | abitanti; | 8) comuni da 20.000 a 59.999 | abitanti; | 9) comuni da 60.000 a 99.999 | abitanti; | 10) comuni da 100.000 a 249.999 | abitanti; | 11) comuni da 250.000 a 499.999 | abitanti; | 12) comuni da 500.000 abitanti ed| oltre; | 13) comunita' montane con | popolazione superiore a 10.000 e | fino a 50.000 abitanti; | 14) comunita' montane con | popolazione superiore a 50.000 | abitanti; | b) per gli anni 2006 e 2007 si | applica la percentuale di | incremento del 2 per cento alle | corrispondenti spese correnti e | in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' | agli obiettivi stabiliti dai |Criteri per la definizione dei commi da 21 a 53. |limiti di spesa per enti locali -------------------------------------------------------------------- 23. Per gli stessi fini di cui al| comma 21, per l'anno 2005, il | complesso delle spese correnti e | delle spese in conto capitale, | determinato ai sensi del comma | 24, per ciascuna regione a | statuto ordinario non puo' essere| superiore al corrispondente | ammontare di spese dell'anno 2003| incrementato del 4,8 per cento. | Per gli anni 2006 e 2007 si | applica la percentuale di | incremento del 2 per cento alle | corrispondenti spese correnti e | in conto capitale determinate per| l'anno precedente in conformita' | agli obiettivi stabiliti dai |Limiti alle spese per le regioni commi da 21 a 53. |a statuto ordinario -------------------------------------------------------------------- 24. Il complesso delle spese di | cui ai commi 22 e 23 e' | calcolato, sia per la gestione di| competenza che per quella di | cassa, quale somma tra le spese | correnti e quelle in conto | capitale al netto delle: | a) spese di personale, cui si | applica la specifica disciplina | di settore; | b) spese per la sanita' per le | regioni che sono disciplinate dai| commi da 164 a 188; | c) spese derivanti | dall'acquisizione di | partecipazioni azionarie e di | altre attivita' finanziarie, dai | conferimenti di capitale e dalle | concessioni di crediti; | d) spese per trasferimenti | destinati alle amministrazioni | pubbliche individuate in | applicazione dei commi da 5 a 7; | e) spese connesse agli interventi| a favore dei minori soggetti a | provvedimenti dell'autorita' | giudiziaria minorile; | f) spese per calamita' naturali | per le quali sia stato dichiarato| lo stato di emergenza nonche' | quelle sostenute dai comuni per | il completamento dell'attuazione | delle ordinanze emanate dal | Presidente del Consiglio dei | ministri a seguito di | dichiarazioni di stato di | emergenza. |Calcolo del complesso delle spese -------------------------------------------------------------------- 25. Limitatamente all'anno 2005 | il complesso delle spese di cui | al comma 24 e' calcolato anche al| netto delle spese in conto | capitale derivanti da interventi | cofinanziati dall'Unione europea,| ivi comprese le corrispondenti |Calcolo del complesso delle spese quote di parte nazionale. |per l'anno 2005 -------------------------------------------------------------------- 26. Gli enti possono eccedere i | limiti di spesa stabiliti dai | commi 22 e 23 solo per spese di | investimento e nei limiti dei | proventi derivanti da alienazione| di beni immobili, mobili, nonche'| delle erogazioni a titolo | gratuito e liberalita'. Le | regioni possono destinare le | nuove entrate alla copertura | degli eventuali disavanzi di |Possibilita', per gli enti gestione accertati nel settore |locali, di eccedere i limiti di sanitario. |spesa solo per investimenti. -------------------------------------------------------------------- 27. Le spese in conto capitale | degli enti locali che eccedono il| limite di spesa stabilito dai | commi da 21 a 53 possono essere | anticipate a carico di un | apposito fondo istituito presso | la gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa. Il fondo| e' dotato per l'anno 2005 di euro| 250 milioni. Le anticipazioni | sono estinte dagli enti locali | entro il 31 dicembre 2006 e i | relativi interessi, determinati e| liquidati sulla base di quanto | previsto ai commi 2, 3 e 4 | dell'articolo 6 del decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze 5 dicembre 2003, | pubblicato nel supplemento | ordinario alla Gazzetta Ufficiale| n. 288 del 12 dicembre 2003, | valutati in 10 milioni di euro, | sono a carico del bilancio | statale. Le anticipazioni sono | corrisposte dalla Cassa depositi | e prestiti Spa direttamente ai | soggetti beneficiari secondo | indicazioni e priorita' fissate | dal Comitato interministeriale | per la programmazione economica | (CIPE). Gli enti locali | comunicano al CIPE e alla Cassa | depositi e prestiti Spa, entro il| 31 gennaio 2005, le spese che | presentano le predette | caratteristiche e, ove ad esse | connessi, i progetti a cui si | riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti soggetti beneficiari. |il limite. -------------------------------------------------------------------- 28. Fermo restando quanto | previsto ai commi 26 e 27, al | fine di promuovere lo sviluppo | economico, e' autorizzata la | spesa di euro 201.500.000 per | l'anno 2005, di euro 176.500.000 | per l'anno 2006 e di euro | 170.500.000 per l'anno 2007 per | la concessione di contributi | statali al finanziamento di | interventi diretti a tutelare | l'ambiente e i beni culturali, e | comunque a promuovere lo sviluppo| economico e sociale del | territorio. Possono accedere ai | contributi gli interventi | realizzati dagli enti destinatari| nei rispettivi territori per il |Contributi per il finanziamento risanamento e il recupero |di interventi a tutela dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni beni culturali. |culturali. -------------------------------------------------------------------- 29. Il Ministro dell'economia e | delle finanze, individua con | proprio decreto gli interventi e | gli enti destinatari dei | contributi di cui al comma 28 | sulla base dei progetti | preliminari da presentare entro | novanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, in coerenza con apposito | atto di indirizzo parlamentare. | Il Ministero dell'economia e | delle finanze provvede | all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari favore degli enti destinatari. |dei contributi -------------------------------------------------------------------- 30. Al fine di consentire il | monitoraggio degli adempimenti | relativi al patto di stabilita' | interno, anche secondo i criteri | adottati in contabilita' | nazionale, le regioni e le | province autonome di Trento e di | Bolzano, le province e i comuni | con popolazione superiore a | 30.000 abitanti e le comunita' | montane con popolazione superiore| a 50.000 abitanti trasmettono | trimestralmente al Ministero | dell'economia e delle finanze - | Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, entro | trenta giorni dalla fine del | periodo di riferimento, | utilizzando il sistema web | appositamente previsto per il | patto di stabilita' interno nel | sito | www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,| le informazioni riguardanti sia | la gestione di competenza che | quella di cassa, attraverso un | prospetto e con le modalita' | definiti con decreto del predetto| Ministero, di concerto con il | Ministero dell'interno, sentiti | la Conferenza unificata di cui | all'articolo 8 del decreto | legislativo 28 agosto 1997, n. |Monitoraggio adempimenti relativi 281, e l'ISTAT. |al patto di stabilita' interno. -------------------------------------------------------------------- 31. Le province e i comuni con | popolazione superiore a 5.000 | abitanti sono tenuti a | predisporre entro il mese di | febbraio una previsione di cassa | cumulata e articolata per | trimestri del complesso delle | spese come definite dal comma 24 | coerente con l'obiettivo annuale,| che comunicano: le province e i | comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti al Ministero | dell'economia e delle finanze | attraverso il sistema web, e i | comuni con popolazione superiore | a 5.000 e fino a 30.000 abitanti | alle Ragionerie provinciali dello| Stato competenti per territorio. | Il collegio dei revisori dei | conti dell'ente locale verifica, | entro il mese successivo al | trimestre di riferimento, il | rispetto dell'obiettivo | trimestrale e la sua coerenza con| l'obiettivo annuale e, in caso di| inadempienza, ne da' | comunicazione sia all'ente che al| Ministero dell'economia e delle | finanze, per le province e i | comuni con popolazione superiore | a 30.000 abitanti attraverso il | predetto sistema web, e alle | Ragionerie provinciali dello | Stato competenti per territorio | per i comuni con popolazione | superiore a 5.000 e fino a 30.000| abitanti. I comuni con | popolazione superiore a 3.000 e | fino a 5.000 abitanti e le | comunita' montane con popolazione| superiore a 10.000 abitanti | predispongono, entro il mese di | marzo, una previsione di cassa | semestrale alla cui verifica e | comunicazione alle Ragionerie | provinciali dello Stato | competenti per territorio | provvede il revisore dei conti | dell'ente. A seguito | dell'accertamento del mancato | rispetto dell'obiettivo | trimestrale, o semestrale, gli | enti sono tenuti nel trimestre, o| nel semestre, successivo a | riassorbire lo scostamento | registrato intervenendo sui | pagamenti, computati ai sensi del| comma 24, nella misura necessaria| a garantire il rientro delle | spese nei limiti stabiliti. | Restano ferme per il mancato | conseguimento degli obiettivi | annuali le disposizioni recate |Previsioni di cassa per province dai commi 32, 33, 34 e 35. |e comuni -------------------------------------------------------------------- 32. Per gli enti locali, l'organo| di revisione | economico-finanziaria previsto | dall'articolo 234 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, verifica il | rispetto degli obiettivi annuali | del patto, sia in termini di | competenza che di cassa, e in | caso di mancato rispetto ne da' | comunicazione al Ministero | dell'interno sulla base di un | modello e con le modalita' che | verranno definiti con decreto del| Ministero dell'interno, di |Verifica del rispetto degli concerto con il Ministero |obiettivi del patto di dell'economia e delle finanze. |stabilita'. -------------------------------------------------------------------- 33. Gli enti locali che non hanno| rispettato gli obiettivi del | patto di stabilita' interno | stabiliti per l'anno precedente | non possono a decorrere dall'anno| 2006: | a) effettuare spese per acquisto | di beni e servizi in misura | superiore alla corrispondente | spesa dell'ultimo anno in cui si | e' accertato il rispetto degli | obiettivi del patto di stabilita'| interno, ovvero, ove l'ente sia | risultato sempre inadempiente, in| misura superiore a quella del | penultimo anno precedente ridotta| del 10 per cento. Per gli enti | locali soggetti al patto di | stabilita' interno dall'anno 2005| il limite e' commisurato, in sede| di prima applicazione, al livello| delle spese dell'anno 2003; | b) procedere ad assunzioni di | personale a qualsiasi titolo; |Limitazioni per gli enti locali c) ricorrere all'indebitamento |che non hanno rispettato il patto per gli investimenti. |di stabilita'. -------------------------------------------------------------------- 34. La disposizione di cui al | comma 33 si applica anche nel | 2005 per le province e i comuni | con popolazione superiore a 5.000| abitanti che non hanno rispettato| gli obiettivi del patto di | stabilita' interno per l'anno | 2004. |Estensione a province e comuni -------------------------------------------------------------------- 35. A decorrere dall'anno 2006, i| mutui e i prestiti obbligazionari| posti in essere dagli enti di cui| al comma 21 con istituzioni | creditizie e finanziarie per il | finanziamento degli investimenti | devono essere corredati da | apposita attestazione da cui | risulti il conseguimento degli | obiettivi del patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. | L'istituto finanziatore o | l'intermediario finanziario non | possono procedere al | finanziamento o al collocamento | del prestito in assenza della | predetta attestazione, che deve | essere acquisita anche per l'anno| 2005 con riferimento agli | obiettivi del patto di stabilita'| interno delle province e dei |Adempimenti degli enti locali per comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti a 5.000 abitanti. |obbligazionari con banche. -------------------------------------------------------------------- 36. Gli enti di nuova istituzione| nell'anno 2005, o negli anni | successivi, sono soggetti alle | regole dei commi da 21 a 53 | dall'anno in cui e' disponibile | la base di calcolo su cui | applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni stabiliti al comma 22. |agli enti di nuova istituzione. -------------------------------------------------------------------- 37. Attraverso le loro | associazioni, le province, i | comuni e le comunita' montane | concorrono al monitoraggio | sull'andamento delle spese. Le | comunicazioni previste dai commi | 30, 31 e 32 sono trasmesse anche | all'Unione delle province | d'Italia (UPI), all'Associazione | nazionale dei comuni italiani | (ANCI) e all'Unione nazionale |Concorrenza delle associazioni comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio (UNCEM), per via telematica. |della spesa pubblica. -------------------------------------------------------------------- 38. Per gli esercizi 2005, 2006 e| 2007, le regioni a statuto | speciale e le province autonome | di Trento e di Bolzano | concordano, entro il 31 marzo di | ciascun anno, con il Ministero | dell'economia e delle finanze, il| livello delle spese correnti e in| conto capitale, nonche' dei | relativi pagamenti, in coerenza | con gli obiettivi di finanza | pubblica per il periodo | 2005-2007. In caso di mancato | accordo si applicano le |Esclusione dal limite delle spese disposizioni di cui ai commi da |per le regioni a statuto 21 a 53. |speciale. -------------------------------------------------------------------- 39. Per gli enti locali dei | rispettivi territori provvedono | alle finalita' di cui ai commi da| 21 a 53 le regioni a statuto | speciale e le province autonome | di Trento e di Bolzano ai sensi | delle competenze alle stesse | attribuite dai rispettivi statuti| di autonomia e dalle relative | norme di attuazione. Qualora le | predette regioni e province | autonome non provvedano entro il | 31 marzo di ciascun anno, si | applicano, per gli enti locali | dei rispettivi territori, le |Regioni a statuto speciale e le disposizioni di cui ai commi da |province autonome di Trento e di 21 a 53. |Bolzano -------------------------------------------------------------------- 40. Resta ferma la facolta' delle| regioni e delle province autonome| di Trento e di Bolzano di | estendere le regole del patto di | stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto degli enti ed organismi |speciale e le province autonome strumentali. |di Trento e di Bolzano -------------------------------------------------------------------- 41. Sono abrogate le disposizioni| recate dall'articolo 29 della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| successive modificazioni, | limitatamente alle regole del | patto di stabilita' interno | previsto per gli enti | territoriali per gli anni 2005 e | successivi. |Abrogazioni di norme -------------------------------------------------------------------- 42. L'affidamento da parte degli | enti locali di incarichi di | studio o di ricerca, ovvero di | consulenze a soggetti estranei | all'amministrazione, deve essere | adeguatamente motivato con | specifico riferimento all'assenza| di strutture organizzative o | professionalita' interne all'ente| in grado di assicurare i medesimi| servizi, ad esclusione degli | incarichi conferiti ai sensi | della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni. | In ogni caso l'atto di | affidamento di incarichi e | consulenze di cui al primo | periodo deve essere corredato | della valutazione dell'organo di | revisione economico-finanziaria | dell'ente locale e deve essere | trasmesso alla Corte dei conti. | L'affidamento di incarichi in | difformita' dalle previsioni di | cui al presente comma costituisce| illecito disciplinare e determina| responsabilita' erariale. Le | disposizioni di cui al presente |Motivazione, da parte degli enti comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di popolazione superiore a 5.000 |consulenza a soggetti estranei abitanti. |all'amministrazione. -------------------------------------------------------------------- 43. I proventi delle concessioni | edilizie e delle sanzioni | previste dal testo unico di cui | al decreto del Presidente della | Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,| possono essere destinati al | finanziamento di spese correnti | entro il limite del 75 per cento | per il 2005 e del 50 per cento |Utilizzo proventi concessioni per il 2006. |edilizie e relative sanzioni. -------------------------------------------------------------------- 44. All'articolo 204 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, sono apportate le seguenti | modificazioni: | 0a) al comma 1, dopo le parole: | "nuovi mutui" sono inserite le | seguenti: "e accedere ad altre | forme di finanziamento reperibili| sul mercato" e le parole: "25 per| cento" sono sostituite dalle | seguenti: "12 per cento"; | b) dopo il comma 2, e' inserito | il seguente: | "2-bis. Le disposizioni del comma| 2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte cui l'ente locale acceda". |degli enti locali. -------------------------------------------------------------------- 45. Gli enti che alla data di | entrata in vigore della presente | legge superino il limite di | indebitamento di cui al comma 1 | dell'articolo 204 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, come | modificato dal comma 44, sono | tenuti a ridurre il proprio | livello di indebitamento entro i | seguenti termini: | a) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 20 per cento entro la fine | dell'esercizio 2008; | b) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 16 per cento entro la fine | dell'esercizio 2010; | c) un importo annuale degli | interessi di cui al citato comma | 1 dell'articolo 204 non superiore| al 12 per cento entro la fine |Obbligo di riduzione del livello dell'esercizio 2013. |di indebitamento. -------------------------------------------------------------------- 46. All'articolo 101 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole: | "quattro anni" sono sostituite | dalle seguenti: "due anni"; | b) al comma 4, le parole: |Riduzione del periodo di "quattro anni" sono sostituite |collocazione in disponibilita' dalle seguenti: "due anni". |per i segretari comunali. -------------------------------------------------------------------- 47. In vigenza di disposizioni | che stabiliscono un regime di | limitazione delle assunzioni di | personale a tempo indeterminato, | sono consentiti trasferimenti per| mobilita', anche | intercompartimentale, tra | amministrazioni sottoposte al | regime di limitazione, nel | rispetto delle disposizioni sulle| dotazioni organiche e, per gli | enti locali, purche' abbiano | rispettato il patto di stabilita'| interno per l'anno precedente. |Trasferimenti per mobilita'. -------------------------------------------------------------------- 48. In caso di mobilita' presso | altre pubbliche amministrazioni, | con la conseguente cancellazione | dall'albo, nelle more della nuova| disciplina contrattuale, i | segretari comunali e provinciali | appartenenti alle fasce | professionali A e B possono | essere collocati, analogamente a | quanto previsto per i segretari | appartenenti alla fascia C, nella| categoria o area professionale | piu' alta prevista dal sistema di| classificazione vigente presso | l'amministrazione di | destinazione, previa espressa |Collocazione professionale dei manifestazione di volonta' in |segretari comunali in caso di tale senso. |mobilita'. -------------------------------------------------------------------- 49. Nell'ambito del processo di | mobilita' di cui al comma 48, i | soggetti che abbiano prestato | servizio effettivo di ruolo come | segretari comunali o provinciali | per almeno tre anni e che si | siano avvalsi della facolta' di | cui all'articolo 18 del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 4 | dicembre 1997, n. 465, sono | inquadrati, nei limiti del | contingente di cui al comma 96, | nei ruoli unici delle | amministrazioni in cui prestano | servizio alla data di entrata in | vigore della presente legge, | ovvero di altre amministrazioni | in cui si riscontrano carenze di | organico, previo consenso | dell'interessato, ai sensi ed | agli effetti delle disposizioni | in materia di mobilita' e delle | condizioni del contratto |Inquadramento dei segretari collettivo vigenti per la |comunali in caso di mobilita' nei categoria. |ruoli unici. -------------------------------------------------------------------- 50. All'articolo 10, comma 10, | lettera c), del decreto-legge 18 | gennaio 1993, n. 8, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| marzo 1993, n. 68, le parole: | "lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e dalle seguenti: "euro 51,65" e |denuncia di inizio "euro 516,46". |dell'attivita'. -------------------------------------------------------------------- 51. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 e' consentita la variazione | in aumento dell'aliquota di | compartecipazione | dell'addizionale comunale | all'imposta sul reddito delle | persone fisiche, di cui al comma | 3 dell'articolo 1 del decreto | legislativo 28 settembre 1998, n.| 360, e successive modificazioni, | ai soli enti che, alla data di | entrata in vigore della presente | legge, non si siano avvalsi della| facolta' di aumentare la suddetta| addizionale. L'aumento deve | comunque essere limitato entro la| misura complessiva dello 0,1 per | cento. Fermo restando quanto | stabilito al primo e al secondo | periodo, fino al 31 dicembre 2006| restano sospesi gli effetti degli| aumenti delle addizionali e delle| maggiorazioni di cui alla lettera| a) del comma 1 dell'articolo 3 | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, eventualmente deliberati. | Gli effetti decorrono, in ogni | caso, dal periodo d'imposta | successivo alla predetta data. |Addizionali IRE ed IRAP. -------------------------------------------------------------------- 52. Ai fini del comma 2 | dell'articolo 4 del decreto | legislativo 12 dicembre 2003, n. | 344, e' istituito per l'anno | 2005, presso lo stato di | previsione del Ministero | dell'interno, il fondo per il | rimborso agli enti locali delle | minori entrate derivanti | dall'abolizione del credito | d'imposta con una dotazione di 10| milioni di euro. Con regolamento | emanato ai sensi dell'articolo | 17, comma 1, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, su proposta | del Ministro dell'economia e | delle finanze, di concerto con il| Ministro dell'interno, sono | dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad della disposizione di cui al |enti locali delle minori entrate presente comma e per la |derivanti dall'abolizione del ripartizione del fondo. |credito d'imposta. -------------------------------------------------------------------- |Soppressione della riduzione dei |trasferimenti agli enti locali |per mancata certificazione del |requisito che attesti la 53. All'articolo 3, comma 51, |corresponsione del trattamento della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso 350, il secondo periodo e' |nei ruoli speciali ad soppresso. |esaurimento. -------------------------------------------------------------------- 54. Per l'anno 2005 e' istituito,| presso il Ministero dell'interno,| con finalita' di riequilibrio | economico e sociale, il fondo per| l'insediamento nei comuni montani| con popolazione inferiore a 1.000| abitanti, sottodotati ai sensi | del decreto legislativo 30 giugno| 1997, n. 244, con una dotazione | di 5 milioni di euro per il 2005.| -------------------------------------------------------------------- 55. Il fondo di cui al comma 54 | e' finalizzato, oltre a quanto | previsto dal medesimo comma 54, | al riequilibrio insediativo, | quindi all'incentivazione | dell'insediamento nei centri | abitati di attivita' artigianali | e commerciali, al recupero di | manufatti, edifici e case rurali | per finalita' economiche e | abitative, al recupero degli |Fondo insediamento comuni montani antichi mestieri. |sottodotati. -------------------------------------------------------------------- 56. Entro sessanta giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge il Ministro | dell'interno definisce con | proprio decreto i criteri di | ripartizione e le modalita' per |Criteri di ripartizione e l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai ai commi 54 e 55. |finanziamenti -------------------------------------------------------------------- 57. Per il triennio 2005-2007, | gli enti indicati nell'elenco 1 | allegato alla presente legge, ad | eccezione degli enti di | previdenza di cui ai decreti | legislativi 30 giugno 1994, n. | 509, e successive modificazioni, | e 10 febbraio 1996, n. 103, e | successive modificazioni, delle | altre associazioni e fondazioni | di diritto privato e degli enti | del sistema camerale, possono | incrementare per l'anno 2005 le | proprie spese, al netto delle | spese di personale, in misura non| superiore all'ammontare delle | spese dell'anno 2003 incrementato| del 4,5 per cento. Per gli anni | 2006 e 2007 si applica la | percentuale di incremento del 2 | per cento alle corrispondenti | spese determinate per l'anno | precedente con i criteri | stabiliti dal presente comma. Per| le spese di personale si applica | la specifica disciplina di | settore. Alle regioni e agli enti| locali di cui ai commi da 21 a | 53, agli enti del Servizio | sanitario nazionale di cui ai | commi da 164 a 188, nonche' agli | enti indicati nell'articolo 3, | commi 1 e 2, della legge 24 |Limite all'incremento delle spese dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non la disciplina ivi prevista. |territoriali. -------------------------------------------------------------------- 58. Con riferimento alla perdita | di gettito realizzata dalle | regioni a statuto ordinario per | gli anni 2003 e successivi, a | seguito della riduzione | dell'accisa sulla benzina non | compensata dal maggior gettito | delle tasse automobilistiche, | come determinato dall'articolo | 17, comma 22, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, viene | riconosciuto l'importo di euro | 342,583 milioni. Detto importo e'| ripartito tra le regioni entro il| 30 aprile 2005, con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, sentita la Conferenza | permanente per i rapporti tra lo | Stato, le regioni e le province | autonome di Trento e di Bolzano, | e integra i trasferimenti | soppressi di cui all'articolo 1, | comma 1, del decreto legislativo | 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini | dell'aliquota definitiva da | determinare entro il 31 luglio | 2005 ai sensi dell'articolo 5, | comma 3, del medesimo decreto | legislativo n. 56 del 2000, e | successive modificazioni. Il | decreto e' predisposto sulla base| della proposta delle regioni da |Ristoro minori entrate accise su presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate Stato, le regioni e le province |dall'aumento delle tasse autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche. -------------------------------------------------------------------- 59. Ai fini della determinazione | dell'aliquota definitiva di cui | al comma 58 si tiene altresi' | conto dei trasferimenti | attribuiti per l'anno 2004 alle | regioni a statuto ordinario in | applicazione dell'articolo 70 | della legge 28 dicembre 2001, n. | 448. Il fondo di cui al citato |Determinazione dell'aliquota articolo 70 e' soppresso. |definitiva -------------------------------------------------------------------- 60. Il Fondo di cui all'articolo | 52, comma 8, della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, e' |Utilizzo del Fondo per le utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti delle funzioni conferite agli |locali, anche per l'attuazione enti territoriali ai sensi |dell'art. 118 della Cost. dell'articolo 7 della legge 5 |(esercizio di funzioni giugno 2003, n. 131. |amministrative). -------------------------------------------------------------------- 61. Salvo quanto disposto nel | comma 175, la sospensione degli | aumenti delle addizionali | all'imposta sul reddito e delle | maggiorazioni dell'aliquota | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive di cui | all'articolo 3, comma 1, lettera | a), della legge 27 dicembre 2002,| n. 289, e all'articolo 2, comma | 21 della legge 24 dicembre 2003, | n. 350, e' confermata sino al 31 | dicembre 2005. Resta ferma | l'applicazione del comma 22 | dell'articolo 2 della legge n. | 350 del 2003 alle disposizioni | regionali in materia di IRAP | diverse da quelle riguardanti la | maggiorazione dell'aliquota, | nonche', unitamente al comma 23 | del medesimo articolo, alle | disposizioni regionali in materia| di tassa automobilistica; le | regioni possono modificare tali | disposizioni nei soli limiti dei | poteri loro attribuiti dalla | normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e ed in conformita' con essa. |IRAP -------------------------------------------------------------------- 62. Sono autorizzate, a carico di| somme a qualsiasi titolo | spettanti, le compensazioni degli| importi a credito e a debito di | ciascuna regione, connessi alle | perdite di entrata realizzate | dalle stesse per effetto delle | disposizioni recate dall'articolo| 17, comma 22, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, indicate, | solo a questo fine, nella tabella| di riparto approvata con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze sulla base della | proposta presentata dalle regioni| in sede di Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Tale | compensazione sara' effettuata | dal Ministero dell'economia e | delle finanze - Dipartimento | della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione eguale importo a partire |connessi a perdite da tassa dall'esercizio 2005. |automobilistica. -------------------------------------------------------------------- 63. I trasferimenti erariali per | l'anno 2005 di ogni singolo ente | locale sono determinati in base | alle disposizioni recate | dall'articolo 31, comma 1, primo | periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli 2002, n. 289. |enti locali. -------------------------------------------------------------------- 64. Per l'anno 2005, l'incremento| delle risorse, pari a 340 milioni| di euro, derivante dal reintegro | della riduzione dei trasferimenti| erariali conseguente alla | cessazione dell'efficacia delle | disposizioni di cui all'articolo | 24, comma 9, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, e' | attribuito, quanto ad euro 260 | milioni, a favore degli enti | locali per confermare i | contributi di cui all'articolo 3,| commi 27, 35, secondo periodo, 36| e 141, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, e quanto ad 80 | milioni di euro in favore dei | comuni di cui all'articolo 9, | comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento 30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse -------------------------------------------------------------------- 65. Le disposizioni in materia di| compartecipazione provinciale e | comunale al gettito dell'imposta | sul reddito delle persone fisiche| di cui all'articolo 31, comma 8, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, gia' confermate per l'anno | 2004 dall'articolo 2, comma 18, | della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione 350, sono prorogate per l'anno |provinciale e comunale al gettito 2005. |dell'IRPEF. -------------------------------------------------------------------- 66. Gli enti locali di cui | all'articolo 2, comma 1, del | testo unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, hanno facolta' di utilizzare| le entrate derivanti dal | plusvalore realizzato con | l'alienazione di beni | patrimoniali, inclusi i beni | immobili, per il rimborso della |Utilizzo plusvalore alienazione quota di capitale delle rate di |beni patrimoniali per rimborso ammortamento dei mutui. |rate ammortamento mutui. -------------------------------------------------------------------- 67. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, | concernente l'efficacia temporale| delle norme tributarie, i termini| per l'accertamento dell'imposta | comunale sugli immobili che | scadono il 31 dicembre 2004 sono | prorogati al 31 dicembre 2005, | limitatamente alle annualita' | d'imposta 2000 e successive. |Proroga termini accertamento ICI. -------------------------------------------------------------------- 68. Al testo unico di cui al | decreto legislativo 18 agosto | 2000, n. 267, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 42, comma 2, la | lettera h) e' sostituita dalla | seguente: | "h) contrazione di mutui e | aperture di credito non previste | espressamente in atti | fondamentali del consiglio ed | emissioni di prestiti | obbligazionari"; | b) all'articolo 204, comma 2, le | lettere a) e b) sono sostituite | dalle seguenti: | "a) l'ammortamento non puo' avere| durata inferiore ai cinque anni; | b) la decorrenza | dell'ammortamento deve essere | fissata al 1º gennaio dell'anno | successivo a quello della stipula| del contratto. In alternativa, la| decorrenza dell'ammortamento puo'| essere posticipata al 1º luglio | seguente o al 1º gennaio | dell'anno successivo e, per i | contratti stipulati nel primo | semestre dell'anno, puo' essere | anticipata al 1º luglio dello | stesso anno"; | c) dopo l'articolo 205 e' | inserito il seguente: | "Art. 205-bis. - (Contrazione di | aperture di credito) - 1. Gli | enti locali sono autorizzati a | contrarre aperture di credito nel| rispetto della disciplina di cui | al presente articolo. | 2. Le spese per investimenti | finanziate con il contratto di | apertura di credito si | considerano impegnate all'atto | della stipula del contratto | stesso e per l'ammontare | dell'importo del progetto o dei | progetti definitivi o esecutivi | finanziati; alla chiusura | dell'esercizio le somme oggetto | del contratto di apertura di | credito costituiscono residui | attivi. | 3. Il ricorso alle aperture di | credito e' possibile solo se | sussistono le condizioni di cui | all'articolo 203, comma 1, e nel | rispetto dei limiti di cui | all'articolo 204, comma 1, | calcolati con riferimento | all'importo complessivo | dell'apertura di credito | stipulata. | 4. L'utilizzo del ricavato | dell'operazione e' sottoposto | alla disciplina di cui | all'articolo 204, comma 3. | 5. I contratti di apertura di | credito devono, a pena di | nullita', essere stipulati in | forma pubblica e contenere le | seguenti clausole e condizioni: | a) la banca e' tenuta ad | effettuare erogazioni, totali o | parziali, dell'importo del | contratto in base alle richieste | di volta in volta inoltrate | dall'ente e previo rilascio da | parte di quest'ultimo delle | relative delegazioni di pagamento| ai sensi dell'articolo 206. | L'erogazione dell'intero importo | messo a disposizione al momento | della contrazione dell'apertura | di credito ha luogo nel termine | massimo di tre anni ferma | restando la possibilita' per | l'ente locale di disciplinare | contrattualmente le condizioni | economiche di un eventuale | utilizzo parziale; | b) gli interessi sulle aperture | di credito devono riferirsi ai | soli importi erogati. | L'ammortamento di tali importi | deve avere una durata non | inferiore a cinque anni con | decorrenza dal 1º gennaio o dal | 1º luglio successivi alla data | dell'erogazione; | c) le rate di ammortamento devono| essere comprensive, sin dal primo| anno, della quota capitale e | della quota interessi; | d) unitamente alla prima rata di | ammortamento delle somme erogate | devono essere corrisposti gli | eventuali interessi di | preammortamento, gravati degli | ulteriori interessi decorrenti | dalla data di inizio | dell'ammortamento e sino alla | scadenza della prima rata; | e) deve essere indicata la natura| delle spese da finanziare e, ove | necessario, avuto riguardo alla | tipologia dell'investimento, dato| atto dell'intervenuta | approvazione del progetto o dei | progetti definitivi o esecutivi, | secondo le norme vigenti; | f) deve essere rispettata la | misura massima di tasso | applicabile alle aperture di | credito i cui criteri di | determinazione sono demandati ad | apposito decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro | dell'interno, da emanare entro | novanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | disposizione. | 6. Le aperture di credito sono | soggette, al pari delle altre | forme di indebitamento, al | monitoraggio di cui all'articolo | 41 della legge 28 dicembre 2001, | n. 448, nei termini e modalita' | previsti dal relativo regolamento| di attuazione, di cui al decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze 1º dicembre 2003, | n. 389. I modelli per la | comunicazione delle | caratteristiche finanziarie delle| singole operazioni di apertura di| credito sono pubblicati in | allegato al decreto di cui alla | lettera f) del comma 5"; | d) all'articolo 207, dopo il | comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. A fronte di operazioni di| emissione di prestiti | obbligazionari effettuate | congiuntamente da piu' enti | locali, gli enti capofila possono| procedere al rilascio di garanzia| fideiussoria riferita all'insieme| delle operazioni stesse. | Contestualmente gli altri enti | emittenti rilasciano garanzia | fideiussoria a favore dell'ente | capofila in relazione alla quota | parte dei prestiti di propria | competenza. Ai fini | dell'applicazione del comma 4, la| garanzia prestata dall'ente | capofila concorre alla formazione| del limite di indebitamento solo | per la quota parte dei prestiti | obbligazionari di competenza |Aperture di credito da parte di dell'ente stesso". |enti locali. -------------------------------------------------------------------- 69. Per la gestione del fondo di | ammortamento del debito di cui | all'articolo 41, comma 2, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | non si applica il principio di | accentramento di ogni deposito | presso il tesoriere stabilito | dagli articoli 209, comma 3, e | 211, comma 2, del testo unico di | cui al decreto legislativo 18 |Deroga al principio di agosto 2000, n. 267. |accentramento -------------------------------------------------------------------- 70. All'articolo 41, comma 2, | primo periodo, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, sono | soppresse le parole: "e contrarre| mutui" e le parole: "o | dell'accensione". |Modifiche di coordinamento -------------------------------------------------------------------- 71. Lo Stato, le regioni, le | province autonome di Trento e di | Bolzano e gli enti locali sono | tenuti a provvedere, se | consentito dalle clausole | contrattuali, alla conversione | dei mutui con oneri di | ammortamento anche parzialmente a| carico dello Stato in titoli | obbligazionari di nuova emissione| o alla rinegoziazione, anche con | altri istituti, dei mutui stessi,| in presenza di condizioni di | rifinanziamento che consentano | una riduzione del valore | finanziario delle passivita' | totali. Nel valutare la | convenienza dell'operazione di | rifinanziamento si dovra' tenere | conto anche delle commissioni. In| caso di mutuo a tasso fisso, per | la verifica delle condizioni di | rifinanziamento, lo Stato o | l'ente pubblico interessato | osservano regolarmente i tassi di| mercato e si attivano allorche' | il tasso swap con scadenza pari | alla vita media residua del mutuo| sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli di almeno un punto percentuale. |obbligazionari. -------------------------------------------------------------------- 72. Gli stanziamenti di bilancio | previsti per il pagamento dei | mutui con oneri integralmente o | parzialmente a carico dello Stato| sono proporzionalmente adeguati | ai nuovi piani di ammortamento | conseguenti alla conclusione | delle operazioni di conversione o| rinegoziazione dei mutui di cui |Stanziamenti di bilancio previsti al comma 71. |per il pagamento dei mutui -------------------------------------------------------------------- 73. Ai fini dell'attuazione di | quanto stabilito dai commi 71 e | 72 l'ente pubblico e' tenuto a | trasmettere, entro trenta giorni | dal perfezionamento delle | operazioni di cui al comma 71, | all'amministrazione statale | interessata, la relativa | documentazione contrattuale, | compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione o di rimborso. |contrattuale -------------------------------------------------------------------- 74. In caso di nuove emissioni di| titoli obbligazionari con | rimborso del capitale in un'unica| soluzione alla scadenza, e' | necessario che al momento | dell'emissione venga costituito | un fondo di ammortamento del | debito o conclusa una operazione | di swap per l'ammortamento dello | stesso, secondo quanto disposto | dall'articolo 2 del regolamento | di cui al decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di dicembre 2003, n. 389. |ammortamento del debito -------------------------------------------------------------------- 75. Al fine del consolidamento | dei conti pubblici rilevanti per | il rispetto degli obiettivi | adottati con l'adesione al patto | di stabilita' e crescita le rate | di ammortamento dei mutui | attivati dalle regioni, dalle | province autonome di Trento e di | Bolzano, dagli enti locali e | dagli altri enti pubblici ad | intero carico del bilancio dello | Stato sono pagate agli istituti | finanziatori direttamente dallo | Stato. |Mutui enti locali. -------------------------------------------------------------------- 76. Per le stesse finalita' di | cui al comma 75 e con riferimento| agli enti pubblici diversi dallo | Stato, il debito derivante dai | mutui e' iscritto nel bilancio | dell'amministrazione pubblica che| assume l'obbligo di corrispondere| le rate di ammortamento agli | istituti finanziatori, ancorche' | il ricavato del prestito sia | destinato ad un'amministrazione | pubblica diversa. | L'amministrazione pubblica | beneficiaria del mutuo, nel caso | in cui le rate di ammortamento | siano corrisposte agli istituti | finanziatori da | un'amministrazione pubblica | diversa, iscrive il ricavato del | mutuo nelle entrate per | trasferimenti in conto capitale | con vincolo di destinazione agli | investimenti. L'istituto | finanziatore, contestualmente | alla stipula dell'operazione di | finanziamento, ne da' notizia | all'amministrazione pubblica | tenuta al pagamento delle rate di| ammortamento che, unitamente alla| contabilizzazione del ricavato | dell'operazione tra le accensioni| di prestiti, provvede | all'iscrizione del corrispondente| importo tra i trasferimenti in | conto capitale al fine di | consentire la regolazione |Iscrizione in bilancio del debito contabile dell'operazione. |derivante dai mutui -------------------------------------------------------------------- 77. Le amministrazioni pubbliche | sono tenute ad adeguarsi alle | disposizioni di cui ai commi 75 e| 76 con riferimento alle nuove |Adeguamento delle amministrazioni operazioni finanziarie. |pubbliche -------------------------------------------------------------------- 78. Il Ministero dell'economia e | delle finanze - Dipartimento del | tesoro procede alla gestione | delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni attive di sua competenza. |attive -------------------------------------------------------------------- 79. Al fine di sperimentare gli | effetti del superamento del | sistema di tesoreria unica il | Ministro dell'economia e delle | finanze, sentiti la Conferenza | unificata di cui all'articolo 8 | del decreto legislativo 28 agosto| 1997, n. 281, il Ministro | dell'interno e il Ministro | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca, individua con | proprio decreto una regione, tre | province, tre comunita' montane, | sei comuni e tre universita' nei | quali durante l'anno 2005 i | trasferimenti statali e le | entrate proprie affluiscono | direttamente ai tesorieri degli | enti. L'individuazione degli | enti, salvo che per la regione, | viene effettuata assicurando la | rappresentativita' per aree | geografiche; gli enti sono | comunque individuati tra quelli | che possono collegarsi, tramite i| loro tesorieri, al sistema | informativo delle operazioni | degli enti pubblici (SIOPE) | istituito ai sensi dell'articolo | 28, commi 3, 4 e 5, della legge | 27 dicembre 2002, n. 289. La | rilevazione per via telematica | riguarda i dati contabili sia ai | fini del calcolo del fabbisogno | di cassa sia ai fini del calcolo | dell'indebitamento netto. Con il | predetto decreto vengono altresi'| definiti i criteri, le modalita' | e i tempi della sperimentazione | relativa sia alle entrate sia | alle spese. In relazione ai | risultati registrati la | sperimentazione puo' essere | estesa, nel corso dello stesso |Superamento del sistema della anno 2005, ad altri enti. |tesoreria unica. -------------------------------------------------------------------- 80. L'articolo 213 del testo | unico di cui al decreto | legislativo 18 agosto 2000, n. | 267, e' sostituito dal seguente: | "Art. 213. - (Gestione | informatizzata del servizio di | tesoreria) - 1. Qualora | l'organizzazione dell'ente e del | tesoriere lo consentano il | servizio di tesoreria puo' essere| gestito con modalita' e criteri | informatici e con l'uso di | ordinativi di pagamento e di | riscossione informatici, in luogo| di quelli cartacei, le cui | evidenze informatiche valgono a | fini di documentazione, ivi | compresa la resa del conto del | tesoriere di cui all'articolo | 226. | 2. La convenzione di tesoreria di| cui all'articolo 210 puo' | prevedere che la riscossione | delle entrate e il pagamento | delle spese possano essere | effettuati, oltre che per | contanti presso gli sportelli di | tesoreria, anche con le modalita'| offerte dai servizi elettronici | di incasso e di pagamento | interbancari. | 3. Gli incassi effettuati dal | tesoriere mediante i servizi | elettronici interbancari danno | luogo al rilascio di quietanza o | evidenza bancaria ad effetto | liberatorio per il debitore; le | somme rivenienti dai predetti | incassi sono versate alle casse | dell'ente, con rilascio della | quietanza di cui all'articolo | 214, non appena si rendono | liquide ed esigibili in relazione| ai servizi elettronici adottati e| comunque nei tempi previsti nella| predetta convenzione di |Gestione informatizzata del tesoreria". |servizio di tesoreria. -------------------------------------------------------------------- 81. Ai fini della | razionalizzazione e della | semplificazione dell'attivita' | amministrativa, con decreto da | adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, entro novanta | giorni dalla data di entrata in | vigore della presente legge, il | Ministro degli affari esteri | emana disposizioni per la | semplificazione della gestione | finanziaria degli uffici |Semplificazione gestione all'estero. |finanziaria uffici all'estero. -------------------------------------------------------------------- 82. Per il contrasto e la | prevenzione del rischio di | utilizzazione illecita di | finanziamenti pubblici, tutti gli| enti e le societa' che fruiscono | di finanziamenti a carico di | bilanci pubblici o dell'Unione | europea, anche sotto forma di | esenzioni, incentivi o | agevolazioni fiscali, in materia | di avviamento, aggiornamento e | formazione professionale, | utilizzazione di lavoratori, | sgravi contributivi per personale| addetto all'attivita' produttiva,| devono dotarsi entro il 31 | ottobre 2005 di specifiche misure| organizzative e di funzionamento | idonee a prevenire il rischio del| compimento di illeciti nel loro | interesse o a loro vantaggio, nel| rispetto dei principi previsti | dal decreto legislativo 8 giugno | 2001, n. 231, predisposte ovvero | verificate ed approvate dall'ente| di cui al decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri 19 | marzo 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 | giugno 2003, secondo tariffe, | predeterminate e pubbliche, | determinate sulla base del costo | effettivo del servizio, | attribuite allo stesso ente | mediante riassegnazione ai sensi | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 10 novembre 1999, n. 469. | Dell'avvenuta adozione delle | misure indicate al primo periodo | viene data comunicazione al | competente comitato di | coordinamento finanziario | regionale, per l'adozione delle | rispettive iniziative ispettive e| di verifica nei confronti dei | soggetti che non risultino avere | adottato le citate misure | organizzative e di funzionamento.| L'Agenzia delle entrate comunica | con evidenze informatiche | all'ente di cui al primo periodo | l'elenco dei soggetti che | dichiarano di fruire delle | agevolazioni o degli incentivi | citati, per l'adozione delle | conseguenti iniziative. | Dall'attuazione del presente |Contrasto al rischio di atti comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti pubblica. |pubblici. -------------------------------------------------------------------- 83. Al fine di incentivare il | passaggio dal sistema | contributivo-indennizzatorio per | danni all'agricoltura al sistema | assicurativo contro i danni, | l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), del decreto legislativo | 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di | solidarieta' nazionale - | interventi indennizzatori, e' | ridotta di 50 milioni di euro per| ciascuno degli anni 2005 e 2006 e| il corrispondente importo e' | destinato agli interventi | agevolativi per la stipula di | contratti assicurativi contro i | danni in agricoltura alla | produzione e alle strutture, di | cui all'articolo 1, comma 3, | lettera a), del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. | 102, Fondo di solidarieta' | nazionale - incentivi |Sistema assicurativo contro i assicurativi. |danni all'agricoltura. -------------------------------------------------------------------- 84. All'articolo 15 del decreto | legislativo 29 marzo 2004, n. | 102, il comma 3 e' sostituito dal| seguente: | "3. Per la dotazione finanziaria | del Fondo di solidarieta' | nazionale-incentivi assicurativi | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettera | a), si provvede ai sensi | dell'articolo 11, comma 3, | lettera f), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive | modificazioni. Per la dotazione | finanziaria del Fondo di | solidarieta' nazionale - | interventi indennizzatori, | destinato agli interventi di cui | all'articolo 1, comma 3, lettere | b) e c), si provvede a valere | sulle risorse del Fondo di | protezione civile, come | determinato ai sensi | dell'articolo 11, comma 3, | lettera d), della legge 5 agosto | 1978, n. 468, e successive | modificazioni, nel limite | stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a finanziaria". |sostegno delle imprese agricole. -------------------------------------------------------------------- 85. Per gli stessi fini di cui al| comma 83, per l'anno 2005 la | dotazione del Fondo per la | riassicurazione dei rischi, | istituito presso l'Istituto per | studi, ricerche e informazioni | sul mercato agricolo (ISMEA), ai | sensi dell'articolo 127, comma 3,| della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' incrementata di 50 | milioni di euro, di cui 5 milioni| di euro da destinare | preferenzialmente agli interventi| di riassicurazione relativi ai |Incremento Fondo riassicurazione fondi rischi di mutualita'. |rischi ISMEA. -------------------------------------------------------------------- 86. Per gli interventi previsti | all'articolo 66, comma 3, della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, | la dotazione del Fondo di | investimento nel capitale di | rischio, previsto dal regolamento| di cui al decreto del Ministro | delle politiche agricole e |Incremento Fondo per l'accesso al forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di e' incrementata per l'anno 2005 |imprese agricole e di 50 milioni di euro. |agroalimentari. -------------------------------------------------------------------- 87. Nell'ambito del Fondo per lo | sviluppo dell'agricoltura | biologica e di qualita' di cui | all'articolo 59, comma 2-bis, | della legge 23 dicembre 1999, n. | 488, e successive modificazioni, | e' istituito un apposito capitolo| per l'attuazione del Piano | d'azione nazionale per | l'agricoltura biologica e i | prodotti biologici con una | dotazione di 5 milioni di euro | per l'anno 2005, a valere, per la| somma di 3 milioni di euro, sulle| disponibilita' di cui | all'autorizzazione di spesa | recate dall'articolo 5, comma 7, | della legge 21 marzo 2001, n. | 122, che sono a tal fine versate | all'entrata del bilancio dello | Stato per essere riassegnate | all'apposita unita' previsionale | di base. Le modalita' di spesa | inerenti tale capitolo sono | definite con apposito decreto del| Ministro delle politiche agricole| e forestali da emanare entro | quattro mesi dalla data di | entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale legge. |agricoltura biologica. -------------------------------------------------------------------- 88. Ai fini di quanto disposto | dall'articolo 48, comma 1, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, le risorse per la | contrattazione collettiva | nazionale previste dall'articolo | 3, comma 46, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, a carico | del bilancio statale, sono | incrementate di 292 milioni di | euro per l'anno 2005 e di 396 | milioni di euro a decorrere |Risorse per contrattazione dall'anno 2006. |collettiva P.A. -------------------------------------------------------------------- 89. Le risorse previste | dall'articolo 3, comma 47, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | per corrispondere i miglioramenti| retributivi al personale statale | in regime di diritto pubblico | sono incrementate di 119 milioni | di euro per l'anno 2005 e di 159 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006, con specifica | destinazione, rispettivamente, di| 105 milioni di euro e di 139 | milioni di euro per il personale | delle Forze armate e dei Corpi di| polizia di cui al decreto |Miglioramenti retributivi al legislativo 12 maggio 1995, n. |personale statale in regime di 195. |diritto pubblico -------------------------------------------------------------------- 90. Le somme di cui ai commi 88 e| 89, comprensive degli oneri | contributivi ai fini | previdenziali e dell'IRAP, | costituiscono l'importo | complessivo massimo di cui | all'articolo 11, comma 3, lettera| h), della legge 5 agosto 1978, n.| 468, e successive modificazioni. | A decorrere dal 2005, e' | stanziata la somma di un milione | di euro da destinare alla | copertura delle spese connesse | alla responsabilita' civile e | amministrativa per gli eventi | dannosi, non dolosi, causati a |Copertura delle spese connesse terzi dal personale delle Forze |alla responsabilita' civile e armate nello svolgimento delle |amministrativa del personale proprie attivita' istituzionali. |FF.AA. -------------------------------------------------------------------- 91. Per il personale dipendente | da amministrazioni, istituzioni | ed enti pubblici diversi | dall'amministrazione statale gli | oneri derivanti dai rinnovi | contrattuali per il biennio | 2004-2005, nonche' quelli | derivanti dalla corresponsione | dei miglioramenti economici al | personale di cui all'articolo 3, | comma 2, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, sono posti| a carico dei rispettivi bilanci | ai sensi dell'articolo 48, comma | 2, del medesimo decreto | legislativo, tenuto anche conto | dei risparmi derivanti dalle | disposizioni di cui ai commi da | 93 a 106 riferite all'anno 2005. | In sede di deliberazione degli | atti di indirizzo previsti | dall'articolo 47, comma 1, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, i comitati di | settore provvedono alla | quantificazione delle relative | risorse e alla determinazione | della quota da destinare | all'incentivazione della | produttivita', attenendosi, quale| tetto massimo di crescita delle | retribuzioni, ai criteri previsti| per il personale delle |Oneri derivanti dai rinnovi amministrazioni dello Stato di |contrattuali per il biennio cui al comma 88. |2004-2005 per il settore pubblico -------------------------------------------------------------------- 92. Il decreto del Presidente | della Repubblica 25 agosto 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 225 del 24 settembre| 2004, concernente le piante | organiche degli enti di ricerca, | si intende applicabile anche | all'Istituto per lo sviluppo | della formazione professionale | dei lavoratori (ISFOL), di cui al| decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 19 marzo | 2003, pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 139 del 18 giugno | 2003. |Piante organiche ISFOL. -------------------------------------------------------------------- 93. Le dotazioni organiche delle | amministrazioni dello Stato anche| ad ordinamento autonomo, delle | agenzie, incluse le agenzie | fiscali di cui agli articoli 62, | 63 e 64 del decreto legislativo | 30 luglio 1999, n. 300, e | successive modificazioni, degli | enti pubblici non economici, | degli enti di ricerca e degli | enti di cui all'articolo 70, | comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e | successive modificazioni, sono | rideterminate, sulla base dei | principi e criteri di cui | all'articolo 1, comma 1, del | predetto decreto legislativo e | all'articolo 34, comma 1, della | legge 27 dicembre 2002, n. 289, | apportando una riduzione non | inferiore al 5 per cento della | spesa complessiva relativa al | numero dei posti in organico di | ciascuna amministrazione, tenuto | comunque conto del processo di | innovazione tecnologica. Ai | predetti fini le amministrazioni | adottano adeguate misure di | razionalizzazione e | riorganizzazione degli uffici, | anche sulla base di quanto | previsto dal comma 192, mirate ad| una rapida e razionale | riallocazione del personale ed | alla ottimizzazione dei compiti | direttamente connessi con le | attivita' istituzionali e dei | servizi da rendere all'utenza, | con significativa riduzione del | numero di dipendenti attualmente | applicati in compiti | logistico-strumentali e di | supporto. Le amministrazioni | interessate provvedono a tale | rideterminazione secondo le | disposizioni e le modalita' | previste dai rispettivi | ordinamenti. Le amministrazioni | dello Stato, anche ad ordinamento| autonomo, provvedono con decreto | del Presidente del Consiglio dei | ministri su proposta del Ministro| competente, di concerto con il | Ministro per la funzione pubblica| e con il Ministro dell'economia e| delle finanze. Per le | amministrazioni che non | provvedono entro il 30 aprile | 2005 a dare attuazione agli | adempimenti contenuti nel | presente comma la dotazione | organica e' fissata sulla base | del personale in servizio, | riferito a ciascuna qualifica, | alla data del 31 dicembre 2004. | In ogni caso alle amministrazioni| e agli enti, finche' non | provvedono alla rideterminazione | del proprio organico secondo le | predette previsioni, si applica | il divieto di cui all'articolo 6,| comma 6, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165. Al termine| del triennio 2005-2007 le | amministrazioni di cui al | presente comma rideterminano | ulteriormente le dotazioni | organiche per tener conto degli | effetti di riduzione del | personale derivanti dalle | disposizioni del presente comma e| dei commi da 94 a 106. Sono | comunque fatte salve le | previsioni di cui al combinato | disposto dell'articolo 3, commi | 53, ultimo periodo, e 71, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | nonche' le procedure concorsuali | in atto alla data del 30 novembre| 2004, le mobilita' che | l'amministrazione di destinazione| abbia avviato alla data di | entrata in vigore della presente | legge e quelle connesse a | processi di trasformazione o | soppressione di amministrazioni | pubbliche ovvero concernenti | personale in situazione di | eccedenza, compresi i docenti di | cui all'articolo 35, comma 5, | terzo periodo, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. Ai fini | del concorso delle autonomie | regionali e locali al rispetto | degli obiettivi di finanza | pubblica, le disposizioni di cui | al presente comma costituiscono | principi e norme di indirizzo per| le predette amministrazioni e per| gli enti del Servizio sanitario | nazionale, che operano le | riduzioni delle rispettive | dotazioni organiche secondo | l'ambito di applicazione da | definire con il decreto del |Riduzione delle dotazioni Presidente del Consiglio dei |organiche dello Stato e degli ministri di cui al comma 98 |enti pubblici. -------------------------------------------------------------------- 94. Le disposizioni di cui al | comma 93 non si applicano alle | Forze armate, al Corpo nazionale | dei vigili del fuoco, ai Corpi di| polizia, al personale della | carriera diplomatica e | prefettizia, ai magistrati | ordinari, amministrativi e | contabili, agli avvocati e | procuratori dello Stato, agli | ordini e collegi professionali e | relativi consigli e federazioni, | alle universita', al comparto | scuola ed alle istituzioni di | alta formazione e | specializzazione artistica e | musicale. |Deroghe -------------------------------------------------------------------- 95. Per gli anni 2005, 2006 e | 2007 alle amministrazioni dello | Stato, anche ad ordinamento | autonomo, alle agenzie, incluse | le agenzie fiscali di cui agli | articoli 62, 63 e 64 del decreto | legislativo 30 luglio 1999, n. | 300, e successive modificazioni, | agli enti pubblici non economici,| agli enti di ricerca ed agli enti| di cui all'articolo 70, comma 4, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, e' fatto divieto | di procedere ad assunzioni di | personale a tempo indeterminato, | ad eccezione delle assunzioni | relative alle categorie protette.| Il divieto si applica anche alle | assunzioni dei segretari comunali| e provinciali nonche' al | personale di cui all'articolo 3 | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni. Per le regioni, le| autonomie locali ed il Servizio | sanitario nazionale si applicano | le disposizioni di cui al comma | 98. Sono fatte salve le norme | speciali concernenti le | assunzioni di personale | contenute: nell'articolo 3, commi| 59, 70, 146 e 153, e | nell'articolo 4, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350; | nell'articolo 2 del decreto-legge| 30 gennaio 2004, n. 24, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,| nell'articolo 1, comma 2, della | legge 27 marzo 2004, n. 77, e | nell'articolo 2, comma 2-ter, del| decreto-legge 27 gennaio 2004, n.| 16, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | marzo 2004, n. 77. Sono fatte | salve le assunzioni connesse con | la professionalizzazione delle | Forze armate di cui alla legge 14| novembre 2000, n. 331, al decreto| legislativo 8 maggio 2001, n. | 215, ed alla legge 23 agosto | 2004, n. 226. Sono, altresi', | fatte salve le assunzioni | autorizzate con decreto del | Presidente della Repubblica del | 25 agosto 2004, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 | settembre 2004, e quelle di cui | ai decreti del Presidente del | Consiglio dei ministri del 27 | luglio 2004, pubblicati nella | Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 | settembre 2004, non ancora | effettuate alla data di entrata | in vigore della presente legge. | E' consentito, in ogni caso, il | ricorso alle procedure di | mobilita', anche | intercompartimentale. |Blocco assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 96. Per fronteggiare | indifferibili esigenze di | servizio di particolare rilevanza| ed urgenza, in deroga al divieto | di cui al comma 95, per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, le | amministrazioni ivi previste | possono procedere ad assunzioni, | previo effettivo svolgimento | delle procedure di mobilita', nel| limite di un contingente | complessivo di personale | corrispondente ad una spesa annua| lorda pari a 120 milioni di euro | a regime. A tal fine e' | costituito un apposito fondo | nello stato di previsione della | spesa del Ministero dell'economia| e delle finanze con uno | stanziamento pari a 40 milioni di| euro per l'anno 2005, a 160 | milioni di euro per l'anno 2006, | a 280 milioni di euro per l'anno | 2007 e a 360 milioni di euro a | decorrere dall'anno 2008. Per | ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, nel limite di una spesa | pari a 40 milioni di euro in | ciascun anno iniziale e a 120 | milioni di euro a regime, le | autorizzazioni ad assumere | vengono concesse secondo le | modalita' di cui all'articolo 39,| comma 3-ter, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e |Deroga al blocco delle successive modificazioni. |assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 97. Nell'ambito delle procedure e| nei limiti di autorizzazione | all'assunzione di cui al comma 96| e' prioritariamente considerata | l'immissione in servizio: | a) del personale del settore | della ricerca; | b) del personale che presti | attualmente o abbia prestato | servizio per almeno due anni in | posizione di comando o distacco | presso l'Agenzia per la | promozione dell'ambiente e per i | servizi tecnici ai sensi | dell'articolo 2, comma 6, del | decreto-legge 11 giugno 1998, n. | 180, convertito, con | modificazioni, dalla legge 3 | agosto 1998, n. 267; | c) per la copertura delle vacanze| organiche nei ruoli degli | ufficiali giudiziari C1 e nei | ruoli dei cancellieri C1 | dell'amministrazione giudiziaria,| dei vincitori e degli idonei al | concorso pubblico per la | copertura di 443 posti di | ufficiale giudiziario C1, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 98 del 13 dicembre 2002; | d) del personale del Consiglio | per la ricerca e la | sperimentazione in agricoltura; | e) dei candidati a magistrato del| Consiglio di Stato risultati | idonei al concorso a posti di | consiglieri di Stato che abbiano | conservato, senza soluzione di | continuita', i requisiti per la | nomina a tale qualifica fino alla| data di entrata in vigore della | presente legge; | f) a decorrere dal 2006, dei | dirigenti e funzionari del | Ministero dell'economia e delle | finanze e delle agenzie fiscali | previo superamento di uno | speciale corso-concorso pubblico | unitario, bandito e curato dalla | Scuola superiore dell'economia e | delle finanze e disciplinato con | decreto non regolamentare del | Ministro dell'economia e delle | finanze, anche in deroga al | decreto legislativo n. 165 del | 2001. A tal fine e per le | ulteriori finalita' istituzionali| della suddetta Scuola, possono | essere utilizzate le attivita' di| cui all'articolo 19, comma 2, | della legge 27 luglio 2000, n. | 212; | g) del personale necessario per | assicurare il rispetto degli | impegni internazionali e il | controllo dei confini dello | Stato; | h) degli addetti alla difesa | nazionale e dei vincitori di | concorsi banditi per le esigenze | di personale civile degli | arsenali della Marina militare ed| espletati alla data del 30 |Prioritaria immissione in settembre 2004. |servizio -------------------------------------------------------------------- 98. Ai fini del concorso delle | autonomie regionali e locali al | rispetto degli obiettivi di | finanza pubblica, con decreti del| Presidente del Consiglio dei | ministri, da emanare previo | accordo tra Governo, regioni e | autonomie locali da concludere in| sede di Conferenza unificata, per| le amministrazioni regionali, gli| enti locali di cui all'articolo | 2, commi 1 e 2, del testo unico | di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, e gli enti | del Servizio sanitario nazionale,| sono fissati criteri e limiti per| le assunzioni per il triennio | 2005-2007, previa attivazione | delle procedure di mobilita' e | fatte salve le assunzioni del | personale infermieristico del | Servizio sanitario nazionale. Le | predette misure devono garantire,| per le regioni e le autonomie | locali, la realizzazione di | economie di spesa lorde non | inferiori a 213 milioni di euro | per l'anno 2005, a 572 milioni di| euro per l'anno 2006, ad 850 | milioni per l'anno 2007 ed a 940 | milioni a decorrere dall'anno | 2008 e, per gli enti del servizio| sanitario nazionale, economie di | spesa lorde non inferiori a 215 | milioni di euro per l'anno 2005, | a 579 milioni per l'anno 2006, a | 860 milioni per l'anno 2007 ed a | 949 milioni di euro a decorrere | dall'anno 2008. Fino | all'emanazione dei decreti di cui| al presente comma trovano | applicazione le disposizioni di | cui al primo periodo del comma | 95. Le province e i comuni che | non abbiano rispettato le regole | del patto di stabilita' interno | non possono procedere ad | assunzioni di personale a | qualsiasi titolo nell'anno | successivo a quello del mancato | rispetto. I singoli enti in caso | di assunzioni di personale devono| autocertificare il rispetto delle| disposizioni del patto di | stabilita' interno per l'anno | precedente quello nel quale | vengono disposte le assunzioni. | In ogni caso sono consentite, | previa autocertificazione degli | enti, le assunzioni connesse al | passaggio di funzioni e | competenze alle regioni e agli | enti locali il cui onere sia | coperto dai trasferimenti | erariali compensativi della | mancata assegnazione di unita' di| personale. Per le Camere di | commercio, industria, artigianato| e agricoltura e l'Unioncamere, | con decreto del Ministero delle | attivita' produttive, d'intesa | con la Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica e con il | Ministero dell'economia e delle | finanze, sono individuati | specifici indicatori di | equilibrio economico-finanziario,| volti a fissare criteri e limiti | per le assunzioni a tempo | indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per previsioni di cui al presente |regioni ed enti del Servizio comma. |sanitario nazionale. -------------------------------------------------------------------- 99. Le disposizioni in materia di| assunzioni di cui ai commi da 93 | a 107 si applicano anche al | trattenimento in servizio di cui | all'articolo 1-quater del | decreto-legge 28 maggio 2004, n. | 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186. A tal fine, | per il comparto scuola si applica| la specifica disciplina |Permanenza in servizio oltre i autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'. -------------------------------------------------------------------- 100. I termini di validita' delle| graduatorie per le assunzioni di | personale presso le | amministrazioni pubbliche che per| gli anni 2005, 2006 e 2007 sono | soggette a limitazioni delle | assunzioni sono prorogati di un | triennio. In attesa | dell'emanazione del regolamento | di cui all'articolo 9 della legge| 16 gennaio 2003, n. 3, continuano| ad applicarsi le disposizioni di | cui all'articolo 3, comma 61, |Proroga termini di validita' terzo periodo, della legge 24 |delle graduatorie per assunzioni dicembre 2003, n. 350. |presso PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 101. Le disposizioni di cui ai | commi 95 e 96 non si applicano al| comparto scuola, alle universita'| nonche' agli ordini ed ai collegi| professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola e federazioni. |dal blocco assunzioni. -------------------------------------------------------------------- 102. Le amministrazioni pubbliche| di cui all'articolo 1, comma 2, e| all'articolo 70, comma 4, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, non ricomprese | nell'elenco 1 allegato alla | presente legge, adeguano le | proprie politiche di reclutamento| di personale al principio del | contenimento della spesa in | coerenza con gli obiettivi | fissati dai documenti di finanza | pubblica. A tal fine, secondo | modalita' indicate dal Ministero | dell'economia e delle finanze, | d'intesa con la Presidenza del | Consiglio dei ministri - | Dipartimento della funzione | pubblica, gli organi competenti | ad adottare gli atti di | programmazione dei fabbisogni di | personale trasmettono annualmente| alle predette amministrazioni i |Principio del contenimento della dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del medesimi. |personale presso PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 103. A decorrere dall'anno 2008, | le amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, e | all'articolo 70, comma 4, del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono, previo | esperimento delle procedure di | mobilita', effettuare assunzioni | a tempo indeterminato entro i | limiti delle cessazioni dal | servizio verificatesi nell'anno | precedente. |Turn over dal 2008 -------------------------------------------------------------------- 104. Il secondo periodo del comma| 4 dell'articolo 35 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. | 165, e successive modificazioni, | e' sostituito dal seguente: "Per | le amministrazioni dello Stato, | anche ad ordinamento autonomo, le| agenzie, ivi compresa l'Agenzia | autonoma per la gestione | dell'albo dei segretari comunali | e provinciali, gli enti pubblici | non economici e gli enti di | ricerca, con organico superiore | alle 200 unita', l'avvio delle | procedure concorsuali e' | subordinato all'emanazione di | apposito decreto del Presidente | del Consiglio dei ministri, da | adottare su proposta del Ministro| per la funzione pubblica di |Subordinazione dell'avvio delle concerto con il Ministro |procedure concorsuali dell'economia e delle finanze". |all'emanazione di apposito DPCM. -------------------------------------------------------------------- 105. A decorrere dall'anno 2005, | le universita' adottano programmi| triennali del fabbisogno di | personale docente, ricercatore e | tecnico-amministrativo, a tempo | determinato e indeterminato, | tenuto conto delle risorse a tal | fine stanziate nei rispettivi | bilanci. I programmi sono | valutati dal Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca ai fini della | coerenza con le risorse stanziate| nel fondo di finanziamento | ordinario, fermo restando il | limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale della normativa vigente. |docente universita' -------------------------------------------------------------------- 106. Per il funzionamento del | Dipartimento Nazionale per le | politiche antidroga e' | autorizzata l'ulteriore spesa di | 6 milioni di euro annui a |Finanziamento Dipartimento decorrere dall'anno 2005. |politiche antidroga -------------------------------------------------------------------- 107. Per le regioni, le autonomie| locali e gli enti del Servizio | sanitario nazionale le economie | derivanti dall'attuazione dei | commi da 93 a 105 conseguenti a | misure limitative delle | assunzioni per gli anni 2006, | 2007 e 2008 restano acquisite ai | bilanci degli enti ai fini del |Acquisizione ai bilanci degli miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi. -------------------------------------------------------------------- 108. E' stanziata, per l'anno | 2005, la somma di 10 milioni di | euro per il finanziamento delle | attivita' inerenti alla | programmazione e realizzazione | del sistema integrato di | trasporto denominato "Autostrade | del mare", di cui al Piano | generale dei trasporti e della | logistica, approvato con | deliberazione del Consiglio dei | ministri del 2 marzo 2001, | attuato dal Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | per il tramite della societa' | Rete autostrade mediterranee Spa | (RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del Spa. |mare" -------------------------------------------------------------------- 109. I soggetti che | nell'esercizio di impresa si | rendono acquirenti di tartufi da | raccoglitori dilettanti od | occasionali non muniti di partita| IVA sono tenuti ad emettere | autofattura con le modalita' e | nei termini di cui all'articolo | 21 del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive | modificazioni. In deroga | all'articolo 21, comma 2, lettera| a), del decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, e successive | modificazioni, i soggetti | acquirenti di cui al primo | periodo omettono l'indicazione | nell'autofattura delle | generalita' del cedente e sono | tenuti a versare all'erario, | senza diritto di detrazione, gli | importi dell'IVA relativi alle | autofatture emesse nei termini di| legge. La cessione di tartufo non| obbliga il cedente raccoglitore | dilettante od occasionale non | munito di partita IVA ad alcun | obbligo contabile. I cessionari | sono obbligati a comunicare | annualmente alle regioni di | appartenenza la quantita' del | prodotto commercializzato e la | provenienza territoriale dello | stesso, sulla base delle | risultanze contabili. I | cessionari sono obbligati a | certificare al momento della | vendita la provenienza del | prodotto, la data di raccolta e |Disciplina IVA raccoglitori quella di commercializzazione. |occasionali tartufi. -------------------------------------------------------------------- 110. Allo scopo di concorrere al | soddisfacimento della domanda di | abitazioni, con particolare | riferimento alle aree | metropolitane ad alta tensione | abitativa, e per agevolare la | mobilita' del personale | dipendente da amministrazioni | dello Stato, e' consentita la | modifica in aumento del limite | numerico degli alloggi da | realizzare nell'ambito di | programmi straordinari di | edilizia residenziale pubblica di| cui al comma 150 dell'articolo 4 | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, da concedere in locazione o | in godimento ai medesimi | dipendenti, fermo restando il | limite volumetrico complessivo | degli interventi oggetto dei |Alloggi edilizia residenziale programmi stessi. |pubblica. -------------------------------------------------------------------- 111. Allo scopo di favorire | l'accesso delle giovani coppie | alla prima casa di abitazione, e'| istituito, per l'anno 2005, | presso il Ministero dell'economia| e delle finanze, un fondo per il | sostegno finanziario all'acquisto| di unita' immobiliari da adibire | ad abitazione principale in | regime di edilizia convenzionata | da cooperative edilizie, aziende | territoriali di edilizia | residenziale pubbliche ed imprese| private. La dotazione finanziaria| del predetto fondo per l'anno | 2005 e' fissata in 10 milioni di | euro. Con decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze di | concerto con i Ministri delle | infrastrutture e dei trasporti e | per le pari opportunita', sono | fissati i criteri per l'accesso | al fondo e i limiti di fruizione | dei benefici di cui al presente |Fondo acquisto prima casa giovani comma. |coppie. -------------------------------------------------------------------- 112. Il contributo statale annuo | a favore della Federazione | nazionale delle istituzioni pro | ciechi di cui all'articolo 3, | comma 3, della legge 28 agosto | 1997, n. 284, e' aumentato a | decorrere dal 2005 di euro |Aumento contributo Federazione 350.000. |ciechi. -------------------------------------------------------------------- 113. Il contributo statale annuo | a favore dell'Associazione | nazionale vittime civili di | guerra e' aumentato a decorrere |Aumento contributo Associazione dall'anno 2005 di euro 250.000. |vittime civili di guerra. -------------------------------------------------------------------- 114. All'articolo 2, comma 31, | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, le parole: "legalmente | riconosciute" sono sostituite | dalle seguenti: "legalmente |Agevolazioni fiscali per cori e costituite". |bande legalmente costituite. -------------------------------------------------------------------- 115. Nell'ambito delle risorse | preordinate sul Fondo per | l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, con decreto | del Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sono determinati i| criteri e le modalita' per la | destinazione dell'importo | aggiuntivo di 2 milioni di euro | per il 2005, per il finanziamento| degli interventi di cui |Destinazione finanziamento all'articolo 80, comma 4, della |aggiuntivo Fondo per legge 23 dicembre 1998, n. 448. |l'occupazione. -------------------------------------------------------------------- 116. Per l'anno 2005, le | amministrazioni di cui agli | articoli 1, comma 2, e 70, comma | 4, del decreto legislativo 30 | marzo 2001, n. 165, e successive | modificazioni, possono avvalersi | di personale a tempo determinato,| ad eccezione di quanto previsto | dall'articolo 108 del testo unico| di cui al decreto legislativo 18 | agosto 2000, n. 267, o con | convenzioni ovvero con contratti | di collaborazione coordinata e | continuativa, nel limite della | spesa media annua sostenuta per | le stesse finalita' nel triennio | 1999-2001. La spesa per il | personale a tempo determinato in | servizio presso il Corpo | forestale dello Stato nell'anno | 2005, assunto ai sensi della | legge 5 aprile 1985, n. 124, non | puo' superare quella sostenuta | per lo stesso personale nell'anno| 2004. Le limitazioni di cui al | presente comma non trovano | applicazione nei confronti del | personale infermieristico del | Servizio sanitario nazionale. Le | medesime limitazioni non trovano | altresi' applicazione nei | confronti delle regioni e delle | autonomie locali. Gli enti locali| che per l'anno 2004 non abbiano | rispettato le regole del patto di| stabilita' interno non possono | avvalersi di personale a tempo | determinato o con convenzioni | ovvero con contratti di | collaborazione coordinata e | continuativa. Per il comparto | scuola e per quello delle | istituzioni di alta formazione e | specializzazione artistica e | musicale trovano applicazione le | specifiche disposizioni di |Personale a tempo determinato settore. |PP.AA. per l'anno 2005. -------------------------------------------------------------------- 117. I Ministeri per i beni e le | attivita' culturali, della | giustizia, della salute e | l'Agenzia del territorio sono | autorizzati ad avvalersi, sino al| 31 dicembre 2005, del personale | in servizio con contratti di | lavoro a tempo determinato, | prorogati ai sensi dell'articolo | 3, comma 62, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350. Il | Ministero dell'economia e delle | finanze puo' continuare ad | avvalersi fino al 31 dicembre | 2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e 449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio. -------------------------------------------------------------------- 118. Possono essere prorogati | fino al 31 dicembre 2005 i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dagli | organi della magistratura | amministrativa nonche' i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dall'INPS, | dall'INPDAP e dall'INAIL gia' | prorogati ai sensi dell'articolo | 1 del decreto-legge 28 maggio | 2004, n. 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, i cui oneri | continuano ad essere posti a |Proroga contratti di lavoro a carico dei bilanci degli enti |tempo determinato magistratura e predetti. |istituti previdenziali.
Note all'art. 1, comma 511: - Si riporta il testo vigente dell'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): "Art. 24 (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi). - 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura: a)-c) (omissis); d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: 1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri; 2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri; 3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: 3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi; 3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi; 4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: 4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi; 4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi; e)-f) (omissis).". - Si riporta il testo vigente dell'art. 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 (Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni); "Art. 1 (Oli emulsionati). - 1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002. 1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua. 1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis.". - Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 (Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi): "Art. 4 (Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.". "Art. 5 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto." "Art. 6 (Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica). - 1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.". - Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della citata legge n. 388 del 2000: "Art. 27 (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali). - 1 - 3. (Omissis). 4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le seguenti aliquote: a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo; b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo. 5. (Omissis).". - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002): "Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi). - 1. (Omissis). 2. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale. 3. (Omissis)". - Si riporta il testo vigente dell'art. 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003): "Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1 - 5. (Omissis). 6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine. 7 - 15. (Omissis)". - Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): "Art. 2 (Disposizioni in materia di entrate). - 1 - 3. (Omissis). 4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. 5 - 70. (Omissis)". Nota all'art. 1, comma 512: - Si riporta il testo vigente dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura): "Art. 36 (Fondo interbancario di garanzia). - Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative. La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive. In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti. Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale. Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato. Spetta al Comitato di deliberare in ordine: a) all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia"; b) ai criteri e alle specifiche modalita' che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi; c) alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito; d) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del "Fondo". Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite: a) dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma; b) da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio; c) dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato; d) dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste; e) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia". La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del "Fondo". Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge. Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53. Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo interbancario di garanzia", i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti dal pagamento di ogni tassa, imposta ed onere tributario di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte dirette e dell'imposta generale sull'entrata.". Nota all'art. 1, comma 513: - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal comma 517: "Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei successivi commi. 2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro. 3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea. 4. (Abrogato). 5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza. 7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e' istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento. 8 - 9. (Omissis). 10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate: a) - d) (omissis); e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; f) (omissis). 11 - 13. (Omissis)". Nota all'art. 1, comma 514: - Il comma 4 dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998 fissava la misura delle aliquote delle accise di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo unico delle accise a decorrere dal 1° gennaio 2005. Nota all'art. 1, comma 515: - Per il testo dell'art. 8, comma 10, lettera e) della legge n. 448 del 1998, si veda la nota al comma 513. Note all'art. 1, comma 516: - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, reca "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - La legge 28 settembre 1939, n. 1822, reca "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata". - Il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, reca "Regolamento del Consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus". Note all'art. 1, comma 517: - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni): " Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, reca "Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448". - Il titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, concerne l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive". Nota all'art. 1, comma 518: - Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto): "Art. 2 (Oneri indiretti in materia di autotrasporto). - 1 - 1-bis. (Omissis). 2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione. 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. 4. (Omissis).". Nota all'art. 1, comma 519: - Per il testo vigente del comma 3 dell'art. 2, del decreto-legge n. 451 del 1998, si veda la nota al comma 518. Note all'art. 1, comma 520: - Si riporta il testo dell'art. 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), come modificato dalla presente legge: "Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale). 1. (Omissis). 2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la durata di un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005.". - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dalla presente legge: "Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1 - 5. (Omissis). 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalita' di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61. 6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attivita' produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6. 6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purche' vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. 6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali: a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri; c) additivi e riformulati prodotti da biomasse: 1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri. 6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita. 7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale.". Nota all'art. 1, comma 521: - Per il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente comma, si veda la nota al comma 520. Nota all'art. 1, comma 522: - Si riporta il testo dell'art. 88 paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunita' europea (Legge 14 ottobre 1957, n. 1203): "Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.". Nota all'art. 1, comma 523: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.): "Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi' articolata: a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%; b) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%. (Omissis).". Nota all'art. 1, comma 525: - Si riporta il testo dell'art. 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", e successive modificazioni: "Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali). - 1. Al fine di promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali. 2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione. 3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni: a) natura, finalita' e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo; b) entita' dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione; d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente. 4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo". Nota all'art. 1, comma 526: - Si riporta il testo dell'art. 55 della succitata legge n. 448 del 2001: "Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale. 2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realta' sociali interessate. 3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari. 4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e' determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo". Nota all'art. 1, comma 527: - Si riporta il testo del comma 9-quinquies dell'art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla presente legge: "9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005". Note all'art. 1, comma 528: - Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45 (Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo": "Art. 14. - Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate". - Si riporta il testo dell'art. 36 (Interventi per la riqualificazione del trasporto merci) della legge della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9 recante " Provvedimenti urgenti in materia finanziaria" e successive modificazioni: "Art. 1. - Per il completamento degli interventi di cui all'art. 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e' autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 14 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, quota parte delle economie, comprensive del relativo cofinanziamento regionale, realizzate a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 133 della medesima legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente all'importo di 75.000 migliaia di euro. - Si riportano i testi degli articoli 133 e 134 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": "Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane). - 1. E' concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e' riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno. 2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002". "Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia). - 1. E' assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo statale". Nota all'art. 1, comma 529: - Si riporta il testo vigente dell'art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla presente legge: "Art. 195 (Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 19,95 ed il limite massimo generale di euro 9.296. Tale limite massimo generale puo' essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3. 2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' del trasgressore e alle sue condizioni economiche. 3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1. 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se e' inferiore a detto limite". Note all'art. 1, comma 535: - La legge 27 dicembre 2002, n. 288 reca "Provvidenze in favore dei grandi invalidi" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305). Note all'art. 1, comma 536: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile 2003 n. 92 (Modifica all'art. 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti): "Art. 1. - 1. 2. Possono esercitare la facolta' di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano gia' raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". - Si riporta il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 recante: "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2004, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 27 luglio 2004, n. 186). "Art. 1-quater (Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo). - 1. Al comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E' inoltre data facolta' ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'eta'. In tal caso e' data facolta' all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta' di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico"". Note all'art. 1, comma 539: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 115 (Tempi di applicazione) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali": "Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 71 si applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la seguente modalita': a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a); c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539: "Art. 8 (Proroga termini in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali). - 1. Il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 114 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per l'approvazione dei modelli relativi all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al 30 novembre 1995. Conseguentemente: a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero dell'interno provvede a sospendere il pagamento della seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti locali; b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile 1996; c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'art. 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996; d) le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate: 1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1); 3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; 4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti; e) la gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata: 1) per il 1997 il 6 per cento del valore; 2) per il 1998 il 12 per cento del valore; 3) per il 1999 il 18 per cento del valore; 4) per il 2000 il 24 per cento del valore; f) la disciplina dei conti degli agenti contabili interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77 del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996". Note all'art. 1, comma 540: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 luglio 2002, n. 212: "Art. 1 (Principi generali). - 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. 3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge. 4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dalla presente legge.". - Si riporta il testo dell'art. 4 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652: "Art. 4. - Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo.". Note all'art. 1, comma 541: - Si riportano i commi 53, 54 e 55 dell'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)": "53. - Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di 200 unita'. 54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresi' prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria". Note all'art. 1, comma 542: - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 reca "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana". - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore": "Art. 16 (Concorsi). - 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della presente legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 6) 100 per cento per il Corpo militare della Croce Rossa. 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. 6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti". Note all'art. 1, comma 543: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri., e successive modificazioni) e successive modificazioni: "Art. 8 (Riammissione in servizio). - 1. Possono aspirare alla riammissione in servizio nell'Arma dei carabinieri, nei limiti degli organici fissati dalla legge: a) i marescialli dei carabinieri ed i carabinieri effettivi in congedo che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', che ne siano ritenuti meritevoli e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5; b) i carabinieri ausiliari in congedo da non oltre un anno che non abbiamo superato il trentesimo anno di eta' e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 5. 2. Ai fini del transito in servizio permanente e della progressione di carriera non e' computato il servizio svolto anteriormente alla riammissione nell'Arma dei carabinieri. 3. I riammessi debbono vincolarsi a ferma quadriennale e sono incorporati col proprio grado. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comunque cessato dal servizio permanente". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 vedasi in nota al comma 542. - Per il testo del comma 3 dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 vedasi in nota al comma 542. Nota all'art. 1, comma 544: - Il Regolamento (CE) n. 491/2004 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Unione europea L 80 del 18 marzo 2004. Note all'art. 1, comma 547: - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 (Interventi vari) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)": "7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di venti milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone e o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche". Nota all'art. 1, comma 548: - Si riporta il testo dei commi 151 e 152 dell'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)": "151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. 152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti". Nota all'art. 1, comma 550: - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici). - 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facolta', trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 2. L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' abrogato. 3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non e' ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile. 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale e' fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto e' emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies. 4-ter. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori. 4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. 4-sexies. Per le finalita' di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresi' essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso. 4-septies. Le amministrazioni aggiudicatici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate. 5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici. 6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entita' delle penali e le modalita' di versamento sono disciplinate dal regolamento". Nota all'art. 1, comma 551: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca " Modifiche al sistema penale"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.). Nota all'art. 1, comma 552: - Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34) e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 9 aprile 2002, n. 55. - Si riporta il testo dell'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali): "Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente art. si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto: a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse; b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche' quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; d) i provvedimenti adottati dalle autorita' amministrative indipendenti; e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. 2. I termini processuali previsti sono ridotti alla meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso. 3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne da' avviso alle parti. 4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. 5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul buon esito del ricorso. 6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria. 7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. 8. Le disposizioni del presente art. si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata". Nota all'art. 1, comma 554: - Si riporta il testo dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e successive modificazioni: "Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango. Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere. L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste. Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri. Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti. Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unita' fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo. Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non possono complessivamente superare il numero di novantadue, di cui quattro da destinare a posti di addetto agricolo, con esclusione delle unita' riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita' organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Le disposizioni del presente art. non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea". Nota all'art. 1, comma 556: - Per l'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 vedasi in nota al comma 554. Nota all'art. 1, comma 558: - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato dalla presente legge: "7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5." Nota all'art. 1, comma 559: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 153: "Art. 2. - 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare. 2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo. 3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente art., le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato. 4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi. 5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' dell'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27, legge 25 agosto 1982, n. 604. 6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. 6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri. 7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. 8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. 9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche' l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. 13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 14. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Note all'art. 1, comma 560: - Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11". - La legge 23 agosto 1988, n. 362 reca "Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 1988, n. 199). Note all'art. 1, comma 562: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 (Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio": "3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti; i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a); i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7". - La legge 25 giugno 1999, n. 208 reca "Disposizioni in materia finanziaria e contabile" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151). Nota all'art. 1, comma 567: - Si riporta il testo dell'art. 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)": "Art. 46 (Fondo investimenti). - 1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1. 3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo. 5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun fondo". Nota all'art. 1, comma 568: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 (Legge finanziaria) della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio": "5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente". Nota all'art. 1, comma 571: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004): "3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.".